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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 19/12/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRANI Sezione civile – area Crisi d'impresa
224-1/2025 R.G. P.U.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra Presidente relatrice
Dott.ssa Diletta Calò Giudice
Dott. Antonio Lacatena Giudice esaminati gli atti ed udita la relazione della giudice delegata, nel procedimento in epigrafe ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata dei beni di Parte_1
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente a[...] C.F._1
******
Con ricorso depositato il 30.10.2025, , con l'assistenza dell'O.C.C. Parte_1 denominato “Presidium Debitores” del nella persona del liquidatore avv. Controparte_1 CP_2
ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata sui propri beni, trovandosi in
[...] stato di sovraindebitamento per motivi strettamente connessi al sostentamento del nucleo familiare, tra cui cure mediche, operazioni chirurgiche, sedute psichiatriche per i figli e marito, oltre all'avviamento dell'attività di un figlio.
In via preliminare deve osservarsi che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte prima, del CCII. Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2 CCII, in quanto il centro di interessi principale del ricorrente è collocabile nel Comune di
BA.
La domanda può essere accolta, sussistendo i presupposti di legge e con le precisazioni di seguito indicate.
Nel merito, deve rilevarsi che sussiste lo stato di crisi della ricorrente in quanto l'esposizione debitoria ammonta ad € 184.990,37; a fronte di tale debitoria, il patrimonio mobiliare della ricorrente è rappresentato dalla retribuzione di (circa € 1.900,00 mensili con trattenute stipendiali Parte_1 dei creditori cessionari e delegati), nonché due porzioni di 1/3 di terreno, classificati come orto, oltre Fiat Punto, targata EL588GM. A fronte di tali entrate, le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso della ricorrente e del suo nucleo familiare (composto, oltre che dalla ricorrente, dal coniuge e due figli maggiorenni) ammontano ad € 2.200,00, (esborso sostenuto per il
68% dalla ricorrente e per il 32% dal coniuge), così come attestato dall' OCC.
Nella relazione dell'OCC viene precisato che il coniuge, invalido civile al 100%, percepisce una pensione di € 878,00 circa al mese;
i figli non possono considerarsi economicamente autosufficienti, essendo il figlio minore, disoccupato e il figlio maggiore, con reddito netto Persona_1 Per_2 annuo di circa € 4.300,00.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente propone di soddisfare i creditori mediante la corresponsione di
€ 400,00 mensili per la durata di trentasei mesi, oltre la tredicesima mensilità ed il ricavato della vendita delle quote di terreni.
Non appare superfluo osservare che la procedura liquidatoria ha carattere universale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, senza che possano essere apriori esclusi alcuni beni, salvo i limiti previsti dall'art. 268 quarto comma D.Lgs n. 14/2019 s.m.i., con la conseguenza che non assume alcun rilievo l'eventuale proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 D.lgs 14/2019 e s.m.i., mentre la determinazione del limite di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, con indicazione da effettuarsi in questa sede in base agli elementi forniti.
Trattandosi di domanda proposta da debitore persona fisica, l'OCC ha attestato, nella relazione di cui all'art. 269, comma 2, che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.
Ai fini della determinazione della quota di reddito escluso dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 quarto comma lett. b CCII – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie – deve osservarsi che al momento le entrate mensili del nucleo familiare della ricorrente comprensive della pensione del coniuge (€ 878,00 circa mensili) e del reddito del figlio maggiore (€ 360,00 circa mensili) ammontano ad € 3.138,00.
Deve quantificarsi in € 1.900,00 il fabbisogno mensile del nucleo familiare del ricorrente non essendo in atti allegati giustificativi tali da far ritenere congrua la somma indicata in ricorso e riportata nella relazione dell'OCC. Alla luce delle suesposte argomentazioni, considerata la composizione del nucleo familiare, si ritiene che la quota di reddito da lasciare nella disponibilità del debitore ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett.
b, CCI, è pari ad € 1.300,00.
P.Q.M
.
Il Tribunale in composizione collegiale visti gli artt. 1,2,27,125,268, 269, 356 e 358 CCII,
1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di (C.F. Parte_1 Parte_1
); C.F._1
2) nomina giudice delegata per la procedura la dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
3) nomina liquidatore la dott.ssa Persona_3
4) dispone che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
5) dispone che sia escluso dalla liquidazione il reddito della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di € 1.300,00, con obbligo di versare in favore della procedura il reddito eccedente tale limite (e, dunque, anche la tredicesima e quattordicesima mensilità, ove eventualmente percepite) nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura;
le quote dei terreni, oltre autovettura Fiat Punto, targata
EL588GM.
6) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine pari a novanta giorni dalla pubblicazione di questa sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo pec., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201; si applica l'articolo 10, comma 3 c.c.i.i.;
7) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
8) autorizza il liquidatore ad accedere, con le modalità previste dagli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. att. cpc, alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, alle banche dati degli atti assoggettati ad imposta di registro, al pubblico registro automobilistico ed acquisire la documentazione contabile in possesso di banche ed intermediari finanziari relativi a rapporti del debitore anche se estinti;
9) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura del liquidatore, con omissione dei dati sensibili;
10) dispone che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni del debitore, con cessazione delle trattenute stipendiali da parte dei creditori cessionari e delegati.
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'
OCC.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Presidente estensore
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra