Ordinanza cautelare 20 luglio 2022
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 25/06/2025, n. 12603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12603 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12603/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03899/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3899 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Petrarchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno (Sportello unico per l’immigrazione di Roma), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del decreto del 18 gennaio 2022, di rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e richiamato, connesso, precedente e/o susseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, c. 4- bis , c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, di reiezione della sua istanza di emersione dal lavoro irregolare, sulla scorta di un unico motivo di ricorso, così rubricato: " Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 103 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77e del Decreto 27 maggio 2020 adottato dal Ministero dell’Interno. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti. Illogicità e/o irragionevolezza, ingiustizia manifesta ".
2. Ha fatto seguito un'istanza di applicazione di misure cautelari collegiali.
3. Si è costituita l'intimata amministrazione, con atto di mera forma.
4. Con ordinanza n. 4660 del 20 luglio 2022 è stata respinta l'istanza cautelare del ricorrente, con condanna di quest'ultima alla corresponsione delle spese di fase.
5. Il 7 maggio 2025 il ricorrente ha dichiarato il proprio sopravvenuto difetto di interesse alla decisione nel merito della causa, chiedendo di dichiarare improcedibile il ricorso.
6. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato in epigrafe, tenutasi tramite collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Al riguardo, è dirimente quanto dichiarato dalla parte ricorrente in prossimità dell’udienza di discussione della causa.
Costituisce, infatti, jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso (Cons. St., sez. IV, 6 luglio 2023, n. 6612 e giurisprudenza ivi citata).
2. Stante quanto precede, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il carattere in rito della presente pronuncia giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti, ferme le differenti statuizioni in punto di spese rese in sede cautelare (cfr. art. 57, c.p.a.).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate, ferme le differenti statuizioni sul punto rese in sede cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.