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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 15/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 674 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. , in proprio e quale esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sui figli minori (C.F. Persona_1
, (C.F. ) e C.F._2 Parte_2 C.F._3
(C.F. , Parte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Guarnieri ed elettivamente domiciliati a
Padova, Galleria De Gasperi n. 4, presso lo studio del difensore;
parte riassumente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 parte convenuta in riassunzione - contumace contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 parte convenuta in riassunzione - contumace
Oggetto: rinvio da Cassazione, sentenza n. 5518/2024, pubblicata il 1° marzo
2024
Conclusioni pagina 1 di 7 Per Parte_4
l'Ecc.ma Corte dichiarare che gli odierni riassumenti sono cittadini italiani
[...] per nascita, con ogni conseguenza di legge in ordine agli adempimenti di competenza dell'Ufficiale di anagrafe e di stato civile del Comune di , CP_1 in particolare ordinando l'immediato rinnovo delle carte d'identità scadute.
Qualora il avesse nel frattempo, all'insaputa degli odierni Controparte_1 riassumenti, dato corso alla cancellazione anagrafica degli stessi, ordinarsi al
Comune stesso il ripristino dell'iscrizione anagrafica senza soluzione di continuità.
Vittoria di spese e competenze dei tre gradi di giudizio e del presente grado di rinvio.
Fatto e diritto
Nel giugno del 2018 si rivolgeva al Comune di , ove Parte_1 CP_1 risiedeva con i figli minori , e Persona_1 Parte_2 Parte_3
, per chiedere il rilascio delle nuove carte di identità stante l'approssimarsi
[...] della scadenza di quelle già in loro possesso.
Il Comune rifiutava il rilascio dei nuovi documenti adducendo dei dubbi sulla cittadinanza italiana dei richiedenti e comunicando loro di aver avviato un procedimento volto alla cancellazione anagrafica della e dei Parte_1 componenti del suo nucleo familiare.
In particolare, il Comune rilevava che:
- in data 19 agosto 2003 , padre di , era stato Persona_2 Parte_1 riconosciuto come figlio nato fuori dal matrimonio dal padre , Persona_3 cittadino italiano;
- , avvalendosi della facoltà di cui all'art. 2, II comma, legge Persona_2
91/1992, aveva provveduto all'elezione della cittadinanza italiana in data 12 gennaio 2004, sicché egli, essendo maggiorenne al momento del riconoscimento, non era diventato cittadino italiano per nascita jure sanguinis, ma aveva acquisito la cittadinanza italiana con effetti ex nunc dal giorno successivo a quello della dichiarazione;
- conseguentemente, , essendo già maggiorenne nel momento Parte_1 in cui il padre aveva acquistato la cittadinanza italiana, non era destinataria pagina 2 di 7 della disposizione di cui all'art. 14 della legge 91/1992, secondo cui “i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana”, sicché ella e i suoi figli non avevano acquistato la cittadinanza italiana.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , in proprio e quale esercente Parte_1 la responsabilità genitoriale sui figli minori, conveniva avanti il Tribunale di
Venezia il e il chiedendo di Controparte_1 Controparte_2 dichiarare lei e i suoi figli cittadini italiani per nascita jure sanguinis, con ogni conseguenza di legge, anche in relazione all'eventuale procedimento di cancellazione anagrafica disposto dal Comune di . CP_1
Il Tribunale rigettava la domanda della ricorrente rilevando come Persona_2 avesse acquistato la cittadinanza italiana ex nunc nel momento in cui aveva dichiarato di eleggere la cittadinanza del padre italiano, sicché , Parte_1
e conseguentemente i suoi figli, non avevano mai acquistato la cittadinanza italiana, posto che la ricorrente era già maggiorenne quando il padre aveva reso la predetta dichiarazione.
impugnava il provvedimento e la Corte di appello di Venezia Parte_1 rigettava il gravame affermando che nessuna norma prevede l'efficacia retroattiva dell'elezione di cittadinanza compiuta dal figlio maggiorenne riconosciuto da un cittadino italiano, sicché l'acquisto della cittadinanza opera ex tunc solo nei confronti del figlio minorenne.
Contro la predetta sentenza (n. 165/2020) ricorreva per cassazione Parte_1
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli,
[...] affidandosi a quattro motivi.
Con il primo motivo deduceva la violazione o falsa applicazione dell'art. 2 legge
91/1992 e dell'art. 12 delle preleggi ponendo il seguente quesito: se, ai sensi dell'art. 2, II comma, legge 91/1992, il figlio naturale riconosciuto da un cittadino italiano dopo la maggiore età del figlio acquisisca la cittadinanza italiana jure sanguinis fin dalla nascita o solo al momento della sua elezione di cittadinanza. A tal proposito i ricorrenti rilevavano come la questione della decorrenza degli effetti del riconoscimento, non espressamente risolta dal legislatore, dovesse pagina 3 di 7 essere risolta nel senso della retroattività degli effetti del riconoscimento alla luce di una interpretazione logica, teleologica e costituzionalmente orientata della norma.
Con il secondo motivo i ricorrenti chiedevano che, qualora la Corte avesse interpretato l'art. 2 nel senso sostenuto dalla Corte di appello, venisse proposta questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 30, III comma,
Costituzione nella parte in cui tali principi escludono un trattamento deteriore per i figli naturali rispetto ai figli legittimi.
Con il terzo motivo i ricorrenti censuravano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 21-nonies, legge 241/1990 e dei principi costituzionali ed europei di buona amministrazione e legittimo affidamento, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, nonché omessa pronuncia su una questione di diritto sollevata nel precedente grado di giudizio. Il tutto con riferimento al precedente riconoscimento operato nel 2013 e successivamente sconfessato.
Infine, con il quarto motivo i ricorrenti deducevano la violazione o falsa applicazione dell'art. 92, II comma, c.p.c. e dell'art. 13-quater, comma 1-quater d.p.r. 115/2002, per non aver ravvisato gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
Con la sentenza n. 5518/2024 la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassava la sentenza con rinvio alla Corte di appello di
Venezia in diversa composizione.
In particolare, la Corte di Cassazione affermava il seguente principio di diritto: “In tema di stato di cittadinanza, la dichiarazione, resa a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 5.2.1992 n.91, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, da parte del figlio maggiorenne riconosciuto o dichiarato di cittadino italiano di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione, produce effetti retroattivi sin dal momento della nascita del dichiarante”.
pagina 4 di 7 Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. , in Parte_1 proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli, ha riassunto il giudizio avanti questa Corte formulando le conclusioni indicate in epigrafe.
Il e il non si sono costituiti sicché il Controparte_1 Controparte_2
Consigliere istruttore, con provvedimento del 16 settembre 2024, ne ha dichiarato la contumacia e contestualmente ha fissato l'udienza del 4 dicembre
2024 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c.
A tale udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il procedimento deve essere deciso facendo applicazione del principio di diritto affermato dalla Cassazione al quale questa Corte, come giudice di rinvio, è obbligata ad attenersi.
Queste le circostanze di fatto allegate e provate da parte riassumente:
1) il 19 agosto 2003 il cittadino italiano ha riconosciuto quale Persona_3 proprio figlio naturale nato a [...] (ex Jugoslavia) il 17 Persona_4 gennaio 1954;
2) avvalendosi della facoltà prevista dall'art.2, II comma, legge Persona_4
n. 91/1992 ha dichiarato di eleggere la cittadinanza italiana, determinata dalla filiazione, il 12 gennaio 2004, entro l'anno dal riconoscimento;
3) nell'anno 2013 figlia di ha chiesto e Parte_1 Persona_4 ottenuto per sé e i figli minori al Comune di residenza, , il rilascio CP_1 della carta di identità, in quanto figlia di cittadino italiano jure sanguinis;
4) solo nel 2018, in sede di rinnovo della carta di identità, il Comune ha sollevato dubbi sulla loro cittadinanza, con riferimento all'art. 14 della legge 91/1992, poiché aveva acquistato la cittadinanza italiana solo il 13.1.2004 e Persona_4
in quanto già maggiorenne (essendo nata il [...]), non Parte_1 avrebbe acquistato a sua volta la cittadinanza dal genitore.
Ritiene il Collegio che la dichiarazione ex art. 2, II comma, legge 91/1992 effettuata dal maggiorenne padre di abbia Persona_4 Parte_1 natura retroattiva sicché egli è cittadino italiano con effetti ex tunc, fin dalla nascita.
pagina 5 di 7 In conseguenza di ciò , essendo figlia di un cittadino italiano jure Parte_1 sanguinis, è ella stessa cittadina italiana fin dalla nascita, così come lo sono i suoi figli.
Infatti, l'art.1, I comma, della legge n. 91/1992, afferma il principio generale di attribuzione del diritto di cittadinanza iure sanguinis per cui “E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”. Per effetto di tale regola l'acquisto della cittadinanza avviene a titolo originario e al momento della nascita, per diritto di sangue, cioè per il solo fatto di essere figlio di padre o madre cittadini italiani.
Sebbene il secondo comma dell'art. art. 2 di detta legge, che si occupa della filiazione naturale, non specifichi se la electio civitatis abbia carattere retroattivo o meno e se essa renda l'autore - sia pur ex tunc - cittadino italiano fin dal giorno della sua nascita, come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza di rinvio, non vi era necessità di una regolamentazione ad hoc della decorrenza dell'effetto, sia perché già disciplinata dall'art. 1 in via generale, sia perché il diritto di scegliere se conservare la propria cittadinanza o eleggere la cittadinanza entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, è soltanto uno strumento di tutela, previsto a salvaguardia della sua possibilità di autodeterminarsi liberamente, che viene attribuita al soggetto, quindi una facoltà che non può risolversi in suo pregiudizio.
Una volta realizzata la condizione sospensiva potestativa, prevista dall'art. 2, II comma, si produce lo stesso effetto dell'acquisto della cittadinanza iure sanguinis, come avviene per il figlio minorenne riconosciuto o per il figlio nato in [...] matrimonio, senza la possibilità di dubitare, alla luce dei vari istituti richiamati nella sentenza di rinvio e secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, della retroattività del riconoscimento.
Stante l'accoglimento della domanda formulata da si deve Parte_1 procedere a una nuova regolamentazione delle spese che seguono la soccombenza del e del , con Controparte_1 Controparte_2 conseguente condanna di questi ultimi al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, di appello, di cassazione e del presente, nella misura liquidata in pagina 6 di 7 dispositivo, (valore indeterminabile - complessità bassa) secondo parametri minimi, stante la non complessità della questione esaminata, senza fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio
- accoglie la domanda di parte riassumente e dichiara che , Parte_1
, e sono cittadini Persona_1 Parte_2 Parte_3 italiani per nascita e dispone che il Comune di provveda agli CP_1 adempimenti di competenza;
- condanna il e il al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore di parte riassumente delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 286,00 per anticipazioni e in euro
2.906,00 per compensi, quanto al grado di appello in euro 804,00 per anticipazioni e in euro 3.473,00 per compensi, quanto al giudizio di cassazione in euro 1.063,00 per anticipazioni e in euro 2.757,00 per compensi, nonché quanto al presente giudizio di rinvio in euro 804,00 per anticipazioni e in euro
3.473,00 per compensi, il tutto oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Venezia, camera di consiglio del 11 dicembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere relatore dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 674 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. , in proprio e quale esercente la Parte_1 C.F._1 responsabilità genitoriale sui figli minori (C.F. Persona_1
, (C.F. ) e C.F._2 Parte_2 C.F._3
(C.F. , Parte_3 C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Fabio Guarnieri ed elettivamente domiciliati a
Padova, Galleria De Gasperi n. 4, presso lo studio del difensore;
parte riassumente contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 parte convenuta in riassunzione - contumace contro
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 parte convenuta in riassunzione - contumace
Oggetto: rinvio da Cassazione, sentenza n. 5518/2024, pubblicata il 1° marzo
2024
Conclusioni pagina 1 di 7 Per Parte_4
l'Ecc.ma Corte dichiarare che gli odierni riassumenti sono cittadini italiani
[...] per nascita, con ogni conseguenza di legge in ordine agli adempimenti di competenza dell'Ufficiale di anagrafe e di stato civile del Comune di , CP_1 in particolare ordinando l'immediato rinnovo delle carte d'identità scadute.
Qualora il avesse nel frattempo, all'insaputa degli odierni Controparte_1 riassumenti, dato corso alla cancellazione anagrafica degli stessi, ordinarsi al
Comune stesso il ripristino dell'iscrizione anagrafica senza soluzione di continuità.
Vittoria di spese e competenze dei tre gradi di giudizio e del presente grado di rinvio.
Fatto e diritto
Nel giugno del 2018 si rivolgeva al Comune di , ove Parte_1 CP_1 risiedeva con i figli minori , e Persona_1 Parte_2 Parte_3
, per chiedere il rilascio delle nuove carte di identità stante l'approssimarsi
[...] della scadenza di quelle già in loro possesso.
Il Comune rifiutava il rilascio dei nuovi documenti adducendo dei dubbi sulla cittadinanza italiana dei richiedenti e comunicando loro di aver avviato un procedimento volto alla cancellazione anagrafica della e dei Parte_1 componenti del suo nucleo familiare.
In particolare, il Comune rilevava che:
- in data 19 agosto 2003 , padre di , era stato Persona_2 Parte_1 riconosciuto come figlio nato fuori dal matrimonio dal padre , Persona_3 cittadino italiano;
- , avvalendosi della facoltà di cui all'art. 2, II comma, legge Persona_2
91/1992, aveva provveduto all'elezione della cittadinanza italiana in data 12 gennaio 2004, sicché egli, essendo maggiorenne al momento del riconoscimento, non era diventato cittadino italiano per nascita jure sanguinis, ma aveva acquisito la cittadinanza italiana con effetti ex nunc dal giorno successivo a quello della dichiarazione;
- conseguentemente, , essendo già maggiorenne nel momento Parte_1 in cui il padre aveva acquistato la cittadinanza italiana, non era destinataria pagina 2 di 7 della disposizione di cui all'art. 14 della legge 91/1992, secondo cui “i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana”, sicché ella e i suoi figli non avevano acquistato la cittadinanza italiana.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , in proprio e quale esercente Parte_1 la responsabilità genitoriale sui figli minori, conveniva avanti il Tribunale di
Venezia il e il chiedendo di Controparte_1 Controparte_2 dichiarare lei e i suoi figli cittadini italiani per nascita jure sanguinis, con ogni conseguenza di legge, anche in relazione all'eventuale procedimento di cancellazione anagrafica disposto dal Comune di . CP_1
Il Tribunale rigettava la domanda della ricorrente rilevando come Persona_2 avesse acquistato la cittadinanza italiana ex nunc nel momento in cui aveva dichiarato di eleggere la cittadinanza del padre italiano, sicché , Parte_1
e conseguentemente i suoi figli, non avevano mai acquistato la cittadinanza italiana, posto che la ricorrente era già maggiorenne quando il padre aveva reso la predetta dichiarazione.
impugnava il provvedimento e la Corte di appello di Venezia Parte_1 rigettava il gravame affermando che nessuna norma prevede l'efficacia retroattiva dell'elezione di cittadinanza compiuta dal figlio maggiorenne riconosciuto da un cittadino italiano, sicché l'acquisto della cittadinanza opera ex tunc solo nei confronti del figlio minorenne.
Contro la predetta sentenza (n. 165/2020) ricorreva per cassazione Parte_1
, in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli,
[...] affidandosi a quattro motivi.
Con il primo motivo deduceva la violazione o falsa applicazione dell'art. 2 legge
91/1992 e dell'art. 12 delle preleggi ponendo il seguente quesito: se, ai sensi dell'art. 2, II comma, legge 91/1992, il figlio naturale riconosciuto da un cittadino italiano dopo la maggiore età del figlio acquisisca la cittadinanza italiana jure sanguinis fin dalla nascita o solo al momento della sua elezione di cittadinanza. A tal proposito i ricorrenti rilevavano come la questione della decorrenza degli effetti del riconoscimento, non espressamente risolta dal legislatore, dovesse pagina 3 di 7 essere risolta nel senso della retroattività degli effetti del riconoscimento alla luce di una interpretazione logica, teleologica e costituzionalmente orientata della norma.
Con il secondo motivo i ricorrenti chiedevano che, qualora la Corte avesse interpretato l'art. 2 nel senso sostenuto dalla Corte di appello, venisse proposta questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 30, III comma,
Costituzione nella parte in cui tali principi escludono un trattamento deteriore per i figli naturali rispetto ai figli legittimi.
Con il terzo motivo i ricorrenti censuravano la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione dell'art. 21-nonies, legge 241/1990 e dei principi costituzionali ed europei di buona amministrazione e legittimo affidamento, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, nonché omessa pronuncia su una questione di diritto sollevata nel precedente grado di giudizio. Il tutto con riferimento al precedente riconoscimento operato nel 2013 e successivamente sconfessato.
Infine, con il quarto motivo i ricorrenti deducevano la violazione o falsa applicazione dell'art. 92, II comma, c.p.c. e dell'art. 13-quater, comma 1-quater d.p.r. 115/2002, per non aver ravvisato gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.
Con la sentenza n. 5518/2024 la Corte di Cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso e, assorbiti gli altri, cassava la sentenza con rinvio alla Corte di appello di
Venezia in diversa composizione.
In particolare, la Corte di Cassazione affermava il seguente principio di diritto: “In tema di stato di cittadinanza, la dichiarazione, resa a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 5.2.1992 n.91, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, da parte del figlio maggiorenne riconosciuto o dichiarato di cittadino italiano di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione, produce effetti retroattivi sin dal momento della nascita del dichiarante”.
pagina 4 di 7 Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. , in Parte_1 proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli, ha riassunto il giudizio avanti questa Corte formulando le conclusioni indicate in epigrafe.
Il e il non si sono costituiti sicché il Controparte_1 Controparte_2
Consigliere istruttore, con provvedimento del 16 settembre 2024, ne ha dichiarato la contumacia e contestualmente ha fissato l'udienza del 4 dicembre
2024 per la rimessione della causa al Collegio, ex art. 352 c.p.c.
A tale udienza, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
Il procedimento deve essere deciso facendo applicazione del principio di diritto affermato dalla Cassazione al quale questa Corte, come giudice di rinvio, è obbligata ad attenersi.
Queste le circostanze di fatto allegate e provate da parte riassumente:
1) il 19 agosto 2003 il cittadino italiano ha riconosciuto quale Persona_3 proprio figlio naturale nato a [...] (ex Jugoslavia) il 17 Persona_4 gennaio 1954;
2) avvalendosi della facoltà prevista dall'art.2, II comma, legge Persona_4
n. 91/1992 ha dichiarato di eleggere la cittadinanza italiana, determinata dalla filiazione, il 12 gennaio 2004, entro l'anno dal riconoscimento;
3) nell'anno 2013 figlia di ha chiesto e Parte_1 Persona_4 ottenuto per sé e i figli minori al Comune di residenza, , il rilascio CP_1 della carta di identità, in quanto figlia di cittadino italiano jure sanguinis;
4) solo nel 2018, in sede di rinnovo della carta di identità, il Comune ha sollevato dubbi sulla loro cittadinanza, con riferimento all'art. 14 della legge 91/1992, poiché aveva acquistato la cittadinanza italiana solo il 13.1.2004 e Persona_4
in quanto già maggiorenne (essendo nata il [...]), non Parte_1 avrebbe acquistato a sua volta la cittadinanza dal genitore.
Ritiene il Collegio che la dichiarazione ex art. 2, II comma, legge 91/1992 effettuata dal maggiorenne padre di abbia Persona_4 Parte_1 natura retroattiva sicché egli è cittadino italiano con effetti ex tunc, fin dalla nascita.
pagina 5 di 7 In conseguenza di ciò , essendo figlia di un cittadino italiano jure Parte_1 sanguinis, è ella stessa cittadina italiana fin dalla nascita, così come lo sono i suoi figli.
Infatti, l'art.1, I comma, della legge n. 91/1992, afferma il principio generale di attribuzione del diritto di cittadinanza iure sanguinis per cui “E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”. Per effetto di tale regola l'acquisto della cittadinanza avviene a titolo originario e al momento della nascita, per diritto di sangue, cioè per il solo fatto di essere figlio di padre o madre cittadini italiani.
Sebbene il secondo comma dell'art. art. 2 di detta legge, che si occupa della filiazione naturale, non specifichi se la electio civitatis abbia carattere retroattivo o meno e se essa renda l'autore - sia pur ex tunc - cittadino italiano fin dal giorno della sua nascita, come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza di rinvio, non vi era necessità di una regolamentazione ad hoc della decorrenza dell'effetto, sia perché già disciplinata dall'art. 1 in via generale, sia perché il diritto di scegliere se conservare la propria cittadinanza o eleggere la cittadinanza entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, è soltanto uno strumento di tutela, previsto a salvaguardia della sua possibilità di autodeterminarsi liberamente, che viene attribuita al soggetto, quindi una facoltà che non può risolversi in suo pregiudizio.
Una volta realizzata la condizione sospensiva potestativa, prevista dall'art. 2, II comma, si produce lo stesso effetto dell'acquisto della cittadinanza iure sanguinis, come avviene per il figlio minorenne riconosciuto o per il figlio nato in [...] matrimonio, senza la possibilità di dubitare, alla luce dei vari istituti richiamati nella sentenza di rinvio e secondo una lettura costituzionalmente orientata della norma, della retroattività del riconoscimento.
Stante l'accoglimento della domanda formulata da si deve Parte_1 procedere a una nuova regolamentazione delle spese che seguono la soccombenza del e del , con Controparte_1 Controparte_2 conseguente condanna di questi ultimi al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, di appello, di cassazione e del presente, nella misura liquidata in pagina 6 di 7 dispositivo, (valore indeterminabile - complessità bassa) secondo parametri minimi, stante la non complessità della questione esaminata, senza fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Venezia, definitivamente decidendo quale giudice di rinvio
- accoglie la domanda di parte riassumente e dichiara che , Parte_1
, e sono cittadini Persona_1 Parte_2 Parte_3 italiani per nascita e dispone che il Comune di provveda agli CP_1 adempimenti di competenza;
- condanna il e il al pagamento in Controparte_1 Controparte_2 favore di parte riassumente delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in euro 286,00 per anticipazioni e in euro
2.906,00 per compensi, quanto al grado di appello in euro 804,00 per anticipazioni e in euro 3.473,00 per compensi, quanto al giudizio di cassazione in euro 1.063,00 per anticipazioni e in euro 2.757,00 per compensi, nonché quanto al presente giudizio di rinvio in euro 804,00 per anticipazioni e in euro
3.473,00 per compensi, il tutto oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Venezia, camera di consiglio del 11 dicembre 2024
Il Presidente
Guido Marzella
Il Consigliere estensore
Elena Rossi
pagina 7 di 7