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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/07/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Michele De Maria - Presidente
2) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile in grado di appello n.746/2023 R.G. proposta da
rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Salvatore Giustiniano Parte_1
- Appellante- Contro rappresentato e Controparte_1
-Appellato- OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza del 10 luglio 2025 le parti hanno concluso come in atti.
In Fatto ed in Diritto Con ricorso depositato il 15.9.2022, impugnava il provvedimento Parte_1 del 3.08.2021 con i quale era stata anda del 3..2.2021 diretta al CP_1 uimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020, deducendo di aver lavorato, come dimostrato dall'allegata documentazione (F24 relativi ai contributi versati dal datore di lavoro, modelli d-mag, buste paga e CUD), per un numero di giornate (107) maggiore di quelle (66) riconosciute dall'Istituto. Il Tribunale di Marsala G.L., nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.29/2023, rigettava il ricorso per non avere il tempestivamente impugnato il provvedimento Pt_1 di “iscrizione/mancata iscrizi elenchi dei lavoratori agricoli”. CP_1
Rilevava a tal fine il decidente che:
- l'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n.1949 “prevede la compilazione di elenchi nominativi dei lavoratori in agricoltura, stabilendo inoltre che ogni tre mesi possono essere compilati elenchi suppletivi con le variazioni che riportano l'indicazione della data di decorrenza della iscrizione o cancellazione di ciascun nominativo”;
- l'art. 12-bis del medesimo regio decreto, inserito dall'art. 38, comma 6, del d.l. n. 98 del 2011, stabilisce che “con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010,
1 dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all nazionale della previdenza sociale ai sensi CP_1 CP_1 dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall CP_1 nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche s dall' stesso”; CP_1
r costante giurisprudenza, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituiva presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non poteva essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in I. n. 83 del 1970;
- “colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, essendo la suddetta iscrizione negli elenchi presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994)”. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto appello, con ricorso depositato il 19.07.2023, lamentando che: Parte_1
- in assetto normativo - effetto dell'entrata in vigore dell'art.43, comma 7, D.L. n.76/2020, di modifica dell'art.38, comma 7, d.l. n.98/2011 - è stato ripristinato l'obbligo di notifica al singolo lavoratore del provvedimento di disconoscimento delle giornate lavorative;
- riscontrata, come nella fattispecie, inosservanza di tale obbligo, è sempre consentito al lavoratore che domandi l'erogazione dell'indennità di disoccupazione dimostrare, anche in assenza dell'iscrizione negli elenchi nominativi, di avere esercitato attività lavorativa subordinata per un numero minimo di giornate nell'anno di riferimento. Ha resistito in giudizio l' con memoria del 30.06.2025, insistendo per la conferma CP_1 della sentenza oggetto di grava Indi, all'udienza del 10.07.2025, all'esito di discussione, la causa è stata decisa come dispositivo in calce.
***** L'appello è infondato. Con riferimento alla prima ragione di gravame - rilevata la corretta riconducibilità dell'odierna vicenda processuale nell'alveo del combinato disposto degli artt. 22 D.L. n.7/70 convertito in Legge n.83/1970 e dell'art.11 D. Lgs n.375/1993 – la difesa dell'appellante lamenta l'illegittima individuazione del dies a quo di decorrenza del termine decadenziale nella data di pubblicazione telematica delle variazioni trimestrali degli elenchi dei lavoratori agricoli effettuata dall' ai sensi del pre-vigente art. 38 D.L. n. 98/2011 e con le modalità dettate CP_1 dalla circolare /2012. In proposito si ricorda che:
- l'art.38, comma 6, del d.l. n.98/2011 (conv. con legge n.111/2011) ha aggiunto al regio decreto 24 settembre 1940, n.1949, il comma 12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) a detta del quale “Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all nazionale della previdenza sociale CP_1
2 ( ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375, per gli operai CP_1 agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche CP_1 stab l stesso. ". CP_1
- il o art.38, al comma 7, ha poi disposto che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante CP_1 la pubblicazione, con le modalità telematiche pr all'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione”;
- l'art.43 del d.l. n.76/2020 (conv. con Legge n.120/2020) ha soppresso la frase “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.608”, e ha previsto, al secondo periodo, che le parole da "l a “di CP_1 variazione” siano sostituite dalle seguenti: "l provvede alla notifica ai lavor eressati CP_1 mediante comunicazione individuale a mezzo racco , posta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità”.
La versione definiva ed attuale dell'art.38, comma 7, d.l. n.98/2010, così recita: “In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante comunicazione CP_1 individuale a mezzo raccomand ta elettronica certificata o altra modalità idonea a garantire la piena conoscibilità”. La modifica degli strumenti di conoscibilità (la pubblicazione mediante modalità telematiche degli elenchi nominativi trimestrali sul sito è sostituita dalla comunicazione CP_1 individuale all'interessato), ha riguardato i soli pr enti di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale. Circostanza quest'ultima che colloca l'odierna vicenda processuale al di fuori dell'alveo tracciato dall'innovativo intervento legislativo, laddove nella vicenda per cui è causa il ricorrente non ha mai negato la regolarità della pubblicazione dell'elenco nominativo annuale relativo al 2020 e nel quale era stato iscritto per 66 giornate (soglia inferiore alle 102 giornate prescritte dal lavoratore quale imprescindibile condizione per il conseguimento dell'indennità di disoccupazione agricola), né ha diversamente dedotto di aver mai impugnato tale elenco, lamentando, piuttosto, di non aver ricevuto successivi provvedimenti di CP_1 disconoscimento di giornate lavorative. Omissione quest'ultima inconferente rispetto al thema decidendum posto all'attenzione di questa Corte ed incentrato, alla luce del percorso argomentativo seguito dal Tribunale di prime cure, sulla decadenza dall'azione giudiziaria per mancata impugnazione dell'elenco nominativo annuale degli operai agricoli a tempo determinato, residenti nel Comune di Marsala, relativo all'anno 2020 e pacificamente pubblicato sul sito Internet dell' dal 31/03/2021 al 15/04/2021. CP_1 nco - nel quale (nato a [...] in data [...]) risultava Parte_1 iscritto per 66 giornate la etto, rispetto alla posizione dell'appellante, di
3 successivi provvedimenti di riconoscimento (di ulteriori giornate) o di disconoscimento CP_1
(di quelle già indicate), necessitanti di comunicazione individuale all'interessato. E' poi il caso di rilevare che la valutazione dell'incidenza pregiudizievole per il diritto di difesa correlata alla difficoltà di consultazione dell'elenco annuale dovuta alla ristrettezza del tempo di durata della pubblicazione, introduce un sindacato da formulare non in astratto ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto che il ricorrente si è ben guardato dall'allegare. Segnatamente l'appellante non ha, invece, dedotto alcuna circostanza che in concreto avrebbe reso impossibile o difficilmente praticabile la consultazione dell'elenco de quo durante il tempo della sua pubblicazione, limitandosi sul punto a generiche asserzioni. Tanto premesso - rilevato che, ai sensi dell'art.22 d.l., n.7/1970 (“Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli”), “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto ( D.L. n. 7/70 n.d.r.) da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza” – ritiene questa Corte di condividere la pronuncia del Tribunale dichiarativa della tardività della domanda giudiziale. Invero, individuando nel 15.05.2021 il dies a quo di decorrenza della decadenza perché coincidente con il trentesimo giorno di pubblicazione degli elenchi in parola, è pacifico che il non ha presentato il prescritto ricorso amministrativo entro il 15.06.2020, né ha Pt_1 lcuna azione giudiziaria entro il successivo termine di 120 giorni (già spirato alla data di deposito del ricorso di prime cure).
Deve essere del pari disatteso il secondo motivo di appello. Una volta riscontrata l'inammissibilità della domanda volta ad impugnare l'elenco annuale l'elenco dei lavoratori agricoli, risulta, infatti, pleonastica ogni attività istruttoria finalizzata all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per un numero superiore di giornate lavorative. L'eventuale esito positivo di tale accertamento non potrebbe mai condurre al risultato desiderato dall'appellante (l'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per 107 giornate nel 2020), perché effetto ormai precluso dalla mancata tempestiva impugnazione del medesimo elenco.
Per quanto suesposto l'impugnata sentenza merita integrale conferma. All'accoglimento del gravame non segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado risultando agli atti dichiarazione di esonero ex art.152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.29/2023, emessa dal Tribunale di Marsala G.L. il 19 gennaio 2023. Dichiara la parte appellante non tenuta al pagamento delle spese del presente grado. Così deciso in Palermo il 10 luglio 2025.
Il Consigliere
Claudio Antonelli Il Presidente
Michele De Maria
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