Articolo 1829 del Codice civile
Articolo 1828Articolo 1830
Versione
19 aprile 1942
Art. 1829.

(Crediti verso terzi).

Se non risulta una diversa volonta' delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola «salvo incasso». In tal caso, se il credito non e' soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Puo' eliminare la partita dal conto anche dopo avere infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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