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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 08/11/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3563 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promosso da:
C.F. nato a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], entrambi Controparte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Ghilarza (OR) in via Sant'Antioco n. 41 presso lo studio dell'Avv.
RE AN ZA che l rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato tra i signori e CP_1 CP_2
, in Varallo (VC) il 29/07/1999, registrato al n. 3 Parte I anno 1999 del registro di stato civile
[...] del medesimo Comune, alle seguenti
CONDIZIONI
1) Disporre che il figlio minore venga affidato, in regime di affido condiviso, ad entrambi i Per_1 genitori, i quali assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse, mentre
Pagina 1 decideranno singolarmente solo le questioni di ordinaria amministrazione.
2) Disporre che il figlio minore ontinui ad avere collocazione prevalente e residenza presso Per_1 il padre al quale viene confermata l'assegnazione della casa coniugale, ancora di proprietà comune, sita in Tadasuni alla via San Michele n. 20, con ampia facoltà del diritto di visita da parte della madre, compatibilmente con il lavoro della stessa e gli impegni del minore, e sempre nel rispetto della volontà di quest'ultimo, tenuto conto della sua età, di anni tredici. In difetto di accordo tra i coniugi, la madre trascorrerà con il figlio minore almeno due pomeriggi a settimana, in Per_1 giorni e orari da stabilirsi, compatibilmente con gli impegni del minore e gli impegni lavorativi di quest'ultima; nei fine settimana, ad alternanza, la madre potrà stare con il minore dall'uscita della scuola del sabato fino al lunedì mattina, per essere riaccompagnato a scuola;
le festività verranno equamente divise e trascorse con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni e alternando vigilia/giorno di festa;
almeno 15 giorni, anche non consecutivi, in periodo estivo, da concordarsi entro i primi di giugno;
3) Disporre che l'assegno unico spettante per i figli continui ad essere percepito in Per_1 Per_2 misura pari al 100% dal sig. , genitore convivente, e che la madre CP_1 Controparte_2 dovrà contribuire al mantenimento del figlio minore della figlia maggiorenne in via Per_1 Per_2 diretta, senza obbligo di corrispondere alcun contributo in favore del padre convivente;
4) Disporre che le spese straordinarie e sanitarie non coperte dal S.S.N. e di cui alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, fissate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017, che si considerano in questa sede interamente trascritte e recepite, vengano ripartite al 50% fra i due genitori e che vengano rimborsate al genitore che le anticipa, in pari misura, dietro esibizione delle relative pezze giustificative ovvero preventivo. Le spese straordinarie e ogni altro acquisto di particolare importanza riguardante il figlio minore o la figlia maggiorenne , dovranno essere Per_1 Per_2 preventivamente concordati e approvati da entrambi i genitori.
5) Prendere atto che la sig.ra ha cambiato la propria residenza in (09074) Ghilarza (OR), CP_2
Corso Umberto I, n. 220;
6) Prendere atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile;
7) Prendere atto che i coniugi confermano le condizioni di cui ai punti L) e M) del decreto di omologa della separazione del Tribunale di Oristano (causa R.G. n. 1109/2023) del 20/02/2024”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“conclude chiedendo che il Tribunale voglia pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da con , alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso CP_1 Controparte_2
Pagina 2 congiuntamente da loro proposto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/11/2024 e anno chiesto CP_1 Controparte_2 congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni sopra riportate.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Varallo (VC) il 29/07/1999, registrato nel registro dello stato civile del predetto Comune al n. 3 Parte I anno 1999.
Dall'unione è nata la figlia in data 11/04/2003, economicamente indipendente, nonché i figli Per_3
e rispettivamente in data 15/03/2005 e in data 27/09/2011. Per_2 Per_1
Con sentenza n. 85/2024 pubblicata il 21.02.2024, versata in atti a seguito della richiesta di integrazione delle produzioni documentali del 3.9.2025, il Tribunale di Oristano ha pronunciato la separazione tra i coniugi alle condizioni che ivi si riportano:
“A). I coniugi vivranno separati di letto e di mensa, con l'obbligo del reciproco rispetto e provvederanno autonomamente al loro mantenimento;
B). la casa coniugale, di comune proprietà dei ricorrenti, sita in Tadasuni, via San Michele n. 20, con gli arredi ed i corredi ivi esistenti, viene assegnata al sig. , che vi abiterà unitamente CP_1 alla figlia maggiorenne e al figlio minore Per_2 Per_1
C). la figlia maggiorenne potrà frequentare e stare con la madre in piena libertà e secondo Per_2 sua personale scelta;
D). Il figlio minore viene affidato, in regime di affido condiviso, ad entrambi i genitori, i Per_1 quali assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse, mentre decideranno singolarmente solo le questioni di ordinaria amministrazione;
E). Il figlio minore avrà collocazione prevalente e residenza presso il padre al quale è Per_1 assegnata la casa coniugale di proprietà comune sita in Tadasuni alla via San Michele n. 20, con ampia facoltà del diritto di visita da parte della madre, compatibilmente con il lavoro della stessa e gli impegni del minore, e sempre nel rispetto della volontà di quest'ultimo, tenuto conto della sua età, di anni dodici. In difetto di accordo tra i coniugi, la madre trascorrerà con il figlio minore almeno due pomeriggi a settimana, in giorni e orari da stabilirsi, compatibilmente con gli Per_1 impegni del minore e gli impegni lavorativi di quest'ultima; nei fine settimana, ad alternanza, la madre potrà stare con il minore dall'uscita della scuola del sabato fino al lunedì mattina, per essere riaccompagnato a scuola;
le festività verranno equamente divise e trascorse con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni e alternando vigilia/giorno di festa;
almeno 15 giorni, anche non consecutivi, in periodo estivo, da concordarsi entro i primi di giugno;
F). La sig.ra dichiara di rinunciare, in favore del padre convivente, che lo percepirà Controparte_2 in via esclusiva e in quota pari al 100%, l'assegno unico spettante per i figli e . Per_1 Per_2
Pagina 3 Contribuirà al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne in via Per_1 Per_2 diretta, senza obbligo di corrispondere il contributo in favore del padre convivente;
G). Le spese straordinarie e sanitarie non coperte dal S.S.N. e di cui alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, fissate dal
Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017, che si considerano in questa sede interamente trascritte e recepite, verranno ripartite al 50% fra i coniugi e dovranno essere rimborsate, in pari misura, dietro esibizione delle relative pezze giustificative ovvero preventivo, al genitore che provvederà ad anticiparle. Le spese straordinarie e ogni altro acquisto di particolare importanza riguardante il figlio minore la figlia maggiorenne , dovranno essere preventivamente Per_1 Per_2 concordati e approvati da entrambi i genitori.
H). Prende atto che la sig.ra temporaneamente domiciliata presso la di lei madre, si impegna CP_2
a comunicare il nuovo cambio di residenza al sig. non appena avrà trovato una nuova CP_1 soluzione abitativa;
I). Prende atto che l'autovettura FO OC targata DD659BG, di proprietà del sig.
[...] resterà in uso a quest'ultimo, mentre l'autovettura FIAT 600 targata CT448GS sempre di CP_1 proprietà del sig. , resterà in uso alla sig.ra , la quale si assumerà CP_1 Controparte_2
l'obbligo di adempiere a tutte le conseguenti spese (bollo, assicurazione, ecc.).
L). Prende atto che il sig. dichiara di accollarsi, in via esclusiva, tutto il carico CP_1 debitorio maturato in costanza di matrimonio dai coniugi, pari a complessivi € 108.934,52, che egli provvederà a portare a completa estinzione, senza nulla poter pretendere alla sig.ra ; Controparte_2
M). Prende atto che la sig.ra si obbliga a cedere gratuitamente, al sig. che si CP_2 CP_1 obbliga ad accettare, la quota di comproprietà, pari a ½, degli immobili di cui gli stessi risultano comproprietari, i cui trasferimenti verranno successivamente formalizzati con separato atto notarile, in particolare:
- della casa di residenza familiare sita in Tadasuni (OR) alla via San Michele n. 20, censita in Catasto al F. 8 mapp. 877;
- del terreno uso pascolo classe 2, censito in catasto terreni del Comune di Tadasuni al F. 1 mapp.
43 della consistenza di 6 are e 20 centiare, sito in Località Montigu Sa Pala;
5;
- del terreno seminativo classe 4, della consistenza di 4 are e 90 centiare, censito in catasto terreni del Comune di Tadasuni al F. 1 mapp. 115, sito in località Montigu Sa Pala;
- del terreno censito in catasto del Comune di Tadasuni, cat. area urbana, sito in via San Michele, al
F. 8 mapp. 63;
N). Prende atto che i coniugi prestano, reciprocamente, il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del proprio passaporto e di quello del figlio minore con validità anche per l'espatrio”. Per_1
Pagina 4 Dalla data della separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiali degli stessi è venuta definitivamente meno;
Sussistono, dunque, gli estremi per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio civile celebrato dai coniugi – ai sensi dell'art. 3 l. 1/12/1970 n. 898 e ss.mm. CP_1 CP_2
I ricorrenti hanno dichiarato di aver regolato tra loro, tutti i rapporti patrimoniali derivati dall'unione coniugale e gli impegni assunti in sede di separazione, con piena soddisfazione di entrambi, ad eccezione degli obblighi reciproci assunti al punto M) della sentenza di omologa della separazione, per cui si dà atto che il trasferimento del 50% delle quote dei beni immobili di proprietà di entrambi non è ancora stato effettuato e che le parti confermano, anche in questa sede, di voler dare seguito all'accordo raggiunto in sede di separazione, confermando l'obbligo della sig.ra di cedere CP_2 gratuitamente e l'obbligo del sig. di accettare, la quota di comproprietà, pari a ½, intestata CP_1 alla stessa, degli immobili sopra elencati.
I ricorrenti hanno, pertanto, rassegnato le conclusioni come riportate in premessa e, non intendendo comparire personalmente, hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 473bis. 51 co. 2, c.p.c.
Alla luce delle allegazioni fornite e della documentazione depositata in atti, non è stato ritenuto necessario richiedere chiarimenti alle parti e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separate e che, dalla data della sentenza di separazione (20.02.2024) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (22.11.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre, in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n. 55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e CP_1
Controparte_2
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Fermo restando che la maggiore età comporta per la piena autonomia nel valutare e scegliere Per_2 tempi e modi di permanenza presso ciascun genitore, in merito alla situazione di si osserva Per_1 quanto segue.
Innanzitutto, il previsto affidamento condiviso del figlio idoneo a dare completa attuazione Per_1 all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale
Pagina 5 in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
La genitorialità condivisa, inoltre, garantisce che le decisioni di maggiore interesse per il figlio siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Il collocamento di resso il padre è coerente con la situazione di fatto e con le statuizioni già Per_1 stabilite in sede di separazione. Il punto E). della sentenza di separazione, confermato dalle parti anche in questa sede, prevede che “Il figlio minore vrà collocazione prevalente e residenza Per_1 presso il padre al quale è assegnata la casa coniugale di proprietà comune sita in Tadasuni alla via
San Michele n. 20”. La volontà collaborativa confermata dalle parti, nonché la necessità di assicurare continuità alle consolidate abitudini di vita del minore, ha evidenziato la necessità di dar seguito agli accordi raggiunti in sede di separazione.
Anche le modalità di esercizio libero del diritto di visita della madre in favore di sono Per_1 certamente condivisibili, in quanto attuabili senza conflitto in ragione della positiva collaborazione tra le parti nel garantire regolare cura e assistenza al figlio minore. Esse tengono conto degli impegni lavorativi della e delle esigenze del figlio, sempre nel rispetto della volontà di quest'ultimo, CP_2 oramai tredicenne.
Anche in caso di mancato accordo delle parti, i tempi che vengono subordinatamente previsti quanto al diritto di visita della madre risultano adeguati a garantire una proficua e stabile presenza materna, idonea a garantire la piena esplicazione del proprio ruolo genitoriale anche in relazione all'età del minore.
L'assegnazione della casa familiare al padre, genitore collocatario, già disposta in sede di separazione dei coniugi e frutto dell'accordo dei medesimi, è senz'altro condivisibile, in quanto trattasi di diritto indisponibile, finalizzato a garantire l'interesse dei figli alla continuità della vita familiare, al mantenimento delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali, così da tutelare l'ambiente domestico dagli effetti negativi conseguenti alla crisi coniugale.
Sotto il profilo economico, la dichiarazione di autosufficienza dei coniugi implica, sebbene non specificati, la diponibilità di adeguati redditi e, pertanto, giustifica la volontà di entrambi di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita e a quelle dei figli minorenne, e Per_1
, maggiorenne ma non economicamente indipendente, secondo circostanza pacifica tra le parti, Per_2 ciascuno in ragione alle attuali disponibilità economiche.
Pagina 6 In particolare, quanto concordato dalle parti in merito al contributo al mantenimento di e Per_1
deve essere inteso quale obbligo di ciascun genitore di provvedere al mantenimento in maniera Per_2 diretta, senza previsione di un assegno in favore l'uno dell'altro, chiaramente ciascuno secondo le proprie disponibilità. L'assegno unico spettante per i figli e continuerà ad essere Per_1 Per_2 percepito in misura pari al 100% dal quale genitore convivente, esattamente come già CP_1 concordato in sede di separazione.
L'esistenza di una leale collaborazione tra le parti e la circostanza che tale situazione sia già consolidata in quanto facente già parte delle condizioni della separazione, consentono di recepire l'accordo raggiunto.
Il Collegio si limita a prendere atto delle ulteriori condizioni riguardanti diritti totalmente disponibili e rimessi alla volontà delle parti.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, definitivamente decidendo:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a Varallo (VC) il 29/07/1999 tra
[...] nato a [...] il [...] e nata a [...] il CP_1 Controparte_2
31/12/1979, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 3 Parte I anno 1999 - Comune di Varallo).
Sull'accordo tra le parti:
1) Dispone che il figlio minore enga affidato, in regime di affido condiviso, ad entrambi Per_1
i genitori, i quali assumeranno congiuntamente tutte le decisioni di maggior interesse, mentre decideranno singolarmente solo le questioni di ordinaria amministrazione.
2) Dispone che il figlio minore continui ad avere collocazione prevalente e residenza Per_1 presso il padre al quale viene confermata l'assegnazione della casa coniugale, ancora di proprietà comune, sita in Tadasuni alla via San Michele n. 20, con ampia facoltà del diritto di visita da parte della madre, compatibilmente con il lavoro della stessa e gli impegni del minore, e sempre nel rispetto della volontà di quest'ultimo, tenuto conto della sua età, di anni tredici. In difetto di accordo tra i coniugi, la madre trascorrerà con il figlio minore almeno due pomeriggi a Per_1 settimana, in giorni e orari da stabilirsi, compatibilmente con gli impegni del minore e gli impegni lavorativi di quest'ultima; nei fine settimana, ad alternanza, la madre potrà stare con il minore dall'uscita della scuola del sabato fino al lunedì mattina, per essere riaccompagnato a scuola;
le festività verranno equamente divise e trascorse con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni e
Pagina 7 alternando vigilia/giorno di festa;
almeno 15 giorni, anche non consecutivi, in periodo estivo, da concordarsi entro i primi di giugno.
3) Dispone che l'assegno unico spettante per i figli continui ad essere percepito in Per_1 Per_2 misura pari al 100% dal sig. , genitore convivente, e che la madre CP_1 Controparte_2 dovrà contribuire al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne in Per_1 Per_2 via diretta, senza obbligo di corrispondere alcun contributo in favore del padre convivente.
4) Dispone che le spese straordinarie e sanitarie non coperte dal S.S.N. e di cui alle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare, fissate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017, che si considerano in questa sede interamente trascritte e recepite, vengano ripartite al 50% fra i due genitori e che vengano rimborsate al genitore che le anticipa, in pari misura, dietro esibizione delle relative pezze giustificative ovvero preventivo. Le spese straordinarie e ogni altro acquisto di particolare importanza riguardante il figlio minore la figlia maggiorenne , dovranno essere preventivamente concordati Per_1 Per_2
e approvati da entrambi i genitori.
5) Prende atto che la sig.ra ha cambiato la propria residenza in (09074) Ghilarza (OR), CP_2
Corso Umberto I, n. 220.
6) Prende atto che i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
7) Prende atto che i coniugi confermano le condizioni di cui ai punti L) e M) del decreto di omologa della separazione del Tribunale di Oristano (causa R.G. n. 1109/2023) del 20/02/2024.
Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
7.11.2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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