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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/11/2025, n. 10185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10185 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N.6259/2023 RG.Cont.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 16/9/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.6259/2023 R.G.
tra
, nata a [...], il [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1
ed ivi residente alla Trav. Tironi di CC, n. 21,elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza G.
Bovio, 33 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Basso (CF: , dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti Attrice
e
(C. F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore Avv. , con sede in Ercolano (NA) al Corso Resina n. 39, rappresentato e CP_2
difeso dall'Avv. Paolo Castelluccio (C. F. ) e con lo stesso elettivamente C.F._3
domiciliato in Napoli alla Piazza dei Martiri – Via S. Maria a Cappella Vecchia 8/b il tutto, in virtù
di procura alle liti in atti Convenuto
Oggetto: risarcimento danni conclusioni per le parti: come da atti introduttivi e verbali di causa MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte attrice, , con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in Parte_1
giudizio il di in persona del suo legale rappresentante per vederlo CP_1 CP_1
condannato al risarcimento delle lesioni subite il 4/5/2022, alle ore 09.45 circa, in
Ercolano(NA), alla via Tironi di CC, allorchè , mentre camminava sul marciapiede opposto a quello ove si trova l'Istituto delle Suore (Figlie di Nostra Signora dell'Eucarestia),
diretta a Piazza Trieste, giunta nei pressi del predetto Istituto, poco prima dell'incrocio con via
A. Moro, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente al suolo sul lato destro, dopo aver posto il piede in una buca esistente sul marciapiede, creatasi, a causa della creaptura e sconnessione del manto di asfalto del marciapiede;
nel corso del processo si è costituito il comune contestando la domanda in fatto e diritto quindi è stata interrogata la parte ed escussi i testi
, , infine disposta C.T.U. medica Testimone_1 Parte_1 Testimone_2
del 23/6/2025 a firma del dott. . Persona_1
Va premesso che la domanda attorea è compiutamente specificata ed individuata sia nel petitum formale e sostanziale che nella causa petendi mentre , nel merito, in base alla prospettazione attorea, si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c. fondata sul principio della responsabilità oggettiva nei confronti di colui che ha un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr sent Cass n.16422/2011); “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità,
sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa,
essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” ( cfr sent Cass n. 2660/2013); “La responsabilità
prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” ( sent Cass n.
8005/2010); “La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ,. è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente” ( cfr sent Cass n.22898/2012) .
Non solo, ma sempre con riferimento al caso fortuito, giova citare le ultime pronunce della
S.C. in tema: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché,
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (ord n. 9315/2019); “La
responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (ord n. 8811/2020 e sent n. 6326/2019);
“La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”
( ord Cass S.U. n. 20943/2022). Nè appare condivisibile la prospettazione di parte della dottrina che nega l'applicabilità, nel caso di specie, della norma di cui all'art. 2051 c.c. in favore di quella di cui all'art. 2043 c.c., e ciò in quanto la presunta responsabilità della P.A. di cui alla norma citata trova , si , un limite con riguardo a beni demaniali su cui è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini , quando cioè l'estensione renda praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo , ma resta comunque applicabile in relazione ai beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale consentono un'adeguata attività di vigilanza e l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo a terzi ( cfr. Cass. n.
9546/2010 secondo la quale “La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051; tale impossibilità, peraltro, non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima”) ;
“La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile, in relazione alle strade aperte al pubblico transito, in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa occorre aver riguardo, per quanto concerne in particolare i pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa medesima, al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno che, ove si tratti di una strada, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato”( sent Cass n. 15720/2011); “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte dell'attore, della conoscenza, da parte dell'ente custode, della presenza sulla strada dell'olio che aveva causato la caduta)”( Ord Cass n.6703/2018); “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la
P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” ( Ord Cass n.7805/2017) .
Ora, sulla base degli atti e delle dichiarazioni testimoniali e di parte attrice, ritiene questo giudice che risulti comprovata la responsabilità del , che non contesta la sua qualifica Controparte_1
di custode della strada , anche se è emersa una corresponsabilità in capo alla infortunata (caso fortuito, inteso in senso ampio come fatto del terzo o dello stesso danneggiato), per il 50% ex art. 1227 cc .
Infatti la parte ed i testi escussi hanno dichiarato: “ Vivo ad in luogo distante un CP_1
chilometro circa da via Tironi di CC dove mi trovavo il giorno della caduta perché il giorno prima ero andata a dormire da mia LA e la mattina dopo la stavo accompagnando dal dentista
Non conoscevo i luoghi perché non li frequentavo e guardando le foto attoree telematiche riconosco il punto della caduta cioè nella buca rappresenta Sull'interrogatorio i capi 1 e 2 sono veri il capo 3 no perché il marciapiede è stretto e per questo mia LA camminava dietro di me. I capi 4 e 5 non so veri e neppure il Capo 6 perché il marciapiede prima di quel punto era in buono stato. Il punto in cui sono caduta era dissestato per una ampiezza maggiore di un metro ma poiché la parte precedente del tratto era in buono stato, non ho fatto caso alla parte di marciapiede dissestata e alla buca che era l'altro coperta di erba e mozziconi.Il capo 9 non è vero perché la larghezza della buca era circa cm 50 e ci può passare una sola persona Sono caduta sulla destra in strada e da allora non mi muovo più bene, non riesco a fare bene i lavori domestici, non scendo da sola per strada ma solo con mio marito e non posso più muovere bene il braccio. ( attrice), “
Indifferente Il 4 maggio del 2022 di mattina stavo attraversando via Tirone di CC in CP_1
per andare al lavoro e venivo da via Aldo Moro e vi è un solo marciapiede Vi era una signora che camminava da sola nel lato opposto al mio e dietro di lei comunque vi erano altre persone Il marciapiede è stretto e può camminare una sola persona alla volta La signora che è in aula è la signora che è caduta in una buca che ancora oggi è presente sul marciapiede La signora è caduta sulla destra sulla strada battendo il braccio destro e la gamba e subito l'ho soccorsa e vi era anche una sua parente con lei che camminava dietro di lei La buca era visibile per me che la conosco ma vi era sopra terreno e sigarette Per fortuna è passata la macchina della croce rossa e l'ha portata via e prima di andare via ho dato il mio numero alla parente della signora che ha detto essere la LA . Non vi erano segnalazioni di pericolo Di fronte al punto della caduta vi è un istituto di suore credo una scuola. Il giudice dà atto che guardando le foto attoree telematiche la teste riconosce i luoghi della caduta ma indica la seconda buca e non la prima come indicato dalla
Pa parte” (teste , “Sono la LA di e abito a 200 metri da via Tirone di Testimone_1
CC in Il 4 maggio 2022 mia LA era venuta da me la sera prima e il 4 doveva CP_1
accompagnarmi dal dentista verso le 9,30-9,40. Mentre percorrevamo via Tirone di CC e mia LA camminava davanti a me sul marciapiede perché è stretto , l'ho vista cadere sulla destra sulla strada , urtando la gamba e il braccio destro. Mi sono avvicinata e a terra vi era una buca con terreno e cicche di sigarette in cui mia LA era caduta . Mia LA camminava normalmente senza correre Tali buche sono ancora presenti . Guardando le foto attoree telematiche riconosco i luoghi Noi stavamo camminando in discesa nel senso del furgoncino bianco e la buca su cui è caduta mia LA è la seconda anzi la prima Di fronte al marciapiede vi è l'istituto di suore e quel giorno non pioveva ma era un po' coperto. E' passata la croce rossa con un'auto e ha caricato mia LA che poi è stata portata da un'ambulanza all'ospedale di Torre del
Greco. Mia LA non è più tornata come prima nel senso che ha sempre dolori, ha paura di uscire, prende molte medicine Anche per le pulizie di casa ha bisogno di un aiuto esterno Non vi era alcuna segnalazione di pericolo La buca era ampia anche se non copriva tutto il marciapiede che è l'unico in quella strada. Mi LA vive più lontano a circa 15 minuti a piedi dal luogo del sinistro” ( teste ), “ Indifferente Sono presidente della Croce Rossa Testimone_3
Italiana ad e vicino alla sede vi è un'agenzia di taxi in cui lavora la figlia della signora CP_1
che pertanto conosco di vista La mattina di un giorno del 2022 ero nell'auto della CRI e Pt_1
provenivo dalla sede di Torre del Greco e andavo verso la sede di piazzale Vanvitelli 13 CP_1
Ero solo. Provenivo da via Marconi che nel prosieguo si chiama via Tirone di CC e in quel punto vi è una curva e sul lato sinistro vi è un marciapiede Preciso che la strada è senso unico verso il centro. Ho visto a terra una signora che si stava alzando aiutata da un'altra signora
Guardando le foto telematiche attoree posso dire che la signora era sul marciapiede che si vede sulla sinistra ma non so essere preciso . La signora, che mi ha detto chiamarsi , Persona_2
mi disse di essere inciampata sul marciapiede ma non mi ha detto perché Non so come fosse lo stato del marciapiede nel punto in cui l'ho vista Io mi sono fermato, la signora si è alzata L'ho aiutata e mi ha chiesto di sedersi in auto in attesa dell'ambulanza dopo che ho chiamato io stesso il
118 . Non l'ho vista più. La signora al momento del mio soccorso lamentava dolori alla gamba e al braccio credo destra . La strada e il marciapiede non presentava interdizioni o segnalazioni o divieti Non pioveva . Credo fosse primavera, verso maggio” ( teste ) Testimone_2
All'esito dell'istruttoria, delle concordi, attendibili e precise dichiarazioni dei testi e dell'esame anche dei documenti, compresi i rilievi fotografici, emerge che effettivamente lo stato di manutenzione del marciapiede era carente all'epoca della caduta così come emerge che nel punto della caduta la sede stradale presentava due buche o comunque avvallamenti e sconnessioni di dimensioni non esigue;
tali buche costituivano sicuramente un pericolo per chi vi poggiava il piede camminando e quindi risulta provato il cattivo stato di conservazione della zona di calpestio;
né la circostanza che la zona di dissesto fosse visibile prestando la dovuta attenzione esonera l'ente da ogni responsabilità essendo tenuto per legge alla buona manutenzione dei beni di cui è custode anche se ritiene questo giudice che il comportamento dell'istante abbia inciso , ex art. 1227 cc, sul nesso causale, per il 50% atteso che, è vero che non risulta provata la presenza di una segnalazione di pericolo, ma è anche vero che il fatto si è verificato in pieno giorno in zona visibile e conosciuta dalla e la zona dissestata era ben percepibile se l'istante avesse prestato la dovuta Pt_1
attenzione ed avesse evitato i punti stradali coperti da terreno e sigarette , tanto più che il marciapiede posto di fronte era in buono stato di manutenzione e quindi la zona di pericolo era facilmente evitabile.
Quanto all'entità delle lesioni riportate dall'attrice e alle voci di danno risarcibili, deve osservarsi quanto segue.
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato,
e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti”. (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'istante , gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata (referto AS , certificati medici), e dalla relazione del
C.T.U. sopra indicata che appare corretta e congruamente motivata e, in assenza di prove anche presuntive, è emerso solo un danno alla salute derivante da: “Esito di frattura del collo chirurgico dell'omero dx. trattata con immobilizzazione incruenta e di frattura sottocapitata del femore dx. trattata chirurgicamente con apposizione di protesi d'anca”; quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività dinamico-relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella che qui di seguito sarà determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute se si considera che nulla è emerso o è stato comprovato che di per sé giustifichi il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria poiché dei postumi e delle difficoltà lamentate dall'istante è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente individuato dal perito .
In definitiva va liquidata , all'attualità, sulla base delle attuali Tabelle di Milano 2024 ed in assenza di un più volte auspicato intervento del legislatore valido per i fatti sub iudice, , considerando il
24% di invalidità permanente come da C.T.U. e tenuto conto dell'anno di nascita (19/9/1962) e del tipo di lesioni subite sopra riportate, €73.079,00 (valore base del punto all'attualità e senza alcuna personalizzazione €4.288,69 e quale demoltiplicatore attesa l'età, 0,710) , a titolo di invalidità temporanea totale ( 15 gg) , € 1.260,00, a titolo di invalidità temporanea parziale (40 gg al 75%,
60gg al 50% ) €6.900,00 per una somma complessiva di €81.239,00 senza alcuna personalizzazione, di cui va riconosciuta a carico dell'ente, la somma di €40.619,50 oltre interessi legali dall'1/1/2024 al saldo (a titolo di interessi compensativi, lucro cessante sent Cass n.
25571/2011 , Cass. n. 3931/2010 e ord Cass n. 7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”).
Le spese mediche ricollegabili al sinistro sono dovute per la metà di quanto documentalmente comprovato e cioè per €617,72 ( 50% di € 1.235,45) oltre interessi legali dalle ricevute al saldo.
Nessuna altra voce di danno, morale o patrimoniale specifico, è stata comprovata né può essere presunta .
Le spese di C.T.U., come già liquidate, seguono la soccombenza e sono poste a carico del CP_1
di . CP_1
Anche le altre spese di lite , liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 , tenuto conto della somma effettivamente riconosciuta e ridotto il valore medio dello scaglione fino ad
€52.000,00 stante la non complessità delle questioni affrontate, vanno poste a carico del CP_1
con attribuzione in favore dell'avv.to Giovanni Basso.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
In accoglimento della domanda attorea e applicato l'art. 1227 cc, condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore di della somma di €40.619,50 oltre interessi legali Parte_1
dall'1/1/2024 e di €617,72 oltre interessi legali dalle ricevute al saldo.
Pone le spese di C.T.U. come già liquidate, a carico del . CP_1 CP_1
Condanna il al pagamento delle altre spese processuali che si liquidano in Controparte_1
complessivi €4.200,00 per compenso ed € 786,00 per spese , oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Giovanni Basso.
Napoli 7/11/2025 IL G.U.
T R I B U N A L E
DI N A P O L I
IV Sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il G.U. , dott.ssa Barbara Tango, ha pronunciato la seguente sentenza , riservata con provvedimento del 16/9/2025 nella causa civile di primo grado iscritta al n.6259/2023 R.G.
tra
, nata a [...], il [...] (CF: ) Parte_1 C.F._1
ed ivi residente alla Trav. Tironi di CC, n. 21,elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza G.
Bovio, 33 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Basso (CF: , dal quale è C.F._2
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti Attrice
e
(C. F. ), in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore Avv. , con sede in Ercolano (NA) al Corso Resina n. 39, rappresentato e CP_2
difeso dall'Avv. Paolo Castelluccio (C. F. ) e con lo stesso elettivamente C.F._3
domiciliato in Napoli alla Piazza dei Martiri – Via S. Maria a Cappella Vecchia 8/b il tutto, in virtù
di procura alle liti in atti Convenuto
Oggetto: risarcimento danni conclusioni per le parti: come da atti introduttivi e verbali di causa MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che la presente sentenza sarà redatta in ossequio alla nuova formulazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp att. C.p.c. .
Parte attrice, , con atto di citazione ritualmente notificato ha citato in Parte_1
giudizio il di in persona del suo legale rappresentante per vederlo CP_1 CP_1
condannato al risarcimento delle lesioni subite il 4/5/2022, alle ore 09.45 circa, in
Ercolano(NA), alla via Tironi di CC, allorchè , mentre camminava sul marciapiede opposto a quello ove si trova l'Istituto delle Suore (Figlie di Nostra Signora dell'Eucarestia),
diretta a Piazza Trieste, giunta nei pressi del predetto Istituto, poco prima dell'incrocio con via
A. Moro, perdeva l'equilibrio e cadeva rovinosamente al suolo sul lato destro, dopo aver posto il piede in una buca esistente sul marciapiede, creatasi, a causa della creaptura e sconnessione del manto di asfalto del marciapiede;
nel corso del processo si è costituito il comune contestando la domanda in fatto e diritto quindi è stata interrogata la parte ed escussi i testi
, , infine disposta C.T.U. medica Testimone_1 Parte_1 Testimone_2
del 23/6/2025 a firma del dott. . Persona_1
Va premesso che la domanda attorea è compiutamente specificata ed individuata sia nel petitum formale e sostanziale che nella causa petendi mentre , nel merito, in base alla prospettazione attorea, si verte nell'ipotesi regolata dall'art. 2051 c.c. fondata sul principio della responsabilità oggettiva nei confronti di colui che ha un effettivo potere sulle cose ed un conseguente obbligo di vigilanza in modo da impedire che arrechino danni ai terzi (proprio in tema cfr sent Cass n.16422/2011); “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità,
sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento
(scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa,
essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno” ( cfr sent Cass n. 2660/2013); “La responsabilità
prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità” ( sent Cass n.
8005/2010); “La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ,. è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente” ( cfr sent Cass n.22898/2012) .
Non solo, ma sempre con riferimento al caso fortuito, giova citare le ultime pronunce della
S.C. in tema: “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché,
quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso,
quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (ord n. 9315/2019); “La
responsabilità ex art. 2051 c.c. impone al custode, presunto responsabile, di fornire la prova liberatoria del fortuito e ciò in ragione sia degli obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire e impedire la produzione dei danni a terzi, sia in ossequio al principio cd. della vicinanza della prova, in modo da dimostrare che il danno si è verificato in maniera né prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso” (ord n. 8811/2020 e sent n. 6326/2019);
“La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”
( ord Cass S.U. n. 20943/2022). Nè appare condivisibile la prospettazione di parte della dottrina che nega l'applicabilità, nel caso di specie, della norma di cui all'art. 2051 c.c. in favore di quella di cui all'art. 2043 c.c., e ciò in quanto la presunta responsabilità della P.A. di cui alla norma citata trova , si , un limite con riguardo a beni demaniali su cui è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini , quando cioè l'estensione renda praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo , ma resta comunque applicabile in relazione ai beni demaniali che, per la loro limitata estensione territoriale consentono un'adeguata attività di vigilanza e l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo a terzi ( cfr. Cass. n.
9546/2010 secondo la quale “La presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. non si applica, per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. In riferimento al demanio stradale, la possibilità concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni e i sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051; tale impossibilità, peraltro, non sussiste quando l'evento dannoso si è verificato su un tratto di strada che in quel momento era in concreto oggetto di custodia o quando sia stata proprio l'attività compiuta dalla P.A. a rendere pericolosa la strada medesima”) ;
“La disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è applicabile, in relazione alle strade aperte al pubblico transito, in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. Ai fini del giudizio sulla prevedibilità o meno della repentina alterazione della cosa occorre aver riguardo, per quanto concerne in particolare i pericoli derivanti da situazioni strutturali e dalle caratteristiche della cosa medesima, al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno che, ove si tratti di una strada, può atteggiarsi diversamente, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto ed agli eventi analoghi che lo abbiano in precedenza interessato”( sent Cass n. 15720/2011); “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte dell'attore, della conoscenza, da parte dell'ente custode, della presenza sulla strada dell'olio che aveva causato la caduta)”( Ord Cass n.6703/2018); “La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la
P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato un sinistro stradale) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode” ( Ord Cass n.7805/2017) .
Ora, sulla base degli atti e delle dichiarazioni testimoniali e di parte attrice, ritiene questo giudice che risulti comprovata la responsabilità del , che non contesta la sua qualifica Controparte_1
di custode della strada , anche se è emersa una corresponsabilità in capo alla infortunata (caso fortuito, inteso in senso ampio come fatto del terzo o dello stesso danneggiato), per il 50% ex art. 1227 cc .
Infatti la parte ed i testi escussi hanno dichiarato: “ Vivo ad in luogo distante un CP_1
chilometro circa da via Tironi di CC dove mi trovavo il giorno della caduta perché il giorno prima ero andata a dormire da mia LA e la mattina dopo la stavo accompagnando dal dentista
Non conoscevo i luoghi perché non li frequentavo e guardando le foto attoree telematiche riconosco il punto della caduta cioè nella buca rappresenta Sull'interrogatorio i capi 1 e 2 sono veri il capo 3 no perché il marciapiede è stretto e per questo mia LA camminava dietro di me. I capi 4 e 5 non so veri e neppure il Capo 6 perché il marciapiede prima di quel punto era in buono stato. Il punto in cui sono caduta era dissestato per una ampiezza maggiore di un metro ma poiché la parte precedente del tratto era in buono stato, non ho fatto caso alla parte di marciapiede dissestata e alla buca che era l'altro coperta di erba e mozziconi.Il capo 9 non è vero perché la larghezza della buca era circa cm 50 e ci può passare una sola persona Sono caduta sulla destra in strada e da allora non mi muovo più bene, non riesco a fare bene i lavori domestici, non scendo da sola per strada ma solo con mio marito e non posso più muovere bene il braccio. ( attrice), “
Indifferente Il 4 maggio del 2022 di mattina stavo attraversando via Tirone di CC in CP_1
per andare al lavoro e venivo da via Aldo Moro e vi è un solo marciapiede Vi era una signora che camminava da sola nel lato opposto al mio e dietro di lei comunque vi erano altre persone Il marciapiede è stretto e può camminare una sola persona alla volta La signora che è in aula è la signora che è caduta in una buca che ancora oggi è presente sul marciapiede La signora è caduta sulla destra sulla strada battendo il braccio destro e la gamba e subito l'ho soccorsa e vi era anche una sua parente con lei che camminava dietro di lei La buca era visibile per me che la conosco ma vi era sopra terreno e sigarette Per fortuna è passata la macchina della croce rossa e l'ha portata via e prima di andare via ho dato il mio numero alla parente della signora che ha detto essere la LA . Non vi erano segnalazioni di pericolo Di fronte al punto della caduta vi è un istituto di suore credo una scuola. Il giudice dà atto che guardando le foto attoree telematiche la teste riconosce i luoghi della caduta ma indica la seconda buca e non la prima come indicato dalla
Pa parte” (teste , “Sono la LA di e abito a 200 metri da via Tirone di Testimone_1
CC in Il 4 maggio 2022 mia LA era venuta da me la sera prima e il 4 doveva CP_1
accompagnarmi dal dentista verso le 9,30-9,40. Mentre percorrevamo via Tirone di CC e mia LA camminava davanti a me sul marciapiede perché è stretto , l'ho vista cadere sulla destra sulla strada , urtando la gamba e il braccio destro. Mi sono avvicinata e a terra vi era una buca con terreno e cicche di sigarette in cui mia LA era caduta . Mia LA camminava normalmente senza correre Tali buche sono ancora presenti . Guardando le foto attoree telematiche riconosco i luoghi Noi stavamo camminando in discesa nel senso del furgoncino bianco e la buca su cui è caduta mia LA è la seconda anzi la prima Di fronte al marciapiede vi è l'istituto di suore e quel giorno non pioveva ma era un po' coperto. E' passata la croce rossa con un'auto e ha caricato mia LA che poi è stata portata da un'ambulanza all'ospedale di Torre del
Greco. Mia LA non è più tornata come prima nel senso che ha sempre dolori, ha paura di uscire, prende molte medicine Anche per le pulizie di casa ha bisogno di un aiuto esterno Non vi era alcuna segnalazione di pericolo La buca era ampia anche se non copriva tutto il marciapiede che è l'unico in quella strada. Mi LA vive più lontano a circa 15 minuti a piedi dal luogo del sinistro” ( teste ), “ Indifferente Sono presidente della Croce Rossa Testimone_3
Italiana ad e vicino alla sede vi è un'agenzia di taxi in cui lavora la figlia della signora CP_1
che pertanto conosco di vista La mattina di un giorno del 2022 ero nell'auto della CRI e Pt_1
provenivo dalla sede di Torre del Greco e andavo verso la sede di piazzale Vanvitelli 13 CP_1
Ero solo. Provenivo da via Marconi che nel prosieguo si chiama via Tirone di CC e in quel punto vi è una curva e sul lato sinistro vi è un marciapiede Preciso che la strada è senso unico verso il centro. Ho visto a terra una signora che si stava alzando aiutata da un'altra signora
Guardando le foto telematiche attoree posso dire che la signora era sul marciapiede che si vede sulla sinistra ma non so essere preciso . La signora, che mi ha detto chiamarsi , Persona_2
mi disse di essere inciampata sul marciapiede ma non mi ha detto perché Non so come fosse lo stato del marciapiede nel punto in cui l'ho vista Io mi sono fermato, la signora si è alzata L'ho aiutata e mi ha chiesto di sedersi in auto in attesa dell'ambulanza dopo che ho chiamato io stesso il
118 . Non l'ho vista più. La signora al momento del mio soccorso lamentava dolori alla gamba e al braccio credo destra . La strada e il marciapiede non presentava interdizioni o segnalazioni o divieti Non pioveva . Credo fosse primavera, verso maggio” ( teste ) Testimone_2
All'esito dell'istruttoria, delle concordi, attendibili e precise dichiarazioni dei testi e dell'esame anche dei documenti, compresi i rilievi fotografici, emerge che effettivamente lo stato di manutenzione del marciapiede era carente all'epoca della caduta così come emerge che nel punto della caduta la sede stradale presentava due buche o comunque avvallamenti e sconnessioni di dimensioni non esigue;
tali buche costituivano sicuramente un pericolo per chi vi poggiava il piede camminando e quindi risulta provato il cattivo stato di conservazione della zona di calpestio;
né la circostanza che la zona di dissesto fosse visibile prestando la dovuta attenzione esonera l'ente da ogni responsabilità essendo tenuto per legge alla buona manutenzione dei beni di cui è custode anche se ritiene questo giudice che il comportamento dell'istante abbia inciso , ex art. 1227 cc, sul nesso causale, per il 50% atteso che, è vero che non risulta provata la presenza di una segnalazione di pericolo, ma è anche vero che il fatto si è verificato in pieno giorno in zona visibile e conosciuta dalla e la zona dissestata era ben percepibile se l'istante avesse prestato la dovuta Pt_1
attenzione ed avesse evitato i punti stradali coperti da terreno e sigarette , tanto più che il marciapiede posto di fronte era in buono stato di manutenzione e quindi la zona di pericolo era facilmente evitabile.
Quanto all'entità delle lesioni riportate dall'attrice e alle voci di danno risarcibili, deve osservarsi quanto segue.
Con riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale, con un innovativo orientamento giurisprudenziale, richiamato e fatto proprio anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.
233/03 e modificato solo in parte dalla S.C. a S.U .nella sentenza n. 26972 dell'11/11/08, , la S.C. ha chiarito che il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. non si identifica più con il danno morale soggettivo ma nel quadro di un sistema ormai bipolare del danno patrimoniale e non patrimoniale, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. (ex art. 32 Cost.) porta a ricomprendere nell'astratta previsione della citata norma ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona e dunque il danno morale , inteso quale turbamento dello stato d'animo e dolore intimo della vittima e il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell'interesse , costituzionalmente garantito, all'integrità psico-fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico comprensivo del danno estetico, alla sessualità , alla vita di relazione, del danno spesso definito in giurisprudenza e dottrina come esistenziale, derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona e cioè il danno derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita che costringono il danneggiato,
e/o la sua famiglia in caso di lesioni gravi , alla forzosa rinuncia allo svolgimento di attività fonte di gratificazione ( cfr. in tema sent. Cass. n. 7281/03, sent. Cass. n. 7282/03, sent. Cass. n. 7283/03, sent. Cass. n. 8827/03, sent. Cass. n. 8828/03).
Non solo, ma partendo da tale orientamento giurisprudenziale , vi è stata una recente evoluzione della S.C. che così da ultimo ha condivisibilmente statuito: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in pejus” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della
Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139
C.d.A., come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n.
124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti”. (Sent Cass n. 901/2018 ) , che “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico - inteso, secondo la stessa definizione legislativa, come danno che esplica incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali – e del danno cd. esistenziale, atteso che quest'ultimo consiste proprio nel “vulnus” arrecato a tutti gli aspetti dinamico-relazionali della persona conseguenti alla lesione della salute , mentre una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta, invece, con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute (c.d. danno morale), come confermato dalla nuova formulazione dell'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n.
209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017” ( la sentenza sopra citata) e che: “In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione ( ord Cass n. 7513/2018).
In altre parole la S.C. , sulla base delle nuove definizioni di danno non patrimoniale di cui all'art
138 del decreto legislativo 205/2005, ha evidenziato che la liquidazione unitaria del danno non patrimoniale (come quella prevista per il danno patrimoniale) deve essere intesa nel senso di attribuire al soggetto danneggiato una somma di danaro che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche e che , non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico , ogni altro
“vulnus” arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, della sofferenza morale e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal soggetto danneggiato.
Infatti la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle sezioni unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In definitiva, nella fattispecie in esame, partendo da tali presupposti e dalla premessa che in realtà sussistono solo due aspetti essenziali della sofferenza: il dolore interiore, e la significativa alterazione della vita quotidiana, e che solo essi sono autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti, al di là di sommarie quanto impredicabili generalizzazioni, in ordine alle lesioni e ai danni subiti dall'istante , gli stessi sono desumibili dalla documentazione allegata (referto AS , certificati medici), e dalla relazione del
C.T.U. sopra indicata che appare corretta e congruamente motivata e, in assenza di prove anche presuntive, è emerso solo un danno alla salute derivante da: “Esito di frattura del collo chirurgico dell'omero dx. trattata con immobilizzazione incruenta e di frattura sottocapitata del femore dx. trattata chirurgicamente con apposizione di protesi d'anca”; quanto alla sofferenza interiore e alla privazione di particolari attività dinamico-relazionali, ritiene questo giudice che nessuna voce debba essere riconosciuta in più rispetto a quella che qui di seguito sarà determinata a titolo di danno non patrimoniale alla salute se si considera che nulla è emerso o è stato comprovato che di per sé giustifichi il riconoscimento di un'ulteriore somma risarcitoria poiché dei postumi e delle difficoltà lamentate dall'istante è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente individuato dal perito .
In definitiva va liquidata , all'attualità, sulla base delle attuali Tabelle di Milano 2024 ed in assenza di un più volte auspicato intervento del legislatore valido per i fatti sub iudice, , considerando il
24% di invalidità permanente come da C.T.U. e tenuto conto dell'anno di nascita (19/9/1962) e del tipo di lesioni subite sopra riportate, €73.079,00 (valore base del punto all'attualità e senza alcuna personalizzazione €4.288,69 e quale demoltiplicatore attesa l'età, 0,710) , a titolo di invalidità temporanea totale ( 15 gg) , € 1.260,00, a titolo di invalidità temporanea parziale (40 gg al 75%,
60gg al 50% ) €6.900,00 per una somma complessiva di €81.239,00 senza alcuna personalizzazione, di cui va riconosciuta a carico dell'ente, la somma di €40.619,50 oltre interessi legali dall'1/1/2024 al saldo (a titolo di interessi compensativi, lucro cessante sent Cass n.
25571/2011 , Cass. n. 3931/2010 e ord Cass n. 7267/2018 secondo cui “In tema di danno da ritardo nel pagamento di debito di valore, il riconoscimento di interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria alla quale il giudice può far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito, purché esibisca una motivazione sufficiente a dar conto del metodo utilizzato, di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate;
ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da epoca intermedia;
ovvero, sempre sulla somma rivalutata e con decorrenza dalla data del fatto, ma con un tasso medio di interesse, in modo da tener conto che essi decorrono su una somma che inizialmente non era di quell'entità e che si è solo progressivamente adeguata a quel risultato finale;
ovvero, di non riconoscerli affatto, in relazione a parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato”).
Le spese mediche ricollegabili al sinistro sono dovute per la metà di quanto documentalmente comprovato e cioè per €617,72 ( 50% di € 1.235,45) oltre interessi legali dalle ricevute al saldo.
Nessuna altra voce di danno, morale o patrimoniale specifico, è stata comprovata né può essere presunta .
Le spese di C.T.U., come già liquidate, seguono la soccombenza e sono poste a carico del CP_1
di . CP_1
Anche le altre spese di lite , liquidate come in dispositivo in base al DM 55/2014 , tenuto conto della somma effettivamente riconosciuta e ridotto il valore medio dello scaglione fino ad
€52.000,00 stante la non complessità delle questioni affrontate, vanno poste a carico del CP_1
con attribuzione in favore dell'avv.to Giovanni Basso.
[...]
P.Q.M.
Il Giudice, pronunziando nella causa promossa come in narrativa, così provvede :
In accoglimento della domanda attorea e applicato l'art. 1227 cc, condanna il Controparte_1
al pagamento, in favore di della somma di €40.619,50 oltre interessi legali Parte_1
dall'1/1/2024 e di €617,72 oltre interessi legali dalle ricevute al saldo.
Pone le spese di C.T.U. come già liquidate, a carico del . CP_1 CP_1
Condanna il al pagamento delle altre spese processuali che si liquidano in Controparte_1
complessivi €4.200,00 per compenso ed € 786,00 per spese , oltre iva e cpa come per legge se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, con attribuzione in favore dell'avv.to Giovanni Basso.
Napoli 7/11/2025 IL G.U.