TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/12/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1333/2025
TRIBUNALE DI TERNI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.-est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1333/2025 R.G.A.C. e vertente tra:
, C.F. , elettivamente domiciliata in Terni, Parte_1 CodiceFiscale_1 corso Tacito, n. 5, presso l'avv.to Luigi Fiocchi che la rappresenta e difende, come da procura in atti (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del COA del 13/01/2025);
ricorrente e
C.F. ; Controparte_1 CodiceFiscale_2 resistente contumace
oggetto: divorzio;
conclusioni: la parte costituita all'udienza del 2/12/2025 rassegnava le conclusioni come da verbale in pari data;
gli atti venivano ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede in data 3/09/2025 FATTO E DIRITTO premesso che parte ricorrente, con ricorso depositato in data 20/08/2025, ha chiesto pronunciarsi il divorzio dal marito, senza ulteriori condizioni, rappresentando di aver contratto matrimonio con il medesimo in data 12/07/2001 e che dall'unione non sono nati figli;
rilevato che, instauratosi il contraddittorio, è comparso in giudizio il resistente, prestando adesione alla domanda di divorzio (v. verbale di udienza del 2/12/2025: “Il signor
[...]
avuta lettura integrale del ricorso, conferma di aderire alla pronuncia di CP_1 divorzio e dichiara di non avere intenzione di nominare un difensore né di costituirsi nel presente procedimento in quanto presta adesione alla domanda formulata”); rilevato che, conseguentemente, il giudice delegato a detta udienza ha riservato la decisione al Tribunale, nella composizione collegiale, previa acquisizione delle conclusioni della
[...]
in sede, sulle conclusioni rassegnate dalla parte costituita che ha insistito nella Parte_2 pronuncia di divorzio, senza ulteriori condizioni;
pagina 1 di 2
ritenuto che
debba essere senz'altro pronunciato il divorzio, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modifiche;
osservato, al riguardo, che la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata da questo Tribunale con decreto adottato in data 6/12/2022 (v. decreto di omologa allegato al ricorso), e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto (v. verbale di udienza del 2/12/2025: “Le parti a domanda del giudice confermano che la convivenza non è ripresa dalla comparizione innanzi al Presidente nel procedimento di separazione e di non aver intenzione di riconciliarsi, nonché di vivere in due immobili separati”), di talché, ampiamente trascorso il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra le parti ogni comunione materiale e spirituale;
ritenuto che
nessun ulteriore provvedimento debba essere adottato in mancanza di domanda delle parti (Cass., n. 7203/1991; Cass., n. 4615/1998; Cass., n. 7451/2016; Cass., n. 4450/1976; Cass., n. 5381/1997; Cass., n. 5698/1988); ritenuto che la necessità della presente decisione per definire la questione sullo status, valutata unitamente al contegno di pronta adesione del resistente a tale domanda, giustifichi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, definitivamente pronunciando:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Bologna, in data 12/07/2001, tra nato a [...], l'[...], e Controparte_1 [...]
, nata a [...], (Argentina), l'8/02/1955; Parte_1
-ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile dove è registrato l'atto (atto n. 437, parte II, serie C, anno 2001);
-compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Terni, nella camera di consiglio tenutasi in data 10/12/2025. L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari) Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli)
pagina 2 di 2
TRIBUNALE DI TERNI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Terni così composto: dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice rel.-est. dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1333/2025 R.G.A.C. e vertente tra:
, C.F. , elettivamente domiciliata in Terni, Parte_1 CodiceFiscale_1 corso Tacito, n. 5, presso l'avv.to Luigi Fiocchi che la rappresenta e difende, come da procura in atti (parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in virtù di delibera del COA del 13/01/2025);
ricorrente e
C.F. ; Controparte_1 CodiceFiscale_2 resistente contumace
oggetto: divorzio;
conclusioni: la parte costituita all'udienza del 2/12/2025 rassegnava le conclusioni come da verbale in pari data;
gli atti venivano ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica in sede in data 3/09/2025 FATTO E DIRITTO premesso che parte ricorrente, con ricorso depositato in data 20/08/2025, ha chiesto pronunciarsi il divorzio dal marito, senza ulteriori condizioni, rappresentando di aver contratto matrimonio con il medesimo in data 12/07/2001 e che dall'unione non sono nati figli;
rilevato che, instauratosi il contraddittorio, è comparso in giudizio il resistente, prestando adesione alla domanda di divorzio (v. verbale di udienza del 2/12/2025: “Il signor
[...]
avuta lettura integrale del ricorso, conferma di aderire alla pronuncia di CP_1 divorzio e dichiara di non avere intenzione di nominare un difensore né di costituirsi nel presente procedimento in quanto presta adesione alla domanda formulata”); rilevato che, conseguentemente, il giudice delegato a detta udienza ha riservato la decisione al Tribunale, nella composizione collegiale, previa acquisizione delle conclusioni della
[...]
in sede, sulle conclusioni rassegnate dalla parte costituita che ha insistito nella Parte_2 pronuncia di divorzio, senza ulteriori condizioni;
pagina 1 di 2
ritenuto che
debba essere senz'altro pronunciato il divorzio, risultando dalla documentazione in atti la sussistenza delle condizioni all'uopo richieste dall'art. 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898/70 e successive modifiche;
osservato, al riguardo, che la separazione consensuale dei coniugi è stata omologata da questo Tribunale con decreto adottato in data 6/12/2022 (v. decreto di omologa allegato al ricorso), e da allora si è protratta senza interruzione, come concordemente riconosciuto (v. verbale di udienza del 2/12/2025: “Le parti a domanda del giudice confermano che la convivenza non è ripresa dalla comparizione innanzi al Presidente nel procedimento di separazione e di non aver intenzione di riconciliarsi, nonché di vivere in due immobili separati”), di talché, ampiamente trascorso il termine di legge, deve ormai ritenersi definitivamente cessata tra le parti ogni comunione materiale e spirituale;
ritenuto che
nessun ulteriore provvedimento debba essere adottato in mancanza di domanda delle parti (Cass., n. 7203/1991; Cass., n. 4615/1998; Cass., n. 7451/2016; Cass., n. 4450/1976; Cass., n. 5381/1997; Cass., n. 5698/1988); ritenuto che la necessità della presente decisione per definire la questione sullo status, valutata unitamente al contegno di pronta adesione del resistente a tale domanda, giustifichi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, sulla domanda proposta, definitivamente pronunciando:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in Bologna, in data 12/07/2001, tra nato a [...], l'[...], e Controparte_1 [...]
, nata a [...], (Argentina), l'8/02/1955; Parte_1
-ordina l'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile dove è registrato l'atto (atto n. 437, parte II, serie C, anno 2001);
-compensa integralmente le spese di lite. Così deciso in Terni, nella camera di consiglio tenutasi in data 10/12/2025. L'estensore (dott.ssa Marzia Di Bari) Il Presidente (dott.ssa Emilia Fargnoli)
pagina 2 di 2