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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 31/10/2025, n. 15195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15195 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5292 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(ROMA (RM), 02/11/1949), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GANGALE ANDREA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(URUGUAY, 07/02/1967), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. BACIUCCO LORENZO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, , Parte_1
premesso che in data 08/08/2022 contraeva matrimonio civile con e che dall'unione non nascevano figli, Controparte_1
esponeva che con sentenza n. 299/2024 il Tribunale di Roma omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva Controparte_1
alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente e rappresentava che nelle more le parti avevano raggiunto n accordo sulle condizioni divorzili.
All'udienza del 21/10/2025 i coniugi rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Le parti dichiarano di voler congiuntamente presentare domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2 lett. b),
della Legge n. 898/1970 e successive modificazioni.
2) I coniugi si danno reciprocamente atto dell'avvenuta cessazione della convivenza e dichiarano di non voler più ripristinare la comunione di vita.
3) A titolo di definitiva regolamentazione dei loro rapporti 3 patrimoniali e contestuale reciproca rinuncia a ogni ulteriore pretesa economica, il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 [...]
un assegno una tantum ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, CP_1
comma 8, L. 898/70 dell'importo di € 19.500,00
(diciannovemilacinquecento/00), che sarà versato entro e non oltre il termine di 15 giorni dall'omologazione dell'accordo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla suddetta sig.ra Controparte_1
Per_
conto in USD n. 000448150-2, SWIFT: BROUUYMM, ABA:
[...]
026003324.
4) Le parti dichiarano che, con tale corresponsione, nulla avranno più
a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, anche futuro, sia in relazione all'assegno divorzile sia a qualsiasi altro obbligo di mantenimento.
5) Le parti dichiarano di non possedere beni immobili o mobili in comunione da dividere.
6) Le spese del giudizio si intendono interamente compensate tra le parti”.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 08/08/2022,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, 4 per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5292/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ALBANO
LAZIALE in data 08/08/2022 tra OMA Parte_1
(RM), 02/11/1949) e (URUGUAY, Controparte_1
07/02/1967) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
ALBANO LAZIALE al n. 136, Parte II, Serie C, Anno 2022, alle condizioni trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 21/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa AN CI Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5292 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(ROMA (RM), 02/11/1949), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. GANGALE ANDREA giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(URUGUAY, 07/02/1967), con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. BACIUCCO LORENZO giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, , Parte_1
premesso che in data 08/08/2022 contraeva matrimonio civile con e che dall'unione non nascevano figli, Controparte_1
esponeva che con sentenza n. 299/2024 il Tribunale di Roma omologava la separazione consensuale dei coniugi;
che da allora non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
Si costituiva in giudizio che aderiva Controparte_1
alla domanda di scioglimento del matrimonio contratto con la parte ricorrente e rappresentava che nelle more le parti avevano raggiunto n accordo sulle condizioni divorzili.
All'udienza del 21/10/2025 i coniugi rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
“1) Le parti dichiarano di voler congiuntamente presentare domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 3, comma 1, n. 2 lett. b),
della Legge n. 898/1970 e successive modificazioni.
2) I coniugi si danno reciprocamente atto dell'avvenuta cessazione della convivenza e dichiarano di non voler più ripristinare la comunione di vita.
3) A titolo di definitiva regolamentazione dei loro rapporti 3 patrimoniali e contestuale reciproca rinuncia a ogni ulteriore pretesa economica, il sig. corrisponderà alla sig.ra Parte_1 [...]
un assegno una tantum ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, CP_1
comma 8, L. 898/70 dell'importo di € 19.500,00
(diciannovemilacinquecento/00), che sarà versato entro e non oltre il termine di 15 giorni dall'omologazione dell'accordo mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla suddetta sig.ra Controparte_1
Per_
conto in USD n. 000448150-2, SWIFT: BROUUYMM, ABA:
[...]
026003324.
4) Le parti dichiarano che, con tale corresponsione, nulla avranno più
a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo, anche futuro, sia in relazione all'assegno divorzile sia a qualsiasi altro obbligo di mantenimento.
5) Le parti dichiarano di non possedere beni immobili o mobili in comunione da dividere.
6) Le spese del giudizio si intendono interamente compensate tra le parti”.
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 08/08/2022,
giacché è decorso il termine previsto dalla legge (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, 4 per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5292/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ALBANO
LAZIALE in data 08/08/2022 tra OMA Parte_1
(RM), 02/11/1949) e (URUGUAY, Controparte_1
07/02/1967) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
ALBANO LAZIALE al n. 136, Parte II, Serie C, Anno 2022, alle condizioni trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale di quelle che esulano dal contenuto tipico del presente giudizio;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 21/10/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa AN CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi