Art. 1830. Competenza statale 1. Ai sensi dell' art. 24, comma 1, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , rientrano nella competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare e ai loro familiari, da enti e organismi appositamente istituiti.
Nota all'art. 1830:
- Il testo dell' articolo 24, comma 1, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all' art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 ), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1977, n. 234, e' il seguente:
«Art. 24 (Competenze dello Stato). - 1. Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1)-2) (omissis)
3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti; ».
Nota all'art. 1830:
- Il testo dell' articolo 24, comma 1, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all' art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 ), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1977, n. 234, e' il seguente:
«Art. 24 (Competenze dello Stato). - 1. Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1)-2) (omissis)
3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti; ».