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Sentenza 21 maggio 2024
Sentenza 21 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 21/05/2024, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2024 |
Testo completo
RG 1469/2020
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Campus ed Ettore Fais, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Sassari, IA Muroni n. 5/C;
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Naseddu e CP_1 P.IVA_1
Tullio Cuccaru, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Sassari, IA
Mazzini n. 1;
CONVENUTA
OGGETTO: cambio appalto – diritto all'assunzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 1.12.2020, la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate. CP_1
2. La IG.ra ha allegato di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze Pt_1
della con contratto a tempo indeterminato dal Controparte_2
5.1.2019, quale addetta alle pulizie nell'ambito dell'appalto relativo ai punti vendita a Sassari. Org_1
3. Ha poi rappresentato di essere stata licenziata con decorrenza dal 31.12.2019 e di essere stata riassunta dalla dal 2.1.2020, essendo l'appalto in questione stato CP_1 aggiudicato dall'odierna convenuta. Tuttavia, la ricorrente ha lamentato che l'assunzione sarebbe stata illegittimamente fatta a tempo determinato, con contratto fino al 28.2.2020, poi prorogato al 31.5.2020.
4. Parte ricorrente ha anzitutto eccepito la nullità dell'apposizione del termine al contratto di cui si discute, non essendo state espresse le ragioni che avrebbero giustificato il ricorso allo stesso.
5. Inoltre, la IG.ra ha contestato che tale pattuizione sarebbe nulla in quanto in Pt_1
frode alla legge, atteso che avrebbe quale unico scopo quello di aderire formalmente all'obbligo di assunzione del personale uscente in capo all'aggiudicataria dell'appalto, ma che in realtà avrebbe come fine quello di giungere alla cessazione del rapporto alla scadenza del termine.
6. Invero, la clausola sociale prevista dall'art. 4 del CCNL Multiservizi applicato al rapporto stabiliva che nell'ipotesi del passaggio di appalto, a condizioni e termini immutati, vi era l'obbligo per l'aggiudicataria di assumere tutto il personale addetto all'appalto, tutelando i livelli occupazionali.
7. Sicché, la avrebbe violato tale pattuizione, assumendo la ricorrente con CP_1 contratto a tempo determinato;
quest'ultima avrebbe dunque diritto ad essere riassunta almeno fino alla conclusione dell'appalto, ovvero in subordine al risarcimento del danno secondo quanto previsto dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010.
8. Parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. accertare che, per tutte le ragioni di fatto e diritto sopra esposte, che il termine del contratto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la resistente è stato posto in essere in frode alla legge e dichiarare, pertanto, la nullità del termine contratto di lavoro e il conseguente obbligo di assunzione della ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a far data dalla cessazione del rapporto di lavoro, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, con scadenza alla conclusione dell'appalto;
2. in conseguenza, condannare parte resistente, in base alla disciplina collettiva richiamata in motivazione, alla riassunzione in servizio della ricorrente e dunque al pagamento integrale di tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di cessazione del contratto di lavoro, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, fino
a quella di effettiva riammissione in servizio, commisurate all'ultima retribuzione mensile
2 globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione ed oltre al versamento dei relativi oneri contributivi;
3. In via subordinata rispetto alle precedenti domande principali, per la denegata quanto francamente poco creduta ipotesi in cui l'On.le Giudicante adito dovesse non ritenere integrata la fattispecie della nullità assoluta per frode alla legge, dichiarare comunque
l'invalidità e/o l'annullabilità e/o l'irregolarità e/o l'inefficacia del contratto di lavoro impugnato e condannare parte resistente al risarcimento del danno liquidato, ai sensi dell'art. 32 l. 183/2010, in un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi e rivalutazione, tenendo in considerazione le gravi violazioni perpetrate e le grandi dimensioni della resistente;
4. Condannare parte resistente al pagamento dei compensi professionali e delle spese di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con attribuzione allo scrivente procuratore per fattane anticipazione”.
9. Si è ritualmente costituita la eccependo anzitutto il maturare della CP_1
decadenza del diritto ad impugnare il contratto a termine per cui è causa, secondo quanto previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015, atteso che la pec trasmessa tramite dai legali in data 5.6.2020 non costituirebbe un valido atto di impugnazione, non ricorrendo i presupposti per poter considerare tale atto una scrittura privata di cui all'art. 2702 c.c.
10. Nel merito, la parte resistente ha anzitutto eccepito che l'odierna ricorrente, nel rapporto di lavoro alle dipendenze della era addetta ad appalti Controparte_2
diversi da quello cui è poi subentrata la essendo impiegata negli Org_1 CP_1
appalti dei servizi di pulizia presso Organizzazione_2 Organizzazione_3
e Organizzazione_4
11. In tal senso, la convenuta ha evidenziato che la lavoratrice era stata addetta solo saltuariamente e occasionalmente all'appalto e sempre per la sostituzione di Org_1
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
nello specifico, in sostituzione della dipendente Controparte_3
12. Pertanto, la successiva assunzione alle dipendenze della sarebbe stata frutto CP_1
della libera facoltà della società, non dovendosi adempiere alla clausola sociale invocata dalla controparte, atteso che l'art. 4 del CCNL era applicabile ai soli lavoratori stabilmente addetti all'appalto di cui si discute, con esclusione della ricorrente.
3 13. In ogni caso, la resistente ha evidenziato che la pattuizione del contratto collettivo in discorso non imporrebbe alla subentrante di assumere il personale uscente per tutta la durata del contratto di appalto, né di dover assicurare le medesime condizioni godute presso il precedente appaltatore.
14. Inoltre, la ha eccepito che nel caso di specie l'apposizione del termine non CP_1
era nulla in ragione della mancanza di giustificazione, atteso che l'assunzione era effettuata per un periodo inferiore ai dodici mesi;
sicché non era necessario prevedere alcuna causale.
15. La convenuta ha quindi così concluso:
“1)- ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
2)- dichiarare l'inammissibilità, anche per effetto della eccepita decadenza, e comunque rigettare, anche per effetto della eccepita decadenza, tutte le domande promosse dalla ricorrente, assolvendo integralmente la Società convenuta, in persona del legale rappresentante, da ogni avversa pretesa;
3)- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
16. Tentata più volte la conciliazione con esito negativo e istruito la controversia mediante interrogatorio formale e prova orale per testi, la causa viene decisa a seguito della discussione orale tra le parti all'udienza del 21.5.2024.
17. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
18. Anzitutto, con riferimento alla preliminare eccezione di decadenza sollevata dalla parte convenuta, quest'ultima era già stata rigettata dal precedente giudice con ordinanza del
27.4.2021, il cui contenuto qui si richiama e condivide.
19. Nel merito, va respinta la prima doglianza sollevata da parte ricorrente con riferimento alla nullità dell'apposizione del termine, in assenza di specificazione delle ragioni che ne avrebbero giustificato il ricorso. Difatti, trattandosi di rapporto di durata inferiore ai dodici mesi, la pattuizione poteva legittimamente essere acausale, giusta il disposto dell'art. 19 del d.lgs., che impone una esplicitazione delle ragioni solo per i rapporti a tempo determinato di durata superiore.
20. Per il resto, è assorbente la considerazione per cui nel caso di specie non si ritiene applicabile il disposto dell'art. 4 del CCNL essendo emerso in sede Parte_2 istruttoria che la IG.ra risultava impiegata nell'appalto per la pulizia dei servizi Pt_1
4 nell'ambito del rapporto con la solamente in Org_1 Controparte_2 Controparte_2
sostituzione di altre dipendenti.
21. L'art. 4, comma terzo lett. a), del contratto collettivo Multiservizi, non essendo contestato dalla che il passaggio di appalto sia avvenuto senza mutamento di termini, CP_1 modalità e prestazioni contrattuali, prevede che “In ogni caso di cessazione di appalto,
l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica dei lavoratori interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno quattro mesi;
l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione, e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi due casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire
l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari, quali dimissioni, pensionamenti, decessi”.
22. Il giudicante osserva che presupposto necessario per l'operatività della clausola sociale in esame, diretta a tutelare i livelli occupazionali della società uscente dal rapporto, è che il personale sia effettivamente impiegato nell'appalto per cui si verifica l'avvicendamento tra appaltatori, riferendosi la pattuizione agli “addetti esistenti in organico sull'appalto”.
Rispetto a tale precisazione non può considerarsi assimilabile la posizione del dipendente che viene impiegato solo occasionalmente nell'appalto in questione, come si verifica nell'ipotesi della sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, con quest'ultimo invece tutelato dalla clausola in esame.
23. Nella presente controversia il passaggio di appalto è pacificamente avvenuto rispetto al solo servizio di pulizia dei centri presenti a Sassari, aggiudicato dalla Org_1 CP_1
[...]
24. L'istruttoria orale ha poi dimostrato che la IG.ra non fosse stabilmente impiegata Pt_1 nell'appalto di cui si discute.
5 25. Difatti, le tre testi di parte convenuta, colleghe dell'odierna ricorrente e adibite allo svolgimento dell'attività di pulizia dei centri hanno concordemente dichiarato che Org_1
la IG.ra operava presso tale appalto solo in sostituzione della lavoratrice Pt_1
presso la di IA CA (cfr. testimonianza , e della Controparte_4 Org_1 Tes_1
dipendente in maternità presso la di IA DA (cfr. Controparte_3 Org_1
testimonianze e . Tes_2 Tes_3
26. Tali testi hanno specificato che la ricorrente operava presso tale appalto solo in sostituzione di tali lavoratrici e dunque non stabilmente, essendo piuttosto adibita con la all'appalto presso la e la Controparte_2 Organizzazione_2 Org_3
[... Sassari (cfr. testi e . Tes_2 Tes_3
27. Rispetto a quanto rappresentato da tali testi, colleghe di lavoro della ricorrente e addette alla pulizia nell'appalto aggiudicato dalla convenuta, non costituisce smentita quanto dichiarato dalle due testi di parte ricorrente. Queste ultime, dipendenti della Org_1
riferiscono di aver visto la IG.ra lavorare alla di IA CA (testi e Pt_1 Org_1 Tes_4
, ma senza specificare il periodo di riferimento (se dal 2019 o dal solo 2020, Tes_5 quando la ricorrente era assunta dalla resistente e addetta all'appalto per cui è causa), né le stesse avrebbero potuto rappresentare se la ricorrente fosse presente presso tale punto vendita in sostituzione di altro lavoratore.
28. Né a livello documentale risulta che la IG.ra fosse adibita al servizio di pulizia Pt_1
presso i punti posto che il contratto con cui è stata convertito il rapporto di lavoro Org_1
in tempo indeterminato fa solo riferimento alla medesima sede di cui al precedente contratto a tempo determinato (doc. 1 fasc. ricorrente), con quest'ultimo che non risulta prodotto in giudizio. Allo stesso modo, dalle buste paga prodotte in atti non emerge alcun riferimento al luogo di lavoro della IG.ra , a differenza di quelle consegnate dalla Pt_1
convenuta (doc. 6 fasc. ricorrente).
29. Ne deriva che, non essendo obbligata all'assunzione secondo quanto previsto dalla clausola sociale, la ha liberamente fatto ricorso all'assunzione della CP_1
ricorrente a tempo determinato, con la clausola appositiva del termine che non è affetta da nullità, per tutte le ragioni esposte.
30. Sussistono gli elementi di cui all'articolo 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, per compensare
6 integralmente fra le parti le spese del giudizio, stante l'accertamento fattuale condotto e la natura interpretativa della decisione circa la clausola sociale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 21/05/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
7
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Matteo Girolametti ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Giovanni Campus ed Ettore Fais, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Sassari, IA Muroni n. 5/C;
RICORRENTE contro
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Naseddu e CP_1 P.IVA_1
Tullio Cuccaru, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Sassari, IA
Mazzini n. 1;
CONVENUTA
OGGETTO: cambio appalto – diritto all'assunzione
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 1.12.2020, la ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate. CP_1
2. La IG.ra ha allegato di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze Pt_1
della con contratto a tempo indeterminato dal Controparte_2
5.1.2019, quale addetta alle pulizie nell'ambito dell'appalto relativo ai punti vendita a Sassari. Org_1
3. Ha poi rappresentato di essere stata licenziata con decorrenza dal 31.12.2019 e di essere stata riassunta dalla dal 2.1.2020, essendo l'appalto in questione stato CP_1 aggiudicato dall'odierna convenuta. Tuttavia, la ricorrente ha lamentato che l'assunzione sarebbe stata illegittimamente fatta a tempo determinato, con contratto fino al 28.2.2020, poi prorogato al 31.5.2020.
4. Parte ricorrente ha anzitutto eccepito la nullità dell'apposizione del termine al contratto di cui si discute, non essendo state espresse le ragioni che avrebbero giustificato il ricorso allo stesso.
5. Inoltre, la IG.ra ha contestato che tale pattuizione sarebbe nulla in quanto in Pt_1
frode alla legge, atteso che avrebbe quale unico scopo quello di aderire formalmente all'obbligo di assunzione del personale uscente in capo all'aggiudicataria dell'appalto, ma che in realtà avrebbe come fine quello di giungere alla cessazione del rapporto alla scadenza del termine.
6. Invero, la clausola sociale prevista dall'art. 4 del CCNL Multiservizi applicato al rapporto stabiliva che nell'ipotesi del passaggio di appalto, a condizioni e termini immutati, vi era l'obbligo per l'aggiudicataria di assumere tutto il personale addetto all'appalto, tutelando i livelli occupazionali.
7. Sicché, la avrebbe violato tale pattuizione, assumendo la ricorrente con CP_1 contratto a tempo determinato;
quest'ultima avrebbe dunque diritto ad essere riassunta almeno fino alla conclusione dell'appalto, ovvero in subordine al risarcimento del danno secondo quanto previsto dall'art. 32 della legge n. 183 del 2010.
8. Parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“
1. accertare che, per tutte le ragioni di fatto e diritto sopra esposte, che il termine del contratto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la resistente è stato posto in essere in frode alla legge e dichiarare, pertanto, la nullità del termine contratto di lavoro e il conseguente obbligo di assunzione della ricorrente con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato a far data dalla cessazione del rapporto di lavoro, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, con scadenza alla conclusione dell'appalto;
2. in conseguenza, condannare parte resistente, in base alla disciplina collettiva richiamata in motivazione, alla riassunzione in servizio della ricorrente e dunque al pagamento integrale di tutte le retribuzioni maturate e maturande dalla data di cessazione del contratto di lavoro, o dalla diversa data che sarà ritenuta di giustizia, fino
a quella di effettiva riammissione in servizio, commisurate all'ultima retribuzione mensile
2 globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione ed oltre al versamento dei relativi oneri contributivi;
3. In via subordinata rispetto alle precedenti domande principali, per la denegata quanto francamente poco creduta ipotesi in cui l'On.le Giudicante adito dovesse non ritenere integrata la fattispecie della nullità assoluta per frode alla legge, dichiarare comunque
l'invalidità e/o l'annullabilità e/o l'irregolarità e/o l'inefficacia del contratto di lavoro impugnato e condannare parte resistente al risarcimento del danno liquidato, ai sensi dell'art. 32 l. 183/2010, in un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi e rivalutazione, tenendo in considerazione le gravi violazioni perpetrate e le grandi dimensioni della resistente;
4. Condannare parte resistente al pagamento dei compensi professionali e delle spese di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, con attribuzione allo scrivente procuratore per fattane anticipazione”.
9. Si è ritualmente costituita la eccependo anzitutto il maturare della CP_1
decadenza del diritto ad impugnare il contratto a termine per cui è causa, secondo quanto previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2015, atteso che la pec trasmessa tramite dai legali in data 5.6.2020 non costituirebbe un valido atto di impugnazione, non ricorrendo i presupposti per poter considerare tale atto una scrittura privata di cui all'art. 2702 c.c.
10. Nel merito, la parte resistente ha anzitutto eccepito che l'odierna ricorrente, nel rapporto di lavoro alle dipendenze della era addetta ad appalti Controparte_2
diversi da quello cui è poi subentrata la essendo impiegata negli Org_1 CP_1
appalti dei servizi di pulizia presso Organizzazione_2 Organizzazione_3
e Organizzazione_4
11. In tal senso, la convenuta ha evidenziato che la lavoratrice era stata addetta solo saltuariamente e occasionalmente all'appalto e sempre per la sostituzione di Org_1
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
nello specifico, in sostituzione della dipendente Controparte_3
12. Pertanto, la successiva assunzione alle dipendenze della sarebbe stata frutto CP_1
della libera facoltà della società, non dovendosi adempiere alla clausola sociale invocata dalla controparte, atteso che l'art. 4 del CCNL era applicabile ai soli lavoratori stabilmente addetti all'appalto di cui si discute, con esclusione della ricorrente.
3 13. In ogni caso, la resistente ha evidenziato che la pattuizione del contratto collettivo in discorso non imporrebbe alla subentrante di assumere il personale uscente per tutta la durata del contratto di appalto, né di dover assicurare le medesime condizioni godute presso il precedente appaltatore.
14. Inoltre, la ha eccepito che nel caso di specie l'apposizione del termine non CP_1
era nulla in ragione della mancanza di giustificazione, atteso che l'assunzione era effettuata per un periodo inferiore ai dodici mesi;
sicché non era necessario prevedere alcuna causale.
15. La convenuta ha quindi così concluso:
“1)- ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta;
2)- dichiarare l'inammissibilità, anche per effetto della eccepita decadenza, e comunque rigettare, anche per effetto della eccepita decadenza, tutte le domande promosse dalla ricorrente, assolvendo integralmente la Società convenuta, in persona del legale rappresentante, da ogni avversa pretesa;
3)- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite”.
16. Tentata più volte la conciliazione con esito negativo e istruito la controversia mediante interrogatorio formale e prova orale per testi, la causa viene decisa a seguito della discussione orale tra le parti all'udienza del 21.5.2024.
17. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
18. Anzitutto, con riferimento alla preliminare eccezione di decadenza sollevata dalla parte convenuta, quest'ultima era già stata rigettata dal precedente giudice con ordinanza del
27.4.2021, il cui contenuto qui si richiama e condivide.
19. Nel merito, va respinta la prima doglianza sollevata da parte ricorrente con riferimento alla nullità dell'apposizione del termine, in assenza di specificazione delle ragioni che ne avrebbero giustificato il ricorso. Difatti, trattandosi di rapporto di durata inferiore ai dodici mesi, la pattuizione poteva legittimamente essere acausale, giusta il disposto dell'art. 19 del d.lgs., che impone una esplicitazione delle ragioni solo per i rapporti a tempo determinato di durata superiore.
20. Per il resto, è assorbente la considerazione per cui nel caso di specie non si ritiene applicabile il disposto dell'art. 4 del CCNL essendo emerso in sede Parte_2 istruttoria che la IG.ra risultava impiegata nell'appalto per la pulizia dei servizi Pt_1
4 nell'ambito del rapporto con la solamente in Org_1 Controparte_2 Controparte_2
sostituzione di altre dipendenti.
21. L'art. 4, comma terzo lett. a), del contratto collettivo Multiservizi, non essendo contestato dalla che il passaggio di appalto sia avvenuto senza mutamento di termini, CP_1 modalità e prestazioni contrattuali, prevede che “In ogni caso di cessazione di appalto,
l'azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica dei lavoratori interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impiegati nell'appalto in questione da almeno quattro mesi;
l'azienda subentrante, con la massima tempestività, preventivamente all'inizio della nuova gestione, e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL darà comunicazione a queste ultime del subentro nell'appalto. Alla scadenza del contratto di appalto possono verificarsi due casi: a) in caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali l'impresa subentrante si impegna a garantire
l'assunzione senza periodo di prova degli addetti esistenti in organico sull'appalto risultanti da documentazione probante che lo determini almeno 4 mesi prima della cessazione stessa, salvo casi particolari, quali dimissioni, pensionamenti, decessi”.
22. Il giudicante osserva che presupposto necessario per l'operatività della clausola sociale in esame, diretta a tutelare i livelli occupazionali della società uscente dal rapporto, è che il personale sia effettivamente impiegato nell'appalto per cui si verifica l'avvicendamento tra appaltatori, riferendosi la pattuizione agli “addetti esistenti in organico sull'appalto”.
Rispetto a tale precisazione non può considerarsi assimilabile la posizione del dipendente che viene impiegato solo occasionalmente nell'appalto in questione, come si verifica nell'ipotesi della sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, con quest'ultimo invece tutelato dalla clausola in esame.
23. Nella presente controversia il passaggio di appalto è pacificamente avvenuto rispetto al solo servizio di pulizia dei centri presenti a Sassari, aggiudicato dalla Org_1 CP_1
[...]
24. L'istruttoria orale ha poi dimostrato che la IG.ra non fosse stabilmente impiegata Pt_1 nell'appalto di cui si discute.
5 25. Difatti, le tre testi di parte convenuta, colleghe dell'odierna ricorrente e adibite allo svolgimento dell'attività di pulizia dei centri hanno concordemente dichiarato che Org_1
la IG.ra operava presso tale appalto solo in sostituzione della lavoratrice Pt_1
presso la di IA CA (cfr. testimonianza , e della Controparte_4 Org_1 Tes_1
dipendente in maternità presso la di IA DA (cfr. Controparte_3 Org_1
testimonianze e . Tes_2 Tes_3
26. Tali testi hanno specificato che la ricorrente operava presso tale appalto solo in sostituzione di tali lavoratrici e dunque non stabilmente, essendo piuttosto adibita con la all'appalto presso la e la Controparte_2 Organizzazione_2 Org_3
[... Sassari (cfr. testi e . Tes_2 Tes_3
27. Rispetto a quanto rappresentato da tali testi, colleghe di lavoro della ricorrente e addette alla pulizia nell'appalto aggiudicato dalla convenuta, non costituisce smentita quanto dichiarato dalle due testi di parte ricorrente. Queste ultime, dipendenti della Org_1
riferiscono di aver visto la IG.ra lavorare alla di IA CA (testi e Pt_1 Org_1 Tes_4
, ma senza specificare il periodo di riferimento (se dal 2019 o dal solo 2020, Tes_5 quando la ricorrente era assunta dalla resistente e addetta all'appalto per cui è causa), né le stesse avrebbero potuto rappresentare se la ricorrente fosse presente presso tale punto vendita in sostituzione di altro lavoratore.
28. Né a livello documentale risulta che la IG.ra fosse adibita al servizio di pulizia Pt_1
presso i punti posto che il contratto con cui è stata convertito il rapporto di lavoro Org_1
in tempo indeterminato fa solo riferimento alla medesima sede di cui al precedente contratto a tempo determinato (doc. 1 fasc. ricorrente), con quest'ultimo che non risulta prodotto in giudizio. Allo stesso modo, dalle buste paga prodotte in atti non emerge alcun riferimento al luogo di lavoro della IG.ra , a differenza di quelle consegnate dalla Pt_1
convenuta (doc. 6 fasc. ricorrente).
29. Ne deriva che, non essendo obbligata all'assunzione secondo quanto previsto dalla clausola sociale, la ha liberamente fatto ricorso all'assunzione della CP_1
ricorrente a tempo determinato, con la clausola appositiva del termine che non è affetta da nullità, per tutte le ragioni esposte.
30. Sussistono gli elementi di cui all'articolo 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, per compensare
6 integralmente fra le parti le spese del giudizio, stante l'accertamento fattuale condotto e la natura interpretativa della decisione circa la clausola sociale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Sassari, 21/05/2024 il Giudice
Dott. Matteo Girolametti
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