Sentenza breve 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 09/02/2026, n. 2496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2496 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02496/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00308/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 308 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso in proprio, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)-OMISSIS-, nonché con domicilio fisico presso la propria residenza in -OMISSIS-, 1662 Copenaghen V, Danimarca;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Varese, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto prefettizio n.-OMISSIS- di allontanamento dal territorio dello Stato e di divieto di ingresso per la durata di cinque anni, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 30/2007 - accesso agli atti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Varese e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il dott. SC RG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con il presente ricorso il signor -OMISSIS- – cittadino danese che, nel dichiararsi avvocato, si difende in proprio – ha impugnato il decreto prot.-OMISSIS- di allontanamento dallo Stato per gravi motivi di ordine pubblico, emesso in data 15.05.2025 dal Prefetto della Provincia di Varese, con correlato divieto di ingresso nel territorio italiano prima del decorso di 5 anni dalla data del suo allontanamento; contestualmente ha chiesto al Tribunale “di ordinare l’accesso agli atti e alla documentazione che ha motivato il provvedimento”.
2. Si è costituito in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Varese per resistere al ricorso, chiedendone il rigetto perché infondato.
3. L’odierno gravame è proposto in riassunzione in quanto il TAR Lombardia adito ha ritenuto non sussistente la competenza territoriale di quel Tribunale poiché la cognizione della controversia è riservata alla competenza del T.A.R. del Lazio, sede di Roma.
4.- La causa è stata discussa alla odierna camera di consiglio e, previo avviso alle parti di possibile decisione in forma semplificata ex art. 60 cpa, rimessa in decisione.
5. Occorre premettere che il ricorrente si qualifica avvocato e si difende in proprio chiedendo che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio voglia:
1) prendere atto della rituale riassunzione del giudizio ai sensi dell'art. 15,omma 4, c.p.a.;
2) accogliere il ricorso e, per l'effetto, annullare il decreto del Prefetto della Provincia di Varese prot. n. -OMISSIS- del 15 maggio 2025;
3) accertare l’illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di accesso agli atti.
6.- Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili.
6.1- La norma positiva enucleabile dal combinato disposto degli artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., impone al giudice di risolvere le questioni processuali e di merito secondo l'ordine logico loro proprio, assumendo come prioritaria la definizione di quelle di rito rispetto a quelle di merito, e fra le prime la priorità dell'accertamento della ricorrenza dei presupposti processuali (nell'ordine, giurisdizione, competenza, capacità delle parti, ius postulandi , ricevibilità, contraddittorio, estinzione), rispetto alle condizioni dell'azione. Detto fondamentale canone processuale è stato chiarito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, nella sentenza n. 5/2015 e ribadito da Cons. Stato Ad. plen., 3 giugno 2011, n. 10.
6.2. Il Collegio deve quindi rilevare ex officio il difetto dello ius postulandi in capo al ricorrente odierno, di cui non vi è allegazione alcuna in atti.
Il ricorrente odierno, cittadino danese, infatti si difende in proprio senza dimostrare la titolarità dello ius postulandi, quale avvocato difensore abilitato alla difesa tecnica in Italia o nell’Unione Europea davanti al giudice amministrativo, necessario con riguardo all’azione di annullamento proposta.
L’art. 22 cpa infatti impone il patrocinio di avvocato dinanzi al giudice amministrativo, con eccezione ammessa espressamente per i soli giudizi di cui all’art. 23 cpa, tra cui il giudizio in materia di accesso agli atti, ove è consentita la difesa in proprio.
L'assenza dello ius postulandi costituisce ragione ostativa ad una pronuncia sul merito della causa ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a., secondo cui il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso inammissibile quando sussistono ragioni ostative ad una pronuncia sul merito.
Non vi è inoltre in atti una procura speciale in favore di un difensore abilitato, peraltro non citato nell’intestazione dell’atto introduttivo del presente giudizio.
6.3.-Il Collegio rileva inoltre la carenza della notifica dell’atto introduttivo del presente giudizio, che pertanto è da qualificare inesistente, come tale non sanabile neanche mediante la costituzione in giudizio dell’amministrazione, non essendo applicabile alla notificazione inesistente la sanatoria prevista ex art. 44 cpa per l’ipotesi di nullità.
L’inesistenza della notifica comporta il difetto di rituale instaurazione del contraddittorio, in violazione degli artt. 2 c. 1 e 27 c. p. amm.
6.4. Infine, con riferimento all’istanza di accesso documentale del 27 novembre 2025 rivolta alla prefettura di Varese (quindi successiva al ricorso proposto al TAR Lombardia di giugno 2025, qui in riassunzione), relativa al procedimento di allontanamento qui impugnato, pur depositata in atti con l’indicazione di un indirizzo e.mail ordinaria, non risulta la prova della notifica alla predetta Prefettura, come peraltro rilevato dalla difesa erariale nella memoria comunque depositata in giudizio.
Ne discende che anche la domanda di accesso agli atti sottoposta ex art. 116, comma 2, cpa allo scrutinio di questo Tribunale, promossa per la prima volta in questa sede, deve essere dichiarata inammissibile ex art. 35 cpa.
7.- Il ricorso per le ragioni esposte è pertanto inammissibile, sia in ordine alla domanda di accesso agli atti che all’azione di annullamento richiesta.
8.-Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL NN, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
SC RG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC RG | EL NN |
IL SEGRETARIO