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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/09/2025, n. 1598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1598 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di GI, nella persona del Giudice monocratico Giacoma Fanizza ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 507/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto lesione personale e vertente tra
C.F.: rappresentata e difesa dall'Avv. Pio Parte_1 C.F._1
Giorgio Di Leo
-ATTRICE- contro
C.F.: , in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
difeso dagli Avv. Antonio Balestrieri ed Antonio Puzio
-CONVENUTO- nonché contro
. IVA: , in persona Controparte_3 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliano Valente Muscatiello
-TERZO CHIAMATO IN CAUSA-
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
* * *
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno
2009, n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
1 della decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in giudizio, dinanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, il chiedendo il risarcimento dei danni subiti in Controparte_1 conseguenza dell'infortunio occorsole, il giorno 31.03.2018, in Via Lucera dell'abitato di
CP_1
In particolare, l'attrice esponeva che: “…a causa del manto stradale di in Via CP_1
Lucera altezza del negozio “Carni e Affini” disconnesso, rotto, mal tenuto e con buche (…) cadeva rovinosamente a terra ...”, procurandosi lesioni personali (“…Frattura
Pluriframmentaria, scomposta biossea del malleolo tibiale mediale e del malleolo peronale…”), quantificate in € 22.500,00.
Costituito regolarmente in giudizio, il eccependo preliminarmente il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva, spiegava domanda di manleva nei confronti del
Nel merito, contestava il nesso causale tra la caduta Controparte_3
e le lesioni lamentate ed il quantum richiesto.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio il Controparte_3
che, contestando la propria legittimazione passiva, insisteva per il
[...]
rigetto delle domande formulate.
Istruita la causa a mezzo di prove orali ammesse e di C.T.U.-medica, alla udienza del
12.12.2024, precisate le conclusioni, il procedimento veniva trattenuto in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
Motivi della decisione
Così definiti i contorni della vicenda, in prima battuta mette conto precisare che, prima ancora delle eccezioni sollevate in via preliminare, riveste carattere assorbente l'infondatezza nel merito della domanda attorea;
e ciò in ossequio al principio del cd.
“ragione più liquida”, che impone al Giudice, ove possibile, “…l'esame esclusivo di una questione assorbente, idonea, di per sé sola, a sorreggere la decisione…”, onde ispirare doverosamente la trattazione e risoluzione della vicenda processuale ai principi della speditezza, dell'economia, della celerità delle decisioni (Cass. Sez. Un. 12.12.2014, nn.
26242 e 26243).
2 In applicazione dell'enunciato principio, pertanto, soprassedute le eccezioni di “…carenza di legittimazione passiva …” sollevate dal convenuto e dal chiamato in CP_1 CP_3 causa, va osservato che la domanda attorea è manifestamente infondata e dev'essere rigettata, per le ragioni di seguito esposte.
Ciò chiarito, il fondamento giuridico dell'azione proposta dalla attrice deve essere individuato nell'art. 2051 c.c., disposizione che configura una responsabilità speciale di natura oggettiva in capo al custode della cosa che abbia cagionato danno.
È principio consolidato che tale responsabilità prescinda da qualunque profilo soggettivo di colpa del custode, essendo sufficiente, per la sua configurabilità, che l'attore provi l'esistenza di un rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo.
Solo la dimostrazione del caso fortuito, inteso quale fattore esterno, imprevedibile ed inevitabile, idoneo ad interrompere il nesso causale, consente al custode di andare esente da responsabilità (Cass. civ. sez. III, 12/07/2023, n. 19960: “…ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità ha carattere oggettivo, e non presuntivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la prova da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa…”; Civ., Sez. Un., ordinanza 30/06/2022, n. 20943: “…il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere. Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al
3 principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale. Con specifico riferimento al tema della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, deve ritenersi che, una volta che il danneggiato abbia prospettato e provato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. …”).
Ciò chiarito in punto di diritto - alla luce delle risultanze istruttorie - può dirsi provato che l'attrice sia effettivamente caduta lungo Via Lucera dell'abitato di in data CP_1
31.03.2018.
Tale circostanza è confermata dalle dichiarazioni rese dai testi oculari IM
(“…io ho visto la signora cadere, la stava scendendo dal marciapiede e mettere il Pt_1
piede in una buca presente sul manto stradale;
la buca in questione è più una depressione del manto stradale che costeggia il cordolo del marciapiede ed ha una lunghezza di circa
50/60 cm. Io mi trovavo di fronte a dove è caduta l'attrice a forse 4/5 metri ed ho assistito a tutta la scena. Lavoravo in un negozio di fronte a dove è successo il fatto e al momento stavo fuori. L'illuminazione della strada è offerta dalle luci delle attività commerciali che su esso affacciano;
ho soccorso la Il fatto è successo nel tardo pomeriggio, verso la Pt_1 sera. Non so essere più preciso ma ricordo che non si vedeva quasi nulla …”) e S_
(“…confermo la circostanza n. 1) di cui alla memoria n 2 di parte attrice che mi viene
[...] letta <<se è vero che a causa del manto stradale di in via lucera altezza negozio cp_1
“Carni e Affini" disconnesso, rotto, mal tenuto e con buche in data 31.03.2018 (cui si mostra foto di cui doc.4) l'attrice cadeva rovinosamente a terra >>; confermo la circostanza di cui al n. 2) delle memoria istruttoria n. 2 di parte attrice <<se è vero che a causa del manto stradale di in via lucera altezza negozio cp_1
4 luogo interessato dal sinistro, occorso nel tardo pomeriggio, era scarsamente illuminato così come tutta la strada ovvero via Lucera come da foto che si mostrano>> e preciso che nel tardo pomeriggio iniziava a fare buio e c'era scarsa visibilità; confermo la circostanza n.3) <<se è vero che a causa del manto stradale di in via lucera altezza negozio cp_1
> della memoria n.2 di parte attrice che mi viene letta e confermo anche la circostanza n. 4) che mi viene letta <<se è vero che a causa del manto stradale di in via lucera altezza negozio cp_1
>…”).
Tuttavia, ciò che rileva non è tanto l'accertamento del fatto storico della caduta, quanto la sua qualificazione giuridica ai fini della responsabilità.
Non può trascurarsi, infatti, che la documentazione fotografica prodotta non ritrae una
“buca” improvvisa o un'insidia occulta, bensì una depressione lineare, estesa, costeggiante il margine del marciapiede, chiaramente visibile e percepibile da chiunque transitasse sul posto. Non si è dunque in presenza di un'insidia imprevedibile, ma di una difformità strutturale del piano viabile che, pur costituendo un dislivello, non presentava caratteristiche di occultamento tali da trarre in inganno un pedone normalmente diligente.
Va, altresì, escluso che la caduta possa imputarsi ad una carenza di illuminazione. Dalle deposizioni rese, in particolare dal teste risulta che la zona era illuminata dalle luci Tes_1
delle attività commerciali prospicienti, idonee a rendere percepibile lo stato del manto stradale.
A tanto si aggiunga che la - come da lei stessa ammesso in sede di interpello Pt_1
(“…confermo la circostanza di cui al n.1) della memoria n.2 del che mi Controparte_1 viene letta <<vero che la sua residenza, posta alla via lucera n. 100 in , risulta cp_1
adiacente all'area antistante il punto commerciale “Carni e Affini”, posto anch'esso in Via
Lucera>>; confermo la circostanza n. 2) della memoria istruttoria n.2 del CP_1
. <<vero che la sua residenza, posta alla via lucera n. 100 in , risulta cp_1
[...] di cui ai rilievi fotografici contenuti nel fascicolo di parte attorea già preesisteva in epoca antecedente al momento del sinistro>>; riconosco le foto mi si mostrano;
sulla circostanza n.3) della memoria istruttoria n.2 del posso dire che c'era poca Controparte_1 luminosità <<vero che la sua residenza, posta alla via lucera n. 100 in , risulta cp_1
>;
5 confermo la circostanza di cui al n. 4) della memoria istruttoria n.2 del Controparte_1
<< Vero che il centro commerciale “Carni e Affini”, nei pressi del quale Lei ha denunciato il verificarsi della sua caduta, è ubicato frontalmente all'edificio dove risulta la sua Parte residenza>>; Sulla circostanza n.2) cui alla comparsa di costituzione del posso riferire che la strada era piena di buche e che non erano visibili <<sul tratto di strada dove
è caduta la strada si presentava disconnessa e rotta ed erano presenti buche e le buche erano visibili>>…”) - risiedeva proprio di fronte al punto interessato dal sinistro, presso la via Lucera n. 100.
Lo stato di dissesto della strada era dunque a lei perfettamente noto, essendo preesistente da tempo e costituendo circostanza con la quale la stessa si confrontava quotidianamente.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che: “…in tema di danno cagionato da cose in custodia, il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno estraneo alla cosa deve essere parametrato sulla natura della cosa stessa e sulla sua pericolosità; sicché, quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa ed il danno ed escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. …” (Cass. Civ., ord. n. 2345 del 29/01/2019).
In altri termini, la depressione del manto stradale non costituiva un pericolo occulto, ma una condizione evidente e nota all'attrice, la quale, nonostante ciò, ha scelto di percorrere proprio quel tratto, senza adottare le cautele normalmente esigibili. Tale condotta colposa, per grado di conoscenza e prevedibilità, si pone come causa esclusiva dell'evento, interrompendo il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno lamentato.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “…in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione -anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost, sicché, quanto più la situazione è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele
6 normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto, più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro…” (Cass. Civ., ord. n. 9315 del 03/04/2019).
Sulla scorta di quanto sopra, deve escludersi una qualsiasi responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051, stante il venir meno del nesso di causalità tra la cosa e l'evento attraverso la condotta dell'attrice.
Conclusivamente, per le ragioni esposte, la domanda risarcitoria non appare fondata e la causa deve arrestarsi imponendone il rigetto.
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, nei confronti dell' convenuto. A tal proposito, si osserva che “…il valore attribuito alla CP_4
pretesa risarcitoria rappresenta, in caso di rigetto della domanda, il parametro di riferimento per la liquidazione delle spese di lite…” (Cass. n. 3574/2016).
Le stesse, invece, vanno compensate tra Attore, Ente convenuto e Controparte_3 evocato in giudizio, non essendo stata effettuata la disamina completa
[...]
delle ragioni della chiamata in causa e rimanendo, tali questioni, assorbite dal rigetto della domanda principale. (Cass. Ordinanza n. 6144/2024).
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo di parte attrice, quale parte soccombente, in considerazione dell'esito complessivo del giudizio, con il conseguente diritto del convenuto di ripetere dalla stessa le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di GI, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro , in persona del Parte_1 Controparte_1 CP_2
7 p.t., nonché contro in persona del Controparte_3
legale rappresentante p.t., reietta ogni contraria istanza, così decide:
− RIGETTA la domanda attorea per le ragioni esposte nella parte motiva;
− CONDANNA parte attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese CP_1
processuali che si liquidano in complessivi € 5.077,00, oltre spese gen. (15%), IVA e
CPA come per legge;
− COMPENSA le spese tra le altre parti del giudizio;
− le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dell'attrice, quale parte soccombente, con il conseguente diritto del convenuto di ripetere dalla predetta attrice le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u. in forza del decreto di liquidazione.
Così deciso in GI (data dep tel)
Il Giudice
Giacoma Fanizza
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