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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/04/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, composto dai magistrati:
dott. Antonino Orifici Presidente
dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est.
dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
Nella causa iscritta al n. 67/2024 R.G. vertente tra:
, c.f.: , nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Messina, presso e nello studio dell'avv. Turzi Rossana che la rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente
e
, nato a [...] il [...]; Controparte_1
resistente contumace
riunito nella Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso del 16.01.2024, ha premesso di aver intrattenuto una Parte_1
relazione con dalla quale è nata la figlia Controparte_1
in data 3.11.2018, riconosciuta dal padre il 13.03.2019; e che le parti sono Per_1
addivenute ad una irreversibile crisi del rapporto sentimentale, anche in forza del trasferimento all'estero del resistente, avvenuto nel maggio del 2022. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto di: disporre l'affidamento esclusivo della figlia;
dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale del padre;
disporre a carico del resistente un assegno di mantenimento per la figlia, autorizzare gli incontri padre-figlia solo in presenza della madre.
Con decreto del 21.01.2024, il Giudice delegato ha fissato innanzi a sé l'udienza del
17.05.2024 per la comparizione delle parti e, con decreto del 4.03.2024, la predetta udienza
è stata differita al 26.09.2024 con ulteriore termine per la notifica, stante l'accoglimento della richiesta di differimento avanzata da parte ricorrente.
Con note del 26.09.2024, la ricorrente ha dato atto del mancato perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo, sicché, con decreto del 24.09.2024, il Giudice ha rimesso in termini per integrare il contradditorio nei confronti del Parte_1
resistente.
Alla prima udienza di comparizione delle parti tenutasi il 13.12.2024, il Giudice delegato, rilevato il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 473 bis.14 co.5 c.p.c., ha disposto la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, del decreto di fissazione udienza e del processo verbale.
All'udienza del 21.02.2025, preso atto che parte ricorrente non ha provveduto alla predetta notificazione, il Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 164 comma II,
291 ultimo comma e 307, comma III, c.p.c. non essendo stato instaurato il contraddittorio nei confronti di Controparte_1
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, dalla natura perentoria del termine concesso per l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., discende che, omesso l'adempimento ovvero eseguito in modo non valido, non è possibile assegnare un nuovo termine (Cass., 18.10.2001, n. 12740; Cass., 6.2.1998, n. 1205; Cass.
n.7460/2015; Cass. n. 22866/2019), perché la mancata integrazione del contraddittorio delle parti litisconsorti necessarie, determinata dal mancato perfezionamento della notifica nel termine perentorio stabilito dal giudice, comporta l'estinzione automatica del giudizio senza possibilità per la parte di ottenere un nuovo termine per la riassunzione: "Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102
c.p.c. ha natura perentoria e non può essere né rinnovato, né prorogato ai sensi dell'art. 153
c.p.c., sicché, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 291 c.p.c., comma 3, e art. 307, comma 3, comporta la contemporanea ed automatica estinzione processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria" (si veda anche Cass., 2, n. 10246 del 18/10/1997; Cass., 2n. 3497 del
10/4/1999; Cass., 5, n. - 15062 del 5/8/2004, Cass., 1, n. 625 del 14/1/2008 ; Cass., 2, n.
7460 del 14/4/2015). In definitiva il termine assegnato alla parte per l'instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria ed il giudice non ha il potere di prorogarlo, né prima né dopo la scadenza, sicché la sua inosservanza è causa di estinzione del processo;
se la parte onerata dimostri la propria impossibilità all'osservanza del termine per fatto a lei non imputabile, l'eventuale istanza di rimessione nei termini non può che intervenire prima della scadenza del termine. Solo la tempestiva istanza di rimessione potrebbe evitare l'effetto estintivo automatico, non potendo certo il processo rivivere, né la causa proseguire, dopo l'effetto estintivo verificatosi ipso iure.
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio, tenuto conto che la parte ricorrente non ha rispettato il termine concesso con decreto del 4/03/2024, non ha adempiuto alla tempestiva notifica per la data di udienza del
26/09/2024 e per l'udienza tenuta in data 21.02.2025, immediatamente successiva a quella all'esito della quale era stata disposta la rinnovazione della notificazione degli atti introduttivi del giudizio. Segnatamente, rispetto all'udienza fissata per il 21.02.2025, la parte ricorrente non ha tempestivamente chiesto una ulteriore rimessione in termini per procedere alla notifica;
non ha espletato l'adempimento posto a suo carico, né ha addotto di avere espletato il detto adempimento e che l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da causa alla medesima non imputabile (cfr. Cass. n. 9541/2023). Piuttosto, ha dato atto di non aver proceduto alla notificazione in rinnovazione (v. preverbale del
19.02.2025). Sicché il termine si è consumato senza che la parte abbia provveduto validamente ad integrare il contraddittorio, con conseguente automatica estinzione del processo.
La presente pronuncia è quindi ricognitiva dell'impossibilità di continuare il processo in mancanza delle parti necessarie.
Le spese, ai sensi dell'art. 310 comma 4 c.p.c., restano a carico di chi le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella composizione in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 67/2024 R.G., così dispone:
- Dichiara estinto il giudizio;
- Dispone che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto nella Camera di Consiglio tenutasi il 20/03/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE dott.ssa Maria Marino Merlo dott. Antonino Orifici