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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 09/04/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6463/2024
avente ad oggetto: Divorzio
promossa con ricorso da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. DAL MEDICO DARIO come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. DAL MEDICO DARIO come da mandato difensivo in atti;
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 03.4.25 le parti, con nota di deposito del 31.3.25 hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso, che qui di seguito si riportano:
“voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio (atto nr. 62-II-A/1974 del Comune di San GI
ON) alle seguenti
condizioni:
a) i coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
b) dare atto che le condizioni concordate in sede di separazione sono state adempiute e null'altro vì è
da definire. In particolare, non vi sono abitazioni coniugali da assegnare, né in proprietà né in
godimento, non vi sono altri beni immobili o mobili in comunione, non vi sono risparmi né conti
correnti in co-mune e quindi non vi sono rapporti patrimoniali da definire;
c) i coniugi rinunciano vicendevolmente ed espressamente ad ogni reciproco contributo al
mantenimento non sussistendone i presupposti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio Parte_1
contratto con . CP_1
Si costituiva in giudizio parte convenuta e aderiva alla richieste svolte dal ricorrente.
Stante l'intervenuto accordo delle parti, con decreto dep. il 16/02/2025 veniva assegnato termine ex art. 127 ter cpc sino al 03/04/2025 per il deposito di conclusioni conformi.
Con nota di deposito del 31/03/2025 le parti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San
GI ON (TA) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di pagina 2 di 4 causa, la separazione consensuale è stata omologata il 05.05.2015 e dal decreto di omologa delle condizioni di separazione all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di scioglimento del matrimonio di cui al ricorso e richiamate all'udienza del
03/04/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in San GI ON (TA) il 03/12/1974
tra e , regolarmente trascritto nei registri di stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di San GI ON (TA) (n. 62, parte II, serie A, anno 1974),
prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per
relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di San GI ON (TA)
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 08/04/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Silvia Rizzuto Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6463/2024
avente ad oggetto: Divorzio
promossa con ricorso da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. DAL MEDICO DARIO come da mandato difensivo in atti;
Ricorrente
contro
(c.f. ), CP_1 C.F._2
Rappresentata e difesa dall' Avv. DAL MEDICO DARIO come da mandato difensivo in atti;
Resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica.
pagina 1 di 4 All'udienza del 03.4.25 le parti, con nota di deposito del 31.3.25 hanno confermato le conclusioni di cui al ricorso, che qui di seguito si riportano:
“voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio (atto nr. 62-II-A/1974 del Comune di San GI
ON) alle seguenti
condizioni:
a) i coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto;
b) dare atto che le condizioni concordate in sede di separazione sono state adempiute e null'altro vì è
da definire. In particolare, non vi sono abitazioni coniugali da assegnare, né in proprietà né in
godimento, non vi sono altri beni immobili o mobili in comunione, non vi sono risparmi né conti
correnti in co-mune e quindi non vi sono rapporti patrimoniali da definire;
c) i coniugi rinunciano vicendevolmente ed espressamente ad ogni reciproco contributo al
mantenimento non sussistendone i presupposti.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso chiedeva la pronuncia dello scioglimento del matrimonio Parte_1
contratto con . CP_1
Si costituiva in giudizio parte convenuta e aderiva alla richieste svolte dal ricorrente.
Stante l'intervenuto accordo delle parti, con decreto dep. il 16/02/2025 veniva assegnato termine ex art. 127 ter cpc sino al 03/04/2025 per il deposito di conclusioni conformi.
Con nota di deposito del 31/03/2025 le parti chiedevano l'accoglimento delle conclusioni concordi formulate nei termini di cui in epigrafe.
Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato tra le parti e regolarmente trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di San
GI ON (TA) (v. allegato del fascicolo di parte ricorrente), atteso che, come risulta dagli atti di pagina 2 di 4 causa, la separazione consensuale è stata omologata il 05.05.2015 e dal decreto di omologa delle condizioni di separazione all'introduzione del presente giudizio sono decorsi i termini di legge, le parti vivono separate senza che tale condizione si sia mai interrotta ed inoltre, come emerge dalle allegazioni e dalla condotta delle parti, è definitivamente venuta meno la comunione materiale e spirituale di vita delle stesse.
Le condizioni di scioglimento del matrimonio di cui al ricorso e richiamate all'udienza del
03/04/2025 devono essere senz'altro recepite, poiché, alla stregua della documentazione in atti, esse risultano eque e legittime.
Stante la concorde soluzione della controversia, le spese vanno compensate integralmente tra le parti.
Considerato il parere del PM il quale ha dichiarato : “ Visto, nulla si oppone”
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in San GI ON (TA) il 03/12/1974
tra e , regolarmente trascritto nei registri di stato Parte_1 CP_1
civile del Comune di San GI ON (TA) (n. 62, parte II, serie A, anno 1974),
prendendo atto delle condizioni di cui al ricorso da intendersi qui trascritte e recepite per
relationem;
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di San GI ON (TA)
perché proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) Spese compensate.
pagina 3 di 4 Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 08/04/2025
La Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Silvia Rizzuto
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