Accoglimento
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 28/03/2025, n. 2608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2608 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02608/2025REG.PROV.COLL.
N. 05796/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5796 del 2024, proposto dal Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
De Rosa Pubblicità s.r.l., 2000 Pubblicità s.r.l., Saci s.r.l., Sipa s.r.l., Ama Media s.r.l., Interspot Pubblicità s.r.l., Davide Pubblicità s.r.l., Manna s.r.l., Associazione Un.Ip. Unione Imprese Pubblicitarie, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sezione prima) n. 251, pubblicata il 9 gennaio 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2025 il consigliere Marina Perrelli e uditi per le parti l’avvocato Laurenti, in delega orale di Crimaldi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Comune appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalle società appellate avverso la deliberazione di Giunta del Comune di Napoli n. 58 del 27 febbraio 2019 con cui l'Amministrazione, a decorrere dall’1 gennaio 2019, ha disposto l’aumento del 50% delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e di quella del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del d.lgs. n. 507/1993.
1.2. Il Comune appellante deduce in particolare:
1) l’omessa pronuncia sull’eccezione di tardività del ricorso di primo grado per essere stato notificato il 15 maggio 2019, vale a dire al 61° giorno dal termine di pubblicazione della deliberazione sull’albo pretorio, corrispondente al 15 marzo 2019;
2) per violazione dell’art. 62 del d. lgs. n. 446/1997, come modificato dall'art. 10 della legge n. 448/2001, delle NTA del Piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con delibera del Consiglio comunale del 24 settembre 1999, n. 296, confermata con delibera di Consiglio comunale del 15 ottobre 1999 n. 419, e, in particolare, degli artt. 5 del titolo VI e 2 del titolo VII delle citate NTA, per difetto di motivazione, nonché sul capo relativo al valore presupposto della precedente sentenza n. 9438 del 2004, passata in giudicato in forza della quale è stato ritenuto che il T.a.r. si fosse già espresso in ordine al regime tributario prescelto dal Comune in relazione agli impianti pubblicitari.
1.3. Il Comune appellante ha, inoltre, evidenziato che la sentenza n. 1183 del 2023 del T.a.r. per la Campania, richiamata per relationem come precedente in termini, è stata riformata dalla sentenza n. 5906 del 2024 di questo Consiglio che accolto nel merito l’appello del Comune di Napoli, riformando la pronuncia sui punti specifici che hanno sorretto anche la motivazione oggetto del presente appello.
2. Le appellate, benché ritualmente citate, non si sono costituite in giudizio.
3. In vista dell’udienza di discussione il Comune appellante ha depositato memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a..
4. Alla pubblica udienza del 13 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello è fondato nel merito e deve essere accolto, ragione che esime il Collegio dall’esaminare l’eccezione preliminare riproposta dal Comune appellante anche nel presente grado di giudizio.
6. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso proposto dalle società appellate richiamando per relationem la motivazione delle precedenti sentenze n. 1183 del 2023 e n. 9438 del 2004 del medesimo T.a.r. per la Campania secondo le quali:
- “il Comune di Napoli ha adottato con proprio Regolamento nel 1999 il Piano generale degli impianti pubblicitari, con cui ha disposto di escludere l’applicazione dell’imposta di pubblicità e la sua sostituzione con il nuovo regime del Canone per l’Installazione dei Mezzi Pubblicitari (CIMP) ex art. 62 del D. Lgs. n. 446/97, a decorrere dal primo gennaio 2002” ;
- “l’atto di natura regolamentare con il quale il Comune ha abolito l’imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e introdotto il CIMP ex art. 6 del D. Lgs. n.446/97 con decorrenza dall’1.1.2002, è rappresentato dal Piano Generale degli Impianti (PGI) del 1999” ;
- “l’ordinanza sindacale del 31.12.2001 n. 223 non è atto meramente esecutivo del PGI del 1999, bensì un provvedimento che ha istituito le nuove tariffe del canone unico previste dall’art. 62 del D. Lgs. n. 446/97 introdotto con il PGI dal 2002” ;
- “l’accertata abolizione dell’ICP, come accertato da questo TAR nella predetta sentenza n. 9438/04, si ripercuote sulla legittimità del provvedimento impugnato, che presuppone ancora la vigenza della predetta imposta, in realtà superata dal sistema del CIMP, previsto dall’art. 62 del D. Lgs. n.446/97” ;
- “ne è conseguito l’annullamento della DGC n. 58/19 (parimenti impugnata in questa sede): “in quanto erroneamente il Comune ha disposto l’aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2019, del 50% delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e di quella del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in palese violazione della disciplina in tema di Canone per l’Installazione dei Mezzi Pubblicitari, applicabile al caso di specie” (TAR Napoli, sent. n. 1183/23 cit.)”.
7. Tanto premesso, il Collegio rileva che con la sentenza n. 5906 del 2024 questo Consiglio ha riformato la sentenza n. 1183 del 2023 del T.a.r. per la Campania, affermando che:
“il passaggio dall’imposta al regime impositivo CIMP necessitava di un atto regolamentare” ;
- “l’annullamento in sede giudiziale delle tariffe in euro dei canoni pubblicitari ed affissionali – di cui l’ordinanza sindacale del 31 dicembre 2001, n. 223 aveva “ordinato” l’approvazione – ha comportato soltanto l’ultrattività delle precedenti tariffe del ICP che, infatti, il Comune di Napoli legittimamente aveva continuato ad applicare, a titolo di imposta comunale sulla pubblicità ex d.lgs. n. 507 del 1993, cit.” ;
- “deve escludersi che il Comune di Napoli abbia istituito, in luogo dell'imposta comunale sulla pubblicità, il canone previsto dall'art. 62 del D. Lgs. 31 dicembre 1997, n. 446 (sin dal 2002)” .
Pertanto, prosegue la sentenza, “data la persistenza del regime tariffario dell’imposta comunale sulla pubblicità ed escluso che il Piano Generale degli Impianti (PGI) abbia implicato la sostituzione col regime canone (CIMP) ex art. 62 del D. Lgs n. 446/1997, il Comune di Napoli ha legittimamente continuato ad applicare tale imposta in base alle tariffe di cui all'art. 12 D. Lgs. 507/1993, aggiungendovi il canone per la locazione dei luoghi pubblici necessari all'installazione degli impianti, ossia un canone concessorio il cui presupposto applicativo è ravvisabile nella sottrazione dell'area o dello spazio pubblico al sistema della viabilità e quindi all'uso generalizzato (cfr. Cassazione SS. UU. 21545/2017), con tariffe determinate in base alle zone di insediamento degli impianti (in base alle previsioni del PGI)” .
7.1. Il Consiglio di Stato ha, quindi concluso per l’erroneità della sentenza “a) per aver ritenuto che il Comune di Napoli avesse con il proprio PGI (approvato con d.C.C. del 1999) optato per l’abolizione dell’ICP e che al suo posto avesse introdotto il CIMP; b) per aver ritenuto decisivo che tale passaggio ad altro regime tributario in materia di pubblicità fosse già stato accertato con la propria precedente sentenza 9438/2004 di annullamento dell’ordinanza sindacale n. 223 del 2001, che ha disposto la conversione delle tariffe in euro; c) per non aver rilevato che la delibera di Consiglio Comunale del 15 ottobre 1999, n. 419, con la quale si è approvato il PGI, non essendo stata approvata in esecuzione dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97, non poteva considerarsi un regolamento di natura tributaria attuativo della disciplina del canone unico” .
8. Ritiene il Collegio che non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui è giunta la predetta pronuncia n. 5906 del 2024 e che, conseguentemente, basandosi la sentenza gravata sulle motivazioni, richiamate per relationem , della sentenza del T.a.r. per la Campania n. 1183 del 2023, la stessa risulti erronea per le medesime ragioni riportate nei precedenti punti.
9. In conclusione l’appello del Comune di Napoli va accolto, a ciò conseguendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso di primo grado nei sensi di cui in motivazione.
10. La sostanziale novità delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado dalle società appellate.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO