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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 15/04/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 704/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria IA D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 12/2/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ELENA Parte_1 C.F._1
BECONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Garibaldi
n. 4 e, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ALESSANDRA CP_1 C.F._2
BALDINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Ugo
Foscolo n. 63, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove creda la propria residenza, dimora
o domicilio;
2. La casa familiare, sita in Pietrasanta (LU), Via Venticinque Aprile, 16, rimarrà assegnata alla signora già titolare della piena proprietà, la quale provvederà ad intestarsi tutte le Parte_1 utenze fin dalla sottoscrizione del presente ricorso;
3. Il signor contribuirà al mantenimento della figlia residente presso la madre, CP_1 Persona_1 mediante versamento mensile, da effettuarsi entro il giorno 5 di ciascun mese sul conto corrente della signora della somma di € 550,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT ed Pt_1 oltre 60% delle spese straordinarie occorrenti alla figlia come da Protocollo del Tribunale di Lucca
1 (con corretta intestazione delle fatture relative alle spese mediche della figlia al fine della loro detrazione fiscale);
4. L'Assegno Unico Universale sarà percepito integralmente dalla madre;
5. Alcun assegno alimentare o di mantenimento sarà versato da ciascun coniuge nei confronti dell'altro; i coniugi rinunciano sin d'ora a future richieste reciproche di assegno divorzile;
6. Con la sottoscrizione del presente ricorso e comunque non oltre 60 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso e in ogni caso prima dell'udienza di trattazione, i coniugi procederanno alla sostituzione del garante del mutuo, e comunque alla liberazione del signor da ogni CP_1 obbligazione derivante dalla garanzia già prestata in sede di stipula del mutuo fondiario;
è fin d'ora inteso che, qualora nei rapporti con l'Istituto di credito il signor non venisse liberato CP_1 dall'obbligazione solidale originaria (mutuo), in ogni caso la signora si obbliga a Pt_1 manlevare e tenere indenne lo stesso da qualunque richiesta pervenisse dalla Banca mutuante, fino all'estinzione del mutuo;
7. Con la sottoscrizione del presente ricorso e comunque non oltre 20 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso e in ogni caso prima dell'udienza di trattazione, i coniugi procederanno alla chiusura del conto corrente cointestato;
8. Con la sottoscrizione del presente ricorso e l'osservanza delle precedenti clausole, il signor CP_1 dichiara di rinunciare a quanto fino ad oggi corrisposto sia per il mutuo che per i pannelli
[...] solari installati presso la casa coniugale;
9. Atteso il regime della separazione dei beni tra i coniugi, ogni bene mobile o immobile acquistato prima o durante il matrimonio a proprio nome, resterà di proprietà esclusiva di ognuno di loro, tra di essi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'auto d'epoca Alfa Romeo modello spider (duetto) rimarrà di proprietà esclusiva del signor così come la madia in salotto, il mobiletto bar CP_1 in taverna, il flipper d'epoca e i quadri del pittore;
Persona_2
10. Le parti non hanno niente a pretendere reciprocamente in relazione ai loro rapporti pregressi;
11. Spese legali compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in RO (LU) il 19/5/2001, dal quale è nata la figlia IA (nata il
28/1/2006), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia, maggiorenne ma non
2 economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio in RO (LU) in data 19/5/2001, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RO (LU) all'Atto Numero 16, Parte 2, Serie A, dell'Anno
2001, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di RO (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria IA D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 2/4/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 12/2/2025 da
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato ELENA Parte_1 C.F._1
BECONI ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Pietrasanta (LU), via Garibaldi
n. 4 e, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato ALESSANDRA CP_1 C.F._2
BALDINI ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Viareggio (LU), via Ugo
Foscolo n. 63, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire ove creda la propria residenza, dimora
o domicilio;
2. La casa familiare, sita in Pietrasanta (LU), Via Venticinque Aprile, 16, rimarrà assegnata alla signora già titolare della piena proprietà, la quale provvederà ad intestarsi tutte le Parte_1 utenze fin dalla sottoscrizione del presente ricorso;
3. Il signor contribuirà al mantenimento della figlia residente presso la madre, CP_1 Persona_1 mediante versamento mensile, da effettuarsi entro il giorno 5 di ciascun mese sul conto corrente della signora della somma di € 550,00 rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT ed Pt_1 oltre 60% delle spese straordinarie occorrenti alla figlia come da Protocollo del Tribunale di Lucca
1 (con corretta intestazione delle fatture relative alle spese mediche della figlia al fine della loro detrazione fiscale);
4. L'Assegno Unico Universale sarà percepito integralmente dalla madre;
5. Alcun assegno alimentare o di mantenimento sarà versato da ciascun coniuge nei confronti dell'altro; i coniugi rinunciano sin d'ora a future richieste reciproche di assegno divorzile;
6. Con la sottoscrizione del presente ricorso e comunque non oltre 60 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso e in ogni caso prima dell'udienza di trattazione, i coniugi procederanno alla sostituzione del garante del mutuo, e comunque alla liberazione del signor da ogni CP_1 obbligazione derivante dalla garanzia già prestata in sede di stipula del mutuo fondiario;
è fin d'ora inteso che, qualora nei rapporti con l'Istituto di credito il signor non venisse liberato CP_1 dall'obbligazione solidale originaria (mutuo), in ogni caso la signora si obbliga a Pt_1 manlevare e tenere indenne lo stesso da qualunque richiesta pervenisse dalla Banca mutuante, fino all'estinzione del mutuo;
7. Con la sottoscrizione del presente ricorso e comunque non oltre 20 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso e in ogni caso prima dell'udienza di trattazione, i coniugi procederanno alla chiusura del conto corrente cointestato;
8. Con la sottoscrizione del presente ricorso e l'osservanza delle precedenti clausole, il signor CP_1 dichiara di rinunciare a quanto fino ad oggi corrisposto sia per il mutuo che per i pannelli
[...] solari installati presso la casa coniugale;
9. Atteso il regime della separazione dei beni tra i coniugi, ogni bene mobile o immobile acquistato prima o durante il matrimonio a proprio nome, resterà di proprietà esclusiva di ognuno di loro, tra di essi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'auto d'epoca Alfa Romeo modello spider (duetto) rimarrà di proprietà esclusiva del signor così come la madia in salotto, il mobiletto bar CP_1 in taverna, il flipper d'epoca e i quadri del pittore;
Persona_2
10. Le parti non hanno niente a pretendere reciprocamente in relazione ai loro rapporti pregressi;
11. Spese legali compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in RO (LU) il 19/5/2001, dal quale è nata la figlia IA (nata il
28/1/2006), maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente - hanno congiuntamente richiesto di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la sussistenza del requisito della intollerabilità della prosecuzione della convivenza, la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione personale merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 151 cod. civ.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della figlia, maggiorenne ma non
2 economicamente autosufficiente, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio in RO (LU) in data 19/5/2001, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di RO (LU) all'Atto Numero 16, Parte 2, Serie A, dell'Anno
2001, autorizzandoli a vivere separati, ciascuno libero di fissare la residenza ove riterrà più opportuno, pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di RO (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 2/4/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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