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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7390 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
composta dai signori magistrati
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al n. 2119/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione in data 11.6.2025 all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 221, comma 4, della legge 17.07.2020 n. 77 e vertente tra
n. Benevento il 23/6/1975 (c.f ) in Parte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di LRPT della ditta individuale Controparte_1 con sede in Roma via Attilio Regolo n. 19 (p.Iva rappresentato e P.IVA_1 difeso come da procura in atti dall'Avv. Giorgio Domicoli (cf C.F._2 el. Dom. presso lo studio del difensore in Roma via della Giuliana 44, con richiesta di inviare le comunicazioni ai seguenti indirizzi pec:
fax 0637359483 appellante Email_1
e
n. Roma il 8/3/1970 (cf. Controparte_2 C.F._3
Appellato contumace
Avverso Sentenza del Tribunale di Roma n. 4045/2020 Oggetto: mediazione Conclusioni: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha chiamato in giudizio , dell'agenzia Controparte_2 Parte_1 CP_3 immobiliare , per sentirlo condannare alla restituzione dell'importo di € CP_1
15.000,00 consegnata a mezzo assegno dallo in data 3/7/2015 a garanzia CP_2 del pagamento della provvigione del mediatore, contestualmente alla sottoscrizione
1 da parte dello di una proposta irrevocabile di acquisto di un immobile sito in CP_2
Roma via L.Renzoni n.23 int. 18 di proprietà di , per il corrispettivo Parte_2 di € 280.000,00, proposta alla quale non è seguita la stipula del preliminare prevista per il 15/7/2015, oltre al risarcimento del danno ex art. 2059 c.c.. Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto delle domande attoree in quanto Pt_1 infondate con conseguente riconoscimento della provvigione nella misura convenuta di € 11.000,00 oltre IVA, essendo stata portata a termine la conclusione dell'affare con l'accettazione della proposta da parte del venditore in data 14/5/2015 nonché, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al risarcimento dei danni per mancata percezione della provvigione da parte del venditore che quantificava in ulteriori € 8.806,50. Dopo l'espletamento di CTU grafica, a seguito di disconoscimento di firme da parte dello che ha accertato, invece, la riconducibilità delle firme apposte sulla CP_2 proposta di acquisto all'attore , con sentenza n. 4045/2020 il Controparte_2
Tribunale di Roma ha accolto la domanda principale di parte attrice condannando il alla restituzione dell'importo di € 15.000,00, compensando le spese nella Pt_1 misura del 50% in quanto sono state rigettate sia la domanda risarcitoria formulata dall'attore che quella formulata in via riconvenzionale dal convenuto. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello chiedendone la riforma Pt_1 insistendo nell'accoglimento della domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale in primo grado con richiesta di condanna della controparte alle spese del doppio grado. L'appellante ha chiesto altresì la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, richiesta rigettata da questa Corte con ordinanza del 22/12/2020. Non si è costituito l' appellato. All'udienza del 11/06/2025, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente valutato i documenti prodotti. Con il secondo motivo lamenta che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'affare non si sarebbe concluso a seguito dell'accettazione da parte del venditore della proposta di acquisto. Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'erronea valutazione in ordine alla ritenuta inadempienza del mediatore in ordine al dovere di invitare il venditore ad esaminare le modifiche alla proposta formulate dallo CP_2
Con il quarto motivo si censura la decisione con la quale è stato ritenuto ininfluente ai fini della decisione la riconducibilità allo delle firme apposte sulla proposta CP_2 di acquisto. I predetti motivi di impugnazione, in quanto connessi, connessione possono essere trattati congiuntamente e sono da rigettare in quanto infondati. Osserva la Corte che non fa maturare il diritto alla provvigione la stipula del c.d.
“contratto preliminare di preliminare”, ovvero di quell'accordo con cui le parti - servendosi dei moduli predisposti dal mediatore- sottoscrivono una scrittura privata,
2 così manifestando l'interesse alla stipula del contratto preliminare del definitivo e successivamente al perfezionamento dell'accordo definitivo. Ciò, in quanto la conclusione dell' ”affare” che fa scattare il diritto alla provvigione si verifica quando tra le parti poste in relazione dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che le abiliti ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c. o con il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato. Si deve conseguentemente escludere il diritto alla provvigione se tra le parti si sia costituito solo un vincolo idoneo a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, come accade nel caso in cui sia stato stipulato un cd. "preliminare di preliminare" il quale, pur essendo di per sé stesso valido ed efficace, non legittima la parte ad esercitare gli strumenti di tutela finalizzati a realizzare in forma specifica, o per equivalente, l'oggetto finale del progetto negoziale abortito, bensì soltanto ad invocare una responsabilità contrattuale risarcitoria verso la parte inadempiente (v. Cass. Sez. II n. 30083/2019, sez. VI n. 7781/2020, sez. II n. 39377/2021, sez. VI n. 8879/2022, sez II n. 15559/2022, n. 2385/2023, sez. III n. 22012/2023). Orbene, nel caso in esame, avendo le parti sottoscritto solo la proposta di acquisto e la relativa accettazione e non avendo stipulato il contratto preliminare, unico strumento giuridico che abiliti all'esecuzione in forma specifica del negozio ai sensi dell'art. 2932 c.c., non può ritenersi maturato il diritto alla provvigione del mediatore, odierno appellante, con conseguente infondatezza dell'appello. In proposito la giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che laddove il contratto di mediazione anticipi il diritto alla provvigione ad un momento antecedente alla conclusione dell'affare, quale è ad esempio la stipula di un contratto preliminare di preliminare, tale clausola deve considerarsi come non apposta per nullità parziale di protezione, ex art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005, poiché determina un significativo squilibrio normativo ex art. 33, comma 1, del medesimo Codice del Consumo, così stravolgendo il fondamento causale dell'operazione economica posta in essere dalle parti (Cass. sez. II, n. 9612/2023). L'infondatezza dell'appello con riferimento al profilo inerente la maturazione del diritto alla provvigione da parte del mediatore è assorbente di ogni altra questione sollevata con riferimento alla mancata stipula del contratto preliminare da parte dello a CP_2 causa della mancata fornitura da parte del venditore della documentazione inerente l'agibilità-abitabilità dell'immobile oggetto di compravendita nonché la mancata fornitura della documentazione inerente la rispondenza degli impianti alle norme di sicurezza, in considerazione del fatto che oggetto del presente giudizio è soltanto la sussistenza o meno del diritto del mediatore alla provvigione. Dalla mancata maturazione del diritto alla provvigione del mediatore in quanto l'affare non si è concluso per tutto quanto sopra indicato, discende altresì l'infondatezza della domanda risarcitoria formulata dal basata sulla mancata Pt_1 percezione della provvigione che il mediatore avrebbe ricevuto dal venditore atteso che, non essendosi concluso l'affare, il mediatore non poteva pretendere la provvigione da nessuna delle parti. Deve infine essere disattesa la richiesta dell'appellante di riforma della sentenza di primo grado, che va confermata sul punto, in ordine alla regolamentazione delle
3 spese, compensate nella misura del 50%, in considerazione della parziale soccombenza delle parti in relazione al rigetto delle reciproche domande risarcitorie ed all'accoglimento della domanda di parte attrice. Conclusivamente l'appello proposto da deve essere rigettato con Parte_1 conseguente conferma della sentenza n. 4045/2020 del Tribunale di Roma. Nulla sulle spese del presente grado di giudizio stante la contumacia dell'appellato. Sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento di una somma pari al contributo unificato ex art. 13 c 1 quater dpr n. 115/2002.
PQM
La Corte, pronunciando sull' appello formulato da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Roma n. 4045 dell'anno 2020, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così decide: a)rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza b)nulla sulle spese del presente grado di giudizio stante la contumacia dell'appellato c)condanna altresì l'appellante al pagamento di una somma pari al Parte_1 contributo unificato ex art. 13 c 1 quater dpr n. 115/2002. Roma, li 9 dicembre 2025
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Dott. Silvia Di Matteo
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