CA
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/10/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. NI ER RR Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. IA IS Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1802 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2018
TRA
(c.f. ) in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 CodiceFiscale_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Gervasi, giusta procura a Persona_1
margine dell'atto di citazione in appello
Appellante
(p. iva , in persona del procuratore speciale Avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, giusta procura del 26.11.2010 a rogito Notaio Dott. Rep. N. 11945, Racc.
[...] Persona_2 n. 2287, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti per procura speciale allegata alla comparsa di risposta con appello incidentale
Appellata e appellante incidentale
Conclusioni di parte appellante:
ritenere e dichiarare che il c/c n° 3303410029496 presenta, alla data del 30-06-2011, un saldo a credito del correntista pari a 63.811,97 euro;
condannare , in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore di CP_1
, della somma di euro 63.811,97 a titolo di ripetizione degli interessi, delle Parte_1
commissioni e delle spese illegittimamente addebitate sul conto corrente n° 3303410029496,
oltre interessi legali dal 30-06-2011 alla data di effettivo soddisfo.
condannare al pagamento delle spese legali relative al doppio grado di giudizio, CP_1
ex D.M. n° 147 / 2022, con distrazione, ex art. 93 c p c, in favore del procuratore e difensore antistatario.
Conclusioni di parte appellata e appellante incidentale:
disporre il richiamo del CTU, affinché quest'ultimo predisponga un ricalcolo alternativo da sottoporre alla valutazione di Codesta Corte d'Appello nel quale eseguire gli accertamenti in tema di prescrizione senza tenere conto del c.d. “fido di fatto” ma attenendosi esclusivamente,
ai fini della individuazione dell'eventuale affidamento sottostante al rapporto, ai soli contratti di affidamento eventualmente versati in atti;
2 in via meramente subordinata e nella ipotesi in cui la superiore istanza non venga accolta,
accogliere le conclusioni come da comparsa di risposta in appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva del 18 aprile 2024, questa Corte ha accolto l'appello proposto da
, in proprio e nella qualità di erede del padre , avverso la pronuncia Parte_1 Per_1
del Tribunale di Trapani n. 471 del 3 maggio 2018 e, parzialmente, anche l'impugnazione incidentale condizionata proposta da Controparte_1
Circoscritta l'analisi, in ragione della natura parziale di entrambe le impugnazioni,
all'accertamento del saldo di chiusura del rapporto di conto corrente di corrispondenza n.
410029496 (poi 11151 e ancora 30085028), tenendo conto anche delle competenze rinvenienti dal conto anticipi, ivi girocontate, ed esclusa, invece, la necessità di ulteriori verifiche con riguardo al conto anticipi n. 410084464, il cui saldo zero segnalava l'integrale restituzione della sorte capitale anticipata dalla banca a fronte di fatture presentate dal sovvenuto, è stato riconosciuto il fondamento:
- integrale del I e II motivo dell'impugnazione del correntista, trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi, ed è stato dunque disposto che il ricalcolo del saldo all'ultimo estratto conto disponibile (giugno 2011) fosse esteso all'intera durata del rapporto, come documentata, previa opportuna operazione di raccordo dei saldi in corrispondenza delle -peraltro limitate, in quanto poco numerose e poco estese- soluzioni di continuità nella serie degli estratti conto, tali da non compromettere l'attendibilità risultato finale;
3 - integrale del III motivo di impugnazione principale, con conseguente esclusione della legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori anche per il periodo successivo al 30 giugno 2000;
- parziale del I motivo di impugnazione incidentale con il quale aveva insistito Controparte_1
nell'eccezione di prescrizione del diritto del correntista alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte. Più in dettaglio, l'eccezione, infondata in relazione alla domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal correntista a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi delle quali era stata chiesta la restituzione a intervalli inferiori al decennio,
era fondata e temporalmente delimitata, quanto alla domanda di ripetizione degli interessi eccedenti il saggio legale, al periodo antecedente il 29.5.1995, avendone il correntista chiesto la restituzione con nota del 29.5.2005, e quanto alle ulteriori somme indebitamente corrisposte a titolo di spese, costi e commissioni e alla regolazione contabile delle operazioni con valuta differente dal giorno di effettuazione, al periodo anteriore al 22.9.2004, data antecedete di un decennio la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Non rinvenendosi nei conteggi sviluppati dal consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio un'ipotesi di ricostruzione del saldo finale del conto corrente di corrispondenza,
comprensivo della rielaborazione delle competenze rinvenienti dal conto anticipi su questo girocontate, coerente con la soluzione delineata, è stato disposto un supplemento di istruttoria.
Rimessa, dunque la causa sul ruolo istruttorio, è stata espletata consulenza d'ufficio tecnico-
contabile e, verificato che:
4 - non erano stati depositati in atti i contratti di accensione dei rapporti di conto corrente di corrispondenza n. 410029496 risalente all'anno 1992 e del rapporto di conto anticipi n.
3303.010.04995 (in seguito n. 300039555) aperto il 29.6.2006, chiusi entrambi a giugno
(rispettivamente il 10 e il 6) 2011;
- erano stati per contro prodotti: a) quanto al rapporto di conto corrente di corrispondenza, il contratto di apertura di credito per € 80.000,00 del 12.4.2007 (che disciplina il tasso degli interessi debitori, la commissione di massimo scoperto e i costi di istruzione/revisione delle pratiche di fido) e un ulteriore contratto del 19.1.2010, privo tuttavia delle condizioni economiche;
b) quanto al contratto di conto anticipi il contratto di apertura di credito fino a €
10.000,00 del 23.5.2007;
è stato affidato al consulente tecnico l'incarico di rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente n. 410029496 (in seguito rinumerato 11151 e dopo ancora 30085028) nel rispetto dei seguenti criteri:
“A) dal primo estratto conto in atti e sino al 12.4.2007:
i) muovendo dal saldo negativo del primo estratto conto in atti (-£ 27.289.219 al 31.12.1992);
ii) espungendo dal conto tutti i costi, le commissioni e le spese comunque denominate;
iii) sostituendo gli interessi applicati con il saggio legale e, dall'entrata in vigore del
T.U.B., con il saggio di cui all'art. 117 TUB (a tal fine considerando: in primo luogo, che
l'espressione operazioni attive e passive cui è ancorata rispettivamente l'applicazione del tasso
nominale minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro deve essere riguardata dal punto di
5 vista della banca, così che il primo si applicherà ogni qual volta questa sia essa creditrice del
cliente ed il secondo, all'inverso, quando la banca sia debitrice del proprio correntista;
ancora,
che la misura degli interessi applicati in via sostitutiva non si riduce immutabilmente al tasso
dell'emissione dei titoli risalente ai dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, dovendo
invece optarsi in concreto, previa comparazione tra tale saggio di interessi e quello, determinato
in funzione di identici parametri ma riferito ai 12 mesi antecedenti ogni operazione, per il tasso,
tra i due, più favorevole per il cliente);
iv) espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
v) riconducendo gli addebiti e accrediti contabili alla data di effettuazione delle relative
operazioni;
vi) epurando il conto corrente dalle poste indebite rinvenienti, a titolo di costi commissioni e
spese, dal conto anticipi e riducendo la misura degli interessi relativi alle operazioni di anticipo
al saggio legale e al saggio di cui all'art. 117 T.U.B. per il periodo successivo all'entrata in
vigore di tale norma;
B) dal 12.4.2007 e sino all'estinzione del conto proseguire (ovviamente sulla base del saldo
ottenuto in forza dei ricalcoli che precedono):
- inserendo le sole condizioni, ovvero interessi debitori, commissione di massimo scoperto e
costi di istruzione/revisione fido, contemplate nel contratto di aperture di credito di 80.000,00
(doc. n. 11 della produzione di primo grado della banca) o le diverse e più favorevoli condizioni
in concreto riconosciute al correntista;
6 - mantenendo fermi, quanto al resto, i criteri di ricalcolo segnalati sub A);
C) dal 23.5.2007 e sino all'estinzione del conto:
- girocontando sul conto corrente le competenze maturate sul conto anticipi conformi (o più
favorevoli al correntista) alle condizioni indicate nel contratto di apertura di credito per €
100.000,00 (doc. n. 8 del fascicolo di primo grado della banca);
D) con separato conteggio, eseguito sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte Cass.
S.U. n. 24418/2010, mantenere le scritturazioni estinte con rimesse solutorie, accertate sia sulla
scorta dell'estratto conto storico della banca, sia su quello già depurato dalle annotazioni
contabili in applicazione dei criteri sopra esposti, eventualmente eseguite dal correntista nel
lasso di tempo compreso tra il primo estratto conto in atti e il 22.9.2004 sia sul saldo banca sia
sul saldo rettificato in forza dei criteri sopra indicati, all'uopo tenendo conto:
a) del limite di affidamento tempo per tempo eventualmente convenuto sempre che sia possibile
ricostruirne in via fatto l'ammontare mediante valorizzazione e coordinamento di indici
rivelatori comunque emergenti dalla documentazione anche contabile in atti (differente misura
degli interessi entrofido ed extrafido, comunicazione di ricognizione di affidamenti,
segnalazione dell'accordato alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, presenza di uno
scoperto costante di conto);
b) che, per effetto delle note di costituzione in mora, per la capitalizzazione trimestrale non è
maturata alcuna prescrizione, sì che i relativi addebiti non dovuti devono essere considerati
interamente ripetibili dal correntista;
7 c) che, sempre in ragione della nota di costituzione in atti, gli addebiti relativi agli interessi
corrispettivi sono ripetibili da correntista dal 29.5.1995, sì che la verifica della prescrizione di
tale posta debitoria si arresta a tale data”.
La rielaborazione operata dal consulente, all'esito di un'indagine approfondita e meticolosa, i cui risultati si condividono, ha consentito di appurare in € 63.811,97, a credito del correntista, il saldo alla data del 10.6.2011 del conto corrente di corrispondenza acceso dal dante causa dell'appellante, in luogo del saldo 0 annotato nelle scritture contabili della banca.
Le conclusioni esposte dall'ausiliare non meritano di essere riviste in considerazione dei rilievi sviluppati dall'istituto di credito avverso la valorizzazione del c.d. fido di fatto, profilo rilevante ai fini della verifica di prescrizione del credito restitutorio del correntista.
E' bene precisare al riguardo che il formalismo imposto dall'art. 117 T.U.B., sotto pena di nullità
dei contratti bancari, non preclude la ricerca di indicatori dell'esistenza di un fido c.d. “di fatto”.
Le nullità di cui al Titolo IV del T.U.B., rientrano nel novero delle “nullità di protezione”. Tale
peculiare rimedio, in primo luogo, risponde alla necessità di garantire una tutela sostanziale al contraente che -in ragione dell'asimmetria informativa che connota i rapporti bancari e finanziari- si trova in una posizione di strutturale debolezza rispetto all'altra parte, e, in via consequenziale, mira al soddisfacimento degli interessi fondamentali al corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e all'uguaglianza tra contraenti (art. 3 Cost.).
Nata in ambito consumeristico, a completamento di un quadro di strumenti civilistici funzionali alla tutela del consumatore, la disciplina delle nullità di protezione è stata estesa ad altri contratti
8 che, analogamente ai contratti di consumo, si connotano per uno squilibrio strutturale tra le parti.
Il formalismo contrattuale, in particolare, in una prospettiva che diverge dalla logica del codice civile (ove è previsto che la forma ammanti per lo più contratti aventi a oggetto beni immobili intercorsi tra contraenti in posizione di parità), mira a riequilibrare la diseguaglianza sistemica che colloca l'intermediario bancario e la sua controparte contrattuale su piani differenti di forza contrattuale, bagaglio cognitivo, esperienza, capacità professionale, onde favorire l'esercizio consapevole della libertà contrattuale del cliente.
La funzione di protezione assolta dalla nullità comporta che essa possa essere fatta valere solo dal correntista -contraente debole- e che il giudice ha il potere di rilevarle d'ufficio esclusivamente nell'interesse di quest'ultimo (Cass. civ., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242).
Dalla ratio sottesa alla previsione legislativa della nullità di cui all'art. 117 T.U.B. deriva l'impossibilità per l'istituto di credito -contraente forte del rapporto- di invocare con effetti per sé favorevoli una nullità -quella del contratto di apertura di credito- che non solo è posta a tutela del cliente, ma alla quale lo stesso istituto di credito ha dato causa non avendo provveduto a stipulare il contratto per iscritto. Accordare rilevanza al fido di fatto, pertanto, consente un recupero di coerenza di sistema, scongiurando che la banca, che ha dato luogo alla nullità, possa poi trarre utilità dalla stessa paralizzando con l'eccezione di prescrizione il credito restitutorio maturato dal correntista in relazione alle poste indebitamente annotate in conto e corrisposte. Un
fido, sebbene “di fatto”, può dunque ritenersi accordato se tale circostanza è ricavabile anche da altri elementi, diversi dall'espressa previsione contrattuale.
9 Nel caso di specie, i documenti prodotti in giudizio dal correntista consentono di ricostruire agevolmente l'esistenza di un affidamento e di affermare che esso non è stato mai in concreto superato.
Onde verificare esistenza e limite dell'affidamento, il consulente tecnico ha utilizzato le informazioni rinvenienti dagli estratti conto.
In particolare, gli elementi per il conteggio delle competenze trimestrali attestano che, in tutto il periodo rilevante, ovvero dal primo trimestre 1993 al 22/09/2004:
- la commissione di massimo scoperto -la cui aliquota è indicata, sia intra fine sia extra fido,
nella misura 0,125 punti percentuali- è accompagnata, a ogni applicazione, dalla dicitura
“commissione di massimo scoperto entro fido”, formula che attesta il mancato superamento del limite del fido, evenienza che avrebbe determinato l'applicazione anche della c.ms extra fido;
- quanto agli interessi, sono indicate due aliquote differenti, una entro fido e un'altra denominata
“mora/scopertura” (sensibilmente superiore alla prima), mai applicata.
In considerazione della mancata evidenza di rimesse aventi natura solutoria, del tutto ragionevolmente, il consulente tecnico ha ritenuto superfluo svolgere il separato conteggio secondo il criterio sub D).
Conclusivamente, deve essere condannata a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 63.811,97, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla chiusura del conto
(10 giugno 2011) all'effettiva corresponsione. L'annotazione di un saldo pari a zero attesta
10 l'intervenuta chiusura del conto con pagamento a opera del correntista dell'eventuale precedente saldo debitorio.
In accordo al canone della soccombenza, le spese di lite, liquidate in misura prossima ai medi dei compensi previsti dal dm n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, in € 13.467,00 per il giudizio di primo grado -di cui € 767,00 per esborsi ed €
12.700,00 per compensi- e in € 13.765,50 -di cui € 1165,50 per esborsi, € 2.800,00 per la fase di studio, € 1.800,00 per la fase introduttiva, € 3.500,00 per la fase istruttoria ed € 4.500,00 per la fase decisionale, per il presente grado di giudizio, maggiorate di c.p.a e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico dell'appellata. Delle spese del giudizio di appello deve essere disposta la distrazione in favore dell'avvocato Francesco
Gervasi, dichiaratosi antistatario.
Le spese concernenti le consulenze tecniche disposte in corso di causa devono essere poste in via definitiva a carico della banca appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, vista la sentenza non definitiva n. 708 del
18.4.2024 che ha accolto l'appello proposto da , in proprio e nella qualità di Parte_1
erede di , con atto di citazione notificato a il 12.9.2018 Persona_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 471 del 3 maggio 2018 e parzialmente anche l'impugnazione incidentale condizionata proposta da accerta che il saldo del Controparte_1
11 conto corrente di corrispondenza n. 3303410029496 alla data di chiusura del rapporto
(10.6.2011) è pari € 63.811,97 a credito di , Parte_1
condanna al pagamento a di € 63.811,97 oltre interessi al Controparte_1 Parte_1
saggio legale con decorrenza dal 10.6.2011, sino al dì dell'effettiva corresponsione;
ridetermina in € 13.467,00 l'importo delle spese del giudizio di primo grado per cui è condanna a carico di in favore di;
Controparte_1 Parte_1
condanna alla refusione in favore dell'appellante delle spese del presente grado Controparte_1
di giudizio, liquidate in € 13.765,50, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e IVA come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014. Dispone la distrazione di tali spese in favore dell'avvocato Francesco Gervasi, dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica d'ufficio disposte Controparte_1
nei due gradi di giudizio, nella misura liquidata con sperato decreto.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello 10 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IA IS NI ER RR
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. NI ER RR Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. IA IS Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1802 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2018
TRA
(c.f. ) in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 CodiceFiscale_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Gervasi, giusta procura a Persona_1
margine dell'atto di citazione in appello
Appellante
(p. iva , in persona del procuratore speciale Avv. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
, giusta procura del 26.11.2010 a rogito Notaio Dott. Rep. N. 11945, Racc.
[...] Persona_2 n. 2287, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Pesenti per procura speciale allegata alla comparsa di risposta con appello incidentale
Appellata e appellante incidentale
Conclusioni di parte appellante:
ritenere e dichiarare che il c/c n° 3303410029496 presenta, alla data del 30-06-2011, un saldo a credito del correntista pari a 63.811,97 euro;
condannare , in persona del legale rappresentante p. t., al pagamento, in favore di CP_1
, della somma di euro 63.811,97 a titolo di ripetizione degli interessi, delle Parte_1
commissioni e delle spese illegittimamente addebitate sul conto corrente n° 3303410029496,
oltre interessi legali dal 30-06-2011 alla data di effettivo soddisfo.
condannare al pagamento delle spese legali relative al doppio grado di giudizio, CP_1
ex D.M. n° 147 / 2022, con distrazione, ex art. 93 c p c, in favore del procuratore e difensore antistatario.
Conclusioni di parte appellata e appellante incidentale:
disporre il richiamo del CTU, affinché quest'ultimo predisponga un ricalcolo alternativo da sottoporre alla valutazione di Codesta Corte d'Appello nel quale eseguire gli accertamenti in tema di prescrizione senza tenere conto del c.d. “fido di fatto” ma attenendosi esclusivamente,
ai fini della individuazione dell'eventuale affidamento sottostante al rapporto, ai soli contratti di affidamento eventualmente versati in atti;
2 in via meramente subordinata e nella ipotesi in cui la superiore istanza non venga accolta,
accogliere le conclusioni come da comparsa di risposta in appello.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza non definitiva del 18 aprile 2024, questa Corte ha accolto l'appello proposto da
, in proprio e nella qualità di erede del padre , avverso la pronuncia Parte_1 Per_1
del Tribunale di Trapani n. 471 del 3 maggio 2018 e, parzialmente, anche l'impugnazione incidentale condizionata proposta da Controparte_1
Circoscritta l'analisi, in ragione della natura parziale di entrambe le impugnazioni,
all'accertamento del saldo di chiusura del rapporto di conto corrente di corrispondenza n.
410029496 (poi 11151 e ancora 30085028), tenendo conto anche delle competenze rinvenienti dal conto anticipi, ivi girocontate, ed esclusa, invece, la necessità di ulteriori verifiche con riguardo al conto anticipi n. 410084464, il cui saldo zero segnalava l'integrale restituzione della sorte capitale anticipata dalla banca a fronte di fatture presentate dal sovvenuto, è stato riconosciuto il fondamento:
- integrale del I e II motivo dell'impugnazione del correntista, trattati congiuntamente in quanto tra loro connessi, ed è stato dunque disposto che il ricalcolo del saldo all'ultimo estratto conto disponibile (giugno 2011) fosse esteso all'intera durata del rapporto, come documentata, previa opportuna operazione di raccordo dei saldi in corrispondenza delle -peraltro limitate, in quanto poco numerose e poco estese- soluzioni di continuità nella serie degli estratti conto, tali da non compromettere l'attendibilità risultato finale;
3 - integrale del III motivo di impugnazione principale, con conseguente esclusione della legittimità della capitalizzazione infrannuale degli interessi debitori anche per il periodo successivo al 30 giugno 2000;
- parziale del I motivo di impugnazione incidentale con il quale aveva insistito Controparte_1
nell'eccezione di prescrizione del diritto del correntista alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte. Più in dettaglio, l'eccezione, infondata in relazione alla domanda di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte dal correntista a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi delle quali era stata chiesta la restituzione a intervalli inferiori al decennio,
era fondata e temporalmente delimitata, quanto alla domanda di ripetizione degli interessi eccedenti il saggio legale, al periodo antecedente il 29.5.1995, avendone il correntista chiesto la restituzione con nota del 29.5.2005, e quanto alle ulteriori somme indebitamente corrisposte a titolo di spese, costi e commissioni e alla regolazione contabile delle operazioni con valuta differente dal giorno di effettuazione, al periodo anteriore al 22.9.2004, data antecedete di un decennio la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Non rinvenendosi nei conteggi sviluppati dal consulente tecnico nominato nel primo grado di giudizio un'ipotesi di ricostruzione del saldo finale del conto corrente di corrispondenza,
comprensivo della rielaborazione delle competenze rinvenienti dal conto anticipi su questo girocontate, coerente con la soluzione delineata, è stato disposto un supplemento di istruttoria.
Rimessa, dunque la causa sul ruolo istruttorio, è stata espletata consulenza d'ufficio tecnico-
contabile e, verificato che:
4 - non erano stati depositati in atti i contratti di accensione dei rapporti di conto corrente di corrispondenza n. 410029496 risalente all'anno 1992 e del rapporto di conto anticipi n.
3303.010.04995 (in seguito n. 300039555) aperto il 29.6.2006, chiusi entrambi a giugno
(rispettivamente il 10 e il 6) 2011;
- erano stati per contro prodotti: a) quanto al rapporto di conto corrente di corrispondenza, il contratto di apertura di credito per € 80.000,00 del 12.4.2007 (che disciplina il tasso degli interessi debitori, la commissione di massimo scoperto e i costi di istruzione/revisione delle pratiche di fido) e un ulteriore contratto del 19.1.2010, privo tuttavia delle condizioni economiche;
b) quanto al contratto di conto anticipi il contratto di apertura di credito fino a €
10.000,00 del 23.5.2007;
è stato affidato al consulente tecnico l'incarico di rideterminare il saldo del rapporto di conto corrente n. 410029496 (in seguito rinumerato 11151 e dopo ancora 30085028) nel rispetto dei seguenti criteri:
“A) dal primo estratto conto in atti e sino al 12.4.2007:
i) muovendo dal saldo negativo del primo estratto conto in atti (-£ 27.289.219 al 31.12.1992);
ii) espungendo dal conto tutti i costi, le commissioni e le spese comunque denominate;
iii) sostituendo gli interessi applicati con il saggio legale e, dall'entrata in vigore del
T.U.B., con il saggio di cui all'art. 117 TUB (a tal fine considerando: in primo luogo, che
l'espressione operazioni attive e passive cui è ancorata rispettivamente l'applicazione del tasso
nominale minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro deve essere riguardata dal punto di
5 vista della banca, così che il primo si applicherà ogni qual volta questa sia essa creditrice del
cliente ed il secondo, all'inverso, quando la banca sia debitrice del proprio correntista;
ancora,
che la misura degli interessi applicati in via sostitutiva non si riduce immutabilmente al tasso
dell'emissione dei titoli risalente ai dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, dovendo
invece optarsi in concreto, previa comparazione tra tale saggio di interessi e quello, determinato
in funzione di identici parametri ma riferito ai 12 mesi antecedenti ogni operazione, per il tasso,
tra i due, più favorevole per il cliente);
iv) espungendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;
v) riconducendo gli addebiti e accrediti contabili alla data di effettuazione delle relative
operazioni;
vi) epurando il conto corrente dalle poste indebite rinvenienti, a titolo di costi commissioni e
spese, dal conto anticipi e riducendo la misura degli interessi relativi alle operazioni di anticipo
al saggio legale e al saggio di cui all'art. 117 T.U.B. per il periodo successivo all'entrata in
vigore di tale norma;
B) dal 12.4.2007 e sino all'estinzione del conto proseguire (ovviamente sulla base del saldo
ottenuto in forza dei ricalcoli che precedono):
- inserendo le sole condizioni, ovvero interessi debitori, commissione di massimo scoperto e
costi di istruzione/revisione fido, contemplate nel contratto di aperture di credito di 80.000,00
(doc. n. 11 della produzione di primo grado della banca) o le diverse e più favorevoli condizioni
in concreto riconosciute al correntista;
6 - mantenendo fermi, quanto al resto, i criteri di ricalcolo segnalati sub A);
C) dal 23.5.2007 e sino all'estinzione del conto:
- girocontando sul conto corrente le competenze maturate sul conto anticipi conformi (o più
favorevoli al correntista) alle condizioni indicate nel contratto di apertura di credito per €
100.000,00 (doc. n. 8 del fascicolo di primo grado della banca);
D) con separato conteggio, eseguito sulla scorta dell'insegnamento della Suprema Corte Cass.
S.U. n. 24418/2010, mantenere le scritturazioni estinte con rimesse solutorie, accertate sia sulla
scorta dell'estratto conto storico della banca, sia su quello già depurato dalle annotazioni
contabili in applicazione dei criteri sopra esposti, eventualmente eseguite dal correntista nel
lasso di tempo compreso tra il primo estratto conto in atti e il 22.9.2004 sia sul saldo banca sia
sul saldo rettificato in forza dei criteri sopra indicati, all'uopo tenendo conto:
a) del limite di affidamento tempo per tempo eventualmente convenuto sempre che sia possibile
ricostruirne in via fatto l'ammontare mediante valorizzazione e coordinamento di indici
rivelatori comunque emergenti dalla documentazione anche contabile in atti (differente misura
degli interessi entrofido ed extrafido, comunicazione di ricognizione di affidamenti,
segnalazione dell'accordato alla centrale dei Rischi della Banca d'Italia, presenza di uno
scoperto costante di conto);
b) che, per effetto delle note di costituzione in mora, per la capitalizzazione trimestrale non è
maturata alcuna prescrizione, sì che i relativi addebiti non dovuti devono essere considerati
interamente ripetibili dal correntista;
7 c) che, sempre in ragione della nota di costituzione in atti, gli addebiti relativi agli interessi
corrispettivi sono ripetibili da correntista dal 29.5.1995, sì che la verifica della prescrizione di
tale posta debitoria si arresta a tale data”.
La rielaborazione operata dal consulente, all'esito di un'indagine approfondita e meticolosa, i cui risultati si condividono, ha consentito di appurare in € 63.811,97, a credito del correntista, il saldo alla data del 10.6.2011 del conto corrente di corrispondenza acceso dal dante causa dell'appellante, in luogo del saldo 0 annotato nelle scritture contabili della banca.
Le conclusioni esposte dall'ausiliare non meritano di essere riviste in considerazione dei rilievi sviluppati dall'istituto di credito avverso la valorizzazione del c.d. fido di fatto, profilo rilevante ai fini della verifica di prescrizione del credito restitutorio del correntista.
E' bene precisare al riguardo che il formalismo imposto dall'art. 117 T.U.B., sotto pena di nullità
dei contratti bancari, non preclude la ricerca di indicatori dell'esistenza di un fido c.d. “di fatto”.
Le nullità di cui al Titolo IV del T.U.B., rientrano nel novero delle “nullità di protezione”. Tale
peculiare rimedio, in primo luogo, risponde alla necessità di garantire una tutela sostanziale al contraente che -in ragione dell'asimmetria informativa che connota i rapporti bancari e finanziari- si trova in una posizione di strutturale debolezza rispetto all'altra parte, e, in via consequenziale, mira al soddisfacimento degli interessi fondamentali al corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e all'uguaglianza tra contraenti (art. 3 Cost.).
Nata in ambito consumeristico, a completamento di un quadro di strumenti civilistici funzionali alla tutela del consumatore, la disciplina delle nullità di protezione è stata estesa ad altri contratti
8 che, analogamente ai contratti di consumo, si connotano per uno squilibrio strutturale tra le parti.
Il formalismo contrattuale, in particolare, in una prospettiva che diverge dalla logica del codice civile (ove è previsto che la forma ammanti per lo più contratti aventi a oggetto beni immobili intercorsi tra contraenti in posizione di parità), mira a riequilibrare la diseguaglianza sistemica che colloca l'intermediario bancario e la sua controparte contrattuale su piani differenti di forza contrattuale, bagaglio cognitivo, esperienza, capacità professionale, onde favorire l'esercizio consapevole della libertà contrattuale del cliente.
La funzione di protezione assolta dalla nullità comporta che essa possa essere fatta valere solo dal correntista -contraente debole- e che il giudice ha il potere di rilevarle d'ufficio esclusivamente nell'interesse di quest'ultimo (Cass. civ., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242).
Dalla ratio sottesa alla previsione legislativa della nullità di cui all'art. 117 T.U.B. deriva l'impossibilità per l'istituto di credito -contraente forte del rapporto- di invocare con effetti per sé favorevoli una nullità -quella del contratto di apertura di credito- che non solo è posta a tutela del cliente, ma alla quale lo stesso istituto di credito ha dato causa non avendo provveduto a stipulare il contratto per iscritto. Accordare rilevanza al fido di fatto, pertanto, consente un recupero di coerenza di sistema, scongiurando che la banca, che ha dato luogo alla nullità, possa poi trarre utilità dalla stessa paralizzando con l'eccezione di prescrizione il credito restitutorio maturato dal correntista in relazione alle poste indebitamente annotate in conto e corrisposte. Un
fido, sebbene “di fatto”, può dunque ritenersi accordato se tale circostanza è ricavabile anche da altri elementi, diversi dall'espressa previsione contrattuale.
9 Nel caso di specie, i documenti prodotti in giudizio dal correntista consentono di ricostruire agevolmente l'esistenza di un affidamento e di affermare che esso non è stato mai in concreto superato.
Onde verificare esistenza e limite dell'affidamento, il consulente tecnico ha utilizzato le informazioni rinvenienti dagli estratti conto.
In particolare, gli elementi per il conteggio delle competenze trimestrali attestano che, in tutto il periodo rilevante, ovvero dal primo trimestre 1993 al 22/09/2004:
- la commissione di massimo scoperto -la cui aliquota è indicata, sia intra fine sia extra fido,
nella misura 0,125 punti percentuali- è accompagnata, a ogni applicazione, dalla dicitura
“commissione di massimo scoperto entro fido”, formula che attesta il mancato superamento del limite del fido, evenienza che avrebbe determinato l'applicazione anche della c.ms extra fido;
- quanto agli interessi, sono indicate due aliquote differenti, una entro fido e un'altra denominata
“mora/scopertura” (sensibilmente superiore alla prima), mai applicata.
In considerazione della mancata evidenza di rimesse aventi natura solutoria, del tutto ragionevolmente, il consulente tecnico ha ritenuto superfluo svolgere il separato conteggio secondo il criterio sub D).
Conclusivamente, deve essere condannata a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo di € 63.811,97, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla chiusura del conto
(10 giugno 2011) all'effettiva corresponsione. L'annotazione di un saldo pari a zero attesta
10 l'intervenuta chiusura del conto con pagamento a opera del correntista dell'eventuale precedente saldo debitorio.
In accordo al canone della soccombenza, le spese di lite, liquidate in misura prossima ai medi dei compensi previsti dal dm n. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.001 ed euro 260.000, in € 13.467,00 per il giudizio di primo grado -di cui € 767,00 per esborsi ed €
12.700,00 per compensi- e in € 13.765,50 -di cui € 1165,50 per esborsi, € 2.800,00 per la fase di studio, € 1.800,00 per la fase introduttiva, € 3.500,00 per la fase istruttoria ed € 4.500,00 per la fase decisionale, per il presente grado di giudizio, maggiorate di c.p.a e iva nella misura di legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico dell'appellata. Delle spese del giudizio di appello deve essere disposta la distrazione in favore dell'avvocato Francesco
Gervasi, dichiaratosi antistatario.
Le spese concernenti le consulenze tecniche disposte in corso di causa devono essere poste in via definitiva a carico della banca appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, vista la sentenza non definitiva n. 708 del
18.4.2024 che ha accolto l'appello proposto da , in proprio e nella qualità di Parte_1
erede di , con atto di citazione notificato a il 12.9.2018 Persona_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Trapani n. 471 del 3 maggio 2018 e parzialmente anche l'impugnazione incidentale condizionata proposta da accerta che il saldo del Controparte_1
11 conto corrente di corrispondenza n. 3303410029496 alla data di chiusura del rapporto
(10.6.2011) è pari € 63.811,97 a credito di , Parte_1
condanna al pagamento a di € 63.811,97 oltre interessi al Controparte_1 Parte_1
saggio legale con decorrenza dal 10.6.2011, sino al dì dell'effettiva corresponsione;
ridetermina in € 13.467,00 l'importo delle spese del giudizio di primo grado per cui è condanna a carico di in favore di;
Controparte_1 Parte_1
condanna alla refusione in favore dell'appellante delle spese del presente grado Controparte_1
di giudizio, liquidate in € 13.765,50, come specificato in motivazione, oltre c.p.a. e IVA come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014. Dispone la distrazione di tali spese in favore dell'avvocato Francesco Gervasi, dichiaratosi antistatario.
Pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica d'ufficio disposte Controparte_1
nei due gradi di giudizio, nella misura liquidata con sperato decreto.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello 10 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IA IS NI ER RR
12