Sentenza 8 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 08/11/2021, n. 7052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7052 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/11/2021
N. 07052/2021 REG.PROV.COLL.
N. 05527/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5527 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ET CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca De Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Alfonso Capotorto in Napoli, Centro Direzionale Is. E/2 Scala A;
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Andreoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) quanto al ricorso introduttivo:
- dell'ordinanza n. 112 del 12/09/2016, adottata dal Comune di San Giuseppe Vesuviano, Servizio Urbanistica e Edilizia e notificata al ricorrente il 16/09/16, recante l'ordine di demolizione e rimozione di presunte opere abusive;
- della relazione tecnica prot. 32291 del 29/08/16 con la quale venivano rilevate le presunte illegittimità contestate;
B) quanto ai motivi aggiunti del 12.03.2021:
- dell’ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e ss.mm.ii. - Sanzione amministrativa n. 28/2020 adottata in data 18/12/2020 dal responsabile del Servizio Urbanistica e Edilizia del Comune di San Giuseppe Vesuviano e notificata al ricorrente in data 07/01/21, fissata nella misura massima di € 20.000,00;
- di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente, ancorché incognito, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, con riserva di proporre ulteriori motivi aggiunti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Giuseppe Vesuviano, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 ottobre 2021 - svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis, del c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a) n. 6, del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni, dalla L. n. 113/2021) - la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Parte ricorrente impugna, con il ricorso introduttivo, l’ordinanza, n. 112 del 12/09/2016, di demolizione delle opere abusive riscontrate nell’edificio in proprietà consistenti nell’apertura di un vano porta al piano seminterrato, e, con motivi aggiunti, la successiva ingiunzione, n. 28 del 18/12/2020, di pagamento della sanzione amministrativa conseguentemente irrogata per l’accertata inottemperanza al predetto ordine ripristinatorio, entrambe adottate dal Servizio Urbanistica e Edilizia del Comune di San Giuseppe Vesuviano.
II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:
a) violazione e falsa applicazione artt. 1, 3, 6, 9, 10, 22, 23, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 del d.P.R. n. 380 del 6/6/2001, degli artt. 4, 24, 31, 32, 33, 35, 43 e 44 della l. n. 47 del 28/02/1985 in relazione all'art. 3 della l. n. 241/90, degli artt. 1, 2 , 3, 7, 8, 9, 10 e 19 della medesima l. n. 241/1990, dell’art. 5 del d.P.R. n. 412 del 26/08/1993, degli artt. 38, 42 e 56 del RUEC del Comune di San Giuseppe Vesuviano, dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, degli artt. 1, 2, 3 e 4 nonché nn. 1 e 4 dell'allegato 1 di cui all'art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 139 del 09/07/10, degli artt. 7, comma 6, 9, comma 1, lett. a), e 13, commi 1 e 6, del Piano Paesistico Vesuvio nonché dell’art. 1 della l. 689/1981;
b) eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, inesistenza ed errore nei presupposti di fatto e di diritto, erroneità dell'istruttoria, difetto dei presupposti, di motivazione e di istruttoria, insufficiente, illogica ed arbitraria motivazione, travisamento, sproporzione, illogicità, irrazionalità e contraddittorietà manifeste, irragionevolezza e perplessità dell’agire amministrativo, genericità assoluta e sviamento;
c) illegittimità derivata.
III. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza pubblica di smaltimento del 26.10.2021, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Il ricorso, come integrato con i motivi aggiunti, è infondato.
V.1. Occorre premettere che:
a) quanto all’ordinanza di demolizione, l’ingiunzione al ripristino dell’originario stato dei luoghi è stata effettuata: “LETTA la relazione tecnica Prot. 32291 del 29/08/2016, dalla quale si evince che senza alcun permesso di costruire o altro titolo autorizzativo, parte ricorrente ha effettuato interventi edili in via Muscettoli n° 9 -11, consistenti nell'apertura di un vano-porta al piano seminterrato di un fabbricato oggetto di istanza di condono edilizio L.47/85, mediante demolizione parziale della parete sul lato sud e relativa installazione di una porta in ferro avente una larghezza di m. 1,20 circa ed un'altezza di m. 2,50; VISTO che le opere sono situate in area vincolata ai sensi del Decreto Legislativo n. 42/04 (ex 1497/39) e L.R. 21 del 10/12/2003 (Zona Rossa) con successive modificazioni ed integrazioni;
b) quanto alla sanzione pecuniaria, la stessa è stata irrogata:
“VISTO il rapporto della Polizia Municipale redatto in data 05/04/2018 con prot. 105/PMG dal quale risulta che non è stato provveduto alla demolizione della predetta opera; TENUTO CONTO che ai sensi e per gli effetti dell'Art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 380/01 "L'autorità competente, constatata l'inottemperanza irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra i 2.000 euro e 20.000 euro, salvo l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi edilizi realizzati su aree e su edifici di cui al comma 2 dell'Art. 27 (ivi comprese le aree soggette a vincolo imposto da D.Lgs. 42/2004), è sempre irrogata nella misura massima"; VERIFICATO che l'opera abusiva in questione ricade in area soggetta al vincolo paesaggistico —D.Lgs. 42/2004 (ex Legge 1497/39 e L.R. 21 del 10/12/2003 (Zona Rossa).
A) ordinanza di demolizione n. 112/2016, di cui al ricorso introduttivo
VI. Con il primo motivo di gravame, la parte lamenta la violazione dell’art. 35 della l. n. 47 del 28/02/1985 in relazione all'art. 3 della l. n. 241/90.
Sostiene, in particolare, che le opere abusive accertate consisterebbero in meri lavori di completamento di un immobile oggetto di istanza di condono edilizio, aventi natura strumentale e funzionale, insuscettibili di autonoma considerazione od utilizzazione, come tali, pianamente autorizzabili sia pure con assunzione del rischio da parte dell’autore del rigetto in toto della domanda di sanatoria. Tanto escluderebbe in radice la possibilità di esercitare i poteri sanzionatori.
VI.1. Con il terzo motivo di ricorso, connesso al primo, la parte lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 23, 27, 31, 33, 36 e 37 D.P.R. n. 380 del 6/6/2001.
VI.1.2. Ritiene, in particolare, che le opere oggetto dell'ordinanza di demolizione, considerata la loro correlazione ad un manufatto sottoposto a domanda di condono ex lege 47/85 e la loro natura pertinenziale, siano tutte assentibili mediante la Denunzia Inizio Attività, di cui all'art. 22 del D.P.R 380/01, trattandosi di opere non assoggettabili al procedimento del rilascio del permesso di costruire di cui all'art. 10 del D.P.R. 380/01.
Ne discenderebbe, allora, che la sanzione da irrogare per attività edilizia soggetta a D.I.A., come per il caso che ci occupa, non sarebbe l'ingiunzione di demolizione, ma al massimo dovrebbe identificarsi in una sanzione pecuniaria così come stabilito dall'art. 22 del Testo Unico.
VI.2. Con il quarto motivo di ricorso, parimenti logicamente collegato al precedente, la parte si duole, nello specifico, della violazione dell’art. 10, comma 1, lett. c del d.P.R. n. 380/2001 nonché degli artt. 7 comma 6, 9 comma 1, lett. a), e 13, commi 1 e 6, del Piano Paesistico Vesuvio.
VI.2.1. A parere di parte ricorrente, acclarata l'entità e la natura pertinenziale dell'opera da sanare, la stessa andrebbe inquadrata nella ristrutturazione edilizia di cui all'art. 10, comma 1, lettera c) richiamato dall'art. 22, comma 3, del Testo unico a mente del quale " 3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c)”. A sua volta l'art. 10, lettera c), come modificato da ultimo dalla L. 164/14, indicherebbe come ristrutturazione edilizia quegli interventi "che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni".
Apparirebbe allora evidente che, a seguito dell'ultima modifica dell'art. 10 del Testo Unico, la ristrutturazione edilizia, che comporta anche la modifica della sagoma o prospetti degli immobili sottoposti a vincolo, sia soggetta a denuncia di inizio attività come nel caso di specie.
VI.2.2. Lo stesso Piano Paesistico del Vesuvio, che detta regole per il territorio del Comune di San Giuseppe Vesuviano, all'art. 13, comma 6, testualmente prevedrebbe: "6. Negli strumenti di pianificazione e di attuazione della pianificazione possono prevedersi, oltre che interventi di ristrutturazione edilizia da eseguire secondo le limitazioni e prescrizioni dettate dall'art. 7 punto 6 e art. 9 lettera a) della presente normativa, interventi per l'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico delle unità abitative".
VI.2.3. Non si potrebbe, dunque, opporre al rilascio della sanatoria la circostanza che il Comune di San Giuseppe Vesuviano sia sottoposto al vincolo paesaggistico, tanto più che, ai sensi dell'art. 167 comma 4, lettera a), D.Lgs. n. 42/04 sarebbero sanabili e per di più a mezzo di procedura semplificata di cui al D.P.R. 139/10, gli "interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione” (allegato al predetto Decreto, numero 4).
VI.2.4. In definitiva, le opere eseguite risulterebbero conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali.
VI.3. I motivi, che per connessione logico – giuridica possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
VI.3.1. Pur non essendo vietata in assoluto la possibilità di intervenire su immobili rispetto ai quali pende istanza di condono edilizio, va affermato che, a pena di assoggettamento alla medesima sanzione prevista per l'immobile abusivo cui ineriscono, ciò deve avvenire nel rispetto delle procedure di legge, ovvero segnatamente dell'art. 35, l. n. 47 del 1985, ancora applicabile per effetto dei rinvii operati dalla successiva legislazione condonistica (TAR Campania, Napoli, sez. III, 17/12/2019 n. 5996). Per quanto d’interesse, "l'interessato notifica al Comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione".
Ciò significa che, essendo mancata, nel caso all’esame, l'attivazione del procedimento per il completamento previsto dall'art. 35 L. 47/1985, le ulteriori opere eseguite dopo la presentazione dell'istanza di condono edilizio, ancorché interne o di non grande entità, devono dirsi abusive e in prosecuzione dell'illecita pregressa attività edilizia non sanata. Legittimamente l’Amministrazione comunale ne ha pertanto ingiunto la demolizione.
VI.3.2. Ed invero, la mera presentazione dell'istanza di condono non autorizza certamente al completamento, né tantomeno alla modifica delle opere oggetto della richiesta le quali, fino al momento dell'eventuale concessione della sanatoria restano, comunque abusive, concretizzando una prosecuzione dell'illecito originario, secondo una concezione atomistica dell’abuso. Come condivisibilmente già espresso da questa stessa sezione, “ai fini della ricognizione del regime giuridico e della categoria edilizia cui vanno ricondotti, gli abusi edilizi non possono formare oggetto di una considerazione atomistica, ma debbono essere apprezzati nel loro complesso onde stabilire se hanno determinato trasformazione urbanistico – edilizia del territorio, incremento di carico urbanistico e se hanno o meno natura di pertinenza… imponendo la previa acquisizione del titolo edilizio e del presupposto atto di assenso dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico (TAR Campania, Napoli, III, 28/2/2017, n. 2851).
Ciò posto, secondo costante e condivisa giurisprudenza, in presenza di manufatti abusivi non sanati né condonati, gli interventi ulteriori (sia pure riconducibili nella loro oggettività alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione, della realizzazione di opere costituenti pertinenze urbanistiche) ripetono le caratteristiche di illegittimità dell'opera principale alla quale ineriscono strutturalmente, sicché non può ammettersi la prosecuzione dei lavori abusivi a completamento di opere che, fino al momento di eventuali sanatorie, devono ritenersi comunque abusive, con conseguente obbligo del Comune di ordinarne la demolizione.
Ne consegue, pertanto, che:
1. la presentazione della domanda di condono non autorizza l’interessato a completare né tantomeno a trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, i quali, fino al momento dell'eventuale concessione della sanatoria, restano comunque abusivi (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. VII, 25 gennaio 2013, n. 614);
2. ove avvenga, il Comune non può pronunciarsi sulla domanda di condono ma è tenuto a sanzionare le opere con l’ordinanza di demolizione (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 14 agosto 2015, n. 3943);
3. finanche nelle ipotesi in cui siano riconducibili nella loro individuale oggettività a categorie che non richiedono il permesso di costruire, le opere ulteriori assumono le caratteristiche di illiceità dell’abuso principale;
4. l’art. 35, comma 14, della legge 47/1985, regolante le modalità e le condizioni in base alle quali è consentito al presentatore dell'istanza di sanatoria di completare, sotto la propria responsabilità, le opere abusive oggetto della domanda, dimostra semmai che, in linea di principio, è tassativamente impedita la prosecuzione dei lavori e la modificazione dello stato dei luoghi, se non con l’osservanza delle cautele previste dalla legge, alle quali non risulta che la ricorrente si sia conformato.
In altri termini, la preesistenza di una domanda di condono non può essere utilizzata per legittimare attività edilizia nuova ed ulteriore rispetto a quella oggetto di richiesta di sanatoria (T.A.R. Campania, sez. IV, Napoli, n. 2062/ 2020). L'istanza di condono edilizio presentata non può, cioè, assumere rilevanza ai fini inibitori dei provvedimenti repressivi di un abuso edilizio non compreso nella domanda di condono, non estendendo i suoi effetti ai manufatti ulteriori e successivi che non risultano contemplati nell'istanza e che, quindi, vanno repressi a prescindere dalla pendenza del procedimento di sanatoria per abusi diversi da quelli sanzionati (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 04/02/2019, n. 608).
Conseguentemente, come nel caso all’esame, “La sanzione demolitoria, adottata nei confronti delle opere successive all'istanza di condono, non può considerarsi illegittima nel caso in cui le stesse siano state effettuate in mancanza dell'attivazione del procedimento per il completamento, previsto dall'art. 35 della L. 47/1985, non essendovi alcuna norma che consenta una loro legittimazione postuma” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 22/02/2019, n. 1043).
Come conclusivamente controdedotto dall’Amministrazione comunale intimata, pertanto, le nozioni di manutenzione o ristrutturazione assumono autonoma rilevanza, ai fini autorizzatori o sanzionatori, solo se riferite ad immobili legittimamente edificati, laddove il completamento o ampliamento di manufatti privi di titolo abilitativo concretizza una prosecuzione dell'illecito originario.
VI.3.3. Ciò posto, i suddetti abusi sono stati peraltro effettuati in area sottoposta a vincolo paesaggistico, tutelata ai sensi del d.lgs. n. 42/2001 (ex art. 1439/1939) nonché della L.R. n. 21del 10.12.2003 (Zona rossa).
Ora, secondo orientamento consolidato, “Ove gli illeciti edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l'alterazione dell'aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand'anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera DIA, l'applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 03/08/2020, n. 3455). Ed invero, “L'art. 27, d.P.R. n. 380/2001 non distingue tra opere per cui è necessario il permesso di costruire e quelle per cui sarebbe necessaria la semplice DIA in quanto impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico.” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 07/06/2018, n. 3774; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 12/06/2018, n.6567). “Infatti, per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette zone, essendo legittimo l'esercizio del potere repressivo in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio nella zona vincolata (DIA o permesso di costruire); ciò che rileva, ai fini dell'irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico” (T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 04/10/2019, n. 4757).
Ed invero, “In termini generali, i commi 4 e 5 dell'art. 167, d.lgs. n. 42/2004 sanciscono la regola della non sanabilità ex post degli abusi, sia sostanziali che formali, aventi rilevanza paesaggistica; la ratio è quella di precludere qualsiasi forma di legittimazione del fatto compiuto, in quanto l'esame di compatibilità paesaggistica deve sempre precedere la realizzazione dell'intervento. Il rigore del predetto precetto è ridimensionato da poche eccezioni tassative, tutte relative ad interventi privi di impatto sull'assetto del bene vincolato” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 05/08/2019, n. 1821; Cons. di St., sez. VI, 06/02/2019, n.895), non ricorrenti, per le ragioni espresse, nel caso all’esame, essendosi determinata, con intervento complessivo di nuova costruzione, oggetto, in parte, dell’istanza di condono, una modifica dell’assetto del territorio con creazione o incremento di superfici utili e di volumi.
VI.4. Con il secondo motivo di ricorso, autonomo rispetto ai precedenti, la parte deduce, invece, la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 6/6/2001.
Si duole, nella specie, dell'illegittimità dei provvedimenti impugnati sul presupposto che, per le opere in questione, la stessa avrebbe successivamente presentato, in data 11/10/2016 con prot. n. 38100, istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
Tanto premesso, ove esista una domanda di concessione edilizia in sanatoria o sia pendente il relativo termine, il Comune non potrebbe procedere all'applicazione della sanzione, essendo necessaria una previa valutazione della predetta domanda.
VI.4.1. La censura è priva di pregio.
VI.4.2. Secondo consolidato orientamento, costantemente condiviso dal Collegio, "la validità ovvero l'efficacia dell'ordine di demolizione non risultano pregiudicate dalla successiva presentazione di un'istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 … se, da un lato, la presentazione dell'istanza ex art. 36 cit. determina inevitabilmente un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione, all'evidente fine di evitare, in caso di accoglimento dell'istanza, la demolizione di un'opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso di costruire, è conforme alla strumentazione urbanistica vigente, dall'altro, occorre ritenere che l'efficacia dell'atto sanzionatorio sia soltanto sospesa, cioè che l'atto sia posto in uno stato di temporanea quiescenza. All'esito del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell'istanza l'ordine di demolizione rimarrà privo di effetti in ragione dell'accertata conformità dell'intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, con conseguente venir meno dell'originario carattere abusivo dell'opera realizzata. Di contro, in caso di rigetto dell'istanza, l'ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, con la sola precisazione che il termine concesso per l'esecuzione spontanea della demolizione deve decorrere dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell'interessato, che non può rimanere pregiudicato dall'avere esercitato una facoltà di legge, quale quella di chiedere l'accertamento di conformità urbanistica, e deve pertanto poter fruire dell'intero termine a lui assegnato per adeguarsi all'ordine evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso" (T.A.R. Campania, Napoli, n.8699/2009).
VI.4.3. Ora, nel caso di specie, l'istanza di sanatoria è stata definita, sessanta giorni dopo la sua presentazione, con provvedimento silenzioso di rigetto ai sensi del terzo comma dell'art. 36 cit. («sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata»), cosicché, oggi, l’ordine ripristinatorio spiega interamente i suoi effetti, essendosi il provvedimento tacito di rigetto ormai consolidato per omessa impugnativa.
B) sanzione pecuniaria di cui all’art. 31 comma 4 bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
VI.5. Con motivi aggiunti parte ricorrente lamenta, oltre all’illegittimità derivata - per la quale si fa rinvio, quanto all’infondatezza, alle considerazioni sopra svolte-, anche la mancanza di una compiuta motivazione, non risultando indicate le ragioni di pubblico interesse che avrebbero condotto alla adozione dell’ingiunzione della sanzione pecuniaria gravata, e ritenuta, quanto alla quantificazione, eccessiva nell’irrogazione nella misura massima in considerazione delle violazioni contestate e della modesta entità del manufatto.
Richiama, all’uopo, la giurisprudenza formatasi sull’applicazione dell’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, quanto all’irrogazione della sanzione pecuniaria per difformità parziali, in caso di pregiudizio per la parte eseguita in conformità.
VI.5.1. Le suddette censure sono prive di pregio.
VI.5.2. Nell’ambito del procedimento sanzionatorio dettato dall’art. 31 del T.U. dell’Edilizia (D.P.R. n. 380 del 2001) in presenza di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, la più recente delle sanzioni introdotte dal legislatore, alla fine del 2014 con la legge 11/11/2014, n. 164 (entrata in vigore il successivo 12 novembre), è proprio la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater dello stesso art. 31.
Ciò posto, la presenza dei vincoli paesaggistici ed ambientali, come nel caso all’esame, priva l’Amministrazione comunale del potere discrezionale di valutare l’importo della sanzione da irrogare, la quale va disposta sempre nella misura massima. Stante, invero, la chiarezza del testo normativo, la sanzione pecuniaria in esame nelle aree vincolate «costituisce un atto vincolato anche con riferimento al suo ammontare che deve essere irrogato nella misura massima» (T.A.R. Toscana, Firenze, sez. III, 4/01/2019, n. 6), sicché lo stesso provvedimento «non doveva essere ulteriormente motivato quanto alle ragioni di pubblico interesse poste a sua giustificazione né preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento» (T.A.R. Campania, Salerno, n. 955/2018).
VI.5.3. Con la terza censura per motivi aggiunti, la medesima parte lamenta la violazione e falsa applicazione art. 1 della l. 689/81 e del principio di irretroattività delle sanzioni.
VI.5.4. Attraverso la comminazione della sanzione pecuniaria l’Amministrazione resistente avrebbe posto in essere una piena violazione dei principi di legalità e irretroattività ex art. 1 della legge n. 689/81 secondo il quale “Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione”.
L’apertura del vano porta sarebbe stata posta in essere agli inizi dell’anno 2014 e la successiva inottemperanza posta in essere a seguito dell’emanazione dell’ordinanza di demolizione e ripristino non potrebbe avere alcuna rilevanza giuridica.
Il fatto generatore dell’illecito, infatti, si configurerebbe e andrebbe individuato non nella suddetta inottemperanza ma nell’abuso edilizio, essendo questo il momento storico in cui il cittadino è a conoscenza di tutte le conseguenze giuridiche e sanzionatorie scaturenti dalla condotta che si va a porre in essere. Il carattere di illecito permanente, pur persistendo fino alla demolizione del manufatto, non potrebbe, quindi, dare luogo all’ulteriore sanzione prevista ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis del DPR n. 380/01 nei casi di asseriti abusi verificatisi prima della entrata in vigore della precitata norma, con il D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164 e disciplinati da normativa avente carattere più favorevole rispetto al regime successivo.
VI.5.5. Il motivo è infondato.
VI.5.6. Orbene, la sanzione è stata imposta facendo riferimento all’art. 31, comma 4-bis, D.P.R. 380/2001, disposizione introdotta con il D.L. 133/2014, convertito in legge 164/2014, per la violazione dell’ordinanza ingiuntiva n. 112 emessa dal Comune il 12/09/2016.
VI.5.7. In disparte la circostanza che parte ricorrente non ha affatto dimostrato che le opere abusive in questione siano state realizzate in epoca antecedente all'entrata in vigore della legge 164/2014, vale la dirimente considerazione che, nell'ambito della disciplina sanzionatoria degli abusi edilizi, è necessario fare esclusivo riferimento al momento in cui viene applicata la sanzione da parte della competente autorità amministrativa e non a quello in cui l'abuso è stato materialmente realizzato.
Non ravvisa, infatti, il Collegio valide ragioni per discostarsi dal consolidato arresto giurisprudenziale per cui “ai fini della repressione dell'illecito edilizio, è comunque applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l'Amministrazione dispone la sanzione, in quanto, attesa la natura permanente dell'illecito stesso, colui che ha realizzato l'abuso mantiene inalterato nel tempo l'obbligo di eliminare l'opera illecita, onde il potere di repressione può essere esercitato retroattivamente, anche per fatti verificatisi prima dell'entrata in vigore della norma che disciplina tale potere” (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 20.10.2020, n.6323).
Orbene, nel caso di specie, l’ingiunzione di demolizione n. 112 del 12.09.2016 (notificata il 16.09.2016) e il verbale di accertamento dell’inottemperanza - il rapporto della Polizia Municipale redatto in data 05/04/2018 con prot. 105/PMG - sono stati entrambi adottati in data posteriore a quella di entrata in vigore della legge 11 novembre 2014 n. 164, “per cui non può in alcun modo invocarsi il principio di irretroattività, assumendo unicamente rilievo la circostanza che l’inottemperanza sia stata accertata e notificata, poi, decorso il termine di novanta giorni dalla notifica dell’ingiunzione medesima” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli sez. VII, n. 896/2017).
Ed invero, “Ciò che viene sanzionato, nella misura massima di Euro 20.000,00, dall'art. 31 comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. non è la realizzazione dell'abuso edilizio in sé considerato, bensì la mancata spontanea ottemperanza all'ordine di demolizione legittimamente impartito dalla P.A. per opere abusivamente realizzate: il disvalore ( ex se rilevante) colpito è l'inottemperanza all'ingiunzione di ripristino. Ne consegue che è irrilevante il fatto che l'abuso fosse stato realizzato prima dell'entrata in vigore della norma, giacché la mancata esecuzione dell'ordinanza di demolizione, proseguita dopo l'entrata in vigore del menzionato comma 4 bis, imponeva l'applicazione della sanzione da quest'ultimo prevista, senza che ciò implicasse violazione dell'invocato principio di irretroattività delle norme che introducono misure sanzionatorie” (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 04/12/2019, n. 2588).
VII. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, non è, pertanto, meritevole di accoglimento.
VIII. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso integrato dai motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione comunale resistente, delle spese di giudizio che liquida in € 1.500,00, oltre C.P.A. ed I.V.A..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021 svoltasi con le modalità di cui all’art. 87, comma 4 bis, del c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a) n. 6, del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni, dalla L. n. 113/2021) - con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
Luca Girardi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriella Caprini | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO