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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/03/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 19697/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19697/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. ELISABETTA LAZZARONI Parte_1 C.F._1
e c.f ) con l'avv. ELISABETTA LAZZARONI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) La casa familiare sita in Castegnato, via Verginello n.15, intestata in via esclusiva al sig. verrà Pt_2 abitata da quest'ultimo, mentre la sig.ra risiederà, unitamente alla prole, presso l'abitazione sita in Pt_1
Castegnato (BS), via Buonarroti n.19;
2) il sig. in ragione della rinuncia all'assegnazione della casa familiare da parte della sig.ra Pt_2 Pt_1 si impegna a corrisponderle la somma mensile di €400,00 a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione del predetto immobile che ammonta ad €700,00 mensili;
ciò unitamente al versamento del contributo al mantenimento per la prole.
1 3) Oltre a ciò il sig. riconosce che la sig.ra percepisca l'intero canone di locazione derivante Pt_2 Pt_1 dalla messa a reddito dell'immobile sito in Castegnato (BS), via Palestro n.27, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
4) I figli minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute. I minori saranno collocati in prevalenza presso la madre, ove trasferiranno la residenza. I genitori siimpegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo loro un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi. I ricorrenti si impegnano a mantenere un dialogo e un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della prole al fine di garantire alla stessa un progetto educativo comune e di preservare il loro equilibrio psico- fisico.
5) I genitori concordano nel consentire che i figli possano trascorrere il proprio tempo sia con un genitore che con un altro, secondo il principio dell'alternanza. Al fine della migliore organizzazione i ricorrenti hanno stabilito un piano di frequentazione con i figli che prevede quanto segue: il sig. terrà con sé i Pt_2
minori tutte le settimane dal mercoledì dopo la scuola al venerdì mattina ed a weekend alternati dal sabato, al termine dell'orario scolastico, fino alla domenica sera;
si precisa che ogni tre venerdì (il quarto) il padre terrà i figli dal venerdì dopo la scuola. I genitori concordano che i minori si rechino nella casa materna quotidianamente per l'esecuzione dei compiti e per il cambio dei libri scolastici.
6) I genitori si impegnano a concordare in anticipo la variazione delle visite ed a rispettarne gli orari.
Durante il periodo estivo viene accordato il diritto di entrambi a tenerli per un periodo anche non continuativo di due settimane, periodo da comunicarsi reciprocamente entro il 30 maggio di ogni anno con la precisazione che i passaggi da un genitore all'altro, nei giorni di custodia ordinaria, avvengano entro l'ora di pranzo.
7) Durante le festività natalizie i ricorrenti si accordano affinché i ragazzi possano vivere un momento di condivisione con entrambi i genitori alternando la vigilia al giorno di Natale e S. Stefano e l'ultimo dell'anno, così come per le vacanze di Pasqua. In particolare, nel 2024 la madre terrà la prole la sera della
Vigilia sino alla mattina di Natale e dal 31/12 al 2/1/2025 mattina mentre il padre li terrà nelle giornate di
Natale e Santo Stefano, alternandosi nelle giornate di custodia l'anno successivo. Nel 2025 la madre terrà
i figli nella giornata di Pasqua mentre il padre nella giornata di Pasquetta.
8) Quanto alle questioni economiche nell'interesse dei figli: la signora è impiegata in una Parte_1
Cooperativa Sociale e percepisce un reddito mensile netto pari a circa €1.600,00 mentre il sig. Pt_2
impresario edile, percepisce un reddito mensile di circa €2.000,00. In ragione dei tempi di cura della
[...]
prole minorenne, il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_2 Pt_1 la somma di €200,00 per ciascun figlio a titolo di contributo al loro mantenimento, impegnandosi inoltre a provvedere all'acquisto - ovvero a contribuire, secondo le sue disponibilità economiche - all'acquisto di
2 giubbini e scarpe per i figli. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione ISTAT secondo le norme di legge;
9) ai fini del riequilibro della reciproca situazione reddituale e patrimoniale i genitori si accordano inoltre che l'Assegno Unico Universale nell'interesse dei figli sia percepito interamente dalla madre;
10) tutte le spese straordinarie - come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che i ricorrenti dichiarano di aver ricevuto ed il cui contenuto si richiama espressamente - saranno da dividersi al 50% tra i genitori ad eccezione delle spese sportive (comprensive di ritiro calcistico e dotazione calcistica) e delle spese di acquisto dei libri scolastici che saranno sostenute integralmente dal padre. Si precisa che anche la
“paghetta” per i figli verrà sostenuta al 50% tra i genitori;
11) inoltre, ai fini della risoluzione della crisi familiare, il sig. si riconosce debitore della somma di Pt_2
€15.000,00 nei confronti della sig.ra Egli verserà tale somma in due tranche pari ad €10.000,00 Pt_1 entro la data del 15.08.2024 (già avvenuto) ed a €5.000,00 entro il giorno 31.01.2025;
12) i coniugi danno atto di aver definito ogni altra questione patrimoniale tra le parti;
13) i ricorrenti si danno inoltre reciproco assenso al rilascio/ rinnovo del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio, per se stessi e per i figli minori;
14) i ricorrenti concordano nel valutare l'ascolto dei minori nella presente sede in contrasto con il loro interesse e manifestamente superfluo ai sensi dell'art.337-octies c.c.;
15) i ricorrenti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e ne porgono formale istanza ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/10/2014, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Castegnato (atto n. 6, parte I)
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
3 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19697/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. ELISABETTA LAZZARONI Parte_1 C.F._1
e c.f ) con l'avv. ELISABETTA LAZZARONI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) La casa familiare sita in Castegnato, via Verginello n.15, intestata in via esclusiva al sig. verrà Pt_2 abitata da quest'ultimo, mentre la sig.ra risiederà, unitamente alla prole, presso l'abitazione sita in Pt_1
Castegnato (BS), via Buonarroti n.19;
2) il sig. in ragione della rinuncia all'assegnazione della casa familiare da parte della sig.ra Pt_2 Pt_1 si impegna a corrisponderle la somma mensile di €400,00 a titolo di contributo al pagamento del canone di locazione del predetto immobile che ammonta ad €700,00 mensili;
ciò unitamente al versamento del contributo al mantenimento per la prole.
1 3) Oltre a ciò il sig. riconosce che la sig.ra percepisca l'intero canone di locazione derivante Pt_2 Pt_1 dalla messa a reddito dell'immobile sito in Castegnato (BS), via Palestro n.27, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura del 50%.
4) I figli minori saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori i quali continueranno ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute. I minori saranno collocati in prevalenza presso la madre, ove trasferiranno la residenza. I genitori siimpegnano a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse dei figli, garantendo loro un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi. I ricorrenti si impegnano a mantenere un dialogo e un confronto equilibrato e continuativo nell'interesse della prole al fine di garantire alla stessa un progetto educativo comune e di preservare il loro equilibrio psico- fisico.
5) I genitori concordano nel consentire che i figli possano trascorrere il proprio tempo sia con un genitore che con un altro, secondo il principio dell'alternanza. Al fine della migliore organizzazione i ricorrenti hanno stabilito un piano di frequentazione con i figli che prevede quanto segue: il sig. terrà con sé i Pt_2
minori tutte le settimane dal mercoledì dopo la scuola al venerdì mattina ed a weekend alternati dal sabato, al termine dell'orario scolastico, fino alla domenica sera;
si precisa che ogni tre venerdì (il quarto) il padre terrà i figli dal venerdì dopo la scuola. I genitori concordano che i minori si rechino nella casa materna quotidianamente per l'esecuzione dei compiti e per il cambio dei libri scolastici.
6) I genitori si impegnano a concordare in anticipo la variazione delle visite ed a rispettarne gli orari.
Durante il periodo estivo viene accordato il diritto di entrambi a tenerli per un periodo anche non continuativo di due settimane, periodo da comunicarsi reciprocamente entro il 30 maggio di ogni anno con la precisazione che i passaggi da un genitore all'altro, nei giorni di custodia ordinaria, avvengano entro l'ora di pranzo.
7) Durante le festività natalizie i ricorrenti si accordano affinché i ragazzi possano vivere un momento di condivisione con entrambi i genitori alternando la vigilia al giorno di Natale e S. Stefano e l'ultimo dell'anno, così come per le vacanze di Pasqua. In particolare, nel 2024 la madre terrà la prole la sera della
Vigilia sino alla mattina di Natale e dal 31/12 al 2/1/2025 mattina mentre il padre li terrà nelle giornate di
Natale e Santo Stefano, alternandosi nelle giornate di custodia l'anno successivo. Nel 2025 la madre terrà
i figli nella giornata di Pasqua mentre il padre nella giornata di Pasquetta.
8) Quanto alle questioni economiche nell'interesse dei figli: la signora è impiegata in una Parte_1
Cooperativa Sociale e percepisce un reddito mensile netto pari a circa €1.600,00 mentre il sig. Pt_2
impresario edile, percepisce un reddito mensile di circa €2.000,00. In ragione dei tempi di cura della
[...]
prole minorenne, il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_2 Pt_1 la somma di €200,00 per ciascun figlio a titolo di contributo al loro mantenimento, impegnandosi inoltre a provvedere all'acquisto - ovvero a contribuire, secondo le sue disponibilità economiche - all'acquisto di
2 giubbini e scarpe per i figli. Tale somma sarà soggetta a rivalutazione ISTAT secondo le norme di legge;
9) ai fini del riequilibro della reciproca situazione reddituale e patrimoniale i genitori si accordano inoltre che l'Assegno Unico Universale nell'interesse dei figli sia percepito interamente dalla madre;
10) tutte le spese straordinarie - come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che i ricorrenti dichiarano di aver ricevuto ed il cui contenuto si richiama espressamente - saranno da dividersi al 50% tra i genitori ad eccezione delle spese sportive (comprensive di ritiro calcistico e dotazione calcistica) e delle spese di acquisto dei libri scolastici che saranno sostenute integralmente dal padre. Si precisa che anche la
“paghetta” per i figli verrà sostenuta al 50% tra i genitori;
11) inoltre, ai fini della risoluzione della crisi familiare, il sig. si riconosce debitore della somma di Pt_2
€15.000,00 nei confronti della sig.ra Egli verserà tale somma in due tranche pari ad €10.000,00 Pt_1 entro la data del 15.08.2024 (già avvenuto) ed a €5.000,00 entro il giorno 31.01.2025;
12) i coniugi danno atto di aver definito ogni altra questione patrimoniale tra le parti;
13) i ricorrenti si danno inoltre reciproco assenso al rilascio/ rinnovo del passaporto o documento equipollente valido per l'espatrio, per se stessi e per i figli minori;
14) i ricorrenti concordano nel valutare l'ascolto dei minori nella presente sede in contrasto con il loro interesse e manifestamente superfluo ai sensi dell'art.337-octies c.c.;
15) i ricorrenti intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e ne porgono formale istanza ai sensi dell'art.473 bis.51 c.p.c”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 26/10/2014, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Castegnato (atto n. 6, parte I)
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della prole.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
3 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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