Ordinanza cautelare 12 novembre 2021
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 17 novembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 17/11/2022, n. 1817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1817 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/11/2022
N. 01817/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01432/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1432 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Baldassarre e Silvio Verri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Baldassarre in Lecce, via Duca D’Aosta 19;
contro
Comune di Castrignano del Capo e Comune di Castrignano del Capo - Area Urbanistica, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
- dell’ordinanza n. -OMISSIS-, recante in oggetto “ Ordinanza di esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- del 14.12.2017 con ripristino dello stato dei luoghi ed ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria della somma di € 20.000 (ventimila/00), ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001 ”, notificata il 7 luglio 2021, con la quale il Responsabile del Settore “ Gestione ed Assetto del Territorio ” del Comune di Castrignano del Capo ha ordinato al sig. -OMISSIS-, in qualità di proprietario, ed ai sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di responsabili dell’abuso edilizio, “ anche in esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- del 14/12/2017 la demolizione del fabbricato indicato in premessa realizzato con titolo abilitativo ritenuto illegittimo dalla stessa sentenza … irrevocabile dal 31/03/2021 ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi….,; di versare la somma di €.20.000 (ventimila/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria, comminata ai sensi del comma 4 bis dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/01 ”, assegnando il termine di giorni trenta sia per la demolizione e la rimessa in pristino che per il pagamento della sanzione pecuniaria, e rappresentando che, in caso di mancata ottemperanza entro il citato termine, “ la presente ingiunzione costituisce titolo esecutivo …. e si procederà all'esecuzione ex art. 27 L. n. 689/81 ”, nonché il bene e l’area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune “ nella consistenza massima di mq.1286,40, come evidenziato nell’allegato alla presente ”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, antecedente e/o successivo, comunque lesivo della posizione giuridica del ricorrente, ancorché di data e contenuto non conosciuto e, in particolare, ove occorra, dei verbali di sopralluogo del 28 giugno 2021 e del 7 luglio 2021 (nota prot. n.-OMISSIS-), mai notificati ai ricorrenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 il dott. Alessandro Cappadonia e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il sig. -OMISSIS-, al fine di realizzare una costruzione ad uso abitazione rurale con annesso deposito e locale garage presentava al Comune di Castrignano del Capo in data 15/04/2010 (prot. n. -OMISSIS-) una domanda di permesso di costruire, il cui progetto prevedeva la demolizione di un vano deposito preesistente (mq 18,50) e la costruzione di un nuovo manufatto della superficie di mq 118,19 e della volumetria di mc 198,59.
A tal fine il progetto presentato prevedeva che la nuova costruzione insistesse sul terreno contraddistinto in catasto -OMISSIS- ed esteso mq 5.357,00, e che alla stessa venisse asservita anche la volumetria di un altro fondo, sempre in agro del Comune di Castrignano del Capo, contraddistinto al -OMISSIS-, della superficie di mq 1.272,00, di proprietà della moglie del sig. -OMISSIS-, sig.ra -OMISSIS-.
Entrambi i terreni erano tipizzati dal Piano di Fabbricazione vigente come zona agricola E1 (verde agricolo produttivo) con il medesimo indice di fabbricabilità fondiaria pari a 0,03 mc/mq, su di essi grava un vincolo paesaggistico ex D.lgs. n. 42/2004 e sono classificati dal PUTT/Paesaggio come zona ricadente in Ambito Esteso di tipo D (valore relativo).
L’istanza veniva assentita dal Comune con permesso di costruire -OMISSIS-, rilasciato in data 06/05/2010 in favore del sig. -OMISSIS- (figlio dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-), previa autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- e nulla osta della Soprintendenza ai Beni architettonici e paesaggistici n. -OMISSIS-.
In seguito a procedimento penale R.G.N.R. n. 1191/2014 a carico dei coniugi -OMISSIS-, del progettista e direttore dei lavori, del legale rappresentante dell’impresa esecutrice e del responsabile dell’UTC, per i reati di cui al capo di imputazione (art. 44 lett. c D.P.R. n. 380/2001; artt. 181, comma 1 bis lett. a) D.lgs. n. 42/2004; 734 c.p. e 479 c.p.), con sentenza n. -OMISSIS- del 19/03/2018 il Tribunale di Lecce condannava i sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 44, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001, in relazione al quale comminava la pena di tre mesi di arresto ed euro 31.000 di ammenda ciascuno, per aver realizzato, in concorso tra loro, un edificio di dimensioni maggiori rispetto a quelle consentite dallo strumento urbanistico in vigore, “ effettuando un uso strumentale e non consentito dell’asservimento urbanistico e/o dell’accorpamento di aree ”. Segnatamente, in primo luogo, il Tribunale accertava che il permesso di costruire risultava “ illecito in quanto in contrasto con le previsioni dello strumento urbanistico, per essere stato emesso in relazione ad un fabbricato da realizzare in zona agricola, mediante l’asservimento non consentito di altri terreni non confinanti ”. In secondo luogo, il Tribunale accertava che la destinazione agricola dell’area comportava che gli interventi edilizi in quella zona dovessero “ avere una connessione con l’agricoltura ”, assente nel caso di specie, in cui era stata autorizzata, su richiesta di un soggetto che non svolgeva alcuna attività agricola, la costruzione di un fabbricato avente caratteristiche prettamente residenziali. Il Tribunale accordava agli imputati il beneficio della sospensione condizionale della pena e ordinava la demolizione del manufatto abusivo, ove non già altrimenti eseguita, ai sensi dell’art. 31, comma 9, D.P.R. n. 380/2001. La pronuncia del Tribunale veniva sostanzialmente confermata con sentenza della Corte di Appello n. -OMISSIS-del 08/07/2019 che diveniva definitiva in data 31/03/2021.
In seguito a nota della Procura della Repubblica – Ufficio Demolizioni e Ripristino del Territorio prot. n. -OMISSIS- che portava a conoscenza il Comune di Castrignano del Capo del giudicato penale, e dopo aver effettuato due sopralluoghi rispettivamente in data 28/06/2021 e 07/07/2021, il responsabile del Settore IV Gestione ed Assetto del Territorio con ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- ingiungeva in solido ai sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- (quali responsabili dell’abuso) ed al sig. -OMISSIS- (in qualità di proprietario) “ la demolizione del fabbricato indicato in premessa realizzato con titolo abilitativo ritenuto illegittimo dalla stessa sentenza … ed il conseguente ripristino dello stato dei luoghi …; di versare la somma di € 20.000 (ventimila/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria, comminata ai sensi del comma 4 bis dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/01 ”, assegnando il termine di trenta giorni sia per la demolizione e la messa in pristino che per il pagamento della sanzione pecuniaria e rappresentando che, in caso di mancata ottemperanza entro il citato termine, il bene e l’area di sedime sarebbero stati acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.
I ricorrenti hanno censurato l’anzidetto provvedimento lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi, così testualmente rubricati:
1) Carenza di potere del Comune a dare esecuzione al giudicato penale di condanna. Eccesso di potere per sconfinamento ed indebito esercizio di competenze riservate in via esclusiva all’Autorità giurisdizionale penale;
2) Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Violazione art. 3 legge 08/08/1990 n. 241, e successive modifiche ed integrazioni. Violazione art. 31 D.P.R. 06/06/2001 n. 380. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento;
3) Eccesso di potere per manifesta violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 42 della Costituzione e 1 del prot. add. della C.E.D.U. Abnormità dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- nella parte in cui ingiunge la demolizione integrale del manufatto. Violazione e falsa applicazione di legge: art. 31 D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Sviamento;
4) Violazione e falsa applicazione di legge: combinato disposto dell’art. 31 commi 3 e 4 bis del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio del giusto procedimento;
5) Violazione e falsa applicazione di legge: combinato disposto dell’art. 31 comma 4 bis e dell’art. 27 del D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto. Carenza di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità. Illogicità, contraddittorietà ed irrazionalità manifesta. Violazione del principio del giusto procedimento;
6) Violazione e/o falsa applicazione di legge: art. 31, comma 3, T.U. Edilizia. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Difetto di motivazione. Errata presupposizione in fatto ed in diritto. Illogicità, perplessità e contraddittorietà manifesta dell’azione amministrativa. Ingiustizia manifesta.
Il Comune di Castrignano del Capo non si è costituito in giudizio.
Con ordinanza n. 640 del 12/11/2021 la Sezione disponeva incombenti istruttori.
Quindi, il Comune di Castrignano del Capo rendeva chiarimenti nei termini che seguono:
“ In data 11.05.2021 con n. prot. gen. -OMISSIS- è pervenuta nota da parte della procura della Repubblica di Lecce avente ad oggetto “richiesta informazioni” in merito all’immobile in oggetto. Nella predetta richiesta si afferma che: “questo Ufficio deve provvedere all’esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- pronunciata il 14.12.2017 dal Tribunale di Lecce – II° Sezione Penale irrevocabile il 31.03.2021 …”. (…) Alla nota precedente, questo Ufficio comunicava con nota prot. -OMISSIS- del 28.06.2021 che nulla era stato fatto nei confronti dell’immobile in oggetto. Quanto affermato, accertato con verbale di sopralluogo congiunto tra Ufficio Tecnico e Polizia Municipale di Castrignano del Capo (verbale prot. n.-OMISSIS- del 07.07.2021) con cui, oltre a verificare l’inottemperanza all’esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- del 14.12.2017 irrevocabile con sentenza n. -OMISSIS-del 08.07.2019 della Corte di Appello Sezione unica penale si è definita la consistenza dell’area di sedime del manufatto realizzato in base al permesso di costruire -OMISSIS- del 06.05.2010 … In data 30.06.2021 con n. prot. gen. -OMISSIS- è pervenuta una seconda comunicazione dalla procura della Repubblica di Lecce con cui si chiedeva, come mai nulla era stato fatto e come mai non fosse stata irrogata la sanzione amministrativa di cui all’art. 31 comma 4 bis del d.p.r. n. 380/2001 e ss.mm.ii. Successivamente è stato accertato, attraverso l’esame degli atti d’ufficio ed in particolare del dispositivo della sentenza n. -OMISSIS- del 14.12.2017 irrevocabile il 31.03.2021, che le opere innanzi descritte sono state realizzate in presenza di titolo edilizio ritenuto illegittimo e di cui la sentenza n. -OMISSIS- irrevocabile dal 31.03.2021 “ordina la demolizione del manufatto abusivo ove non già altrimenti eseguita”. Il provvedimento amministrativo emesso dallo scrivente (ordinanza n. -OMISSIS-) è finalizzato alla sola emissione dell’ingiunzione di 20.000 euro (zona gravata da vincolo paesaggistico) e a ricordare che con sentenza n. -OMISSIS- irrevocabile dal 31.03.2021 si è ordinata la demolizione del manufatto abusivo ”.
Con ordinanza cautelare n. 714 del 17/12/2021 la Sezione, “ ritenuto, a una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio: 1) che, quanto all’ordine di demolizione, il ricorso non sembra assistito da fumus boni iuris, atteso che: - l’ordine di demolizione sembra essere stato adottato dal Comune di Castrignano del Capo “anche” (e non solo) sulla scorta dell’accertamento definitivo effettuato in sede penale (sentenza irrevocabile il 31 marzo 2021, che ha ritenuto l’illiceità del permesso di costruire -OMISSIS-, relativo alla “Realizzazione di una abitazione rurale con annessi servizi ed accessori, previa demolizione di un vano deposito esistente”, in ragione sia dell’asservimento di terreni per scopi edificatori non consentito, sia del contrasto con l’art. 27, comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del Programma di Fabbricazione del Comune di Castrignano del Capo, che consente in zona agricola solo interventi edilizi connessi con l’agricoltura), a seguito di pertinente istruttoria (appositi sopralluoghi ed “esame degli atti d’ufficio ed in particolare del dispositivo della sentenza n. -OMISSIS- del 14.12.2017 irrevocabile il 31.03.2021”), nell’esercizio dei poteri repressivi e di vigilanza di competenza; - che il predetto ordine di demolizione appare riferirsi, quanto all’oggetto, all’immobile così come identificato nella sentenza definitiva penale, sicché sembra doversi eseguire nei termini ivi definitivamente disposti (circostanza, questa, che priva di consistenza i relativi profili di periculum in mora); 2) che, con riferimento all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, le questioni poste richiedono la necessità di adeguati approfondimenti in sede di merito e ritenuta in parte qua la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile ”, sospendeva l’efficacia del provvedimento impugnato, limitatamente all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
La parte ricorrente ha successivamente svolto e ribadito le proprie difese.
Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.
Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono che spetta alla competenza esclusiva della Procura della Repubblica di Lecce dare esecuzione all’ordine giurisdizionale di demolizione, quale sanzione accessoria della sentenza penale di condanna divenuta giudicato, in conformità all’art. 655, 1° comma, c.p.p. Come statuito dalla Cassazione, “ l’organo promotore dell’esecuzione va identificato nel Pubblico Ministero, il quale, ove il condannato non ottemperi all’ingiunzione a demolire, non potrà che investire il giudice dell’esecuzione, al fine della fissazione delle modalità di esecuzione ” (cfr. Cass. Penale, SS.UU., 24 luglio 1996, n. 15; in senso conforme, sez. III, 12 dicembre 2006; 8 settembre 2010, n. 32952; 21 novembre, 2012, n. 3456). Anche il Consiglio di Stato ha condiviso questi principi ribadendo la natura autonoma dell’ordine di demolizione contenuto nella sentenza penale ed, in particolare, rilevando che l’assenza di norme specifiche che riconducano all’Autorità amministrativa l’esecuzione dell’ordine di demolizione emesso dal Giudice penale determina “ ipso iure ” l’assoggettamento in via esclusiva della demolizione in parola alla disciplina dell’esecuzione prevista dal Codice di procedura penale agli artt. 655 ss c.p.p., concludendo in una fattispecie analoga che l’iniziativa assunta dall’Amministrazione con l’adozione dell’ordinanza impugnata rappresenta “ di per sé una ipotesi di sconfinamento e di indebito esercizio di competenze riservate alla giurisdizione penale ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2015, n. 5324).
Il motivo di ricorso è suscettibile di positivo apprezzamento.
Giova premettere che all’esito dell’istruttoria è stata acquisita la nota della Procura della Repubblica di Lecce – Ufficio Demolizioni e Ripristino del Territorio, datata 11.05.2021, citata al primo capoverso delle premesse dell’ordinanza di demolizione impugnata, con cui, premesso che l’Ufficio demolizioni e ripristino del territorio presso la Procura della Repubblica di Lecce “ deve procedere all’esecuzione della Sentenza n. -OMISSIS- pronunciata il 14/12/2017 dal Tribunale di Lecce – II° Sezione Penale, irrevocabile il 31/03/2021 ”, venivano richieste informazioni al Comune di Castrignano del Capo in merito, tra l’altro, all’eventuale demolizione del manufatto abusivo, all’eventuale ingiunzione a demolire da parte del Comune e, per il caso di inottemperanza all’ingiunzione a demolire, all’eventuale irrogazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 31, comma 4 bis , D.P.R. n. 380/2001. Con successiva nota del 30.06.2021, la Procura della Repubblica di Lecce – Ufficio Demolizioni e Ripristino del Territorio invitava il Comune di Castrignano del Capo a indicare le ragioni per le quali il Comune non aveva applicato le procedure previste dall’art. 31, commi 3, 4 e 4 bis , D.P.R. n. 380/2001. Ne discende che non vi è prova dell’espressa delega al Comune avente a oggetto l’esecuzione della sentenza penale di condanna definitiva n. -OMISSIS-.
Il Collegio osserva che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il potere di ordinare la demolizione del manufatto abusivo attribuito al giudice penale, ancorché applicativo di sanzione amministrativa, è soggetto all’esecuzione nelle forme previste dal codice di procedura penale, al pari delle altre statuizioni contenute nella sentenza definitiva. Organo promotore dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 655 c.p.p., è perciò il Pubblico Ministero, il quale, ove il condannato non ottemperi all’ingiunzione di demolizione (o alla rimessione in pristino), è tenuto ad investire, per la fissazione delle modalità di esecuzione, il giudice dell’esecuzione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10 dicembre 2018, n. 6967; Cons. Stato, sez. VI, 1 aprile 2019, n. 2137; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 5 ottobre 2020, n. 4238), per cui, in assenza di una specifica delega al Comune da parte della Procura, deve ritenersi che l’ulteriore corso di esecuzione, in virtù del giudicato penale, sia comunque riservato alla Procura della Repubblica con connessa parallela funzione del giudice dell’esecuzione per quanto di specifica competenza nelle forme previste dal codice di procedura penale.
Pertanto, in assenza di atto di delega nei confronti del Comune, è il Pubblico Ministero a dover curare l’esecuzione del dictum giudiziale nelle forme previste dal codice di procedura penale.
Per costante giurisprudenza, inoltre, vi è un’autonomia funzionale tra l’ordine di demolizione impartito dal giudice penale e dall’Autorità amministrativa, non potendosi configurare alcuna illegittima duplicazione di procedimenti e non avendo la sentenza penale effetti preclusivi rispetto all’applicazione delle sanzioni di tipo ripristinatorio autonomamente irrogate dall’Amministrazione comunale. Con riferimento agli ordini di demolizione provenienti dalle due autorità, amministrativa e giudiziaria, si può dunque affermare che si tratta di “ compiti paralleli e sinergici ” (Cons. Stato, sez. VI, 6 febbraio 2019, n. 905; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 10 giugno 2022, n. 965). Pertanto, la vicenda processuale penale non priva il Comune dei propri poteri di vigilanza e repressivi, che in effetti coesistono, in parallelo, con quelli propri dell’Autorità giudiziaria. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 3 ottobre 2019, n. 4716; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 5 ottobre 2020, n. 4238; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 10 giugno 2022, n. 965) ha ritenuto indispensabile che l’amministrazione compia una valutazione autonoma delle risultanze processuali e dei fatti materiali accertati in sede penale, instaurando una doverosa istruttoria in cui, acquisiti i necessari elementi, ne fornisca una propria qualificazione giuridica e si determini conseguenzialmente.
Ciò premesso, l’ordine comunale di demolizione del manufatto – nel termine peraltro di trenta giorni e in assenza di un precedente provvedimento di annullamento in autotutela del permesso di costruire -OMISSIS-, al ricorrere degli eventuali presupposti delineati dalla legge –, lungi dall’essere stato adottato all’esito di un’istruttoria connotata da un’autonoma valutazione delle risultanze processuali e dei fatti materiali accertati in sede penale, costituisce mera adesione acritica all’accertamento del giudice penale.
Pertanto, non deve essere enfatizzata la circostanza per cui nella parte dispositiva dell’ordinanza di demolizione è utilizzata l’espressione “ ordina … anche in esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- del 14/12/2017 la demolizione del fabbricato indicato in premessa ... ”, poiché la congiunzione “ anche ” rimane del tutto avulsa dal contenuto del provvedimento. Infatti il provvedimento nell’oggetto riporta espressamente l’indicazione “ ordinanza di esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- del 14.12.2017 con ripristino dello stato dei luoghi ed ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria della somma di € 20.000 (ventimila/00), ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001 ”, ed anche nelle premesse e nella motivazione richiama, come ragione esclusiva dell’ingiunzione, il giudicato penale, menzionando “ la necessità di disporre, alla luce della sentenza divenuta irrevocabile in premessa evidenziata, la rimozione delle opere sopra descritte perché realizzate abusivamente ”.
Infine, la mancanza di un’autonoma valutazione delle risultanze processuali e dei fatti materiali accertati in sede penale è corroborata dalla seguente circostanza: il Comune di Castrignano del Capo, nel rendere i chiarimenti richiesti dalla Sezione con l’ordinanza n. 640/2021, ha precisato che “ il provvedimento amministrativo … (ordinanza n. -OMISSIS-) è finalizzato alla sola emissione dell’ingiunzione di 20.000 euro (zona gravata da vincolo paesaggistico) e a ricordare che con sentenza n. -OMISSIS- irrevocabile dal 31.03.2021 si è ordinata la demolizione del manufatto abusivo ”.
Acclarato che non è presente né una delega promanante dalla Procura né un’autonoma valutazione delle risultanze processuali da parte del Comune, l’ordinanza impugnata è illegittima laddove ingiunge “ di versare la somma di € 20.000 (ventimila/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria ”.
I meccanismi sanzionatori di cui all’art. 31, commi 3, 4 e 4 bis , D.P.R. n. 380/2001, condividono il medesimo presupposto della constatata “ inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3 ” ( id est , novanta giorni), ingiunzione che è dunque, specificamente, quella che il “ dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali ” (v. comma 2), rivolge al proprietario e al responsabile dell’abuso.
Ma a ben vedere, irrogare la sanzione di cui al richiamato comma 4 bis dell’art. 31, come d’altronde quella di cui ai precedenti commi 3 e 4, sul presupposto dell’inottemperanza non a un’ingiunzione di demolizione emessa dalla Pubblica Amministrazione (che, come si è acclarato, è assente), ma ad una sentenza del giudice penale, recante ai sensi dell’art. 31, comma 9, D.P.R. n. 380/2001 quale sanzione accessoria l’ordine di demolizione del manufatto, significa realizzare “ un’impropria combinazione tra procedimenti di natura distinta ” (v. T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 2 luglio 2020, n. 2851; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 31 maggio 2022, n. 901).
Il ricorso deve essere dunque, sulla base di tutto quanto fin qui esposto, accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza n. -OMISSIS-, e le spese di giudizio eccezionalmente dichiarate irripetibili, attesa la particolarità delle questioni trattate, fermo il diritto della parte ricorrente alla rifusione delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1432 del 2021 indicato in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza n. -OMISSIS-.
Spese irripetibili, fermo il diritto della parte ricorrente alla rifusione delle somme versate a titolo di contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Alessandro Cappadonia, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessandro Cappadonia | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.