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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/05/2025, n. 3598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3598 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG n. 20310/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Pipicelli, nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 20310/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile proposta da
Parte_1
. 171/2021, con sede legale a MILANO (MI) VIA GIAN BATTISTA BODONI Pt_2
9/6 cap 20155 Numero REA MI – 1805956 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita
IVA , in persona del Curatore Dott. C.F. , P.IVA_1 Parte_3 CodiceFiscale_1
in virtù di decreto autorizzativo in data 16 dicembre 2021 del GD Dott.ssa Caterina Macchi con attestazione ex art. 144 TUSG (doc. n. 2), rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Stradella, C.F.
, del Foro di Milano (PEC: con CodiceFiscale_2 Email_1
domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, Via Larga n. 31, che indica per comunicazioni fax: 02/78624069;
-parte attrice –
CONTRO con sede legale a MILANO (MI) VIALE PREMUDA 14 cap 20129 Controparte_1
Domicilio digitale/PEC Numero REA MI – 1996549 Codice Email_2
fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA , in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore amministratore unico , rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Marco Masante (C.F. ) del Foro di Milano elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio professionale del predetto difensore in Milano, Piazza Napoli 19, CAP
20146, che dichiara di voler ricevere gli avvisi di cancelleria a mezzo PEC all'indirizzo: ovvero, in difetto, a mezzo telefax al n. 0249421620; Email_3
-parte convenuta -
CONCLUSIONI
1 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG n. 20310/2022
per parte attrice (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato per via telematica in data 12 novembre 2024)
“Considerato l'esito dell'istruttoria, eccepita la totale inattendibilità della testimonianza del sig.
, di cui ben avrebbe potuto essere eccepita altresì l'inammissibilità ex art. 246 cpc Testimone_1 essendo al contempo responsabile tecnico e padre dell'amministratore unico della resistente e ex legale rappresentante della ricorrente al momento in cui venivano emesse le fatture prive di sostanza economica prodotte in giudizio (ed essendo dunque la persona che da un lato procurava l'emissione delle fatture e dall'altro le recepiva in contabilità), eccepita altresì l'inattendibilità della testimonianza del sig. che in base a quanto dichiarato non poteva avere la Testimone_2 percezione di quanto testimoniato, ferma e impregiudicata l'eccezione di totale inconferenza delle fatture prodotte da controparte con i trasferimenti di denaro indebiti, con i quali non vi è corrispondenza per importi, date e causali, considerato comunque che la testimonianza del sig.
conferma solo parte delle fatture di cui è stato eccepito il pagamento e Testimone_2
soprattutto che le prospettive recuperatorie nei confronti della convenuta sono ridotte rispetto alla domanda, salvo e riservato ogni diritto si riduce spontaneamente la domanda per l'importo di €
159.500 recato dalle fatture oggetto di testimonianza da parte del sig. , nonché Testimone_2 ulteriori € 50.000 per la fattura 92/2017 seppur riconosciuta per motivi incomprensibili (“perché riconosco la società MILANO MANUTENZIONI GENERALI”), limitando così la domanda di condanna all'importo di € 101.250.
NEL MERITO:
- In via principale:
ACCERTARE il credito del nei confronti di Parte_1 CP_1 ex art. 2033 c.c. e, per l'effetto, CONDANNARE al pagamento dell'importo
[...] Controparte_1
di Euro 101.250, ovvero della minore somma che si riterrà di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo.
- In via subordinata:
ACCERTARE il credito del nei confronti di Parte_1 CP_1 ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, CONDANNARE al pagamento dell'importo
[...] Controparte_1
di Euro 101.250, ovvero della minore somma che si riterrà di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
- In via di ulteriore subordine:
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SEZIONE II CIVILE RG n. 20310/2022
ACCERTARE il credito del nei confronti di Parte_1 CP_1 ex art. 2041 c.c. e, per l'effetto, CONDANNARE al pagamento dell'importo
[...] Controparte_1
di Euro 101.250 ovvero della minore somma che si riterrà di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo.
- in conseguenza delle eccezioni ex adverso mosse:
ACCERTARE ex art. 1414 c.c. la simulazione dei rapporti commerciali ex adverso dedotti con la comparsa di costituzione e dunque la simulazione delle prestazioni fatturate di cui ai docc. nn. 2 e 3 ex adverso prodotti (da accertarsi quali fatture per operazioni inesistenti) e comunque l'estraneità dei trasferimenti di denaro oggetto di domanda alle relative fatture
IN VIA ISTRUTTORIA:
DICHIARARE (i) irrilevante il contenuto delle testimonianze assunte non avendo i testi saputo indicare i dati obiettivi e modalità specifiche della situazione concreta, che possano far uscire la percezione sensoria da un ambito puramente soggettivo e trasformarla in un convincimento scaturente obiettivamente dal fatto oltre che (ii) nulle le testimonianze assunte su capitoli di prova inammissibili
e (iii) inattendibili i testi e , il primo in quanto in conflitto Testimone_1 Testimone_2
di interessi quale amministratore di SPS e responsabile tecnico di ANYCREDIT nonché stretto congiunto (padre) dell'amministratore della medesima;
il secondo in quanto privo di rapporti con le società che asseritamente avrebbero usufruito delle prestazioni, valutando la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero perché proceda nei loro confronti.
NELLE SPESE:
Spese, competenze ed onorari rifusi.
Il presente foglio di precisazione delle conclusioni sostituisce il precedente.
Si producono, anticipando la richiesta di autorizzazione alla produzione documentale che potrà essere reiterata in udienza, quali documenti sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie, gli atti conclusivi (conclusionali e repliche) depositati dalle parti del giudizio di appello RG n.
120/2024 pendente avanti la Corte di Appello di Venezia avverso la sentenza n. 1951/2023 pubbl. il
11/10/2023 corretta con provvedimento in data 05/11/2023 che accoglieva il ricorso ex art. 702 bis cpc del , già in atti quale doc. n. 38: CP_3
49. comparsa conclusionale;
CP_3
50. comparsa conclusionale ANYCREDIT;
51. memoria di replica;
CP_3
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52. memoria di replica ANYCREDIT..” per parte convenuta (come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_1
depositato per via telematica in data 12 novembre 2024)
“Nell'interesse di considerato l'esito dell'istruttoria, si insiste sulla valutazione, Controparte_1
anche di attendibilità, delle testimonianze acquisite ed in particolare:
- in relazione alla testimonianza di , seppur anagraficamente padre di Testimone_1 CP_2
, in quanto – come stabilito dalla sentenza di legittimità (Cass. Civ. Ordinanza della VI Sez.
[...]
Civ. n. 2295 del 2 febbraio 2021) - “il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c., per effetto della sentenza della Cort. Cost, n. 248 del 1974, i soggetti che, come nel caso di specie, sono legati alle parti processuali da vincoli di parentela e coniugali, possono (e devono) essere sentiti in qualità di testimoni, restando ovviamente salva (..) la successiva valutazione di attendibilità dei testimoni, all'esito del loro esame”.
- posto che l'attività dell'addetto tecnico è proprio quella di confermare l'effettuazione dei lavori ai fini della registrazione contabile delle fatture passive non si ravvede alcun motivo per escludere
l'attendibilità in relazione alla testimonianza di , addetto tecnico alle Testimone_2 dipendenze dal 2000 fino a giugno 2021 di varie società del “Gruppo Sarnataro”, che ha confermato di essere a conoscenza dei fatti e visto che lo stesso ha dichiarato espressamente e specificatamente di riconoscere i lavori per cui aveva dato il proprio benestare alla registrazione contabile (in quanto lavorieffettivamente svolti), in particolare evidenziando che, per le fatture nn. 102/2014 (per €
9.000,00) 125/2014(per € 9.000,00), 50/2015 (per € 30.500,00), 106/2015 (per € 37.500,01)116/2015
(per € 20.000,00), 42/2016 (per € 48.500,00), 126/2016, (per € 5.000,00);92/2017 (per € 50.000,00), il testimone ha dichiarato di aver dato il proprio benestare per complessivi 209.500,01 €.
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis,
NEL MERITO
• Rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa del presente atto, tutte le domande, istanze, eccezioni, deduzioni e allegazioni della ricorrente, perché infondate in fatto ed in diritto.
• In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande ATe, condannare al pagamento della minor somma di ragione e di giustizia in base al prospettato grado di sproporzione dei corrispettivi ricevuti, per come accertato secondo l'equo apprezzamento del Giudice o in base alle emergenze istruttorie, con compensazione legale delle somme residue dovute.
IN OGNI CASO
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• Con il favore delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, come allegate alla presente ex art. 75 disp. att. c.p.c.
Opponendosi a qualsiasi ulteriori produzione documentale e non accettando il contraddittorio su eventuali eccezioni nuove, il resistente chiede la concessione di termini per memorie conclusionali e di replica.
Salvis Juribus”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo, alle difese esposte dalle parti e agli accadimenti di cui ai verbali di udienza può essere omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45 comma diciassettesimo della legge n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti necessari della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, essendo richiesta soltanto la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c. (così come modificato dalla Legge n.
69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione e non la successione delle udienze e degli accadimenti processuali, per cui si rinvia ai verbali e provvedimenti del giudice, né verranno riepilogate analiticamente le contestazioni, difese o allegazioni esposte dalle parti costituite, né verrà esposto in dettaglio lo svolgimento dell'istruttoria, per il quale si rinvia al verbale di udienza in data 18 giugno 2024, ampiamente citato nel prosieguo.
Occorre premettere che la parte convenuta deve essere rimessa in termini per il Controparte_1
deposito della memoria di replica, effettivamente depositata a PCT in data 4.2.2025, stanti i ripetuti depositi tentati in data 3.2.205 (giorno di scadenza), per un obiettivo e documentato problema informatico di sistema;
non si può ritenere che la parte sia incorsa in decadenza in quanto la stessa è stata determinata da una causa non direttamente imputabile alla parte e cagionata da fattori estranei alla sua volontà, non trattandosi di errore inescusabile e visto lo sforzo di diligenza profuso per il deposito tempestivo dello scritto difensivo finale (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 30324 del 25/11/2024; Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 18435 del 05/07/2024).
Va poi dato atto che quanto alla sentenza RG N. 120/2024 della Corte d'Appello di Venezia (doc. 53 parte attrice, allegata alla comparsa conclusionale), emessa in data 26.11.2024, la sua produzione in
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giudizio è ammissibile e valutabile, in quanto la pronuncia è stata emessa dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie ex art. 183 comma 6 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. e dopo la precisazione delle conclusioni.
Occorre anzitutto premettere sul piano astratto che secondo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14788 del
27/05/2024 (Rv. 671189 - 01) “Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto.” (in senso conforme vedi Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 1170 del 11/02/1999).
Inoltre, sempre secondo il consolidato orientamento della S.C., “Proposta domanda di ripetizione di indebito, l'AT ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'AT la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens". (in tal senso vedi recentemente Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20522 del 03/08/2018 e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14428 del
26/05/2021, conformi alla più risalente pronuncia Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1734 del 25/01/2011).
Inoltre, va aggiunto che l'onere probatorio di dimostrare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento a carico dell'AT può bene essere dimostrato, come nel caso di specie, onde non richiedere una probatio diabolica che sarebbe anche in contrasto con il diritto di azione in giudizio ex art. 24 Cost., per tabulas e per presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, che consentano con inferenza logica di risalire da un fatto ignoto ad un fatto noto, a norma dell'art. 2729 c.c.
Come correttamente ritenuto in motivazione dalla stessa Corte territoriale di Venezia nella pronuncia sopra richiamata e prodotta da parte attrice, in un caso concreto similare, cui si deve fare rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. quale precedente conforme, “In questo processo il ricorrente è il curatore del fallimento del solvens ed è quindi legittimato, data la sua qualità, a chiedere l'applicazione dell'art. 2033 c.c. con riguardo a pagamenti risultanti dalla contabilità della fallita per i quali non siano rinvenibili, nella documentazione acquisita dalla curatela o in alte fonti, prove del titolo giustificativo di tali operazioni. A fronte della domanda proposta – che la procedura ha corredato con una serie di deduzioni volte a dimostrare il collegamento tra le due società, entrambe controllate dagli stessi due soci, al fine di corroborare l'ipotesi che i versamenti in questione fossero slegati da autentiche causali contrattuali e unicamente funzionali a salvaguardare l'interesse dei soci a sottrarre risorse al ceto creditorio della fallita - l'accipiens ha indicato quali sarebbero i titoli contrattuali cui si dovrebbero correlate i pagamenti, in tal modo restringendo l'ambito del thema
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probandum alla effettiva esistenza di tali specifici rapporti e alla possibilità di imputare agli stessi i pagamenti oggetto di causa.”
L'allegazione del EN AT, il petitum e la causa petendi sono stati precisamente individuati sin dal ricorso introduttivo, ivi affermandosi che “Detti pagamenti sono stati effettuati in assenza di giustificativi, infatti non vi è alcuna evidenza di fatture di NSA o documentazione contrattuale
Cont suscettibile di giustificare il pagamento delle predette somme. Le uniche tre fatture di rinvenute per complessivi Euro 109.500,00 e recanti il generico riferimento a “prestazioni di manodopera presso vostri cantieri” o “fornitura e posa impianto elettrico domotico” sarebbero state emesse tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 e non sono supportate da alcun contratto o prova di effettiva esecuzione delle relative prestazioni (doc. n. 26) e ciò nonostante, lo stesso ex socio e amministratore della fallita, Sig. , nelle dichiarazioni rilasciate alla curatela, ha confermato che Testimone_1
a partire dal 2016 l'attività di SPS era praticamente cessata (doc. n. 27), rendendo inverosimile la successiva esecuzione di prestazioni e dunque la loro fatturazione… La stessa causale dei versamenti veniva indicata solamente come “postagiro” o “bonifico” o “giroconto”, senza l'aggiunta di alcuna ulteriore indicazione utile ad individuare la causa del pagamento eseguito.”
Parte resistente (poi convenuta a seguito del mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione) non ha invece fornito idonea e credibile prova degli spostamenti patrimoniali indebiti.
Si aggiunga che non solo manca o è quantomeno estremamente dubbio il collegamento tra pagamenti ed insorgenza del diritto di credito, ma non vi è neppure un'idonea prova dell'esistenza di queste obbligazioni, posto che la società convenuta non è stata in grado di documentare i contratti cui ha fatto riferimento nelle sue difese, nonostante nella sua stessa versione dei fatti simili rapporti contrattuali siano indicati come titolo per inferire le cospicue ragioni di credito in suo favore.
La parte convenuta si è infatti limitata a versare in atti una congerie di fatture del periodo 2013-2019, così come libro giornale, partitari, registrazioni contabili, che non provano la giusta causa (negoziale) delle attribuzioni e degli spostamenti patrimoniali contestati dal EN AT, in assenza di produzione delle scritture contrattuali (vedi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30309 del 14/10/2022 (Rv.
665971 - 01) “La fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito”).
Per occuparsi dell'attività di installazione di impianti e di intercettazione a favore delle Procure, quali fornitori, dovendo lavorare e relazionarsi con stazioni appaltanti pubbliche quali le Procure della
Repubblica e il Ministero della Giustizia (circostanza ammessa dalla stessa convenuta a pag. 9 della
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comparsa di risposta), quantomeno i contratti pubblici – se non anche i subappalti - avrebbero dovuto per legge essere stipulati in forma pubblica amministrativa, con atto pubblico notarile ovvero mediante scrittura privata, sicché l'omessa produzione dei titoli negoziali su cui le fatture si fonderebbero va a discapito di parte convenuta, in termini di totale assenza probatoria della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, circostanza correttamente dedotta dal fallimento AT.
Il teste ha confermato “…che sono prestazioni tutte realmente avvenute di Testimone_1
cui alcune in subappalto ovvero quelle fatte per aziende del gruppo Sarnataro ed altre fatte per aziende “nostre” per le attività di recupero degli apparati di intercettazione;
ADR ho seguito personalmente le attività di recupero telecamere, apparati di trasmissione dati con dei tecnici sia in
Regione Calabria che in Liguria e Lombardia, per cui sono a conoscenza delle prestazioni svolte, le residue erano svolte in subappalto con altre società, aveva l'onere di supervisionare CP_1 delle attività di sua competenza”.
Non può sfuggire come la testimonianza predetta sia particolarmente generica e non circostanziata con riferimento (omesso) a fatti, luoghi e scritture contrattuali, mai prodotte dalla convenuta;
appare infatti del tutto inverosimile che ove fossero stati realmente conclusi tra le parti dei contratti di appalto e/o subappalto - in un settore “strategico” e sensibile quale quello in questione, relativo alle intercettazioni come mezzo di ricerca della prova - gli stessi non potessero essere prodotti in giudizio, senza che neppure ne sia stato giustificato lo smarrimento o la perdita.
La risultanza di tale escussione testimoniale non colma dunque il ridetto deficit di prova scritta a carico della parte convenuta.
Si tratta, tra l'altro, di dichiarazione difforme da quanto accertato in giudizio dal Tribunale di Padova
e dalla Corte di Appello di Venezia per quanto attiene la società collegata ANYCREDIT e da quanto accertato in giudizio dal Tribunale di Pavia per quanto attiene la società collegata SPS.
La testimonianza è peraltro totalmente generica e inidonea a dare qualsivoglia conferma di fatti storici, contabili e negoziali precisi e ben determinati.
Ad avviso del Tribunale, invece, lo stesso non è astrattamente incapace a Testimone_1
testimoniare né la sua testimonianza è per legge vietata, non essendo attualmente fallito in proprio quale socio amministratore della parte attrice né essendo il legale rappresentante della convenuta, ma un mero responsabile tecnico (vedi doc. 3 parte attrice: visura storica ), seppur Controparte_1 tale rapporto societario ne mina l'attendibilità e la credibilità, in uno con la genericità della deposizione resa (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 19498 del 23/07/2018; Sez. 2 - , Ordinanza n.
19498 del 23/07/2018).
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Coglie invece nel segno quindi la deduzione di totale inattendibilità della testimonianza di _1
formulata dal EN AT (vedi pag. 20 e ss. comparsa conclusionale), in quanto
[...]
“come dichiarato dal medesimo in sede di escussione, responsabile tecnico e padre dell'attuale amministratore unico della convenuta, oltre che ex legale rappresentante di parte attrice al momento in cui venivano emesse le fatture prive di sostanza economica prodotte in giudizio”.
Sul punto, deve applicarsi l'insegnamento di Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019 (Rv.
655201 - 01) “La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.”
Ad avviso del Tribunale, tale valutazione di inattendibilità deve essere formulata nel caso di specie per la convergenza di tutti gli elementi di carattere soggettivo rilevabili a carico del teste _1
(rapporto di stretta parentela con il legale rappresentante della convenuta, carica
[...] amministrativa/gestoria ricoperta nella fallita all'epoca dei fatti con conseguente possibile responsabilità di mala gestio e dunque esistenza di un lato interesse all'esito della lite).
Pertanto, la testimonianza di appare – oltre che generica – altamente Testimone_1
inattendibile, in quanto lo stesso è stato socio amministratore della fallita per tutto il periodo di riferimento oggetto della controversia (2013-2019), dal 25.11.2004 al 5.12.2019, come desumibile dalla stessa visura camerale storica, risultando potenzialmente destinatario anche di una azione di responsabilità risarcitoria per aggravamento del dissesto da parte del curatore fallimentare, in caso le operazioni negoziali vengano ritenute distrattive o inesistenti, perché concepite al puro scopo di giustificare movimentazioni di denaro lesive dell'interesse dei creditori.
Come correttamente dedotto dal EN AT, “in quanto ex Testimone_1
amministratore della fallita sarebbe responsabile ex art. 255 CCII e 2476 c.c. per atti di mala gestio ove venisse accertato trattarsi di trasferimenti di denaro indebiti, con conseguente obbligazione risarcitoria a suo carico alla quale dovrebbe far fronte nel caso di mancata restituzione dell'indebito
Cont da parte della convenuta , pur condannata.”
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Inoltre, quale ulteriore elemento presuntivo dell'assenza di causa negoziale o di altra natura che possa giustificare le attribuzioni contabili e patrimoniali, vi sono le plurime e reciproche cointeressenze ed i rapporti infragruppo tra la fallita e la parte convenuta, che si evincono dalla compiuta ricostruzione contenuta alle pagine da 6 a 9 del EN AT.
La convenuta, peraltro, non ha specificamente contestato tale elemento presuntivo, affermando in comparsa conclusionale (pag. 8) di non aver contestato “il coordinamento tra le società aventi soci con rapporti di parentela, il quale di per se non un elemento di connotazione particolare, essendo elemento assai tipico delle imprese familiari italiane.”; la circostanza è pacifica e deve darsi per ammessa.
Inoltre, i trasferimenti di denaro nel periodo 2015-2019 sono stati nell'an debitamente provati con documenti (docc. 5 a 25 allegati al ricorso originario: bonifici), quindi i trasferimenti di denaro dalla fallita alla resistente/convenuta sono provati da pezze giustificative contabili pacifiche e non contestate.
Il teste attendibile ha affermato di riconoscere come non inesistenti Testimone_2 le prestazioni solo con riferimento alla fattura 92/2017 “perché riconosco la società MILANO
MANUTENZIONI GENERALI”, nonché con riferimento alle fatture 126/2016, 42/2016, 116/2015,
106/2015, 50/2015, 125/2014, 102/2014, evidenziando che: “mentre le altre non hanno nessuna attinenza con il lavoro che ho svolto, confermo che queste relative alle fatture di cui sopra sono attività effettivamente svolte, quali attività che erano sviluppate dell'ufficio tecnico del Gruppo
Sarnataro”.
Tale testimonianza quindi conferma per via diretta che alcune prestazioni non sono state esistenti né mai svolte e non giustificano le sottostanti e residue attribuzioni patrimoniali;
correttamente il
EN AT ha ridotto in senso conforme la domanda nel quantum in sede di precisazione delle conclusioni.
La stessa testimonianza di conferma l'inesistenza delle prestazioni Testimone_3 sottostanti alle fatture e la tesi del EN AT, avendo egli affermato di aver “sentito parlare delle società in ambito di lavoro e vi sono state delle collaborazioni con le società descritte nelle fatture in ambito di cantiere, ma ad oggi non so dire queste fatture a che lavoro si riferissero, non mi ricordo le singole prestazioni descritte nelle fatture.”
La causale dei versamenti operati è generica ed identificata dalla dicitura “postagiro” o “bonifico” senza che sia mai richiamato alcun contratto o fattura cui detti pagamenti sarebbero riferibili.
Dunque, le stesse causali esposte nelle fatture fanno propendere per l'inesistenza delle prestazioni sottostanti stante la loro estrema genericità ed assenza descrittiva, ivi leggendosi: acconto, giroconto,
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varie, postagiro, disposizione di bonifico a vostro favore ecc., senza alcun collegamento con asseriti contratti o luoghi di esecuzione delle prestazioni, se non quello poco credibile indicato in Voghera per l'assenza di cantieri o di sede sociale delle società coinvolte.
Nel caso di specie, a riprova del carattere anomalo, verosimilmente fraudolento e denotante operazioni sottostanti non esistenti, gli importi pagati non corrispondono all'ammontare delle fatture e non riportano, nella causale, indicazioni utili a collegare inequivocabilmente i versamenti con le dette prestazioni.
Si tratta di anomalie che, in mancanza di una credibile e razionale spiegazione, rendono inverosimile la ricostruzione proposta da parte convenuta e non consentono di rinvenire nelle prove documentali dimesse una dimostrazione credibile di quanto dedotto.
Pare piuttosto trattarsi di atti solutori, privi di un sostrato negoziale, mediante i quali l'imprenditore fallito pare aver fatto uscire dal proprio patrimonio e senza contropartita la liquidità, danneggiando in tal modo i diritti dei creditori e l'integrità del patrimonio sociale.
Altro grave elemento presuntivo dell'assenza di causa solutoria dedotto in giudizio dal EN AT (vedi pagine 17 e ss. della comparsa conclusionale ATa), per comprovare la insussistenza delle prestazioni fatturate, è il fatto che le società clienti in questione (Milano Manutenzioni generali
S.r.l. e , che avevano la stessa sede, risultano fallite, senza che i relativi Controparte_4
Curatori abbiano notizie delle prestazioni asseritamente svolte, essendo peraltro privi della contabilità delle fallite (vedi docc. 43 e 44 parte attrice;
dalla PEC del Curatore avv. Controparte_5 in data 27.7.2023 testualmente si legge, a denotare l'assenza di rapporti contrattuali e
[...] corrispettivi, la comunicazione che: “(iv) dall'accesso al cassetto fiscale non risultano fatture emesse da/intestate a né (v) dall'esame dell'estratto del c/c Parte_1 Controparte_1
Cont intestato a (Banca di Piacenza - ) risulta un bonifico effettuato in Controparte_4 C.F._4
data 3 giugno 2016 a favore della con causale "saldo vs fatture mese 05-16" (allego CP_1 copia e/c). Non risultano pagamenti a favore di .”). Parte_1
Altro elemento chiaro e documentale di assenza di collegamento tra i bonifici e le fatture prodotte dalla parte convenuta, che sottintendono prestazioni inesistenti, è la distanza cronologica tra pagamento ed esecuzione della prestazione, sia in anticipo che in ritardo, e la totale non corrispondenza degli importi, come dedotto dal EN AT anche in comparsa conclusionale:
“Nessuna di tali fatture corrisponde all'importo dei trasferimenti di denaro sopra indicati.
Controparte con il prospetto n. 2 ha imputato i trasferimenti di denaro al pagamento di più fatture, ma mai integralmente. Infatti, nel tentativo di far coincidere gli importi ogni singolo trasferimento di denaro viene imputato all'integrale pagamento di più fatture nonché al parziale pagamento di una
11 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG n. 20310/2022
ulteriore fattura, in modo da arrivare all'importo del movimento di denaro. Le fatture hanno tutte scadenza data fattura. Ciò nonostante i trasferimenti di denaro non coincidono mai con la scadenza della fattura. Il tentativo di collazionare i vari trasferimenti di denaro indebiti in pagamento delle fatture ha effetti paradossali e inverosimili. Le prime fatture sarebbero state pagate a grande distanza, 20 mesi dopo. Alcune fatture, una volta scalato il credito precedente sarebbero addirittura state pagate in anticipo, nel caso della fattura 126/2016 emessa il 31 dicembre 2016 addirittura in anticipo di sei mesi! (vale a dire il 28 giugno 2016).”.
In altri termini, i documenti richiamati non sono direttamente ed in modo inequivoco o credibile correlabili alle obbligazioni che la convenuta deduce sarebbero sorte tra le parti;
in questo caso i trasferimenti di denaro tra il 2015 e il 2019 dovrebbero riferirsi a fatture del 2013-2018, con uno sfasamento temporale difficilmente spiegabile, al di là della generica spiegazione dei ritardi di pagamento dei contraenti pubblici.
A pagina 8 della comparsa conclusionale della convenuta, tale elemento presuntivo di fittizietà delle prestazioni sottostanti alle fatture appare peraltro confermato dalla stessa convenuta CP_1
la quale afferma di aver confermato “la particolare peculiarità dei tempi di emissione delle
[...] fatture e altrettanto dilatati tempi di effettuazione del pagamento e registrazione quale incasso”.
Si deve ritenere dunque conclusivamente il carattere indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. delle movimentazioni effettuate dagli amministratori in danno del patrimonio sociale (e a vantaggio di altre società ai medesimi collegate), in virtù della presenza di elementi anche documentali e presuntivi gravi, precisi e concordanti che fanno dedurre l'assenza di causa solutoria, in assenza peraltro di produzione dei contratti da cui sorgerebbero le obbligazioni ed i corrispettivi.
Per quanto detto, la domanda principale ex art. 2033 c.c. va accolta risultando fondata tale causa petendi, risultando precluso e superfluo per il Tribunale l'esame di ogni altra domanda ATa ex artt.
2041-2043 c.c. e/o di simulazione, in virtù del principio di assorbimento delle domande subordinate e di c.d. ragione più liquida per domande alternative, che consentono la scelta al giudicante di quale tra più questioni di merito sia da trattare prioritariamente anche ai fini del vaglio della loro fondatezza, per ragioni di economia processuale (vedi sul punto Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del
26/11/2019, cfr. Cass. n. 12002/2014 e Cass. n. 9936/2014, nonché Cass. Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/08/2016).
Parte attrice ha chiesto il riconoscimento e la condanna della società convenuta con riferimento agli interessi al tasso legale dalla prima richiesta di restituzione (in subordine dalla domanda) ed alla rivalutazione, della quale ultima tuttavia non ha fornito prova concreta o allegazione.
12 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG n. 20310/2022
Prospettandosi la ripetizione di un indebito pagamento, trova applicazione il disposto di cui all'art. 2033 c.c.; si deve pertanto presumere la buona fede dell'accipiens, rispetto alla quale sarebbe spettato a parte attrice provare il contrario;
tale onere non è stato assolto da parte attrice anche sul piano indiziario o delle concrete allegazioni, essendo stato necessario il giudizio per il riconoscimento della somma (in tal senso, vedi Cass. Sez. L, Sentenza n. 12211 del 25/05/2007, Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 23543 del 18/11/2016, conforme Sez. 1 - , Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020, conforme la recente Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 12362 del 07/05/2024; secondo tale orientamento della S.C., “In tema di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens" al momento del pagamento
è presunta per principio generale, sicché grava sul "solvens" che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla.”).
Pertanto parte attrice ha diritto soltanto agli interessi al tasso legale ex art. 2033 cc calcolati dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. come da espressa previsione di legge e norma precettiva, che non richiede specifica e titolata domanda (vedi Cass. Sez.
U , Sentenza n. 12449 del 07/05/2024), trattandosi peraltro di rapporto commerciale tra società di capitali.
Parte convenuta ha svolto nelle conclusioni una generica domanda, rectius Controparte_1
eccezione di compensazione legale di somme, che non sono ad essa dovute in quanto non provate sulla base dell'assenza di contratti e sulla base di mere fatture e prospetti unilaterali (doc. 2 parte convenuta: riepilogo) che non provano alcunché.
Come sostenuto da Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7292 del 16/03/2021, si ha eccezione riconvenzionale allorché l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva mentre si ha domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati;
infatti, l'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'AT di un altro diritto idoneo a paralizzarlo;
la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale deve essere svolta in funzione del petitum richiesto;
sicché, laddove la parte intenda ottenere la pronuncia, idonea al passaggio in giudicato, a sé favorevole di accertamento o di condanna in relazione all'importo spettante alla parte all'esito
13 TRIBUNALE DI MILANO
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della compensazione ricorrerà l'ipotesi di una domanda riconvenzionale;
allorquando, invece, la parte intenda solo paralizzare la domanda di condanna della controparte o ottenere che quanto da essa richiesto venga decurtato del controcredito avanzato, essa costituirà eccezione di merito.
Ove si ritenesse di qualificare sul punto la riconvenzionale come eccezione e non come vera domanda, la stessa sarebbe inammissibile per il principio di esclusività del rito di accertamento del passivo fallimentare.
Non ignora lo scrivente che una parte della giurisprudenza di legittimità afferma anche da ultimo che
(Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30298 del 18/12/2017; conforme da ultimo Sez. 3 - , Ordinanza
n. 12255 del 14/04/2022) “Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione.”
Tuttavia, ad avviso della più convincente dottrina processualcivilistica, tale impostazione stride con lo spirito della Legge fallimentare, a partire dall'art.24 a seguire con gli artt.52 e 56 e a terminare con gli artt.93 e ss. L.F., né è conforme a quello del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza che, sul punto, non ha innovato la previgente disciplina: infatti, l'eccezione di compensazione comporta comunque un accertamento del credito opposto e questo non può che essere riservato al giudice fallimentare.
Questo orientamento giurisprudenziale come detto, che ammette il diritto del soggetto in bonis di opporre in compensazione un proprio credito con quello azionato dal Curatore fallimentare in un giudizio ordinario, si fonda essenzialmente -se non unicamente- sulla facoltà del convenuto debitore di sollevare un'eccezione riconvenzionale di tale compensazione che (cfr. ex plurimis Cass. 12 gennaio 2005, n.453) , non essendo una domanda, non è "soggetta alla procedura di accertamento del passivo in sede concorsuale" (Cass. sez. un. 12 novembre 2004, n.21499 e Cass. sez. un. 12 novembre
2004, n.21500). Tale tesi, tuttavia, non convince.
Infatti, lo scopo perseguito ovvero l'uso che viene fatto del proprio diritto, nel caso dell'eccezione riconvenzionale di compensazione, comporta comunque l'accertamento del diritto del soggetto in bonis, a maggior ragione, se si considera che tale eccezione è fondata su un autonomo diritto che, astrattamente, potrebbe esser posto a fondamento di una altrettanto autonoma domanda.
14 TRIBUNALE DI MILANO
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Innanzitutto, la Legge fallimentare prima ed il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ora sono più che chiari nello statuire che è il Tribunale "concorsuale” a conoscere di tutte le azioni che ne derivano.
Non a caso, l'art.52 L.F. e l'art.151 C.C.I.I. prescrivono che il fallimento e la liquidazione giudiziale aprono il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore e che "ogni credito" -e, quindi, ogni diritto- deve essere accertato secondo le norme previste per l'accertamento del passivo: accertamento che viene effettuato e si svolge solamente innanzi al giudice fallimentare. ( Cass. sez. un. 12 novembre
2004, n.21499, Cass. sez. un. 12 novembre 2004, n.21500, Cass. 14 luglio 2011, n.15562 e Cass. 7 giugno 2013, n.14418.)
Proprio in virtù di quanto appena sostenuto, un altro e più condivisibile orientamento della Suprema
Corte ha affermato, anche di recente, che (vedi Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18691 del 04/09/2014 (Rv.
632221 – 01) “In tema di fallimento, l'accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa deve aver luogo con il medesimo rito previsto per i crediti concorsuali poiché il credito opposto in compensazione può essere riconosciuto soltanto in sede fallimentare e, anche se dedotto solo in via di eccezione, presuppone l'accertamento del debito del fallito.”; In senso conforme Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 7967 del 27/03/2008 (Rv. 602814 - 01) ha affermato che “In tema di fallimento,
l'accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa deve aver luogo, al pari di quello dei crediti concorsuali, con il rito previsto dagli artt. 93 e ss. della legge fall., non assumendo alcun rilievo l'eventualità che il credito sia stato opposto in compensazione in un giudizio ordinario promosso dal fallimento per la riscossione di un credito del fallito, in quanto la compensazione, oltre a presupporre l'accertamento del credito, può essere riconosciuta soltanto in sede fallimentare;
pertanto, ove per l'accertamento di detto credito sia in corso un giudizio di insinuazione tardiva o di opposizione allo stato passivo, il giudizio ordinario deve essere sospeso o riunito a quello pendente dinanzi al tribunale fallimentare.” Ancora più di recente, in motivazione Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16708 del
05/08/2020 ha ribadito che non assume «alcun rilievo l'eventualità che il credito sia stato opposto in compensazione in un giudizio ordinario promosso dal fallimento per la riscossione di un credito del fallito, in quanto la compensazione, oltre a presupporre l'accertamento del credito, può essere riconosciuta soltanto in sede fallimentare» (Cass. 7967/2008, 18691/2014).
Del resto, è solamente in sede fallimentare che può svolgersi un contraddittorio "pieno" non solo -o non tanto- con la curatela fallimentare, ma anche con gli altri creditori. Infatti, gli artt.95, comma 2,
L.F. e 203, comma 2, C.C.I.I. prescrivono il diritto dei creditori e dei titolari di diritti sui beni di esaminare il progetto di stato passivo e di presentare al curatore osservazioni, mentre il successivo comma di entrambe le disposizioni statuisce che il giudice delegato decide su ciascuna domanda
15 TRIBUNALE DI MILANO
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avendo riguardo anche alle eccezioni formulate dagli altri interessati, in primis gli altri creditori, i quali possono presentare osservazioni ed eccezioni al fine di escludere dallo stato passivo i creditori concorrenti. D'altronde, l'ammissione di un credito determina una conseguente e potenzialmente minore soddisfazione degli altri creditori già ammessi. Tale contraddittorio, con tutta evidenza, non si avrebbe ove si ammettesse la proponibilità dell'eccezione riconvenzionale di compensazione nell'ambito di un giudizio ordinario promosso dal fallimento. Contraddittorio -quello del giudizio ordinario- che ovviamente esclude quei creditori che potrebbero osservare e/o eccepire fatti volti ad escludere quel creditore dallo stato passivo e di cui la curatela fallimentare può non aver contezza.
Infine, si avrebbe come paradosso -o, meglio, per un'eterogenesi dei fini- che il soggetto in bonis otterrebbe un accertamento (rectius: un titolo) giudiziale successivo alla dichiarazione di apertura della procedura che giustificherebbe la sua ammissione al passivo ove il suo controcredito fosse maggiore dell'importo vantato da questa, così di fatto negando il carattere esclusivo dell'accertamento del credito del rito fallimentare che, in questo caso, diventerebbe una mera formalità.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, è da ritenersi maggiormente condivisibile il più recente orientamento di legittimità che nega la possibilità di eccepire in compensazione un controcredito nell'ambito di un giudizio ordinario promosso dalla procedura fallimentare per il pagamento di un credito.
In conclusione, anche a voler qualificare tale conclusione di parte convenuta come mera eccezione volta a paralizzare la domanda avversaria, la stessa si palesa inammissibile, oltre che infondata, perché non svolta in sede di rito di accertamento dello stato passivo.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta sono liquidate secondo Controparte_1
i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, secondo valori medi, avuto riguardo al valore del c.d. “decisum” e dell'importo effettivo oggetto della riduzione della domanda e conseguente condanna, inquadrabile nello scaglione da € 52.000 ad € 260.000 (importo di € 101.250,00).
Come correttamente precisato in memoria di replica dal AT, non ha rilievo per la Parte_1
condanna alle spese della convenuta la riduzione del petitum (motivata dalle scarse prospettive di recupero e dalla necessità di evitare la tassazione su provvedimenti di importo elevato destinati a non trovare soddisfazione), atteso che, anche dopo tale riduzione parziale la convenuta ha omesso di aderire e/o di non opporsi alla domanda come ridotta;
in ogni caso per la parte oggetto di condanna la domanda è fondata e trova applicazione il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. per il minor importo del c.d. “decisum”, anche per la quantificazione dei parametri ex DM n. 55/2014.
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A pagina 39 della comparsa conclusionale la difesa di parte attrice ha rammentato, come da decreto autorizzativo del giudice delegato in data 16.12.2021, “che il è ammesso al gratuito Parte_1 patrocinio e dunque la condanna alle spese a carico di controparte andrà a favore dello Stato.”
Essendo parte opponente ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ragione dell'attestazione ex art. 144 TUSG del giudice delegato, quanto all'incapienza di somme di denaro sul c.c. della procedura necessarie all'azione, deve aversi riguardo al disposto dell'art. 133 TUSG: “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali
a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.”, ciò in applicazione dell'orientamento esposto più recentemente da Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 22017 del
11/09/2018 (Rv. 650319 - 01), conforme Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11590 del 03/05/2019, per la quale “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità.”
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita:
- In accoglimento della domanda principale di parte attrice
[...]
ex art. 2033 c.c., accerta e Parte_1
dichiara la causa di indebito oggettivo dei pagamenti eseguiti per la somma complessiva di
Euro 101.250,00 e per l'effetto condanna la parte convenuta alla Controparte_1 restituzione in favore del AT dell'importo di Euro 101.250,00, oltre agli Parte_1 interessi legali decorrenti dalla data della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 1284 comma 4
c.c. (a partire dalla notifica con ricevuta di consegna via PEC del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, in data 3 ottobre 2022) fino al saldo effettivo;
- rigetta la domanda formulata da parte convenuta di compensazione legale delle somme residue dovute;
17 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG n. 20310/2022
- condanna la parte convenuta soccombente lla rifusione delle spese di Controparte_1
lite in favore di parte attrice Parte_1
e per essa allo Stato ex art. 133 TUSG, che liquida in €
[...]
14.100,00, per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA ed IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) come per legge.
Così deciso in Milano, in data 24 aprile 2025.
Il giudice designato dott. Francesco Pipicelli
18
SEZIONE II CIVILE RG n. 20310/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Pipicelli, nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 20310/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile proposta da
Parte_1
. 171/2021, con sede legale a MILANO (MI) VIA GIAN BATTISTA BODONI Pt_2
9/6 cap 20155 Numero REA MI – 1805956 Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita
IVA , in persona del Curatore Dott. C.F. , P.IVA_1 Parte_3 CodiceFiscale_1
in virtù di decreto autorizzativo in data 16 dicembre 2021 del GD Dott.ssa Caterina Macchi con attestazione ex art. 144 TUSG (doc. n. 2), rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Stradella, C.F.
, del Foro di Milano (PEC: con CodiceFiscale_2 Email_1
domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Milano, Via Larga n. 31, che indica per comunicazioni fax: 02/78624069;
-parte attrice –
CONTRO con sede legale a MILANO (MI) VIALE PREMUDA 14 cap 20129 Controparte_1
Domicilio digitale/PEC Numero REA MI – 1996549 Codice Email_2
fiscale e n.iscr. al Registro Imprese Partita IVA , in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore amministratore unico , rappresentata e Controparte_2 difesa dall'Avv. Marco Masante (C.F. ) del Foro di Milano elettivamente C.F._3
domiciliata presso lo studio professionale del predetto difensore in Milano, Piazza Napoli 19, CAP
20146, che dichiara di voler ricevere gli avvisi di cancelleria a mezzo PEC all'indirizzo: ovvero, in difetto, a mezzo telefax al n. 0249421620; Email_3
-parte convenuta -
CONCLUSIONI
1 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG n. 20310/2022
per parte attrice (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato per via telematica in data 12 novembre 2024)
“Considerato l'esito dell'istruttoria, eccepita la totale inattendibilità della testimonianza del sig.
, di cui ben avrebbe potuto essere eccepita altresì l'inammissibilità ex art. 246 cpc Testimone_1 essendo al contempo responsabile tecnico e padre dell'amministratore unico della resistente e ex legale rappresentante della ricorrente al momento in cui venivano emesse le fatture prive di sostanza economica prodotte in giudizio (ed essendo dunque la persona che da un lato procurava l'emissione delle fatture e dall'altro le recepiva in contabilità), eccepita altresì l'inattendibilità della testimonianza del sig. che in base a quanto dichiarato non poteva avere la Testimone_2 percezione di quanto testimoniato, ferma e impregiudicata l'eccezione di totale inconferenza delle fatture prodotte da controparte con i trasferimenti di denaro indebiti, con i quali non vi è corrispondenza per importi, date e causali, considerato comunque che la testimonianza del sig.
conferma solo parte delle fatture di cui è stato eccepito il pagamento e Testimone_2
soprattutto che le prospettive recuperatorie nei confronti della convenuta sono ridotte rispetto alla domanda, salvo e riservato ogni diritto si riduce spontaneamente la domanda per l'importo di €
159.500 recato dalle fatture oggetto di testimonianza da parte del sig. , nonché Testimone_2 ulteriori € 50.000 per la fattura 92/2017 seppur riconosciuta per motivi incomprensibili (“perché riconosco la società MILANO MANUTENZIONI GENERALI”), limitando così la domanda di condanna all'importo di € 101.250.
NEL MERITO:
- In via principale:
ACCERTARE il credito del nei confronti di Parte_1 CP_1 ex art. 2033 c.c. e, per l'effetto, CONDANNARE al pagamento dell'importo
[...] Controparte_1
di Euro 101.250, ovvero della minore somma che si riterrà di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo.
- In via subordinata:
ACCERTARE il credito del nei confronti di Parte_1 CP_1 ex art. 2043 c.c. e, per l'effetto, CONDANNARE al pagamento dell'importo
[...] Controparte_1
di Euro 101.250, ovvero della minore somma che si riterrà di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.
- In via di ulteriore subordine:
2 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG n. 20310/2022
ACCERTARE il credito del nei confronti di Parte_1 CP_1 ex art. 2041 c.c. e, per l'effetto, CONDANNARE al pagamento dell'importo
[...] Controparte_1
di Euro 101.250 ovvero della minore somma che si riterrà di giustizia, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo.
- in conseguenza delle eccezioni ex adverso mosse:
ACCERTARE ex art. 1414 c.c. la simulazione dei rapporti commerciali ex adverso dedotti con la comparsa di costituzione e dunque la simulazione delle prestazioni fatturate di cui ai docc. nn. 2 e 3 ex adverso prodotti (da accertarsi quali fatture per operazioni inesistenti) e comunque l'estraneità dei trasferimenti di denaro oggetto di domanda alle relative fatture
IN VIA ISTRUTTORIA:
DICHIARARE (i) irrilevante il contenuto delle testimonianze assunte non avendo i testi saputo indicare i dati obiettivi e modalità specifiche della situazione concreta, che possano far uscire la percezione sensoria da un ambito puramente soggettivo e trasformarla in un convincimento scaturente obiettivamente dal fatto oltre che (ii) nulle le testimonianze assunte su capitoli di prova inammissibili
e (iii) inattendibili i testi e , il primo in quanto in conflitto Testimone_1 Testimone_2
di interessi quale amministratore di SPS e responsabile tecnico di ANYCREDIT nonché stretto congiunto (padre) dell'amministratore della medesima;
il secondo in quanto privo di rapporti con le società che asseritamente avrebbero usufruito delle prestazioni, valutando la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero perché proceda nei loro confronti.
NELLE SPESE:
Spese, competenze ed onorari rifusi.
Il presente foglio di precisazione delle conclusioni sostituisce il precedente.
Si producono, anticipando la richiesta di autorizzazione alla produzione documentale che potrà essere reiterata in udienza, quali documenti sopravvenuti al maturare delle preclusioni istruttorie, gli atti conclusivi (conclusionali e repliche) depositati dalle parti del giudizio di appello RG n.
120/2024 pendente avanti la Corte di Appello di Venezia avverso la sentenza n. 1951/2023 pubbl. il
11/10/2023 corretta con provvedimento in data 05/11/2023 che accoglieva il ricorso ex art. 702 bis cpc del , già in atti quale doc. n. 38: CP_3
49. comparsa conclusionale;
CP_3
50. comparsa conclusionale ANYCREDIT;
51. memoria di replica;
CP_3
3 TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE RG n. 20310/2022
52. memoria di replica ANYCREDIT..” per parte convenuta (come da foglio di precisazione delle conclusioni Controparte_1
depositato per via telematica in data 12 novembre 2024)
“Nell'interesse di considerato l'esito dell'istruttoria, si insiste sulla valutazione, Controparte_1
anche di attendibilità, delle testimonianze acquisite ed in particolare:
- in relazione alla testimonianza di , seppur anagraficamente padre di Testimone_1 CP_2
, in quanto – come stabilito dalla sentenza di legittimità (Cass. Civ. Ordinanza della VI Sez.
[...]
Civ. n. 2295 del 2 febbraio 2021) - “il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c., per effetto della sentenza della Cort. Cost, n. 248 del 1974, i soggetti che, come nel caso di specie, sono legati alle parti processuali da vincoli di parentela e coniugali, possono (e devono) essere sentiti in qualità di testimoni, restando ovviamente salva (..) la successiva valutazione di attendibilità dei testimoni, all'esito del loro esame”.
- posto che l'attività dell'addetto tecnico è proprio quella di confermare l'effettuazione dei lavori ai fini della registrazione contabile delle fatture passive non si ravvede alcun motivo per escludere
l'attendibilità in relazione alla testimonianza di , addetto tecnico alle Testimone_2 dipendenze dal 2000 fino a giugno 2021 di varie società del “Gruppo Sarnataro”, che ha confermato di essere a conoscenza dei fatti e visto che lo stesso ha dichiarato espressamente e specificatamente di riconoscere i lavori per cui aveva dato il proprio benestare alla registrazione contabile (in quanto lavorieffettivamente svolti), in particolare evidenziando che, per le fatture nn. 102/2014 (per €
9.000,00) 125/2014(per € 9.000,00), 50/2015 (per € 30.500,00), 106/2015 (per € 37.500,01)116/2015
(per € 20.000,00), 42/2016 (per € 48.500,00), 126/2016, (per € 5.000,00);92/2017 (per € 50.000,00), il testimone ha dichiarato di aver dato il proprio benestare per complessivi 209.500,01 €.
CONCLUSIONI
Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis,
NEL MERITO
• Rigettare, per tutte le ragioni esposte in narrativa del presente atto, tutte le domande, istanze, eccezioni, deduzioni e allegazioni della ricorrente, perché infondate in fatto ed in diritto.
• In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale delle domande ATe, condannare al pagamento della minor somma di ragione e di giustizia in base al prospettato grado di sproporzione dei corrispettivi ricevuti, per come accertato secondo l'equo apprezzamento del Giudice o in base alle emergenze istruttorie, con compensazione legale delle somme residue dovute.
IN OGNI CASO
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• Con il favore delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, come allegate alla presente ex art. 75 disp. att. c.p.c.
Opponendosi a qualsiasi ulteriori produzione documentale e non accettando il contraddittorio su eventuali eccezioni nuove, il resistente chiede la concessione di termini per memorie conclusionali e di replica.
Salvis Juribus”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo, alle difese esposte dalle parti e agli accadimenti di cui ai verbali di udienza può essere omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45 comma diciassettesimo della legge n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti necessari della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, essendo richiesta soltanto la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuazione c.p.c. (così come modificato dalla Legge n.
69/2009), la “motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione e non la successione delle udienze e degli accadimenti processuali, per cui si rinvia ai verbali e provvedimenti del giudice, né verranno riepilogate analiticamente le contestazioni, difese o allegazioni esposte dalle parti costituite, né verrà esposto in dettaglio lo svolgimento dell'istruttoria, per il quale si rinvia al verbale di udienza in data 18 giugno 2024, ampiamente citato nel prosieguo.
Occorre premettere che la parte convenuta deve essere rimessa in termini per il Controparte_1
deposito della memoria di replica, effettivamente depositata a PCT in data 4.2.2025, stanti i ripetuti depositi tentati in data 3.2.205 (giorno di scadenza), per un obiettivo e documentato problema informatico di sistema;
non si può ritenere che la parte sia incorsa in decadenza in quanto la stessa è stata determinata da una causa non direttamente imputabile alla parte e cagionata da fattori estranei alla sua volontà, non trattandosi di errore inescusabile e visto lo sforzo di diligenza profuso per il deposito tempestivo dello scritto difensivo finale (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 30324 del 25/11/2024; Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 18435 del 05/07/2024).
Va poi dato atto che quanto alla sentenza RG N. 120/2024 della Corte d'Appello di Venezia (doc. 53 parte attrice, allegata alla comparsa conclusionale), emessa in data 26.11.2024, la sua produzione in
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giudizio è ammissibile e valutabile, in quanto la pronuncia è stata emessa dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie ex art. 183 comma 6 nn. 1, 2 e 3 c.p.c. e dopo la precisazione delle conclusioni.
Occorre anzitutto premettere sul piano astratto che secondo Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 14788 del
27/05/2024 (Rv. 671189 - 01) “Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto.” (in senso conforme vedi Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 1170 del 11/02/1999).
Inoltre, sempre secondo il consolidato orientamento della S.C., “Proposta domanda di ripetizione di indebito, l'AT ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'AT la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra "solvens" e "accipiens". (in tal senso vedi recentemente Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20522 del 03/08/2018 e Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14428 del
26/05/2021, conformi alla più risalente pronuncia Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1734 del 25/01/2011).
Inoltre, va aggiunto che l'onere probatorio di dimostrare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento a carico dell'AT può bene essere dimostrato, come nel caso di specie, onde non richiedere una probatio diabolica che sarebbe anche in contrasto con il diritto di azione in giudizio ex art. 24 Cost., per tabulas e per presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, che consentano con inferenza logica di risalire da un fatto ignoto ad un fatto noto, a norma dell'art. 2729 c.c.
Come correttamente ritenuto in motivazione dalla stessa Corte territoriale di Venezia nella pronuncia sopra richiamata e prodotta da parte attrice, in un caso concreto similare, cui si deve fare rinvio ai sensi dell'art. 118 disp. att. quale precedente conforme, “In questo processo il ricorrente è il curatore del fallimento del solvens ed è quindi legittimato, data la sua qualità, a chiedere l'applicazione dell'art. 2033 c.c. con riguardo a pagamenti risultanti dalla contabilità della fallita per i quali non siano rinvenibili, nella documentazione acquisita dalla curatela o in alte fonti, prove del titolo giustificativo di tali operazioni. A fronte della domanda proposta – che la procedura ha corredato con una serie di deduzioni volte a dimostrare il collegamento tra le due società, entrambe controllate dagli stessi due soci, al fine di corroborare l'ipotesi che i versamenti in questione fossero slegati da autentiche causali contrattuali e unicamente funzionali a salvaguardare l'interesse dei soci a sottrarre risorse al ceto creditorio della fallita - l'accipiens ha indicato quali sarebbero i titoli contrattuali cui si dovrebbero correlate i pagamenti, in tal modo restringendo l'ambito del thema
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probandum alla effettiva esistenza di tali specifici rapporti e alla possibilità di imputare agli stessi i pagamenti oggetto di causa.”
L'allegazione del EN AT, il petitum e la causa petendi sono stati precisamente individuati sin dal ricorso introduttivo, ivi affermandosi che “Detti pagamenti sono stati effettuati in assenza di giustificativi, infatti non vi è alcuna evidenza di fatture di NSA o documentazione contrattuale
Cont suscettibile di giustificare il pagamento delle predette somme. Le uniche tre fatture di rinvenute per complessivi Euro 109.500,00 e recanti il generico riferimento a “prestazioni di manodopera presso vostri cantieri” o “fornitura e posa impianto elettrico domotico” sarebbero state emesse tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 e non sono supportate da alcun contratto o prova di effettiva esecuzione delle relative prestazioni (doc. n. 26) e ciò nonostante, lo stesso ex socio e amministratore della fallita, Sig. , nelle dichiarazioni rilasciate alla curatela, ha confermato che Testimone_1
a partire dal 2016 l'attività di SPS era praticamente cessata (doc. n. 27), rendendo inverosimile la successiva esecuzione di prestazioni e dunque la loro fatturazione… La stessa causale dei versamenti veniva indicata solamente come “postagiro” o “bonifico” o “giroconto”, senza l'aggiunta di alcuna ulteriore indicazione utile ad individuare la causa del pagamento eseguito.”
Parte resistente (poi convenuta a seguito del mutamento del rito da sommario ad ordinario di cognizione) non ha invece fornito idonea e credibile prova degli spostamenti patrimoniali indebiti.
Si aggiunga che non solo manca o è quantomeno estremamente dubbio il collegamento tra pagamenti ed insorgenza del diritto di credito, ma non vi è neppure un'idonea prova dell'esistenza di queste obbligazioni, posto che la società convenuta non è stata in grado di documentare i contratti cui ha fatto riferimento nelle sue difese, nonostante nella sua stessa versione dei fatti simili rapporti contrattuali siano indicati come titolo per inferire le cospicue ragioni di credito in suo favore.
La parte convenuta si è infatti limitata a versare in atti una congerie di fatture del periodo 2013-2019, così come libro giornale, partitari, registrazioni contabili, che non provano la giusta causa (negoziale) delle attribuzioni e degli spostamenti patrimoniali contestati dal EN AT, in assenza di produzione delle scritture contrattuali (vedi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30309 del 14/10/2022 (Rv.
665971 - 01) “La fattura è un mero documento contabile che può, ai sensi dell'art. 2710 c.c., far prova dei rapporti intercorsi tra imprenditori, ma che in nessun caso assume la veste di atto scritto avente natura contrattuale, sicché essa è inidonea a fornire la prova tanto della esistenza, quanto della liquidità di un credito”).
Per occuparsi dell'attività di installazione di impianti e di intercettazione a favore delle Procure, quali fornitori, dovendo lavorare e relazionarsi con stazioni appaltanti pubbliche quali le Procure della
Repubblica e il Ministero della Giustizia (circostanza ammessa dalla stessa convenuta a pag. 9 della
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comparsa di risposta), quantomeno i contratti pubblici – se non anche i subappalti - avrebbero dovuto per legge essere stipulati in forma pubblica amministrativa, con atto pubblico notarile ovvero mediante scrittura privata, sicché l'omessa produzione dei titoli negoziali su cui le fatture si fonderebbero va a discapito di parte convenuta, in termini di totale assenza probatoria della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, circostanza correttamente dedotta dal fallimento AT.
Il teste ha confermato “…che sono prestazioni tutte realmente avvenute di Testimone_1
cui alcune in subappalto ovvero quelle fatte per aziende del gruppo Sarnataro ed altre fatte per aziende “nostre” per le attività di recupero degli apparati di intercettazione;
ADR ho seguito personalmente le attività di recupero telecamere, apparati di trasmissione dati con dei tecnici sia in
Regione Calabria che in Liguria e Lombardia, per cui sono a conoscenza delle prestazioni svolte, le residue erano svolte in subappalto con altre società, aveva l'onere di supervisionare CP_1 delle attività di sua competenza”.
Non può sfuggire come la testimonianza predetta sia particolarmente generica e non circostanziata con riferimento (omesso) a fatti, luoghi e scritture contrattuali, mai prodotte dalla convenuta;
appare infatti del tutto inverosimile che ove fossero stati realmente conclusi tra le parti dei contratti di appalto e/o subappalto - in un settore “strategico” e sensibile quale quello in questione, relativo alle intercettazioni come mezzo di ricerca della prova - gli stessi non potessero essere prodotti in giudizio, senza che neppure ne sia stato giustificato lo smarrimento o la perdita.
La risultanza di tale escussione testimoniale non colma dunque il ridetto deficit di prova scritta a carico della parte convenuta.
Si tratta, tra l'altro, di dichiarazione difforme da quanto accertato in giudizio dal Tribunale di Padova
e dalla Corte di Appello di Venezia per quanto attiene la società collegata ANYCREDIT e da quanto accertato in giudizio dal Tribunale di Pavia per quanto attiene la società collegata SPS.
La testimonianza è peraltro totalmente generica e inidonea a dare qualsivoglia conferma di fatti storici, contabili e negoziali precisi e ben determinati.
Ad avviso del Tribunale, invece, lo stesso non è astrattamente incapace a Testimone_1
testimoniare né la sua testimonianza è per legge vietata, non essendo attualmente fallito in proprio quale socio amministratore della parte attrice né essendo il legale rappresentante della convenuta, ma un mero responsabile tecnico (vedi doc. 3 parte attrice: visura storica ), seppur Controparte_1 tale rapporto societario ne mina l'attendibilità e la credibilità, in uno con la genericità della deposizione resa (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 19498 del 23/07/2018; Sez. 2 - , Ordinanza n.
19498 del 23/07/2018).
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Coglie invece nel segno quindi la deduzione di totale inattendibilità della testimonianza di _1
formulata dal EN AT (vedi pag. 20 e ss. comparsa conclusionale), in quanto
[...]
“come dichiarato dal medesimo in sede di escussione, responsabile tecnico e padre dell'attuale amministratore unico della convenuta, oltre che ex legale rappresentante di parte attrice al momento in cui venivano emesse le fatture prive di sostanza economica prodotte in giudizio”.
Sul punto, deve applicarsi l'insegnamento di Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019 (Rv.
655201 - 01) “La capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.”
Ad avviso del Tribunale, tale valutazione di inattendibilità deve essere formulata nel caso di specie per la convergenza di tutti gli elementi di carattere soggettivo rilevabili a carico del teste _1
(rapporto di stretta parentela con il legale rappresentante della convenuta, carica
[...] amministrativa/gestoria ricoperta nella fallita all'epoca dei fatti con conseguente possibile responsabilità di mala gestio e dunque esistenza di un lato interesse all'esito della lite).
Pertanto, la testimonianza di appare – oltre che generica – altamente Testimone_1
inattendibile, in quanto lo stesso è stato socio amministratore della fallita per tutto il periodo di riferimento oggetto della controversia (2013-2019), dal 25.11.2004 al 5.12.2019, come desumibile dalla stessa visura camerale storica, risultando potenzialmente destinatario anche di una azione di responsabilità risarcitoria per aggravamento del dissesto da parte del curatore fallimentare, in caso le operazioni negoziali vengano ritenute distrattive o inesistenti, perché concepite al puro scopo di giustificare movimentazioni di denaro lesive dell'interesse dei creditori.
Come correttamente dedotto dal EN AT, “in quanto ex Testimone_1
amministratore della fallita sarebbe responsabile ex art. 255 CCII e 2476 c.c. per atti di mala gestio ove venisse accertato trattarsi di trasferimenti di denaro indebiti, con conseguente obbligazione risarcitoria a suo carico alla quale dovrebbe far fronte nel caso di mancata restituzione dell'indebito
Cont da parte della convenuta , pur condannata.”
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Inoltre, quale ulteriore elemento presuntivo dell'assenza di causa negoziale o di altra natura che possa giustificare le attribuzioni contabili e patrimoniali, vi sono le plurime e reciproche cointeressenze ed i rapporti infragruppo tra la fallita e la parte convenuta, che si evincono dalla compiuta ricostruzione contenuta alle pagine da 6 a 9 del EN AT.
La convenuta, peraltro, non ha specificamente contestato tale elemento presuntivo, affermando in comparsa conclusionale (pag. 8) di non aver contestato “il coordinamento tra le società aventi soci con rapporti di parentela, il quale di per se non un elemento di connotazione particolare, essendo elemento assai tipico delle imprese familiari italiane.”; la circostanza è pacifica e deve darsi per ammessa.
Inoltre, i trasferimenti di denaro nel periodo 2015-2019 sono stati nell'an debitamente provati con documenti (docc. 5 a 25 allegati al ricorso originario: bonifici), quindi i trasferimenti di denaro dalla fallita alla resistente/convenuta sono provati da pezze giustificative contabili pacifiche e non contestate.
Il teste attendibile ha affermato di riconoscere come non inesistenti Testimone_2 le prestazioni solo con riferimento alla fattura 92/2017 “perché riconosco la società MILANO
MANUTENZIONI GENERALI”, nonché con riferimento alle fatture 126/2016, 42/2016, 116/2015,
106/2015, 50/2015, 125/2014, 102/2014, evidenziando che: “mentre le altre non hanno nessuna attinenza con il lavoro che ho svolto, confermo che queste relative alle fatture di cui sopra sono attività effettivamente svolte, quali attività che erano sviluppate dell'ufficio tecnico del Gruppo
Sarnataro”.
Tale testimonianza quindi conferma per via diretta che alcune prestazioni non sono state esistenti né mai svolte e non giustificano le sottostanti e residue attribuzioni patrimoniali;
correttamente il
EN AT ha ridotto in senso conforme la domanda nel quantum in sede di precisazione delle conclusioni.
La stessa testimonianza di conferma l'inesistenza delle prestazioni Testimone_3 sottostanti alle fatture e la tesi del EN AT, avendo egli affermato di aver “sentito parlare delle società in ambito di lavoro e vi sono state delle collaborazioni con le società descritte nelle fatture in ambito di cantiere, ma ad oggi non so dire queste fatture a che lavoro si riferissero, non mi ricordo le singole prestazioni descritte nelle fatture.”
La causale dei versamenti operati è generica ed identificata dalla dicitura “postagiro” o “bonifico” senza che sia mai richiamato alcun contratto o fattura cui detti pagamenti sarebbero riferibili.
Dunque, le stesse causali esposte nelle fatture fanno propendere per l'inesistenza delle prestazioni sottostanti stante la loro estrema genericità ed assenza descrittiva, ivi leggendosi: acconto, giroconto,
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varie, postagiro, disposizione di bonifico a vostro favore ecc., senza alcun collegamento con asseriti contratti o luoghi di esecuzione delle prestazioni, se non quello poco credibile indicato in Voghera per l'assenza di cantieri o di sede sociale delle società coinvolte.
Nel caso di specie, a riprova del carattere anomalo, verosimilmente fraudolento e denotante operazioni sottostanti non esistenti, gli importi pagati non corrispondono all'ammontare delle fatture e non riportano, nella causale, indicazioni utili a collegare inequivocabilmente i versamenti con le dette prestazioni.
Si tratta di anomalie che, in mancanza di una credibile e razionale spiegazione, rendono inverosimile la ricostruzione proposta da parte convenuta e non consentono di rinvenire nelle prove documentali dimesse una dimostrazione credibile di quanto dedotto.
Pare piuttosto trattarsi di atti solutori, privi di un sostrato negoziale, mediante i quali l'imprenditore fallito pare aver fatto uscire dal proprio patrimonio e senza contropartita la liquidità, danneggiando in tal modo i diritti dei creditori e l'integrità del patrimonio sociale.
Altro grave elemento presuntivo dell'assenza di causa solutoria dedotto in giudizio dal EN AT (vedi pagine 17 e ss. della comparsa conclusionale ATa), per comprovare la insussistenza delle prestazioni fatturate, è il fatto che le società clienti in questione (Milano Manutenzioni generali
S.r.l. e , che avevano la stessa sede, risultano fallite, senza che i relativi Controparte_4
Curatori abbiano notizie delle prestazioni asseritamente svolte, essendo peraltro privi della contabilità delle fallite (vedi docc. 43 e 44 parte attrice;
dalla PEC del Curatore avv. Controparte_5 in data 27.7.2023 testualmente si legge, a denotare l'assenza di rapporti contrattuali e
[...] corrispettivi, la comunicazione che: “(iv) dall'accesso al cassetto fiscale non risultano fatture emesse da/intestate a né (v) dall'esame dell'estratto del c/c Parte_1 Controparte_1
Cont intestato a (Banca di Piacenza - ) risulta un bonifico effettuato in Controparte_4 C.F._4
data 3 giugno 2016 a favore della con causale "saldo vs fatture mese 05-16" (allego CP_1 copia e/c). Non risultano pagamenti a favore di .”). Parte_1
Altro elemento chiaro e documentale di assenza di collegamento tra i bonifici e le fatture prodotte dalla parte convenuta, che sottintendono prestazioni inesistenti, è la distanza cronologica tra pagamento ed esecuzione della prestazione, sia in anticipo che in ritardo, e la totale non corrispondenza degli importi, come dedotto dal EN AT anche in comparsa conclusionale:
“Nessuna di tali fatture corrisponde all'importo dei trasferimenti di denaro sopra indicati.
Controparte con il prospetto n. 2 ha imputato i trasferimenti di denaro al pagamento di più fatture, ma mai integralmente. Infatti, nel tentativo di far coincidere gli importi ogni singolo trasferimento di denaro viene imputato all'integrale pagamento di più fatture nonché al parziale pagamento di una
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ulteriore fattura, in modo da arrivare all'importo del movimento di denaro. Le fatture hanno tutte scadenza data fattura. Ciò nonostante i trasferimenti di denaro non coincidono mai con la scadenza della fattura. Il tentativo di collazionare i vari trasferimenti di denaro indebiti in pagamento delle fatture ha effetti paradossali e inverosimili. Le prime fatture sarebbero state pagate a grande distanza, 20 mesi dopo. Alcune fatture, una volta scalato il credito precedente sarebbero addirittura state pagate in anticipo, nel caso della fattura 126/2016 emessa il 31 dicembre 2016 addirittura in anticipo di sei mesi! (vale a dire il 28 giugno 2016).”.
In altri termini, i documenti richiamati non sono direttamente ed in modo inequivoco o credibile correlabili alle obbligazioni che la convenuta deduce sarebbero sorte tra le parti;
in questo caso i trasferimenti di denaro tra il 2015 e il 2019 dovrebbero riferirsi a fatture del 2013-2018, con uno sfasamento temporale difficilmente spiegabile, al di là della generica spiegazione dei ritardi di pagamento dei contraenti pubblici.
A pagina 8 della comparsa conclusionale della convenuta, tale elemento presuntivo di fittizietà delle prestazioni sottostanti alle fatture appare peraltro confermato dalla stessa convenuta CP_1
la quale afferma di aver confermato “la particolare peculiarità dei tempi di emissione delle
[...] fatture e altrettanto dilatati tempi di effettuazione del pagamento e registrazione quale incasso”.
Si deve ritenere dunque conclusivamente il carattere indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. delle movimentazioni effettuate dagli amministratori in danno del patrimonio sociale (e a vantaggio di altre società ai medesimi collegate), in virtù della presenza di elementi anche documentali e presuntivi gravi, precisi e concordanti che fanno dedurre l'assenza di causa solutoria, in assenza peraltro di produzione dei contratti da cui sorgerebbero le obbligazioni ed i corrispettivi.
Per quanto detto, la domanda principale ex art. 2033 c.c. va accolta risultando fondata tale causa petendi, risultando precluso e superfluo per il Tribunale l'esame di ogni altra domanda ATa ex artt.
2041-2043 c.c. e/o di simulazione, in virtù del principio di assorbimento delle domande subordinate e di c.d. ragione più liquida per domande alternative, che consentono la scelta al giudicante di quale tra più questioni di merito sia da trattare prioritariamente anche ai fini del vaglio della loro fondatezza, per ragioni di economia processuale (vedi sul punto Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30745 del
26/11/2019, cfr. Cass. n. 12002/2014 e Cass. n. 9936/2014, nonché Cass. Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/08/2016).
Parte attrice ha chiesto il riconoscimento e la condanna della società convenuta con riferimento agli interessi al tasso legale dalla prima richiesta di restituzione (in subordine dalla domanda) ed alla rivalutazione, della quale ultima tuttavia non ha fornito prova concreta o allegazione.
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Prospettandosi la ripetizione di un indebito pagamento, trova applicazione il disposto di cui all'art. 2033 c.c.; si deve pertanto presumere la buona fede dell'accipiens, rispetto alla quale sarebbe spettato a parte attrice provare il contrario;
tale onere non è stato assolto da parte attrice anche sul piano indiziario o delle concrete allegazioni, essendo stato necessario il giudizio per il riconoscimento della somma (in tal senso, vedi Cass. Sez. L, Sentenza n. 12211 del 25/05/2007, Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 23543 del 18/11/2016, conforme Sez. 1 - , Ordinanza n. 23448 del 26/10/2020, conforme la recente Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 12362 del 07/05/2024; secondo tale orientamento della S.C., “In tema di indebito oggettivo, la buona fede dell'"accipiens" al momento del pagamento
è presunta per principio generale, sicché grava sul "solvens" che faccia richiesta di ripetizione dell'indebito, al fine del riconoscimento degli interessi con decorrenza dal giorno del pagamento stesso e non dalla data della domanda, l'onere di dimostrare la malafede dell'"accipiens" all'atto della ricezione della somma non dovuta, quale consapevolezza della insussistenza di un suo diritto a conseguirla.”).
Pertanto parte attrice ha diritto soltanto agli interessi al tasso legale ex art. 2033 cc calcolati dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo, ai sensi dell'art. 1284 co. 4 c.c. come da espressa previsione di legge e norma precettiva, che non richiede specifica e titolata domanda (vedi Cass. Sez.
U , Sentenza n. 12449 del 07/05/2024), trattandosi peraltro di rapporto commerciale tra società di capitali.
Parte convenuta ha svolto nelle conclusioni una generica domanda, rectius Controparte_1
eccezione di compensazione legale di somme, che non sono ad essa dovute in quanto non provate sulla base dell'assenza di contratti e sulla base di mere fatture e prospetti unilaterali (doc. 2 parte convenuta: riepilogo) che non provano alcunché.
Come sostenuto da Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 7292 del 16/03/2021, si ha eccezione riconvenzionale allorché l'istanza resti contenuta nell'ambito dell'attività strettamente difensiva mentre si ha domanda riconvenzionale quando il convenuto chieda un provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati;
infatti, l'eccezione riconvenzionale consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia, è finalizzata, a differenza della domanda riconvenzionale, esclusivamente alla reiezione della domanda attrice, attraverso l'opposizione al diritto fatto valere dall'AT di un altro diritto idoneo a paralizzarlo;
la distinzione tra domanda ed eccezione riconvenzionale deve essere svolta in funzione del petitum richiesto;
sicché, laddove la parte intenda ottenere la pronuncia, idonea al passaggio in giudicato, a sé favorevole di accertamento o di condanna in relazione all'importo spettante alla parte all'esito
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della compensazione ricorrerà l'ipotesi di una domanda riconvenzionale;
allorquando, invece, la parte intenda solo paralizzare la domanda di condanna della controparte o ottenere che quanto da essa richiesto venga decurtato del controcredito avanzato, essa costituirà eccezione di merito.
Ove si ritenesse di qualificare sul punto la riconvenzionale come eccezione e non come vera domanda, la stessa sarebbe inammissibile per il principio di esclusività del rito di accertamento del passivo fallimentare.
Non ignora lo scrivente che una parte della giurisprudenza di legittimità afferma anche da ultimo che
(Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30298 del 18/12/2017; conforme da ultimo Sez. 3 - , Ordinanza
n. 12255 del 14/04/2022) “Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l.fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione.”
Tuttavia, ad avviso della più convincente dottrina processualcivilistica, tale impostazione stride con lo spirito della Legge fallimentare, a partire dall'art.24 a seguire con gli artt.52 e 56 e a terminare con gli artt.93 e ss. L.F., né è conforme a quello del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza che, sul punto, non ha innovato la previgente disciplina: infatti, l'eccezione di compensazione comporta comunque un accertamento del credito opposto e questo non può che essere riservato al giudice fallimentare.
Questo orientamento giurisprudenziale come detto, che ammette il diritto del soggetto in bonis di opporre in compensazione un proprio credito con quello azionato dal Curatore fallimentare in un giudizio ordinario, si fonda essenzialmente -se non unicamente- sulla facoltà del convenuto debitore di sollevare un'eccezione riconvenzionale di tale compensazione che (cfr. ex plurimis Cass. 12 gennaio 2005, n.453) , non essendo una domanda, non è "soggetta alla procedura di accertamento del passivo in sede concorsuale" (Cass. sez. un. 12 novembre 2004, n.21499 e Cass. sez. un. 12 novembre
2004, n.21500). Tale tesi, tuttavia, non convince.
Infatti, lo scopo perseguito ovvero l'uso che viene fatto del proprio diritto, nel caso dell'eccezione riconvenzionale di compensazione, comporta comunque l'accertamento del diritto del soggetto in bonis, a maggior ragione, se si considera che tale eccezione è fondata su un autonomo diritto che, astrattamente, potrebbe esser posto a fondamento di una altrettanto autonoma domanda.
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Innanzitutto, la Legge fallimentare prima ed il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ora sono più che chiari nello statuire che è il Tribunale "concorsuale” a conoscere di tutte le azioni che ne derivano.
Non a caso, l'art.52 L.F. e l'art.151 C.C.I.I. prescrivono che il fallimento e la liquidazione giudiziale aprono il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore e che "ogni credito" -e, quindi, ogni diritto- deve essere accertato secondo le norme previste per l'accertamento del passivo: accertamento che viene effettuato e si svolge solamente innanzi al giudice fallimentare. ( Cass. sez. un. 12 novembre
2004, n.21499, Cass. sez. un. 12 novembre 2004, n.21500, Cass. 14 luglio 2011, n.15562 e Cass. 7 giugno 2013, n.14418.)
Proprio in virtù di quanto appena sostenuto, un altro e più condivisibile orientamento della Suprema
Corte ha affermato, anche di recente, che (vedi Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18691 del 04/09/2014 (Rv.
632221 – 01) “In tema di fallimento, l'accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa deve aver luogo con il medesimo rito previsto per i crediti concorsuali poiché il credito opposto in compensazione può essere riconosciuto soltanto in sede fallimentare e, anche se dedotto solo in via di eccezione, presuppone l'accertamento del debito del fallito.”; In senso conforme Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 7967 del 27/03/2008 (Rv. 602814 - 01) ha affermato che “In tema di fallimento,
l'accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa deve aver luogo, al pari di quello dei crediti concorsuali, con il rito previsto dagli artt. 93 e ss. della legge fall., non assumendo alcun rilievo l'eventualità che il credito sia stato opposto in compensazione in un giudizio ordinario promosso dal fallimento per la riscossione di un credito del fallito, in quanto la compensazione, oltre a presupporre l'accertamento del credito, può essere riconosciuta soltanto in sede fallimentare;
pertanto, ove per l'accertamento di detto credito sia in corso un giudizio di insinuazione tardiva o di opposizione allo stato passivo, il giudizio ordinario deve essere sospeso o riunito a quello pendente dinanzi al tribunale fallimentare.” Ancora più di recente, in motivazione Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 16708 del
05/08/2020 ha ribadito che non assume «alcun rilievo l'eventualità che il credito sia stato opposto in compensazione in un giudizio ordinario promosso dal fallimento per la riscossione di un credito del fallito, in quanto la compensazione, oltre a presupporre l'accertamento del credito, può essere riconosciuta soltanto in sede fallimentare» (Cass. 7967/2008, 18691/2014).
Del resto, è solamente in sede fallimentare che può svolgersi un contraddittorio "pieno" non solo -o non tanto- con la curatela fallimentare, ma anche con gli altri creditori. Infatti, gli artt.95, comma 2,
L.F. e 203, comma 2, C.C.I.I. prescrivono il diritto dei creditori e dei titolari di diritti sui beni di esaminare il progetto di stato passivo e di presentare al curatore osservazioni, mentre il successivo comma di entrambe le disposizioni statuisce che il giudice delegato decide su ciascuna domanda
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avendo riguardo anche alle eccezioni formulate dagli altri interessati, in primis gli altri creditori, i quali possono presentare osservazioni ed eccezioni al fine di escludere dallo stato passivo i creditori concorrenti. D'altronde, l'ammissione di un credito determina una conseguente e potenzialmente minore soddisfazione degli altri creditori già ammessi. Tale contraddittorio, con tutta evidenza, non si avrebbe ove si ammettesse la proponibilità dell'eccezione riconvenzionale di compensazione nell'ambito di un giudizio ordinario promosso dal fallimento. Contraddittorio -quello del giudizio ordinario- che ovviamente esclude quei creditori che potrebbero osservare e/o eccepire fatti volti ad escludere quel creditore dallo stato passivo e di cui la curatela fallimentare può non aver contezza.
Infine, si avrebbe come paradosso -o, meglio, per un'eterogenesi dei fini- che il soggetto in bonis otterrebbe un accertamento (rectius: un titolo) giudiziale successivo alla dichiarazione di apertura della procedura che giustificherebbe la sua ammissione al passivo ove il suo controcredito fosse maggiore dell'importo vantato da questa, così di fatto negando il carattere esclusivo dell'accertamento del credito del rito fallimentare che, in questo caso, diventerebbe una mera formalità.
In definitiva, alla luce di quanto esposto, è da ritenersi maggiormente condivisibile il più recente orientamento di legittimità che nega la possibilità di eccepire in compensazione un controcredito nell'ambito di un giudizio ordinario promosso dalla procedura fallimentare per il pagamento di un credito.
In conclusione, anche a voler qualificare tale conclusione di parte convenuta come mera eccezione volta a paralizzare la domanda avversaria, la stessa si palesa inammissibile, oltre che infondata, perché non svolta in sede di rito di accertamento dello stato passivo.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta sono liquidate secondo Controparte_1
i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, secondo valori medi, avuto riguardo al valore del c.d. “decisum” e dell'importo effettivo oggetto della riduzione della domanda e conseguente condanna, inquadrabile nello scaglione da € 52.000 ad € 260.000 (importo di € 101.250,00).
Come correttamente precisato in memoria di replica dal AT, non ha rilievo per la Parte_1
condanna alle spese della convenuta la riduzione del petitum (motivata dalle scarse prospettive di recupero e dalla necessità di evitare la tassazione su provvedimenti di importo elevato destinati a non trovare soddisfazione), atteso che, anche dopo tale riduzione parziale la convenuta ha omesso di aderire e/o di non opporsi alla domanda come ridotta;
in ogni caso per la parte oggetto di condanna la domanda è fondata e trova applicazione il principio di soccombenza ex art. 91 c.p.c. per il minor importo del c.d. “decisum”, anche per la quantificazione dei parametri ex DM n. 55/2014.
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A pagina 39 della comparsa conclusionale la difesa di parte attrice ha rammentato, come da decreto autorizzativo del giudice delegato in data 16.12.2021, “che il è ammesso al gratuito Parte_1 patrocinio e dunque la condanna alle spese a carico di controparte andrà a favore dello Stato.”
Essendo parte opponente ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ragione dell'attestazione ex art. 144 TUSG del giudice delegato, quanto all'incapienza di somme di denaro sul c.c. della procedura necessarie all'azione, deve aversi riguardo al disposto dell'art. 133 TUSG: “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali
a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.”, ciò in applicazione dell'orientamento esposto più recentemente da Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 22017 del
11/09/2018 (Rv. 650319 - 01), conforme Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 11590 del 03/05/2019, per la quale “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità.”
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contradditorio delle parti, ogni diversa e contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita:
- In accoglimento della domanda principale di parte attrice
[...]
ex art. 2033 c.c., accerta e Parte_1
dichiara la causa di indebito oggettivo dei pagamenti eseguiti per la somma complessiva di
Euro 101.250,00 e per l'effetto condanna la parte convenuta alla Controparte_1 restituzione in favore del AT dell'importo di Euro 101.250,00, oltre agli Parte_1 interessi legali decorrenti dalla data della domanda giudiziale ai sensi dell'art. 1284 comma 4
c.c. (a partire dalla notifica con ricevuta di consegna via PEC del ricorso e del decreto di fissazione di udienza, in data 3 ottobre 2022) fino al saldo effettivo;
- rigetta la domanda formulata da parte convenuta di compensazione legale delle somme residue dovute;
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- condanna la parte convenuta soccombente lla rifusione delle spese di Controparte_1
lite in favore di parte attrice Parte_1
e per essa allo Stato ex art. 133 TUSG, che liquida in €
[...]
14.100,00, per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del 15% per spese generali ex art. 2 DM n. 55/2014, CPA ed IVA (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte) come per legge.
Così deciso in Milano, in data 24 aprile 2025.
Il giudice designato dott. Francesco Pipicelli
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