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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5450 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA
in persona del dr. Sergio Pannunzio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 19528 del R.G.A.C.C. dell'anno 2020, trattenuta in decisione nell'udienza del 10.02.2025 e vertente
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato G. Tralicci
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avvocato R. Angeloni
APPELLATA
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t. CP_2 APPELLATA
CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danno da sinistro stradale.
CONCLUSIONI. All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10.02.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, mediante trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva dinanzi il Giudice di Pace di Roma la Parte_2
e la , nonché la quale mandataria Controparte_3 CP_4 Controparte_5
della al fine di sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a seguito del CP_4
sinistro verificatosi in Roma in data 24/06/16 allorché un veicolo commerciale della urtava il CP_2
veicolo Ford di essa istante.
Si costituiva la compagnia quale mandataria dell'impresa assicuratrice della Controparte_1
danneggiante quest'ultima restava, invece, contumace. CP_2
Nel corso dell'istruttoria veniva acquisito il verbale redatto dalla Polizia Municipale nel sinistro per cui è
causa, nonché disposta la CTU sul veicolo di parte attrice.
Precisate le conclusioni, la causa passava in decisione;
con sentenza n. 24988 de 2019 il Giudice di Pace
dichiarava d'ufficio improcedibile la domanda sul presupposto che l'attrice non avesse ottemperato agli oneri previsti dal codice delle assicurazioni relativamente alla procedura di risarcimento diretto (art. 145 Cod.
Ass.).
Avverso tale sentenza ha proposto appello contestandone la motivazione e chiedendo la Parte_1
condanna delle parti appellate a risarcirle al risarcimento dei danni nella misura precisata in primo grado o nella diversa maggiore o minore ritenuta di Giustizia, con vittoria di spese del doppio grado da distrarsi.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello, mentre è rimasta Controparte_1 CP_2
contumace anche in secondo grado. Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il giudicante che l'appello sia infondato e debba essere, di conseguenza, rigettato.
Ed invero, deduce l'appellante l'erroneità della sentenza nella parte in cui dichiara improponibile la domanda e ciò in quanto la sola alla quale la stessa attrice aveva rivolto richiesta di risarcimento CP_4
in sede stragiudiziale ex art. 22 della legge n. 990 del 1969, avrebbe potuto (e dovuto) chiedere di periziare il veicolo danneggiato.
Ciò premesso, la Suprema Corte ha al riguardo statuito che nell'ambito delle diverse procedure di risarcimento regolate dal d. lgs. n. 209 del 2005, è ben possibile che la compagnia di assicurazione del danneggiato si costituisca in giudizio quale rappresentante volontaria di quella del danneggiante sulla base del mandato da quest'ultima conferitole, senza che ciò pregiudichi il diritto del danneggiato di scegliere il soggetto nei cui confronti fare valere la propria pretesa e fermo restando che gli effetti di una eventuale pronuncia si producono soltanto nella sfera giuridica della mandante. (Sez. 3 - , Ordinanza n. 31965 del
11/12/2018).
Ha, altresì, rilevato (Cfr. Cass. 21761 del 2019) che la Compagnia mandataria agisce a tutela di un diritto della mandante e non in proprio. Pertanto, le conseguenze di un'eventuale sentenza di condanna si produrranno solo nella sfera giuridica della mandante. Non si può quindi ritenere che la costituzione nel processo della mandataria, compagnia del danneggiato, pregiudichi il diritto del medesimo (individuato dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 180/2009) di scegliere il soggetto nei confronti del quale far valere la sua pretesa, in quanto la pronuncia di condanna spiega comunque i suoi effetti nei confronti del soggetto individuato dal danneggiato.
Orbene, se la compagnia mandataria è legittimata a stare in giudizio, tanto più deve essere ritenuta legittimata a curare la gestione del sinistro nella fase stragiudiziale della richiesta risarcitoria per cui legittimamente la odierna compagnia appellata ha invitato ripetutamente la a mettere a disposizione il Pt_1
proprio veicolo al fine di formulare una congrua offerta risarcitoria, come da documentazione prodotta in primo grado;
nessuna di tali comunicazioni ha ricevuto alcun riscontro da parte della IG.ra e del suo Pt_1
difensore, per cui il veicolo non è mai stato messo a disposizione per la perizia. A fronte di tale condotta omissiva, la manifestava per iscritto l'impossibilità di Controparte_1
procedere alla formulazione dell'offerta risarcitoria.
Il rifiuto della danneggiata di mettere a disposizione il proprio veicolo per la perizia tecnica non ha,
dunque, alcuna giustificazione e viola il disposto di cui all'art. 148, 3° comma, del Codice delle
Assicurazioni secondo cui “Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto
stabilito dal comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno
alle cose, nei termini di cui al comma 1,...”; ne consegue che correttamente il Giudice di prime cure ha dichiarato improponibile la domanda.
Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D. M. n. 147 del 2022 (valore fino ad € 5.200,00, esclusa la fase istruttoria).
Infine, alla soccombenza segue la declaratoria ex art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Roma
n. 24988 del 2019, così provvede:
a)- rigetta l'appello;
b)- condanna a rimborsare alla le spese di lite del presente grado di Parte_1 Controparte_1
giudizio, che liquida in € 1.701,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
c)- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 comma
17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Roma, 09/04/2025
Il Giudice Sergio Pannunzio