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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2024, n. 1595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1595 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2522/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGIOLI Parte_1 C.F._1
LUCA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. FAGGIOLI LUCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MURRU MARIA Controparte_1 P.IVA_1
GABRIELLA e dell'avv. TRENTINI ANTONELLA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MURRU MARIA GABRIELLA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.12.2023 evocava in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Bologna quale giudice del lavoro, il in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento di tutte le ritenute previdenziali di cui alle differenze retributive di cui alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 555/17, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Affermava che: 1) con sentenza del Tribunale di Bologna n. 715/17 aveva ottenuto l'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato e la condanna del resistente CP_1 al pagamento a suo favore delle relative differenze retributive;
2) la sentenza era passata in giudicato ma non era stata interamente ottemperata dal resistente;
3) in particolare, il CP_1 le aveva pagato la somma di €. 1.358,96, al netto delle ritenute Controparte_1 previdenziali, ma illegittimamente poiché il pagamento doveva essere compiuto al lordo delle ritenute previdenziali, per €. 2.009,18, e non al netto di esse, come invece aveva fatto il pagina 1 di 5 Comune resistente, poiché ex art. 23 L. n. 218/52 il pagamento in ritardo della somma faceva sì che la parte relativa ai contributi previdenziali spettante al lavoratore restasse a carico del datore di lavoro. Di qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 perché infondata in fatto e in diritto. Affermava che: 1) l'art. 23, comma 1, L. n. 218/52 non si applicava agli enti locali, e dunque al Comune;
2) per il datore di lavoro pubblico l'obbligo di versare i contributi previdenziali sorgeva solo al momento del pagamento della retribuzione, cosicché era a tale momento che occorreva avere riguardo per valutare la sussistenza o meno di un ritardo nel pagamento dei contributi, sanzionabile ai sensi del citato art. 23. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 26.11.2024 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. La domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta. L'art. 23, comma 1, L. n. 218/52 recita: “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo”. Afferma il resistente che tale norma non si applica ai dipendenti degli Enti CP_1
Locali, cui si applicherebbe - invece - la disciplina di cui alla L. n. 379/55 che espressamente colloca le ipotesi al di fuori dell'area della assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia. La difesa è infondata. Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale: “… è da tempo intervenuta sia la giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio sez. Il - Roma, 03/11/2021, n. 11288, pronuncia ove era parte in causa il per il pagamento di differenze retributive dovute a CP_2 insegnanti) sia quella di NE (Cass. n. 18897 del 15 luglio 2019, con riferimento proprio a lavoratori dipendenti pubblici dell'Università). In particolare proprio Cass.n. 18897 del 15 luglio 2019 ha affermato che: “parimenti infondato è il terzo motivo del ricorso incidentale, perché la sentenza impugnata, che ha respinto la domanda di restituzione della quota di contribuzione a carico del lavoratore, in quanto versata all' dall'Ateneo a distanza di oltre cinque anni dalla sentenza n. 173/1995, CP_3
è conforme alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui, ai sensi della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23 solo se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore puo legittimamente operare la ritenuta, non consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi “il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante” (cosi in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011); è stato precisato anche che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. 22379/2015), sicché prive di rilievo sono tutte le pagina 2 di 5 circostanze sulle quali l'Università ha fatto leva per giustificare il ritardo con il quale erano state corrisposte le somme previste dalla sentenza del Tribunale di ... ”. In sintesi, la Suprema Corte ritiene applicabili i principi invocati in ricorso anche rispetto ad un lavoratore pubblico dipendente ed in presenza del versamento dei contributi appunto in regime di pubblica gestione. Nel riportarsi dunque integralmente al portato giurisprudenziale sopra riprodotto, questa Corte osserva altresì che è lo stesso dato letterale della norma a parlare di “datore di lavoro”, senza distinguere tra quello pubblico e quello privato né a porre distinzioni sul tipo di gestione previdenziale. Peraltro, secondo l'orientamento ugualmente consolidato della Suprema Corte, il principio fissato dall'art. 23 L. n. 218 del 1952 “ha carattere generale nell'ordinamento previdenziale, per essere espressione del principio di buona fede e correttezza nell'attuazione del contratto di lavoro” (Cass., Sez. Lav., nn. 5916/1998, 15924/2013, 18232/2015, 14317/16 e numerose altre). Non si tratta quindi di una regola di carattere “eccezionale”, bensì di un principio generale del nostro ordinamento. Giova infine evidenziare come la norma citata dal Comune, ovvero l'art. 20 RDL 680/1938, non afferma che l'obbligo di pagamento dei contributi sorge per il datore al momento del pagamento dello stipendio, afferma invece che “Nei primi cinque giorni di ogni mese il consorzio versa alla cassa del comune in cui ha sede, l'importo mensile dei contributi propri e di quelli personali dovuti dagli impiegati iscritti, salvo rivalsa, per i contributi personali, all'atto del pagamento degli stipendi.”, il che significa che la rivalsa del datore di lavoro sul lavoratore è dovuta al momento del pagamento dello stipendio. In altre parole, la norma prevedeva all'atto del pagamento dello stipendio la rivalsa del datore di lavoro, e non il versamento dei contributi, come sostiene erroneamente il Comune. L'art. 20 RDL 680/1938 è comunque inconferente, poiché ciò che rileva nella presente fattispecie è il ritardo di pagamento di parte della retribuzione dovuta, poiché è tale ritardo che impedisce al datore di lavoro I'esercizio del diritto di rivalsa, in quanto pagando in ritardo la retribuzione, paga in ritardo anche i contributi previdenziali che dovevano essere versati entro i primi 5 giorni del mese in cui doveva essere pagata la retribuzione che non è stata pagata. La detrazione del relativo importo dall'ammontare dovuto alla ricorrente a titolo di (maggiore) retribuzione è dunque riferibile solo alla possibilità di operare direttamente le trattenute ai sensi dell'art. 19 della legge n. 218/1952; ma, l'utilizzazione di questo speciale meccanismo di autotutela resta pero precluso, data l'assenza dei presupposti di tale fattispecie normativa, che riconnette la trattenuta non alla retribuzione comunque corrisposta, ma solo a quella che è erogata alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce (vedasi, su fattispecie analoga, Cass. sez. lav., 16/10/1998, n. 10270)” (così Corte d'appello di Bologna n. 568/23). Dunque, la norma è applicabile anche ai dipendenti degli enti locali. Afferma ancora il resistente che, anche a ritenere applicabile il citato art. 23, CP_1 non vi sarebbe ritardo nel pagamento dei contributi poiché per il datore di lavoro pubblico l'obbligo di versare i contributi previdenziali sorge al momento del pagamento della retribuzione, e dunque della sua liquidazione, e nel caso in esame l'obbligo era sorto al momento della condanna giurisdizionale. Anche tale difesa è infondata.
pagina 3 di 5 Secondo un orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide l'art. 23 non trova applicazione nei casi in cui il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione retributiva non sia imputabile al datore di lavoro (Cass. civ., VI, n. 22379/15). Occorre dunque stabilire se vi sia stato ritardo nel pagamento della retribuzione e se esso sia incolpevole oppure no, poiché solo nel primo caso risulta legittima la trattenuta dei contributi, restando viceversa gli stessi a carico del Comune, datore di lavoro, in ipotesi contraria. Nel caso in esame il ritardo del resistente deve ritenersi sussistente e a esso CP_1 imputabile poiché l'obbligazione retributiva (e quella contributiva a essa relativa) a favore della ricorrente è stata sì riconosciuta dalla sentenza del Tribunale di Bologna - che ha disapplicato le norme del D.l.vo n. 297/94 e del CCNL Scuola applicando, viceversa, la clausola 4 della direttiva 99/70/CEE relativa all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, in virtù della sentenza della CGUE n. 466/2018 - ma con un potere che, secondo un orientamento giurisprudenziale maggioritario, sussiste anche in capo all'Amministrazione, non essendo riservato solo al giudice. E infatti “la disapplicazione (rectius, non applicazione) della norma nazionale confliggente con il diritto eurounitario, a maggior ragione se tale contrasto è stato accertato dalla Corte di giustizia UE, costituisce un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni e, quindi, anche per l'apparato amministrativo e per i suoi funzionari, qualora sia chiamato ad applicare la norma interna contrastante con il diritto eurounitario (cfr., pressoché in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 23 maggio 2006 n. 3072, ma a partire da Corte costituzionale 21 aprile 1989 n. 232, e in sede europea da Corte di Giustizia della Comunità europea, 22 giugno 1989, C- 103/88 Fratelli Costanzo, nonché Corte di Giustizia dell'Unione europea 24 maggio 2012, C-97/11 Amia). Qualora, pertanto, emerga contrasto tra la norma primaria nazionale o regionale e i principi del diritto eurounitario, è fatto obbligo al dirigente che adotta il provvedimento sulla base della norma nazionale (o regionale) di non applicarla (in contrasto con la norma eurounitaria di riferimento), salvo valutare la possibilità di trarre dall'ordinamento sovranazionale una disposizione con efficacia diretta idonea a porre la disciplina della fattispecie concreta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2018 n. 1342)” (così, sui soggetti titolari del potere di disapplicazione, Cons. St., VI, n. 7874/19). Anche il resistente avrebbe potuto compiere tale disapplicazione e riconoscere CP_1
e pagare alla ricorrente le differenze retributive e i relativi contributi, il che rende colpevole il suo ritardo e illegittima la trattenuta compiuta, restando a suo carico la contribuzione dovuta. La domanda deve essere accolta e il va condannato alla restituzione Controparte_1 in favore di delle somme indebitamente trattenute a titolo di quota contributi a Parte_1 carico del lavoratore, oltre agli interessi nella misura di legge dal dovuto al saldo. Deve peraltro darsi atto che in data 26.6.2024 il ha pagato, la Controparte_1 somma oggetto di controversia, sia pure facendo salva la sua eventuale ripetizione, senza cioè alcun riconoscimento dell'esistenza del suo debito. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al DM n. 55/14.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Bologna quale giudice del lavoro, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente decidendo nella controversia n. 2522/23 R.G. LAV. fra e il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, ogni contraria istanza disattesa e Controparte_1 respinta, così provvede:
1) accerta il diritto della ricorrente al pagamento delle ritenute previdenziali e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di delle trattenute Controparte_1 Parte_1 previdenziali indebitamente operate, sulle differenze retributive corrisposte in forza della sentenza n. 715/17 del Tribunale di Bologna, per le voci di contribuzione a carico del lavoratore, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna il al pagamento delle spese processuali a favore di Controparte_1 [...]
che liquida nella complessiva somma di €. 371,50, di cui €. 21,50 per anticipazioni ed Pt_1
€. 350,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Bologna, 26.11.2024
Il giudice del lavoro dott. Luigi Bettini
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2522/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGIOLI Parte_1 C.F._1
LUCA, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. FAGGIOLI LUCA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MURRU MARIA Controparte_1 P.IVA_1
GABRIELLA e dell'avv. TRENTINI ANTONELLA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. MURRU MARIA GABRIELLA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo e memoria difensiva di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.12.2023 evocava in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Bologna quale giudice del lavoro, il in persona del Sindaco Controparte_1 pro tempore, chiedendone la condanna al pagamento di tutte le ritenute previdenziali di cui alle differenze retributive di cui alla sentenza del Tribunale di Bologna n. 555/17, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Affermava che: 1) con sentenza del Tribunale di Bologna n. 715/17 aveva ottenuto l'integrale riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato e la condanna del resistente CP_1 al pagamento a suo favore delle relative differenze retributive;
2) la sentenza era passata in giudicato ma non era stata interamente ottemperata dal resistente;
3) in particolare, il CP_1 le aveva pagato la somma di €. 1.358,96, al netto delle ritenute Controparte_1 previdenziali, ma illegittimamente poiché il pagamento doveva essere compiuto al lordo delle ritenute previdenziali, per €. 2.009,18, e non al netto di esse, come invece aveva fatto il pagina 1 di 5 Comune resistente, poiché ex art. 23 L. n. 218/52 il pagamento in ritardo della somma faceva sì che la parte relativa ai contributi previdenziali spettante al lavoratore restasse a carico del datore di lavoro. Di qui l'odierno giudizio. Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto della domanda Controparte_1 perché infondata in fatto e in diritto. Affermava che: 1) l'art. 23, comma 1, L. n. 218/52 non si applicava agli enti locali, e dunque al Comune;
2) per il datore di lavoro pubblico l'obbligo di versare i contributi previdenziali sorgeva solo al momento del pagamento della retribuzione, cosicché era a tale momento che occorreva avere riguardo per valutare la sussistenza o meno di un ritardo nel pagamento dei contributi, sanzionabile ai sensi del citato art. 23. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 26.11.2024 mediante lettura del dispositivo, con motivazione riservata. La domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta. L'art. 23, comma 1, L. n. 218/52 recita: “Il datore di lavoro che non provvede al pagamento dei contributi entro il termine stabilito o vi provvede in misura inferiore alla dovuta è tenuto al pagamento dei contributi o delle parti di contributo non versate tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori, nonché al versamento di una somma aggiuntiva pari a quella dovuta, ed è punito con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 100.000 per ogni dipendente per il quale sia stato omesso in tutto o in parte il pagamento del contributo”. Afferma il resistente che tale norma non si applica ai dipendenti degli Enti CP_1
Locali, cui si applicherebbe - invece - la disciplina di cui alla L. n. 379/55 che espressamente colloca le ipotesi al di fuori dell'area della assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia. La difesa è infondata. Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale: “… è da tempo intervenuta sia la giurisprudenza amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio sez. Il - Roma, 03/11/2021, n. 11288, pronuncia ove era parte in causa il per il pagamento di differenze retributive dovute a CP_2 insegnanti) sia quella di NE (Cass. n. 18897 del 15 luglio 2019, con riferimento proprio a lavoratori dipendenti pubblici dell'Università). In particolare proprio Cass.n. 18897 del 15 luglio 2019 ha affermato che: “parimenti infondato è il terzo motivo del ricorso incidentale, perché la sentenza impugnata, che ha respinto la domanda di restituzione della quota di contribuzione a carico del lavoratore, in quanto versata all' dall'Ateneo a distanza di oltre cinque anni dalla sentenza n. 173/1995, CP_3
è conforme alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte secondo cui, ai sensi della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23 solo se il datore di lavoro corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore puo legittimamente operare la ritenuta, non consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi “il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante” (cosi in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass. 19790/2011); è stato precisato anche che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive, bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. 22379/2015), sicché prive di rilievo sono tutte le pagina 2 di 5 circostanze sulle quali l'Università ha fatto leva per giustificare il ritardo con il quale erano state corrisposte le somme previste dalla sentenza del Tribunale di ... ”. In sintesi, la Suprema Corte ritiene applicabili i principi invocati in ricorso anche rispetto ad un lavoratore pubblico dipendente ed in presenza del versamento dei contributi appunto in regime di pubblica gestione. Nel riportarsi dunque integralmente al portato giurisprudenziale sopra riprodotto, questa Corte osserva altresì che è lo stesso dato letterale della norma a parlare di “datore di lavoro”, senza distinguere tra quello pubblico e quello privato né a porre distinzioni sul tipo di gestione previdenziale. Peraltro, secondo l'orientamento ugualmente consolidato della Suprema Corte, il principio fissato dall'art. 23 L. n. 218 del 1952 “ha carattere generale nell'ordinamento previdenziale, per essere espressione del principio di buona fede e correttezza nell'attuazione del contratto di lavoro” (Cass., Sez. Lav., nn. 5916/1998, 15924/2013, 18232/2015, 14317/16 e numerose altre). Non si tratta quindi di una regola di carattere “eccezionale”, bensì di un principio generale del nostro ordinamento. Giova infine evidenziare come la norma citata dal Comune, ovvero l'art. 20 RDL 680/1938, non afferma che l'obbligo di pagamento dei contributi sorge per il datore al momento del pagamento dello stipendio, afferma invece che “Nei primi cinque giorni di ogni mese il consorzio versa alla cassa del comune in cui ha sede, l'importo mensile dei contributi propri e di quelli personali dovuti dagli impiegati iscritti, salvo rivalsa, per i contributi personali, all'atto del pagamento degli stipendi.”, il che significa che la rivalsa del datore di lavoro sul lavoratore è dovuta al momento del pagamento dello stipendio. In altre parole, la norma prevedeva all'atto del pagamento dello stipendio la rivalsa del datore di lavoro, e non il versamento dei contributi, come sostiene erroneamente il Comune. L'art. 20 RDL 680/1938 è comunque inconferente, poiché ciò che rileva nella presente fattispecie è il ritardo di pagamento di parte della retribuzione dovuta, poiché è tale ritardo che impedisce al datore di lavoro I'esercizio del diritto di rivalsa, in quanto pagando in ritardo la retribuzione, paga in ritardo anche i contributi previdenziali che dovevano essere versati entro i primi 5 giorni del mese in cui doveva essere pagata la retribuzione che non è stata pagata. La detrazione del relativo importo dall'ammontare dovuto alla ricorrente a titolo di (maggiore) retribuzione è dunque riferibile solo alla possibilità di operare direttamente le trattenute ai sensi dell'art. 19 della legge n. 218/1952; ma, l'utilizzazione di questo speciale meccanismo di autotutela resta pero precluso, data l'assenza dei presupposti di tale fattispecie normativa, che riconnette la trattenuta non alla retribuzione comunque corrisposta, ma solo a quella che è erogata alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce (vedasi, su fattispecie analoga, Cass. sez. lav., 16/10/1998, n. 10270)” (così Corte d'appello di Bologna n. 568/23). Dunque, la norma è applicabile anche ai dipendenti degli enti locali. Afferma ancora il resistente che, anche a ritenere applicabile il citato art. 23, CP_1 non vi sarebbe ritardo nel pagamento dei contributi poiché per il datore di lavoro pubblico l'obbligo di versare i contributi previdenziali sorge al momento del pagamento della retribuzione, e dunque della sua liquidazione, e nel caso in esame l'obbligo era sorto al momento della condanna giurisdizionale. Anche tale difesa è infondata.
pagina 3 di 5 Secondo un orientamento giurisprudenziale che questo giudice condivide l'art. 23 non trova applicazione nei casi in cui il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione retributiva non sia imputabile al datore di lavoro (Cass. civ., VI, n. 22379/15). Occorre dunque stabilire se vi sia stato ritardo nel pagamento della retribuzione e se esso sia incolpevole oppure no, poiché solo nel primo caso risulta legittima la trattenuta dei contributi, restando viceversa gli stessi a carico del Comune, datore di lavoro, in ipotesi contraria. Nel caso in esame il ritardo del resistente deve ritenersi sussistente e a esso CP_1 imputabile poiché l'obbligazione retributiva (e quella contributiva a essa relativa) a favore della ricorrente è stata sì riconosciuta dalla sentenza del Tribunale di Bologna - che ha disapplicato le norme del D.l.vo n. 297/94 e del CCNL Scuola applicando, viceversa, la clausola 4 della direttiva 99/70/CEE relativa all'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, in virtù della sentenza della CGUE n. 466/2018 - ma con un potere che, secondo un orientamento giurisprudenziale maggioritario, sussiste anche in capo all'Amministrazione, non essendo riservato solo al giudice. E infatti “la disapplicazione (rectius, non applicazione) della norma nazionale confliggente con il diritto eurounitario, a maggior ragione se tale contrasto è stato accertato dalla Corte di giustizia UE, costituisce un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni e, quindi, anche per l'apparato amministrativo e per i suoi funzionari, qualora sia chiamato ad applicare la norma interna contrastante con il diritto eurounitario (cfr., pressoché in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 23 maggio 2006 n. 3072, ma a partire da Corte costituzionale 21 aprile 1989 n. 232, e in sede europea da Corte di Giustizia della Comunità europea, 22 giugno 1989, C- 103/88 Fratelli Costanzo, nonché Corte di Giustizia dell'Unione europea 24 maggio 2012, C-97/11 Amia). Qualora, pertanto, emerga contrasto tra la norma primaria nazionale o regionale e i principi del diritto eurounitario, è fatto obbligo al dirigente che adotta il provvedimento sulla base della norma nazionale (o regionale) di non applicarla (in contrasto con la norma eurounitaria di riferimento), salvo valutare la possibilità di trarre dall'ordinamento sovranazionale una disposizione con efficacia diretta idonea a porre la disciplina della fattispecie concreta (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2018 n. 1342)” (così, sui soggetti titolari del potere di disapplicazione, Cons. St., VI, n. 7874/19). Anche il resistente avrebbe potuto compiere tale disapplicazione e riconoscere CP_1
e pagare alla ricorrente le differenze retributive e i relativi contributi, il che rende colpevole il suo ritardo e illegittima la trattenuta compiuta, restando a suo carico la contribuzione dovuta. La domanda deve essere accolta e il va condannato alla restituzione Controparte_1 in favore di delle somme indebitamente trattenute a titolo di quota contributi a Parte_1 carico del lavoratore, oltre agli interessi nella misura di legge dal dovuto al saldo. Deve peraltro darsi atto che in data 26.6.2024 il ha pagato, la Controparte_1 somma oggetto di controversia, sia pure facendo salva la sua eventuale ripetizione, senza cioè alcun riconoscimento dell'esistenza del suo debito. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al DM n. 55/14.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Bologna quale giudice del lavoro, nella persona del giudice dott. Luigi Bettini, definitivamente decidendo nella controversia n. 2522/23 R.G. LAV. fra e il Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, ogni contraria istanza disattesa e Controparte_1 respinta, così provvede:
1) accerta il diritto della ricorrente al pagamento delle ritenute previdenziali e, per l'effetto, condanna il al pagamento, in favore di delle trattenute Controparte_1 Parte_1 previdenziali indebitamente operate, sulle differenze retributive corrisposte in forza della sentenza n. 715/17 del Tribunale di Bologna, per le voci di contribuzione a carico del lavoratore, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
2) condanna il al pagamento delle spese processuali a favore di Controparte_1 [...]
che liquida nella complessiva somma di €. 371,50, di cui €. 21,50 per anticipazioni ed Pt_1
€. 350,00 per compenso, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, se dovute, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
3) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Bologna, 26.11.2024
Il giudice del lavoro dott. Luigi Bettini
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