Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia, sentenza 04/12/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Friuli Venezia Giulia |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
40/2025
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA
composta dai seguenti magistrati:
Igina Maio presidente f.f.
Paolo Gargiulo giudice Sergio Antonio Prestianni giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 14799 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di :
• RF. ML. (C.F.: [...]), nato a [...] il [...],
• RF. DD. ([...]), nato a [...] il [...],
• RF. S.p.A., C.F. e P.I. (...), con sede in Modugno (BA), (...) n. 21, PEC RF.spa@pec.it, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Emiliano Sisinni e Pierluigi Spedicati del Foro di Roma;
visto l’atto di citazione;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
uditi, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025, con l’assistenza del dott. Gabriele Turiano, la V.P.G. Mariapaola Daino e l’avv. Spedicati per i convenuti;
visto l’art. 130 c.g.c.;
ritenuto in
FATTO
ML. RF., DD. RF. e la società RF. S.p.A. sono stati citati in giudizio unitamente alla società di diritto spagnolo Società EP, alla società Società L S.r.l. ed al signor TN.GG. Antonio, nei confronti dei quali si procede separatamente, per avere dolosamente concorso all’erogazione di un contributo finanziario europeo per la realizzazione di un computer termodinamico denominato “WATLY” versioni 3.0 e 4.0, sulla base del Grant Agreement n. 698688 (all. A-5.2 citazione), nell’ambito del progetto europeo “HORIZON 2020”, finalizzato alla sovvenzione di start up innovative da parte della Commissione europea e dell’Agenzia esecutiva per le piccole e medie imprese (in sigla EASME, oggi Agenzia esecutiva del Consiglio europeo per l’innovazione e delle piccole e medie imprese, in sigla EISMEA) .
DD. RF. è stato citato in giudizio in qualità di rappresentante legale della omonima società e ML. RF. in qualità di procuratore speciale, per aver sottoscritto, in nome della RF. S.p.A., in forza di procura speciale rilasciata da DD. RF., un contratto di “concessione del diritto in esclusiva mondiale per la realizzazione di manufatti con tecnologia WALTY”, con la società spagnola ENRY’S PLEX S.L. (all. A – 5.13 citazione).
Secondo la prospettazione accusatoria, l’opera finanziata non sarebbe mai stata realizzata ed il contributo europeo, complessivamente pari ad euro 1.467.850,00, erogato tra febbraio 2015 e maggio 2018 su un conto corrente della società spagnola Società EP, sarebbe stato percepito fraudolentemente.
In particolare, una parte di tale contributo, pari ad euro 303.499,83, sarebbe stato erogato alla società spagnola grazie alla dolosa compartecipazione dei signori ML. e DD. RF. e della società RF. S.p.a.. La RF. S.p.A. avrebbe emesso, in esecuzione dell’accordo sopra menzionato (all. A – 5.13 citazione), una fattura nei confronti della Società EP per operazioni inesistenti (fattura n. 306 del 27.12.2017 – all. A-5.12 citazione), falsamente attestante i costi della forza lavoro impiegata nella fittizia realizzazione del computer termodinamico. Sulla base di tale fattura, la Società EP avrebbe poi percepito le ultime due tranche del finanziamento comunitario sopra menzionato, rispettivamente pari ad euro 232.607,33 in data 18.05.2018 ed euro 70.892,50 in data 25.05.2018, per un totale di euro 303.499,83.
Per tali motivi, la Procura contabile ha citato in giudizio la RF. S.p.A. ed i signori ML. e DD. RF., per sentirli condannare al risarcimento della somma di euro 303.499,83, in solido con la società beneficiaria del contributo pubblico Società EP, oltre alla società Società L S.r.l. ed al signor TN.GG. Antonio, ugualmente ritenuti coinvolti nella fraudolenta percezione del contributo pubblico, a titolo di danno finanziario arrecato all'Unione Europea, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.
ML. e DD. RF. e la società RF. S.p.a. si sono regolarmente costituiti in giudizio chiedendo congiuntamente, in via principale, di essere ammessi alla definizione del giudizio con rito abbreviato, con pagamento di complessivi euro 151.749,92, oltre rivalutazione ed interessi ove dovuti. I convenuti chiedevano la ripartizione di tale somma, corrispondente al 50% del petitum dell’atto di citazione richiesto nei loro confronti, secondo le seguenti quote:
· euro 60.000,00 ciascuno, oltre rivalutazione ed interessi ove dovuti, a carico di DD. RF. e di ML. RF., in ragione del contributo causale rispettivamente apportato;
· euro 31.749,92 oltre rivalutazione ed interessi ove dovuti, a carico di RF. S.p.A., in ragione del ritenuto minore contributo causale apportato alla vicenda dalla società.
In via subordinata, i convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, la prescrizione dell’azione per danno erariale e l’insussistenza della responsabilità amministrativa contestata dalla pubblica accusa. I convenuti hanno anche chiesto la riduzione dell’addebito e la chiamata in causa di terzi, ritenuti corresponsabili per quanto accaduto.
In data 4 giugno 2025, il PM ha espresso parere favorevole alla definizione del giudizio con rito abbreviato per i tre convenuti costituiti in giudizio (all. 4 convenuti), ritenendo, in particolare, di non ravvisare la configurazione di un loro doloso arricchimento, in relazione alle condotte contestate. La pubblica accusa ha ritenuto, in particolare, che i convenuti abbiano dolosamente contribuito, nei termini sopra rappresentati, all’ottenimento del contributo finanziario di euro 303.499,83 in favore della società spagnola Società EP, senza tuttavia trarne un proprio arricchimento.
All’udienza camerale del 10 luglio 2025, la difesa dei convenuti ha confermato la richiesta di ammissione alla definizione del giudizio con rito abbreviato ed il PM ha ribadito il proprio parere favorevole. Le parti hanno anche precisato gli importi dei pagamenti in misura ridotta, comprensivi di rivalutazione dalla data della erogazione dei contributi pubblici contestati, avvenuta nel mese di maggio 2018, sino al mese di luglio 2025. Tali importi ammontano ad euro 71.280,00 ciascuno, a carico di ML. e di DD. RF., ed alla somma di euro 37.718,90 a carico della RF. S.p.A.
All’esito dell’udienza camerale del 10 luglio 2025, il Collegio, con decreto n. 2/2025, ha accolto l’istanza dei convenuti, assegnando il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento per il pagamento delle somme sopra indicate, in favore della Agenzia Esecutiva del Consiglio Europeo per l’innovazione e delle piccole e medie imprese (EISMEA), nel frattempo succeduta all’EASME.
I convenuti hanno provveduto al tempestivo pagamento delle somme dovute nelle date 4 e 5 agosto 2025, come attestato dalla documentazione bancaria depositata dalla difesa in data 20 agosto 2025, unitamente alle quietanze rilasciate da EISMEA con riferimento ai tre pagamenti effettuati.
All’udienza camerale del 16 ottobre 2025, il PM, preso atto dei pagamenti, ha chiesto la definizione del giudizio con rito abbreviato, con la condanna dei convenuti alle spese; la difesa si è associata alle conclusioni della pubblica accusa.
Considerato in
DIRITTO
L’articolo 130, co. 1 c.g.c. prevede che “in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”.
Nell’ambito di tale rito speciale, il Collegio valuta, ai sensi dell’art. 130, co. 6 c.g.c., sulla base dello stato degli atti e, quindi, senza alcun approfondimento istruttorio, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta per la definizione del giudizio, tenuto conto della gravità della condotta e dell’entità del danno.
Nel caso di specie, i convenuti hanno provveduto all’integrale tempestivo pagamento delle somme determinate con il decreto di ammissione al rito, come sopra meglio precisato.
La difesa ha anche depositato, in data 20 agosto 2025, la documentazione bancaria attestante i tre pagamenti effettuati rispettivamente dai convenuti, unitamente alle relative quietanze, rilasciate dall’EISMEA.
In considerazione di quanto sopra esposto e del parere favorevole espresso dal pubblico ministero, sussistono tutte le condizioni per la definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 130 co. 8 c.g.c., con le conseguenze processuali che derivano dalla scelta di tale regime, identificabili nella preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e nella non impugnabilità della sentenza di primo grado.
A norma del comma 8 dell’art. 130 del codice di giustizia contabile, occorre, quindi, provvedere sulle spese di giudizio. A tal proposito, svolgendo una complessiva valutazione degli atti di causa e della documentazione acquisita, in base al criterio del criterio della c.d. soccombenza virtuale, il Collegio ritiene che le spese debbano essere poste a carico dei convenuti, in solido, nella misura indicata in dispositivo.
P Q M
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 14799 del registro di segreteria, definisce, ai sensi dell’art. 130 co. 8 c.g.c., il giudizio nei confronti dei signori RF. ML., RF. DD. e della società RF. S.p.A..
Condanna gli stessi al pagamento delle spese di giudizio che, limitatamente alla loro posizione processuale, si liquidano in complessivi euro 445,10.
Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.
Il giudice estensore Il presidente f.f.
Sergio Antonio Prestianni Igina Maio
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositata in segreteria il 03.12.2025 Pubblicata il 04.12.2025
IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
dott.ssa Anna De Angelis
(firmato digitalmente)