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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/07/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 3.7.2025
Causa n. 944 / 2024
INPS Pt_1
Sono comparse per la parte ricorrente l'Avv. Cicco e per la parte convenuta l'Avv. Guarino
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 3.7.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 944 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
07/05/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._1
dell'avv. CICCO DONATELLA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_1 P.IVA_1
Motivi della decisione
CP_ La ricorrente ha convenuto in giudizio l' esponendo di essere titolare dal 1 ottobre 2010 di una pensione di vecchiaia con un importo mensile di euro 679,48 lordi;
che con la comunicazione del 4 settembre 2023 la sede
CP_
di Verona aveva ricalcolato l'importo della prestazione ed aveva richiesto la restituzione di euro 11.301,84 a titolo di variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione, revoca della maggiorazione sociale e dell'aumento ex articolo 38 della legge 448 /2001
CP_ a decorrere dal 1 settembre 2013; che l' a seguito di ricorso amministrativo aveva precisato che la richiesta di indebito era sorta in quanto la ricorrente non aveva comunicato tempestivamente all'istituto la sentenza di separazione del 27 ottobre 2011 emessa dal Tribunale di
1 Verona, con la quale era stato riconosciuto a suo favore un assegno di mantenimento pari a euro 200 mensili;
che tale comunicazione era stata fatta soltanto nel 2023, a seguito di domanda di ricostituzione della
CP_ pensione inoltrata dalla ricorrente;
che a partire dal 1 gennaio 2024 l' aveva iniziato ad effettuare le trattenute mensili a titolo di recupero indebiti per l'importo di 13,16 €; che la ricorrente si era separata consensualmente in data 14 ottobre 2011 dal coniuge dal pozzo Raffaello il quale tuttavia non aveva mai corrisposto l'assegno di mantenimento a favore della ricorrente.
Ciò premesso, la ricorrente sosteneva l'illegittimità della richiesta avanzata
CP_ dall' convenuto, poiché l' è tenuto a procedere annualmente alla CP_2
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, ove siano incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche ed a provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Nel caso di specie, la ricorrente aveva comunicato
CP_ tempestivamente i propri dati reddituali all'istituto e pertanto l' avrebbe dovuto procedere all'eventuale rettifica nei termini di legge e cioè entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello della dichiarazione dei redditi. Nel merito la ricorrente confermava di non aver mai percepito di fatto alcuna somma a titolo di assegno di mantenimento in esecuzione della
CP_ sentenza di separazione citata nel provvedimento dell' , essendo irrilevante il fatto che la ricorrente non avesse fatto richiesta del pagamento dell'assegno di mantenimento ovvero vi avesse espressamente rinunciato o non si fosse attivata in via giudiziale al fine di recuperare coattivamente tali somme.
La ricorrente pertanto chiedeva accertarsi e dichiararsi come irripetibile l'indebito comunicato con nota del 7 luglio 2023 e del 4 settembre 2023 pari ad euro 11.301,84 e conseguentemente fosse dichiarato il diritto al ripristino
2 del trattamento pensionistico, comprensivo della maggiorazione sociale e dell'incremento previsto dall'articolo 38 della legge 448/2001. Chiedeva
CP_ inoltre che l' fosse condannato alla restituzione delle somme trattenute in ragione dell'indebito impugnato.
CP_ L si costituiva in giudizio e chiedeva l'integrale rigetto delle domande di parte ricorrente osservando che la ricorrente aveva omesso di trasmettere tempestivamente all'istituto la sentenza di separazione del 27 ottobre 2011, in cui veniva riconosciuto in suo favore un assegno di mantenimento pari ad euro 200 mensili. Tale sentenza era stata portata a
CP_ conoscenza dell' solo nel 2023, a seguito di domanda di ricostituzione
CP_ inoltrata dalla stessa signora L' osservava che i pensionati Pt_1
titolari delle prestazioni sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all'istituto nonché quella del coniuge o dei familiari laddove i loro
CP_ redditi incidano sul diritto sulla misura di tali prestazioni L' osservava inoltre che la parte ricorrente non aveva provato di aver provveduto a
CP_ comunicare all' i dati reddituali rilevanti in relazione alle novità reddituali, con la conseguenza che, in difetto di tali adempimenti, il termine annuale previsto per la rettifica delle prestazioni non poteva decorrere
All'udienza del 21.11.2024 il Giudice interrogava liberamente la ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria. All'odierna udienza i difensori discutevano la causa e il Giudice pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo e di contestuale motivazione.
***
1. Le domande di parte ricorrente sono fondate
CP_
2. Come risulta dalle difese assunte in giudizio dall' e dalle motivazioni del provvedimento emesso in sede di ricorso
3 amministrativo, l'unico motivo per il quale l'istituto ha ricalcolato la pensione ed escluso la maggiorazione sociale e l'aumento ex art. 38
L. 448/2001 è costituito dall'asserita percezione di redditi non dichiarati.
3. Si tratta degli importi riconosciuti alla ricorrente dal Tribunale di
CP_ Verona con la sentenza di separazione prodotta dall' come doc.
1.
4. La parte ricorrente, sia nel ricorso sia nell'interrogatorio libero (v. verbale di udienza 21.11.2024), ha affermato di non avere mai percepito dal coniuge l'assegno di mantenimento imposto dal
Tribunale. La parte ricorrente ha anche dedotto prova testimoniale al fine di dimostrare tale circostanza. Tuttavia tale prova appare superflua, tenuto conto del fatto che il superamento dei limiti reddituali costituisce fatto impeditivo del diritto ad una determinata misura della pensione ed alle maggiorazioni sopra citate e che quindi la prova contraria rispetto a quanto allegato dalla signora Pt_1
CP_ spetta all' .
5. Si deve inoltre osservare che secondo la costante giurisprudenza tributaria l'assegno di mantenimento deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi e soggetto a tassazione soltanto nel caso in cui sia stato effettivamente percepito. Quando l'assegno non viene materialmente versato, viene meno il presupposto stesso della tassazione, che è rappresentato dall'effettiva disponibilità del reddito. Il principio di cassa comporta che il coniuge beneficiario non debba dichiarare come reddito gli assegni di mantenimento che non ha effettivamente ricevuto, anche se stabiliti da provvedimento giudiziale. La mera esistenza di un titolo giuridico al pagamento non
4 determina infatti l'insorgenza dell'obbligo dichiarativo in assenza dell'effettiva percezione delle somme.
6. Questa interpretazione trova conferma nella logica complessiva del sistema tributario, che non può imporre la tassazione di redditi non percepiti. Sarebbe infatti irragionevole assoggettare a imposizione somme che il contribuente non ha materialmente ricevuto e di cui quindi non ha la disponibilità economica (cfr. in tale senso Sentenza del 04/10/2022 n. 3793/5 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia).
7. Le domande di parte ricorrente devono quindi essere accolte integralmente come da dispositivo.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore (11.301,84 euro) e dell'assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Dichiara che la ricorrente non è tenuta a restituire Parte_2
CP_ all le somme richieste a titolo di indebito con le note del 7.7.2023
e del 4.9.2023
CP_ 2) Per l'effetto condanna l' al ripristino del trattamento pensionistico in godimento, comprensivo di maggiorazione sociale e di incremento ex art. 38 L. 448/2001 ed alla restituzione delle somme sino ad oggi trattenute a titolo di ripetizione dell'indebito
CP_ 3) Condanna l' a rifondere le spese di lite che liquida in € 1.865,00 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15% da distrarsi in favore dell'Avv. Donatella Cicco dichiaratasi antistataria
5 Verona, 3.7.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
6
SEZIONE LAVORO
Udienza del 3.7.2025
Causa n. 944 / 2024
INPS Pt_1
Sono comparse per la parte ricorrente l'Avv. Cicco e per la parte convenuta l'Avv. Guarino
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del giorno 3.7.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 944 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il
07/05/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_2 C.F._1
dell'avv. CICCO DONATELLA
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUARINO DANIELA CP_1 P.IVA_1
Motivi della decisione
CP_ La ricorrente ha convenuto in giudizio l' esponendo di essere titolare dal 1 ottobre 2010 di una pensione di vecchiaia con un importo mensile di euro 679,48 lordi;
che con la comunicazione del 4 settembre 2023 la sede
CP_
di Verona aveva ricalcolato l'importo della prestazione ed aveva richiesto la restituzione di euro 11.301,84 a titolo di variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione, revoca della maggiorazione sociale e dell'aumento ex articolo 38 della legge 448 /2001
CP_ a decorrere dal 1 settembre 2013; che l' a seguito di ricorso amministrativo aveva precisato che la richiesta di indebito era sorta in quanto la ricorrente non aveva comunicato tempestivamente all'istituto la sentenza di separazione del 27 ottobre 2011 emessa dal Tribunale di
1 Verona, con la quale era stato riconosciuto a suo favore un assegno di mantenimento pari a euro 200 mensili;
che tale comunicazione era stata fatta soltanto nel 2023, a seguito di domanda di ricostituzione della
CP_ pensione inoltrata dalla ricorrente;
che a partire dal 1 gennaio 2024 l' aveva iniziato ad effettuare le trattenute mensili a titolo di recupero indebiti per l'importo di 13,16 €; che la ricorrente si era separata consensualmente in data 14 ottobre 2011 dal coniuge dal pozzo Raffaello il quale tuttavia non aveva mai corrisposto l'assegno di mantenimento a favore della ricorrente.
Ciò premesso, la ricorrente sosteneva l'illegittimità della richiesta avanzata
CP_ dall' convenuto, poiché l' è tenuto a procedere annualmente alla CP_2
verifica delle situazioni reddituali dei pensionati, ove siano incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche ed a provvedere, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. Nel caso di specie, la ricorrente aveva comunicato
CP_ tempestivamente i propri dati reddituali all'istituto e pertanto l' avrebbe dovuto procedere all'eventuale rettifica nei termini di legge e cioè entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello della dichiarazione dei redditi. Nel merito la ricorrente confermava di non aver mai percepito di fatto alcuna somma a titolo di assegno di mantenimento in esecuzione della
CP_ sentenza di separazione citata nel provvedimento dell' , essendo irrilevante il fatto che la ricorrente non avesse fatto richiesta del pagamento dell'assegno di mantenimento ovvero vi avesse espressamente rinunciato o non si fosse attivata in via giudiziale al fine di recuperare coattivamente tali somme.
La ricorrente pertanto chiedeva accertarsi e dichiararsi come irripetibile l'indebito comunicato con nota del 7 luglio 2023 e del 4 settembre 2023 pari ad euro 11.301,84 e conseguentemente fosse dichiarato il diritto al ripristino
2 del trattamento pensionistico, comprensivo della maggiorazione sociale e dell'incremento previsto dall'articolo 38 della legge 448/2001. Chiedeva
CP_ inoltre che l' fosse condannato alla restituzione delle somme trattenute in ragione dell'indebito impugnato.
CP_ L si costituiva in giudizio e chiedeva l'integrale rigetto delle domande di parte ricorrente osservando che la ricorrente aveva omesso di trasmettere tempestivamente all'istituto la sentenza di separazione del 27 ottobre 2011, in cui veniva riconosciuto in suo favore un assegno di mantenimento pari ad euro 200 mensili. Tale sentenza era stata portata a
CP_ conoscenza dell' solo nel 2023, a seguito di domanda di ricostituzione
CP_ inoltrata dalla stessa signora L' osservava che i pensionati Pt_1
titolari delle prestazioni sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all'istituto nonché quella del coniuge o dei familiari laddove i loro
CP_ redditi incidano sul diritto sulla misura di tali prestazioni L' osservava inoltre che la parte ricorrente non aveva provato di aver provveduto a
CP_ comunicare all' i dati reddituali rilevanti in relazione alle novità reddituali, con la conseguenza che, in difetto di tali adempimenti, il termine annuale previsto per la rettifica delle prestazioni non poteva decorrere
All'udienza del 21.11.2024 il Giudice interrogava liberamente la ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria. All'odierna udienza i difensori discutevano la causa e il Giudice pronunciava sentenza mediante lettura del dispositivo e di contestuale motivazione.
***
1. Le domande di parte ricorrente sono fondate
CP_
2. Come risulta dalle difese assunte in giudizio dall' e dalle motivazioni del provvedimento emesso in sede di ricorso
3 amministrativo, l'unico motivo per il quale l'istituto ha ricalcolato la pensione ed escluso la maggiorazione sociale e l'aumento ex art. 38
L. 448/2001 è costituito dall'asserita percezione di redditi non dichiarati.
3. Si tratta degli importi riconosciuti alla ricorrente dal Tribunale di
CP_ Verona con la sentenza di separazione prodotta dall' come doc.
1.
4. La parte ricorrente, sia nel ricorso sia nell'interrogatorio libero (v. verbale di udienza 21.11.2024), ha affermato di non avere mai percepito dal coniuge l'assegno di mantenimento imposto dal
Tribunale. La parte ricorrente ha anche dedotto prova testimoniale al fine di dimostrare tale circostanza. Tuttavia tale prova appare superflua, tenuto conto del fatto che il superamento dei limiti reddituali costituisce fatto impeditivo del diritto ad una determinata misura della pensione ed alle maggiorazioni sopra citate e che quindi la prova contraria rispetto a quanto allegato dalla signora Pt_1
CP_ spetta all' .
5. Si deve inoltre osservare che secondo la costante giurisprudenza tributaria l'assegno di mantenimento deve essere inserito nella dichiarazione dei redditi e soggetto a tassazione soltanto nel caso in cui sia stato effettivamente percepito. Quando l'assegno non viene materialmente versato, viene meno il presupposto stesso della tassazione, che è rappresentato dall'effettiva disponibilità del reddito. Il principio di cassa comporta che il coniuge beneficiario non debba dichiarare come reddito gli assegni di mantenimento che non ha effettivamente ricevuto, anche se stabiliti da provvedimento giudiziale. La mera esistenza di un titolo giuridico al pagamento non
4 determina infatti l'insorgenza dell'obbligo dichiarativo in assenza dell'effettiva percezione delle somme.
6. Questa interpretazione trova conferma nella logica complessiva del sistema tributario, che non può imporre la tassazione di redditi non percepiti. Sarebbe infatti irragionevole assoggettare a imposizione somme che il contribuente non ha materialmente ricevuto e di cui quindi non ha la disponibilità economica (cfr. in tale senso Sentenza del 04/10/2022 n. 3793/5 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia).
7. Le domande di parte ricorrente devono quindi essere accolte integralmente come da dispositivo.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore (11.301,84 euro) e dell'assenza di attività istruttoria
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Dichiara che la ricorrente non è tenuta a restituire Parte_2
CP_ all le somme richieste a titolo di indebito con le note del 7.7.2023
e del 4.9.2023
CP_ 2) Per l'effetto condanna l' al ripristino del trattamento pensionistico in godimento, comprensivo di maggiorazione sociale e di incremento ex art. 38 L. 448/2001 ed alla restituzione delle somme sino ad oggi trattenute a titolo di ripetizione dell'indebito
CP_ 3) Condanna l' a rifondere le spese di lite che liquida in € 1.865,00 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15% da distrarsi in favore dell'Avv. Donatella Cicco dichiaratasi antistataria
5 Verona, 3.7.2025
IL GIUDICE
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