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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/12/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3605/2025 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3605/2025, promossa con ricorso depositato il 12/09/2025 da:
1) Parte_1
cittadina italiana, (C.F. ) C.F._1
nata a [...] il [...] residente in [...], con l'Avv. Emanuela Caronno e l'Avv. Silvia Chiara Galtieri
e
2) Parte_2
cittadino italiano, (C.F. ), C.F._2
nato a [...] il [...] residente in [...], con l'Avv. Simone Faccio.
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Lonate PP (VA) in data 24 luglio 2004
(anno 2004 atto n. 7 parte II serie A); separati consensualmente con verbale in data 24.11.2021 omologato con decreto del
16.12.2021 depositato il 20.12.2021; che dalla loro unione è nata una figlia:
nata a [...] il [...]. Persona_1
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12 settembre 2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Casa coniugale.
a) E' volontà dei coniugi, a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, sciogliere la comproprietà dell'immobile sito in Lonate PP
(VA) Via Caravaggio n. 4.
A tal fine il signor si impegna a cedere alla signora Parte_2 [...]
, che si impegna ad accettare, la quota indivisa del 50% dei seguenti Parte_1
immobili siti in Lonate PP (VA) Via Caravaggio n. 4 e precisamente: un appartamento ad uso abitazione posto al piano terreno, composto da tre locali, oltre servizi, con annessio giardino in uso esclusivo e vano catina al piano interrato e vano box ad uso autorimessa privata posto al piano interrato.
Il tutto risulta censito al Catasto dei Fabbricati come segue:
Foglio 5 - mappale 3882 – subalterno 5 – Via Caravaggio– piano T-S1, scala A az U – Cat. A/2 – vani 4,5 – Rendita Catastale 348,61= (l'appartamento);
Foglio 5 - mappale 3882 – subalterno 22– Via Caravaggio– piano T-S1, scala A az U – Cat. C/6 –– Rendita Catastale 28,87= (box ad uso autorimessa privata);
b) I coniugi chiedono, in relazione a detta attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte
Costituzionale n. 154/1999. 2) essendo il trasferimento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
c) Il trasferimento del 50% della quota di proprietà indivisa della casa coniugale in favore della signora avverrà mediante l'accollo da parte di Parte_1 quest'ultima, del mutuo residuo stipulato con la Banca Intesa San Paolo, Agenzia di Milano, che alla data del 30.04.2025 è pari ad € 53.341,21=.
d) I coniugi dichiarano che l'accordo di cui al punto nr. 1) lettera a,b,c abbia effetti obbligatori e concordano che l'atto notarile relativo al trasferimento del
50% della proprietà della casa coniugale in favore della signora
[...]
dovrà avvenire entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla sentenza di Parte_1
divorzio, con un Notaio scelto da quest'ultima, che si obbliga a comunicare al signor il nominativo del Notaio e il giorno e l'orario della Parte_2 stipula dell'atto notarile.
e) Le parti concordano che tutti gli arredi e i complementi d'arredo presenti nella pagina 2 di 6 casa coniugale sita in Lonate PP (VA) Via Caravaggio n. 4 rimangano in proprietà esclusiva alla signora . Parte_1
g) Il signor , entro e non oltre la firma del rogito notarile, si Parte_2
obbliga ad asportare i propri effetti personali eventualmente ancora presenti nel box di pertinenza della casa coniugale sita in Lonate PP (VA) Via
Caravaggio n. 4, concordando con la signora la data e Parte_1
l'orario in cui provvederà al ritiro.
2. Affidamento e collocazione della figlia minore . Per_1
I genitori confermano l'affidamento condiviso della figlia minore e Per_1
concordano per la collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, al percorso scolastico ed alla salute, saranno sempre assunte dai genitori di comune accordo, consultandosi sulle decisioni ed impegnandosi alla massima collaborazione. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3. Diritto di visita del padre.
In considerazione dell'età di , diciassettenne prossima al raggiungimento Per_1
della maggiore età, il sig. potrà avere e tenere con sé la figlia quando Parte_2 la stessa lo desidera, accordandosi direttamente con quest'ultima, compatibilmente ai propri impegni scolastici, sportivi e ricreativi.
4. Contributo al mantenimento in favore della figlia.
Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Parte_2
, corrisponderà in favore della madre una somma mensile pari ad € Per_1
550,00= in via anticipata ed entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese, attraverso un bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora , Parte_1
per 12 mensilità e fino all'indipendenza economica della figlia.
Tale somma sarà soggetta, come per legge, a rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT, a partire dall'anno successivo della sentenza di divorzio.
5. Sperse straordinarie nell'interesse della figlia minore . Per_1
I genitori divideranno nella misura del 50% delle spese STRAORDINARIE, che si intendono:
pagina 3 di 6 Spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per i mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli a scuola;
i) mensa scolasica / buoni pasto scolastici;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o private o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 4 di 6 a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e elezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni al massimo;
in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata e/o e- mail con prova di avvenuta ricezione, e/o messaggi whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (trenta) giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta e corrisposto a mezzo di bonifico bancario.
6. Rapporti economici fra i coniugi.
Le parti confermano l'impegno al pagamento nella misura del 50% della rata mensile del mutuo ipotecario, fino a quando la quota del 50% della casa coniugale del Sig. non sarà ceduta alla signora Parte_2 [...]
. Parte_1
Le parti confermano la propria autosufficienza economica e conseguentemente rinunciano reciprocamente a azioni / richieste economiche di alimenti e di mantenimento e dichiarano di nulla doversi reciprocamente a tale titolo.
I signori e danno atto di aver definito tutti i propri rapporti e Pt_1 Parte_2
dichiarano di non avere più nulla a che pretendere per questioni di carattere economico e patrimoniale e per qualsivoglia ragione e titolo, salvo quanto disposto ai punti nr. 1), 3) e 4) del presente ricorso congiunto.
7. Benefici fiscali.
I coniugi confermano di indicare nelle rispettive dichiarazione dei redditi la figlia a carico nella misura del 50% ciascuno e concordano che le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie sostenute saranno al 50%
pagina 5 di 6 (cinquanta) per ciascuno, salvo il caso in cui vengano corrisposte interamente dal genitore.
8. Assegno Unico familiare.
I genitori concordano che l'assegno unico venga percepito interamente dalla signora . Parte_1
10. Spese del presente procedimento.
Le parti provvederanno al pagamento delle spese dei rispettivi legali.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 24 luglio 2004, in di Lonate PP (VA), con atto regolarmente registrato agli atti del Comune di Lonate PP (VA) (anno 2004 atto n. 7 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 6 di 6
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3605/2025, promossa con ricorso depositato il 12/09/2025 da:
1) Parte_1
cittadina italiana, (C.F. ) C.F._1
nata a [...] il [...] residente in [...], con l'Avv. Emanuela Caronno e l'Avv. Silvia Chiara Galtieri
e
2) Parte_2
cittadino italiano, (C.F. ), C.F._2
nato a [...] il [...] residente in [...], con l'Avv. Simone Faccio.
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Lonate PP (VA) in data 24 luglio 2004
(anno 2004 atto n. 7 parte II serie A); separati consensualmente con verbale in data 24.11.2021 omologato con decreto del
16.12.2021 depositato il 20.12.2021; che dalla loro unione è nata una figlia:
nata a [...] il [...]. Persona_1
pagina 1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 12 settembre 2025, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
1. Casa coniugale.
a) E' volontà dei coniugi, a definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, sciogliere la comproprietà dell'immobile sito in Lonate PP
(VA) Via Caravaggio n. 4.
A tal fine il signor si impegna a cedere alla signora Parte_2 [...]
, che si impegna ad accettare, la quota indivisa del 50% dei seguenti Parte_1
immobili siti in Lonate PP (VA) Via Caravaggio n. 4 e precisamente: un appartamento ad uso abitazione posto al piano terreno, composto da tre locali, oltre servizi, con annessio giardino in uso esclusivo e vano catina al piano interrato e vano box ad uso autorimessa privata posto al piano interrato.
Il tutto risulta censito al Catasto dei Fabbricati come segue:
Foglio 5 - mappale 3882 – subalterno 5 – Via Caravaggio– piano T-S1, scala A az U – Cat. A/2 – vani 4,5 – Rendita Catastale 348,61= (l'appartamento);
Foglio 5 - mappale 3882 – subalterno 22– Via Caravaggio– piano T-S1, scala A az U – Cat. C/6 –– Rendita Catastale 28,87= (box ad uso autorimessa privata);
b) I coniugi chiedono, in relazione a detta attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte
Costituzionale n. 154/1999. 2) essendo il trasferimento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
c) Il trasferimento del 50% della quota di proprietà indivisa della casa coniugale in favore della signora avverrà mediante l'accollo da parte di Parte_1 quest'ultima, del mutuo residuo stipulato con la Banca Intesa San Paolo, Agenzia di Milano, che alla data del 30.04.2025 è pari ad € 53.341,21=.
d) I coniugi dichiarano che l'accordo di cui al punto nr. 1) lettera a,b,c abbia effetti obbligatori e concordano che l'atto notarile relativo al trasferimento del
50% della proprietà della casa coniugale in favore della signora
[...]
dovrà avvenire entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla sentenza di Parte_1
divorzio, con un Notaio scelto da quest'ultima, che si obbliga a comunicare al signor il nominativo del Notaio e il giorno e l'orario della Parte_2 stipula dell'atto notarile.
e) Le parti concordano che tutti gli arredi e i complementi d'arredo presenti nella pagina 2 di 6 casa coniugale sita in Lonate PP (VA) Via Caravaggio n. 4 rimangano in proprietà esclusiva alla signora . Parte_1
g) Il signor , entro e non oltre la firma del rogito notarile, si Parte_2
obbliga ad asportare i propri effetti personali eventualmente ancora presenti nel box di pertinenza della casa coniugale sita in Lonate PP (VA) Via
Caravaggio n. 4, concordando con la signora la data e Parte_1
l'orario in cui provvederà al ritiro.
2. Affidamento e collocazione della figlia minore . Per_1
I genitori confermano l'affidamento condiviso della figlia minore e Per_1
concordano per la collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, al percorso scolastico ed alla salute, saranno sempre assunte dai genitori di comune accordo, consultandosi sulle decisioni ed impegnandosi alla massima collaborazione. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente.
3. Diritto di visita del padre.
In considerazione dell'età di , diciassettenne prossima al raggiungimento Per_1
della maggiore età, il sig. potrà avere e tenere con sé la figlia quando Parte_2 la stessa lo desidera, accordandosi direttamente con quest'ultima, compatibilmente ai propri impegni scolastici, sportivi e ricreativi.
4. Contributo al mantenimento in favore della figlia.
Il sig. , a titolo di concorso nel mantenimento della figlia Parte_2
, corrisponderà in favore della madre una somma mensile pari ad € Per_1
550,00= in via anticipata ed entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese, attraverso un bonifico bancario sul conto corrente intestato alla signora , Parte_1
per 12 mensilità e fino all'indipendenza economica della figlia.
Tale somma sarà soggetta, come per legge, a rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT, a partire dall'anno successivo della sentenza di divorzio.
5. Sperse straordinarie nell'interesse della figlia minore . Per_1
I genitori divideranno nella misura del 50% delle spese STRAORDINARIE, che si intendono:
pagina 3 di 6 Spese mediche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per i mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli a scuola;
i) mensa scolasica / buoni pasto scolastici;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza per lavoro e indisponibilità di altri familiari b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o private o da enti territoriali);
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
pagina 4 di 6 a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e elezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni al massimo;
in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata e/o e- mail con prova di avvenuta ricezione, e/o messaggi whatsapp) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (trenta) giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta e corrisposto a mezzo di bonifico bancario.
6. Rapporti economici fra i coniugi.
Le parti confermano l'impegno al pagamento nella misura del 50% della rata mensile del mutuo ipotecario, fino a quando la quota del 50% della casa coniugale del Sig. non sarà ceduta alla signora Parte_2 [...]
. Parte_1
Le parti confermano la propria autosufficienza economica e conseguentemente rinunciano reciprocamente a azioni / richieste economiche di alimenti e di mantenimento e dichiarano di nulla doversi reciprocamente a tale titolo.
I signori e danno atto di aver definito tutti i propri rapporti e Pt_1 Parte_2
dichiarano di non avere più nulla a che pretendere per questioni di carattere economico e patrimoniale e per qualsivoglia ragione e titolo, salvo quanto disposto ai punti nr. 1), 3) e 4) del presente ricorso congiunto.
7. Benefici fiscali.
I coniugi confermano di indicare nelle rispettive dichiarazione dei redditi la figlia a carico nella misura del 50% ciascuno e concordano che le detrazioni fiscali relative alle spese straordinarie sostenute saranno al 50%
pagina 5 di 6 (cinquanta) per ciascuno, salvo il caso in cui vengano corrisposte interamente dal genitore.
8. Assegno Unico familiare.
I genitori concordano che l'assegno unico venga percepito interamente dalla signora . Parte_1
10. Spese del presente procedimento.
Le parti provvederanno al pagamento delle spese dei rispettivi legali.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data 24 luglio 2004, in di Lonate PP (VA), con atto regolarmente registrato agli atti del Comune di Lonate PP (VA) (anno 2004 atto n. 7 parte II serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 27.11.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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