Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Maurizio Paganelli, ai sensi dell'art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 549/2023 R.G. (che riunisce la causa di cui al N. 100/2024 R.G.) promossa da:
, difeso e rappresentato dall'avv. FABBRI LUCA, Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, difesa e rappresentata dall'avv. LUZI MARCO, CP_1
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.06.2023, il sig. adiva il Parte_1
Tribunale di Pesaro al fine di ottenere l'annullamento degli avvisi di addebito n. 382 2023 00000503 04 000 del 2015 e n.
38220230001172566000 del 2016, emessi dall e notificati CP_1
pagina 1 di 8
, nella specie “contributi a percentuale commercianti” dovuti per l'anno CP_1
2015 e 2016, riscontrate a seguito di accertamento n. TQ9012T00773/2020 e n. TQ901PF01372/2022, notificati al contribuente il 21.10.2021 e il
30.09.2022, da parte dell di Pesaro. Controparte_2
Il ricorrente, titolare dell'Albergo Lilly, sito in Mondolfo, frazione Marotta, esponeva che il PVC n. 167/2020, redatto dalla Guardia di Finanza –
Compagnia di Fano e consegnata il 20.08.2020, accertava per gli anni 2015 -
2016 – 2017 di ricavi non dichiarati, a fronte di acquisti non fatturati di caffè.
A tale conclusione gli ispettori erano giunti sulla base del rinvenimento di documentazione extracontabile presso la ditta ABC Caffè di TE
NO & C snc, dalla quale il ricorrente avrebbe acquistato 75 kg di caffè
“in nero”; considerando 7 grammi per caffè ed il 5% di sfrido, l
[...]
aveva presunto l'omessa fatturazione di 7.193 caffè che, a € 1 CP_2
ciascuno equivalevano a € 7.193,00 di maggior reddito d'impresa con riferimento all'anno 2015 e ad € 10.178,00, di maggior reddito per il 2016
Il sig. contestava la fondatezza degli avvisi di debito opposti sotto Parte_1
una pluralità di profili:
- contestava la mancata notifica della documentazione extracontabile richiamata nel verbale di accertamento, nonché la sua irrilevanza nei propri confronti;
- in secondo luogo, nel merito, rilevava l'erroneità dei calcoli effettuati, alla luce del giro di clientela dell'hotel, un piccolo albergo senza impianto di riscaldamento ed aperto solo nella stagione estiva, da fine maggio/primi di giugno a fine settembre, con 15 camere e 25 posti pagina 2 di 8 letto complessivi, (1121 ospiti, di cui 68 bambini, nel 2015; 1176, di cui 70 bambini nel 2016; 1064, di cui 101 bambini, nel 2017). Nel periodo in esame, l'albergo aveva acquistato con fattura presso ABC
Caffè e da altri fornitori, 12 kg di caffè nel 2015, 12 kg nel 2016 e 9 kg nel 2017. Sommando i quantitativi di cui alle fatture con quelli presunti “in nero”, si sarebbero consumi 65 kg di caffè nel 2015, 87 kg nel 2016 e 49 kg nel 2017 che, a fronte del ridotto numero di clienti presenti nella struttura alberghiera e alla mancanza della licenza per somministrazione agli esterni, costituivano delle quantità inverosimili;
- in terzo luogo, il ricorrente evidenziava come fosse da presumere che i prospetti della contabilità in nero di ABC non si riferissero al
, considerando che alcuni acquisti sarebbero avvenuti Parte_1
quando l'albergo era chiuso o a fine stagione (ad esempio 31 kg in data 01.11.2013, 3 kg in data 10.01.2014, oppure 6 kg in data
15.10.2014, sempre 6 kg il 06.10.2015, ed altri 6 kg il 26.09.2016, ed infine 4 kg in data 15.03.2017);
- evidenziava poi come la ditta ABC Caffè avesse un'autorizzazione per la vendita al minuto, emettendo gli scontrini per la vendita a privati;
considerato che
nei prospetti extracontabili, dedicati all'Albergo Lilly,
è presente l'indicazione tedeschi è presumibile che il rappresentante di abbia annotato nel prospetto le vendite a privati, salvo Parte_2
prova contraria, regolarmente “scontrinate”;
- in ogni caso l 'accertamento sarebbe comunque errato in quanto, se il prezzo applicato fosse stato di € 1,00 euro (iva compresa), per ogni tazzina di caffè ed i caffè extra fossero 7.193, allora il corrispettivo pagina 3 di 8 non dichiarato sarebbe di € 7.193,00 (iva compresa e non già oltre iva, come accertato dall'ufficio) e quindi € 6.539,09 di imponibile ed €
653,90 di iva.
Si costituiva in entrambi i giudizi l , eccependo, con riferimento alla CP_1
causa di cui al R.G. 549/2023, la tardività e la conseguente inammissibilità del ricorso, essendo decorsi inutilmente 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito, e rilevando che, in relazione all'avviso di addebito n. 382 2023
00000503 04 000, relativo all'anno di imposta 2015, si era già pronunciata la
Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, alla quale il ricorrente aveva proposto ricorso, con sentenza n. 45/2023, accertando ricavi non dichiarati dal ricorrente per la minore somma di € 3.500,00 iva compresa, con conseguente rideterminazione della sanzione irrogata. Pertanto, chiedeva che venisse accertato il diritto dell'ente alla percezione di contributi nella misura determinata dal Giudice Tributario (“Considerati i limiti dell'accertamento induttivo ed in particolare il fatto che, sulla base del prospetto indicato nel
p.v.c. taluni acquisti di caffè risultano effettuati in un periodo in cui
l'albergo è chiuso, e considerate soprattutto le dimensioni dell'albergo e le presenze effettivamente registrate nel periodo di esercizio (stagionale), quale risulta dai registri delle presenze prodotti, pur a fonte della circostanza che può ritenersi provata, quale l'acquisto di caffè “in nero”, appare opportuno limitare il corrispettivo non dichiarato all'importo di
3.500,00 €, comprensivo di Iva, pari a 3.500 tazzine di caffè, al prezzo di 1 € per caffè. In parziale accoglimento del ricorso, i ricavi non dichiarati dal contribuente vanno dunque determinati in 3.500,00 €, compresa iva, con conseguente rideterminazione della sanzione irrogata”).
***
pagina 4 di 8 Va disattesa l'eccezione di tardività dell , sul rilievo dell'avvenuta CP_1
sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale di cui all'art. 2, comma 4, del d.l. 61/2023 (L. 100/2023).
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.
È principio consolidato in giurisprudenza che, nelle cause di opposizione ad avviso di addebito , il ricorrente, attore formale, riveste, ai fini del riparto CP_1
dell'onere della prova, la posizione di convenuto sostanziale (così ad es. Cass.
Civ. Sez. Lav. 11/02/2020 n. 3279: “In tema di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione avverso la cartella esattoriale di pagamento dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale, sicché grava sull'ente previdenziale l'onere di provare
i fatti costitutivi della propria pretesa, (v. ex aliis Cass. n. 10583 del
28/04/2017, Cass. n. 19469 del 20/07/2018)”).
Pertanto, grava sull' l'onere di dimostrare la sussistenza del presupposto CP_1
di fatto su cui si fonda la sua pretesa contributiva, nel caso di specie consistente in ricavi non dichiarati dal contribuente, legati all'acquisto “in nero” di diversi kilogrammi di caffè dalla ditta ABC Caffè di TE.
L'espletata istruttoria orale ha confermato quanto affermato dal ricorrente in merito alle dimensioni, al giro di clientela e all'offerta fornita dall'albergo
Lilly, come dichiarato dai testi (“È un albergo Testimone_1
stagionale aperto dal mese di giugno fino a settembre. È privo di riscaldamento. Ha 15 camere con 25 posti letto ed è un albergo a 2 stelle. Non ha la licenza per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico ma solo per gli ospiti dell'albergo. Il bar è collocato all'interno dell'albergo e per accedervi occorre entrarci e percorrere la hall e un corridoio. Io non riesco indicare la media degli ospiti che annualmente riceve l'albergo. Gli
pagina 5 di 8 ospiti dell'albergo possono esser a pensione intera o a mezza pensione o con la sola prima colazione che l'ospite può indifferentemente consumare o meno senza che il prezzo cambi. Il caffè ci veniva rifornito da ABC Caffè. Non ho mai conosciuto il rappresentante del caffè”) ed (“Sono Testimone_2
dipendente dell'albergo “Lilly” dal 2012 con mansioni di addetta alle camere. L'albergo è stagionale. Non idea di quanti clienti abbia l'albergo ogni anno. Il bar è interno all'albergo e serve solo gli ospiti. Non ho mai conosciuto il sig. TE NO. Nel prezzo della camera è sempre compresa la colazione. L'albergo ha 15 camere”).
Su tali basi i ricavi che l'amministrazione finanziaria ha presunto in relazione ai tre anni che vengono in rilievo (2015/2019) sono chiaramente sproporzionati rispetto alle presenze registrate nell'albergo (ogni cliente avrebbe consumato giornalmente nei tre anni, rispettivamente 8,82 11,24 e
7,27 caffè).
Questo profilo non è stato ritenuto rilevante dall'Amministrazione finanziaria perchè il ricorrente avrebbe “basato le proprie deduzioni esclusivamente sulla base del numero di presenze “registrate” nell'anno, elemento che non esclude affatto l'effettuazione di cessioni “in nero” (sia verso i clienti che pernottano in albergo che verso soggetti esterni, vista l'ubicazione in zona turistica).
In tal modo però ella ricava il dato da provare (che l'albergo effettuasse servizio di somministrazione all'esterno) da una circostanza esclusa dai testi ed omette di considerare l'ulteriore dato, riferito dal ricorrente agli ispettori, che il fornitore ABC vendeva caffè anche direttamente ai clienti dell'hotel.
La Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, nella sentenza n. 45/2023, allegata dall' , con riferimento all'anno di imposta 2015, ha ridotto il CP_1
corrispettivo non dichiarato all'importo di € 3.500,00, comprensivo di Iva
pagina 6 di 8 (pari a 3.500 tazzine di caffè, al prezzo di € 1 per caffè), considerato che taluni acquisti di caffè risultano effettuati in un periodo in cui l'albergo era chiuso.
Pare al decidente che una soluzione prudente e ancorata a dati obiettivi sia quella che considera paradigmatico dell'andamento aziendale l'anno 2017, in cui circa la metà dell'acquisto in nero documentato dal fornitore risulta “per tedeschi”. Ciò conferma quanto dedotto da parte ricorrente, ossia che parte consistente delle vendite di ABC presso l'hotel dell'istate era effettuata agli ospiti, al dettaglio. Sommando il fatturato in nero a quello irregolare per tale anno la quantità media di tazzine di caffè consumate è di circa 4 al giorno, quantità elevata ma non esorbitante.
Poiché non vi sono motivi per ritenere che i dati complessivi rinvenuti nella contabilità interna del fornitore siano falsi, la spiegazione che consente di conciliare l'apparente inverosimiglianza del consumo di caffè è che nel 2015 e
2016 il caffè venduto al dettaglio presso l'hotel del ricorrente sia stato superiore a quello apparente. Deve cioè presumersi che anche nei due anni precedenti (2015 e 2016) circa la metà delle vendite effettuate da ABC presso l'hotel del ricorrente sia avvenuto in favore di clienti dell'hotel.
Su tale base il ricorso va parzialmente accolto, riducendo del 50% la contribuzione pretesa dall' con i due avvisi di addebito opposti. CP_1
Le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, dichiara che l' ha diritto al pagamento della contribuzione nella misura del CP_1
50% di quanto indicato negli avvisi di addebito opposti.
Spese come in parte motiva.
Pesaro, 24.02.2025
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IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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