Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 23/04/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Allegato al verbale di udienza del 28.01.2025 n. r. g. l. 208/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ISERNIA Sezione unica promiscua
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Puleio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 208 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021, discussa e decisa all'esito della trattazione scritta della causa con termine per note sino al 28.01.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. D'AGNONE FABIO, Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. LA Controparte_1
RESISTENTE
Oggetto: impugnazione sospensione disciplinare
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Con ricorso depositato il 06.05.2021, il sig. premettendo di essere Parte_1 un dipendente del Comune di questo Tribunale per Controparte_1 impugnare la sospensione facolta io comminatagli con Delibera di Giunta Comunale n. 53 del 19/11/2018, ed il procedimento disciplinare a suo carico, al fine di ottenere la "restitutio in integrum" a decorrere dal 22.09.2018 fino alla data del collocamento a riposo, avvenuta in data 14.01.2021, con diritto alla percezione delle
"differenze retributive" per il periodo de quo, e la condanna dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei danni subiti da determinarsi secondo equità. A sostegno delle proprie richieste, ha affermato l'avvenuta estinzione del procedimento disciplinare per violazione dei termini di chiusura dello stesso. Si è costituito il rappresentando che, nelle more della Controparte_1 celebrazione della prima udienza e in seguito alla riapertura del procedimento disciplinare, al ricorrente era stata comminata la sanzione del licenziamento per giusta causa, essendo intervenuta sentenza di assoluzione “per non essere il fatto più previsto come reato”, e eccependo quindi la sopravvenuta cessazione della materia del contendere relativamente alla sospensione del procedimento disciplinare;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso. La causa, di natura documentale, è giunta alla discussione all'udienza del 28.01.2025, trattata in modalità cartolare.
*** 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile o, comunque, improcedibile, per le ragioni che seguono. Dall'istruttoria svolta, è emerso che:
- il ricorrente ha lavorato alle dipendenze del in qualità Controparte_1 di "responsabile del settore Tributi Comunali" dal 1
- l'U.P.D. dell'Ente, in data 22.09.2018, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del in relazione al procedimento penale n. 1515/17 aperto a carico Parte_1 del lavoratore innanzi al Tribunale di Isernia per la fattispecie di cui all'art. 323 co. 1 c.p.;
- il procedimento è stato sospeso, su richiesta del in data 19 novembre 2018, Parte_1 ex art. 55 ter D.lgs n. 165/2001, per connessione so procedimento penale per cui è stato attivato;
- il è stato comunque sospeso cautelarmente dal servizio in data 19.11.2018 Parte_1 gius ra di G.C. n. 53 del 19 novembre 2018, fino alla conclusione del procedimento penale del giugno 2021; detta delibera – oggetto di impugnazione – richiamate le controdeduzioni del dipendente che richiede di sospendere il procedimento disciplinare come da verbale n. prot. 2022 del 15.10.2018, dà atto della avvenuta sospensione del procedimento disciplinare;
- la sospensione facoltativa cautelare dal servizio è stata irrogata per la condotta descritta nella contestazione disciplinare, identica a quella contestata nel giudizio penale: “…poiché in qualità di responsabile del settore Tributi Comunali del Comune di , dal 1997 Controparte_1 al 2015, in violazione di legge e segnatamente dell'art. 97 della Carta PR n. 62 del 16/4/2013 in attuazione dell'art.54 comma 5 del D. Lgs n. 165 del 2001 che impone al pubblico dipendente l'obbligo di diligenza e imparzialità e correttezza dopo che sia lui che la moglie CP_2
e il figlio avevano omesso di pagare i tributi ICI, e ruolo idrico da loro
[...] Parte_2 CP_3
l mplessiva pari ad euro 14.821,00 om di adottare qualsiasi CP_1 provvedim ngiunzione, in tal modo conseguiva l'ingiusto profitto, consistito nell'omesso pagamento dei tributi comunali con pari danno per l'Ente, fino a tutto il 2015…”;
- nelle more del giudizio il ricorrente, per motivi di salute, veniva collocato a riposo, come da delibera di G.C. n. 7 del 23/01/2021;
- la Corte di Appello di Campobasso, con sentenza n. 335/2021 (all. n. 1 alla memoria di costituzione), irrevocabile, ha definito il procedimento penale nei confronti del Allegato al verbale di udienza del 28.01.2025 n. r. g. l. 208/2021
prosciogliendolo con la formula “perchè il fatto non è più previsto dalla legge Parte_1 come reato”, specificando in motivazione che “…gli atti di cattiva gestione certamente compiuti….con la condotta descritta appaiono più che sufficienti a giustificare l'intrapresa (o, nel caso di che trattasi, la ripresa…) del procedimento disciplinare…”;
- preso atto dell'avvenuta irrevocabilità della sentenza de quo, l'U.P.D. del
[...]
ritenuta e condivisa la rilevanza disciplinare delle condotte Controparte_1
in essere dal ricorrente, ha proceduto alla riapertura del procedimento disciplinare nei confronti del con provvedimento notificato il Parte_1
27/08/2021 (all.n. 2 alla memoria di costituzi
- il riaperto procedimento disciplinare si è concluso con provvedimento, notificato il 23.12.2021, di licenziamento per giusta causa senza preavviso, con decorrenza dalla data della sospensione cautelare del 19/11/2018, ai sensi dell'art. 55 quater D.lgs 150/2001 e dell'art. 2119 c.c. (all. n. 3 alla memoria di costituzione);
- il ricorrente ha impugnato anche la delibera di licenziamento, con ricorso depositato il 05.02.2022. Dunque, il licenziamento disciplinare ha concluso la vicenda de qua, per cui il provvedimento di sospensione disciplinare deve considerarsi assorbito dal successivo provvedimento espulsivo. In proposito, la Suprema Corte di Cassazione, sez. Lav.Sent.n.20914/2019, ha ritenuto “… che il provvedimento di licenziamento assorbisse tutte le vicende amministrative medio tempore intervenute (sospensione cautelare, riammissione in servizio ecc.) che si caratterizzavano per una loro intrinseca provvisorietà destinata a perdere qualsivoglia rilievo allorché si fosse considerata la definitiva situazione giuridica…”. Peraltro, nelle more del presente giudizio, il ricorrente ha impugnato dinnanzi a questo tribunale il successivo licenziamento, riproponendo le medesime istanze qui presentate, ovvero la reintegra nel posto di lavoro dalla data della sospensione cautelare dal servizio con ricostituzione della posizione economica, il pagamento di una indennità risarcitoria e il pagamento dei contributi previdenziali;
il procedimento è stato definito con sentenza n. 108/2024, da parte di questo tribunale. Sulla base di questi fatti, deve essere dichiarata l'improcedibilità della domanda avanzata da parte attrice, in osservanza del divieto di bis in idem. Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.), quale riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.), si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, comprese le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico ineludibile della pronuncia, che si ricollegano cioè in modo indissolubile alla decisione (giudicato esplicito) formandone l'indispensabile presupposto (giudicato implicito). Il giudicato si forma dunque non soltanto su quel che è stato oggetto di contrasto tra le parti ed ha trovato soluzione nel dispositivo, ma su tutto ciò che il giudice ha ritenuto non incidentalmente ma decisivamente. Ed invero, come affermato dalla Corte di Cassazione, il principio del ne bis in idem preclude l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con una decisione di merito;
detto principio, posto dall'art. 39 c.p.c. e rispondente a irrinunciabili esigenze di ordine pubblico processuale, non consente che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte su identica domanda e determina l'improcedibilità del processo, che nasce dall'indebita reiterazione di controversia già in corso, imponendo la cancellazione dal Allegato al verbale di udienza del 28.01.2025 n. r. g. l. 208/2021
ruolo della causa che risulti posteriormente iscritta (Cass., n. 15341/2005; Cass. S.U. 8527/2007). Sul punto, la Suprema Corte con la sentenza n. 26041 del 23/12/2010, ha affermato che il principio de quo corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, consistente “nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione”. Tale garanzia di stabilità è “collegata all'attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata” (cfr. Cass. sentenza n. 8379 del 07/04/2009; in senso nomofilattico Cass. SS.UU, sentenza n. 13916 del 16/06/2006). Sulla base di questi principi, si ritiene che questo giudice non possa pronunciarsi nuovamente su una questione già sottoposta a vaglio, a pena di violazione del principio del ne bis in idem, con conseguente improcedibilità della domanda, perché vertente su fatti e problematiche ricomprese nella successiva azione intentata, che è già stata oggetto di valutazione. 3. Considerato che l'azione era stata ab origine validamente intentata, ed è divenuta improcedibile solo a seguito degli sviluppi procedimentali, le spese devono essere compensate.
*** Il Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
- Dichiara improcedibile il ricorso;
- Compensa le spese di lite. Così deciso in Isernia, il 23/04/2025, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il Giudice Elvira Puleio