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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/09/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1317 / 2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 15/09/2025
Il giorno 15/09/2025 alle ore 10,15 innanzi al Giudice onorario Luca ST viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1317 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
Controparte_1
Si dà atto che è presente l'avv. Francesca Picone in sostituzione dell'avv. Barbara Alari per parte opposta.
Nessuno è presente per parte opponente sino alle ore 10,25.
L'avv. Picone conclude come in memoria dell'11/01/2024 e discute oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,25.
Il Giudice Onorario
Luca ST
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Luca ST al termine dell'udienza del giorno 15/09/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:25 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
18:55, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 1317 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: in persona Parte_2 P.IVA_1 del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
, via Esseneto n. 91, presso lo studio dell'avv. Daniela Greco, che la rappresenta e Parte_1 difende giusta procura ad litem depositata unitamente all'atto di citazione in opposizione
* ATTRICE OPPONENTE * contro
(c.f./p.iva: ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Milano e ivi elettivamente domiciliata in piazza Erculea n. 11, presso lo studio degli avv.ti Barbara Alari e Concetta Sorrentino, che la rappresentano e difendono giusta procura ad litem depositata il 04.04.2025 unitamente a comparsa di costituzione di nuovo difensore
* CONVENUTA OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna la parte opposta concludeva come da verbale in pari data, riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 03 marzo 2022 ha ottenuto dal Tribunale di Agrigento Controparte_1 un'ingiunzione di pagamento (D.I. n. 256/2022 - R.G. n. 213/2022) per la somma di € 5.274,73, oltre “gli ulteriori interessi al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo pagamento” e le spese della procedura di ingiunzione, nei confronti dell Parte_2
a titolo di pagamento degli “interessi ex D.Lgs. 192/12” dovuti a causa del
[...]
“pagamento tardivo delle somme cedute” dalla “ … in virtù di atto di Controparte_2 cessione del credito, mediante scrittura privata, stipulata in data 21/11/2018 … notificata a mezzo pec in data 23/11/2018 al debitore ceduto” (v. ricorso per ingiunzione).
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato in data 13 aprile 2022, l
[...]
ha proposto opposizione con atto di citazione, Parte_2 notificato il 13 maggio 2022, eccependo “il difetto di legittimazione processuale della
[...]
, in quanto nessuna cessione di credito è stata accettata dall' , atteso CP_1 Parte_1 che la stessa ha notificato il diniego tempestivamente … entro 45 giorni come previsto per legge, con nota n° 2039 941 del 11.12.2018” e di avere “pagato regolarmente le fatture”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo Rg 256/2022 … in particolare riconoscere il difetto di legittimazione processuale della in quanto l' non ha Controparte_1 Parte_1 acconsentito alla cessione del credito da parte di a favore della;
Parte_3 Controparte_1 con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Radicatasi la lite, in data 08 ottobre 2022 si è costituita Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nino Nigro, depositando comparsa di risposta con la quale ha resistito all'opposizione contestando tutto quanto eccepito e dedotto dall' , Parte_1 rilevando in particolare la carenza di prova dell'avvenuta comunicazione del rifiuto della cessione del credito alla cessionaria e, in ogni caso, la previsione nel contratto di cessione di un mandato irrevocabile alla per la riscossione dei medesimi crediti. CP_1
Dopo aver evidenziato, poi, la mancata contestazione degli importi di cui al decreto ingiuntivo da Parte parte dell' la convenuta opposta ha chiesto al Tribunale di: “in via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo …; nel merito: - in via principale: rigettare
l'avversa opposizione … e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo …; - in ogni caso: condannare l' al pagamento in favore di Parte_2
quale cessionaria e/o mandataria del credito, della somma di €. 5.274,73 a Controparte_1 titolo di interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 … maturati fatture di fornitura emesse da Pt_4
[...
[...] … pagate oltre i termini di scadenza, o di quella diversa, maggiore o minore somma che
[...] dovesse essere accertata in corso di causa, oltre agli interessi ex art. 1284 comma IV cod. civ. dalla data del deposito del ricorso monitorio alla data dell'effettivo pagamento;
- con vittoria di spese e competenze professionali”.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. effettuato da parte della sola convenuta opposta, su istanza di entrambe le parti, essendo la causa di natura documentale, il
Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e, quindi, quella per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
In data 25.10.2024 l'avv. Daniela Greco ha comunicato l'avvenuta rinuncia al mandato conferitole dall' (senza allegare la comunicazione notificata al cliente). Parte_1
In data 04.04.2025 gli avv.ti Barbara Alari e Concetta Sorrentino si sono costituiti quali nuovi difensori dell'opposta Controparte_1
All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa dal solo procuratore della parte opposta, stante l'assenza di quello dell'opponente, il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Giova, innanzi tutto, rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando a carico del creditore opposto - avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione - l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto - quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Invero “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto, e comunque non solo, la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, deve essenzialmente stabilirsi
4 se è fondata o non è fondata la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria, e cioè stabilirsi se la parte che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sia realmente, o non sia, creditrice della somma di danaro (se il credito è pecuniario) che ha costituito oggetto del decreto medesimo.
In questo contesto, allora, sulla parte opposta grava l'onere di dimostrare l'esistenza, per quella somma, del credito (dunque, più precisamente, del “titolo” del diritto azionato), laddove grava invece sulla parte opponente l'onere di dimostrare avvenuti, eventualmente, fatti estintivi del credito medesimo (e ciò, secondo un criterio di ripartizione dell'onere probatorio che, in generale, è ormai accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: v. sentenza del 30 ottobre 2001 n. 13533).
Analizzando il caso di specie, con riferimento al rapporto sotteso all'ingiunzione di pagamento opposta, deve evidenziarsi che non vi è alcuna contestazione da parte dell'
[...]
in ordine né all'avvenuto pagamento in ritardo delle fatture emesse dalla cedente Parte_1 Pt_3
(circostanza che anzi trova piena conferma nelle stesse ricevute di pagamento depositate
[...] dall'opponente) né alla quantificazione degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 e delle ulteriori spese richieste dalla Banca Sistema con il procedimento monitorio.
Applicando i principi sul riparto dell'onere probatorio tra le parti, di cui si è detto, emerge che risulta dimostrata la sussistenza del titolo azionato, ovvero il pagamento in ritardo delle fatture e la conseguente debenza e quantificazione degli interessi e spese spettanti alla CP_1
[...]
Parte opposta ha, quindi, compiutamente assolto all'onere probatorio gravante su di lei ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Dal canto suo, l' ha fornito, con la Parte_2 documentazione versata in atti, prova dell'avvenuto pagamento delle fatture emesse dalla Pt_3
(cedente) direttamente a quest'ultima – ma ciò non costituiva oggetto della domanda
[...] monitoria, limitata come già evidenziato, ai soli interessi e spese da ritardo – e ha prodotto la nota
(prot. n. 203941 del giorno 11 novembre 2018) indirizzata alla cedente e alla Parte_3 cessionaria con cui ha comunicato il proprio diniego “alla cessione del Controparte_1 credito (registrata in Milano 1, il 21/11/2018, al n. 38734) e acquisita al protocollo generale n.
193523 del 26/11/2018”, unitamente all'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta consegna della stessa in data 20.12.2018 alla a mezzo raccomandata a/r. Parte_3
Parte
In ragione del diniego alla cessione del credito operato con la detta nota l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione della Controparte_1
In punto di diritto va preliminarmente evidenziato come la normativa in materia di
5 cessione di crediti sorti in occasione di un contratto pubblico si atteggi in termini particolari rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione dei crediti (art. 1260 e ss., c.c.).
Invero, il sistema normativo - teso a contemperare le esigenze sottese alla libera cessione dei crediti con quelle inerenti alla regolare esecuzione dei contratti pubblici e la corretta individuazione del destinatario dei pagamenti - è fortemente stratificato poggiando su norme formatesi nel corso degli anni.
Ai fini del presente giudizio, la norma maggiormente di interesse, derogatrice del principio generale dell'irrilevanza, ai fini dell'efficacia delle cessioni, del consenso prestato dal debitore ceduto (essendo sufficiente la notifica della cessione al fine di renderla allo stesso opponibile), si rinviene nell'art. 106, tredicesimo comma, del D. Lgs. n. 50 del 2016 (cd. codice degli appalti), ratione temporis applicabile (testo vigente dal 20.05.2017 al 29.06.2022), secondo cui “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Tale disposizione sostituisce il principio della necessaria adesione (precedentemente previsto) con quello del silenzio assenso;
infatti, viene riconosciuto alla P.A. la facoltà di rifiutare la cessione, così impedendo che tale atto diventi efficace nei suoi confronti.
Il rifiuto deve, però, essere comunicato dalla P.A. a cedente e cessionario entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della cessione.
La norma in questione si applica soggettivamente alle che, Controparte_3 come condivisibilmente osservato da recente giurisprudenza di legittimità, rivestono il carattere di
“organismo di diritto pubblico” ai sensi dell'art. 3, lett. d, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, onde i Parte relativi contratti, stipulati dalle per l'acquisizione di prodotti farmaceutici, sono assoggettati alla disciplina della citata normativa.
Ciò premesso, venendo al caso in esame, dalla documentazione versata in atti dalle parti risulta acclarato che l'atto di cessione dei crediti (tra cui rientrano anche quelli dell'odierna opponente) del 21.11.2018 riveste la forma richiesta dal citato D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di scrittura privata autenticata dal Notaio in Milano (Rep. 3253 del Persona_1
21.11.2018), ed è stato ritualmente notificato alla a mezzo posta elettronica Parte_1
6 certificata del 26.11.2018.
Tali evidenze, comunque, non sono neanche oggetto di contestazione tra le parti. Parte
Di contro, non ci si può esimere dal rilevare che la comunicazione depositata dall' a dimostrazione dell'effettiva opposizione alla cessione, vale a dire la nota registrata al prot. n.
203941 del giorno 11 novembre 2018, risulta notificata alla sola cedente (v. racc. a/r Parte_3 consegnata il 20/12/2018) e non anche alla cessionaria Controparte_1
E nonostante la specifica contestazione dell'opposta, sin dalla comparsa di costituzione,
l' , su cui incombeva ex art. 2697 c.c. l'onere Parte_2 probatorio, non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica del diniego alla cessione anche alla cessionaria CP_1
Il mancato rispetto di quanto disposto dal sopra riportato art. 106, comma 13, del D. Lgs. n.
50 del 2016 (“le cessioni di crediti … sono efficaci e opponibili alle … amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”) determina l'inefficacia del dissenso Parte dell' cui consegue la piena validità e operatività dell'atto di cessione dei crediti nei confronti della parte ceduta, odierna opponente.
Orbene, all'accertato ritardo nel pagamento da parte dell' Controparte_4
(cfr. ricevute pagamento prodotte dall'opponente) e alla, del pari, accertata
[...] Parte_3
Parte efficacia della cessione dei crediti in favore della (causa mancato diniego dell' CP_1 da notificarsi nelle forme e nei termini di legge), consegue l'applicazione automatica degli interessi moratori per ritardato pagamento delle fatture disciplinata dal decreto legislativo n.
231/2002, come modificato con il D. Lgs. n. 192/2012 (che dal gennaio 2013 l'ha reso applicabile anche ai rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni).
In assenza di alcun rilievo dell'opponente sia in ordine alle modalità che al conteggio delle spese e degli interessi da ritardato pagamento, specificato dalla nel Controparte_1 procedimento monitorio, la somma ingiunta di € 5.274,73 - per il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. - deve ritenersi accertata e dovuta.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata con conseguente declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
3. Considerato che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio, le spese, già liquidate, della fase monitoria, vanno poste a carico di parte opponente che deve anche sostenere le spese del presente giudizio di
7 opposizione che vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione - stante la semplicità delle questioni trattate - dei parametri minimi previsti dal vigente D.M. n. 147/2022, e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Luca ST, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1317/2022, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dall' avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. n. 256/2022 (R.G. n. 213/2022) emesso dal Tribunale di Agrigento il 03 marzo 2022, che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l' al pagamento in favore della parte Parte_2 opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre Controparte_1 spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 15/09/2025.
Il Giudice Onorario
Luca ST
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 15/09/2025
Il giorno 15/09/2025 alle ore 10,15 innanzi al Giudice onorario Luca ST viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1317 dell'anno 2022 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
Controparte_1
Si dà atto che è presente l'avv. Francesca Picone in sostituzione dell'avv. Barbara Alari per parte opposta.
Nessuno è presente per parte opponente sino alle ore 10,25.
L'avv. Picone conclude come in memoria dell'11/01/2024 e discute oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,25.
Il Giudice Onorario
Luca ST
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Luca ST al termine dell'udienza del giorno 15/09/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:25 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
18:55, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 1317 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: in persona Parte_2 P.IVA_1 del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
, via Esseneto n. 91, presso lo studio dell'avv. Daniela Greco, che la rappresenta e Parte_1 difende giusta procura ad litem depositata unitamente all'atto di citazione in opposizione
* ATTRICE OPPONENTE * contro
(c.f./p.iva: ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con sede in Milano e ivi elettivamente domiciliata in piazza Erculea n. 11, presso lo studio degli avv.ti Barbara Alari e Concetta Sorrentino, che la rappresentano e difendono giusta procura ad litem depositata il 04.04.2025 unitamente a comparsa di costituzione di nuovo difensore
* CONVENUTA OPPOSTA *
OGGETTO: opposizione ad ingiunzione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna la parte opposta concludeva come da verbale in pari data, riportandosi ai propri atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. In data 03 marzo 2022 ha ottenuto dal Tribunale di Agrigento Controparte_1 un'ingiunzione di pagamento (D.I. n. 256/2022 - R.G. n. 213/2022) per la somma di € 5.274,73, oltre “gli ulteriori interessi al saggio legale dalla domanda sino all'effettivo pagamento” e le spese della procedura di ingiunzione, nei confronti dell Parte_2
a titolo di pagamento degli “interessi ex D.Lgs. 192/12” dovuti a causa del
[...]
“pagamento tardivo delle somme cedute” dalla “ … in virtù di atto di Controparte_2 cessione del credito, mediante scrittura privata, stipulata in data 21/11/2018 … notificata a mezzo pec in data 23/11/2018 al debitore ceduto” (v. ricorso per ingiunzione).
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, notificato in data 13 aprile 2022, l
[...]
ha proposto opposizione con atto di citazione, Parte_2 notificato il 13 maggio 2022, eccependo “il difetto di legittimazione processuale della
[...]
, in quanto nessuna cessione di credito è stata accettata dall' , atteso CP_1 Parte_1 che la stessa ha notificato il diniego tempestivamente … entro 45 giorni come previsto per legge, con nota n° 2039 941 del 11.12.2018” e di avere “pagato regolarmente le fatture”.
Ha chiesto, quindi, al Tribunale di “revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo Rg 256/2022 … in particolare riconoscere il difetto di legittimazione processuale della in quanto l' non ha Controparte_1 Parte_1 acconsentito alla cessione del credito da parte di a favore della;
Parte_3 Controparte_1 con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”.
Radicatasi la lite, in data 08 ottobre 2022 si è costituita Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Nino Nigro, depositando comparsa di risposta con la quale ha resistito all'opposizione contestando tutto quanto eccepito e dedotto dall' , Parte_1 rilevando in particolare la carenza di prova dell'avvenuta comunicazione del rifiuto della cessione del credito alla cessionaria e, in ogni caso, la previsione nel contratto di cessione di un mandato irrevocabile alla per la riscossione dei medesimi crediti. CP_1
Dopo aver evidenziato, poi, la mancata contestazione degli importi di cui al decreto ingiuntivo da Parte parte dell' la convenuta opposta ha chiesto al Tribunale di: “in via preliminare: concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo …; nel merito: - in via principale: rigettare
l'avversa opposizione … e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo …; - in ogni caso: condannare l' al pagamento in favore di Parte_2
quale cessionaria e/o mandataria del credito, della somma di €. 5.274,73 a Controparte_1 titolo di interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 … maturati fatture di fornitura emesse da Pt_4
[...
[...] … pagate oltre i termini di scadenza, o di quella diversa, maggiore o minore somma che
[...] dovesse essere accertata in corso di causa, oltre agli interessi ex art. 1284 comma IV cod. civ. dalla data del deposito del ricorso monitorio alla data dell'effettivo pagamento;
- con vittoria di spese e competenze professionali”.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c. effettuato da parte della sola convenuta opposta, su istanza di entrambe le parti, essendo la causa di natura documentale, il
Giudice fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni e, quindi, quella per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
In data 25.10.2024 l'avv. Daniela Greco ha comunicato l'avvenuta rinuncia al mandato conferitole dall' (senza allegare la comunicazione notificata al cliente). Parte_1
In data 04.04.2025 gli avv.ti Barbara Alari e Concetta Sorrentino si sono costituiti quali nuovi difensori dell'opposta Controparte_1
All'odierna udienza, fatta discutere oralmente la causa dal solo procuratore della parte opposta, stante l'assenza di quello dell'opponente, il Giudice si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Giova, innanzi tutto, rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, risultando a carico del creditore opposto - avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione - l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore opponente - avente la veste di convenuto - quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Invero “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto, e comunque non solo, la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05;
Cass. 15186/03; Cass. 6663/02).
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, deve essenzialmente stabilirsi
4 se è fondata o non è fondata la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria, e cioè stabilirsi se la parte che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sia realmente, o non sia, creditrice della somma di danaro (se il credito è pecuniario) che ha costituito oggetto del decreto medesimo.
In questo contesto, allora, sulla parte opposta grava l'onere di dimostrare l'esistenza, per quella somma, del credito (dunque, più precisamente, del “titolo” del diritto azionato), laddove grava invece sulla parte opponente l'onere di dimostrare avvenuti, eventualmente, fatti estintivi del credito medesimo (e ciò, secondo un criterio di ripartizione dell'onere probatorio che, in generale, è ormai accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione: v. sentenza del 30 ottobre 2001 n. 13533).
Analizzando il caso di specie, con riferimento al rapporto sotteso all'ingiunzione di pagamento opposta, deve evidenziarsi che non vi è alcuna contestazione da parte dell'
[...]
in ordine né all'avvenuto pagamento in ritardo delle fatture emesse dalla cedente Parte_1 Pt_3
(circostanza che anzi trova piena conferma nelle stesse ricevute di pagamento depositate
[...] dall'opponente) né alla quantificazione degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 e delle ulteriori spese richieste dalla Banca Sistema con il procedimento monitorio.
Applicando i principi sul riparto dell'onere probatorio tra le parti, di cui si è detto, emerge che risulta dimostrata la sussistenza del titolo azionato, ovvero il pagamento in ritardo delle fatture e la conseguente debenza e quantificazione degli interessi e spese spettanti alla CP_1
[...]
Parte opposta ha, quindi, compiutamente assolto all'onere probatorio gravante su di lei ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Dal canto suo, l' ha fornito, con la Parte_2 documentazione versata in atti, prova dell'avvenuto pagamento delle fatture emesse dalla Pt_3
(cedente) direttamente a quest'ultima – ma ciò non costituiva oggetto della domanda
[...] monitoria, limitata come già evidenziato, ai soli interessi e spese da ritardo – e ha prodotto la nota
(prot. n. 203941 del giorno 11 novembre 2018) indirizzata alla cedente e alla Parte_3 cessionaria con cui ha comunicato il proprio diniego “alla cessione del Controparte_1 credito (registrata in Milano 1, il 21/11/2018, al n. 38734) e acquisita al protocollo generale n.
193523 del 26/11/2018”, unitamente all'avviso di ricevimento attestante l'avvenuta consegna della stessa in data 20.12.2018 alla a mezzo raccomandata a/r. Parte_3
Parte
In ragione del diniego alla cessione del credito operato con la detta nota l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione della Controparte_1
In punto di diritto va preliminarmente evidenziato come la normativa in materia di
5 cessione di crediti sorti in occasione di un contratto pubblico si atteggi in termini particolari rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione dei crediti (art. 1260 e ss., c.c.).
Invero, il sistema normativo - teso a contemperare le esigenze sottese alla libera cessione dei crediti con quelle inerenti alla regolare esecuzione dei contratti pubblici e la corretta individuazione del destinatario dei pagamenti - è fortemente stratificato poggiando su norme formatesi nel corso degli anni.
Ai fini del presente giudizio, la norma maggiormente di interesse, derogatrice del principio generale dell'irrilevanza, ai fini dell'efficacia delle cessioni, del consenso prestato dal debitore ceduto (essendo sufficiente la notifica della cessione al fine di renderla allo stesso opponibile), si rinviene nell'art. 106, tredicesimo comma, del D. Lgs. n. 50 del 2016 (cd. codice degli appalti), ratione temporis applicabile (testo vigente dal 20.05.2017 al 29.06.2022), secondo cui “Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Tale disposizione sostituisce il principio della necessaria adesione (precedentemente previsto) con quello del silenzio assenso;
infatti, viene riconosciuto alla P.A. la facoltà di rifiutare la cessione, così impedendo che tale atto diventi efficace nei suoi confronti.
Il rifiuto deve, però, essere comunicato dalla P.A. a cedente e cessionario entro il termine di 45 giorni dalla comunicazione della cessione.
La norma in questione si applica soggettivamente alle che, Controparte_3 come condivisibilmente osservato da recente giurisprudenza di legittimità, rivestono il carattere di
“organismo di diritto pubblico” ai sensi dell'art. 3, lett. d, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, onde i Parte relativi contratti, stipulati dalle per l'acquisizione di prodotti farmaceutici, sono assoggettati alla disciplina della citata normativa.
Ciò premesso, venendo al caso in esame, dalla documentazione versata in atti dalle parti risulta acclarato che l'atto di cessione dei crediti (tra cui rientrano anche quelli dell'odierna opponente) del 21.11.2018 riveste la forma richiesta dal citato D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di scrittura privata autenticata dal Notaio in Milano (Rep. 3253 del Persona_1
21.11.2018), ed è stato ritualmente notificato alla a mezzo posta elettronica Parte_1
6 certificata del 26.11.2018.
Tali evidenze, comunque, non sono neanche oggetto di contestazione tra le parti. Parte
Di contro, non ci si può esimere dal rilevare che la comunicazione depositata dall' a dimostrazione dell'effettiva opposizione alla cessione, vale a dire la nota registrata al prot. n.
203941 del giorno 11 novembre 2018, risulta notificata alla sola cedente (v. racc. a/r Parte_3 consegnata il 20/12/2018) e non anche alla cessionaria Controparte_1
E nonostante la specifica contestazione dell'opposta, sin dalla comparsa di costituzione,
l' , su cui incombeva ex art. 2697 c.c. l'onere Parte_2 probatorio, non ha fornito la prova dell'avvenuta notifica del diniego alla cessione anche alla cessionaria CP_1
Il mancato rispetto di quanto disposto dal sopra riportato art. 106, comma 13, del D. Lgs. n.
50 del 2016 (“le cessioni di crediti … sono efficaci e opponibili alle … amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”) determina l'inefficacia del dissenso Parte dell' cui consegue la piena validità e operatività dell'atto di cessione dei crediti nei confronti della parte ceduta, odierna opponente.
Orbene, all'accertato ritardo nel pagamento da parte dell' Controparte_4
(cfr. ricevute pagamento prodotte dall'opponente) e alla, del pari, accertata
[...] Parte_3
Parte efficacia della cessione dei crediti in favore della (causa mancato diniego dell' CP_1 da notificarsi nelle forme e nei termini di legge), consegue l'applicazione automatica degli interessi moratori per ritardato pagamento delle fatture disciplinata dal decreto legislativo n.
231/2002, come modificato con il D. Lgs. n. 192/2012 (che dal gennaio 2013 l'ha reso applicabile anche ai rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni).
In assenza di alcun rilievo dell'opponente sia in ordine alle modalità che al conteggio delle spese e degli interessi da ritardato pagamento, specificato dalla nel Controparte_1 procedimento monitorio, la somma ingiunta di € 5.274,73 - per il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c. - deve ritenersi accertata e dovuta.
L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata con conseguente declaratoria di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
3. Considerato che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio, le spese, già liquidate, della fase monitoria, vanno poste a carico di parte opponente che deve anche sostenere le spese del presente giudizio di
7 opposizione che vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione - stante la semplicità delle questioni trattate - dei parametri minimi previsti dal vigente D.M. n. 147/2022, e con esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Luca ST, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1317/2022, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dall' avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. n. 256/2022 (R.G. n. 213/2022) emesso dal Tribunale di Agrigento il 03 marzo 2022, che per l'effetto conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
- condanna l' al pagamento in favore della parte Parte_2 opposta, delle spese di lite che si liquidano in € 1.700,00 per compensi, oltre Controparte_1 spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Agrigento il 15/09/2025.
Il Giudice Onorario
Luca ST
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