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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/06/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 681/2025 R.G.V.G, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
(c.f. ), nato a [...], l'[...], Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Torre Annunziata (NA), alla via Maresca n. 12/B, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Imparato, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
E
(c.f. ), nata a [...], il [...], elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Vallo della Lucania (SA), alla via Famiglia De Mattia n. 41, presso lo studio dell'Avv.
Iolanda Molinaro, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Oggetto: modifica condizioni divorzio.
Conclusioni:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. depositato in data 01.04.2025, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 942/2011 pubblicata in data 08.11.2011 la quale, a definizione del divorzio congiunto richiesto dalle parti: A) ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Cetara il 27.06.2003, dai Sig.ri e ordinando i connessi Parte_1 CP_1 adempimenti di legge;
B) ha disposto a carico del Sig. un assegno mensile di € Parte_1
315,00 – da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT - a titolo di concorso per il mantenimento del figlio a quella data minore, oltre al 50% delle spese straordinarie e al Per_1
rimborso delle spese mediche sostenute per il predetto figlio.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato che il figlio ormai maggiorenne, ha Per_1
raggiunto l'autosufficienza economica dal mese di agosto del 2023, essendo stato assunto stabilmente in data 17.08.2023 presso Fincantieri Castellammare di Stabia, con qualifica di Operaio livello F e mansione di Sorvegliante.
Pertanto, alla stregua della mutata situazione del figlio hanno chiesto, a modifica delle Per_1
statuizioni contenute nella sentenza suindicata, di disporre la cessazione dell'obbligo di Parte_1
di corrispondere a l'assegno di mantenimento in favore del figlio
[...] CP_1 Per_1
nonché la cessazione dell'obbligo di partecipare al 50% delle spese straordinarie e di rimborsare le spese mediche.
Preliminarmente, il Collegio evidenzia che trattandosi di ricorso a domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis 51, ultimo comma, c.p.c., non occorre fissare la comparizione delle parti se non vi è richiesta in tal senso e non occorre richiedere alle stesse chiarimenti.
Indi si osserva che ai fini della modifica delle condizioni previste in sede di divorzio, è necessario che ricorrano sopravvenuti motivi che abbiano comportato una significativa modifica della situazione patrimoniale, con carattere oggettivo e stabile, tale da giustificare una nuova valutazione delle rinnovate condizioni economiche, al fine di accertare se il nuovo assetto patrimoniale sia in grado di portare ad un sostanziale mutamento dei rapporti patrimoniali tra le parti.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno rappresentato che il figlio maggiorenne ha, nelle more, Per_1 raggiunto l'indipendenza economica e, pertanto, la somma dovuta dal padre, quale concorso nel mantenimento dello stesso, non trova, per la nuova situazione di costui, più alcun titolo giustificativo, in relazione alle mutate esigenze di vita.
La domanda va, pertanto, accolta ed a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n.
942/2011 del Tribunale di Torre Annunziata, si revoca, con decorrenza dal 01.04.2025 (data di deposito del ricorso) l'assegno di euro 315,00 posto a carico di in favore di Parte_1 CP_1 quale concorso al mantenimento del figlio nonché l'obbligo di partecipare alle spese
[...] Per_1
straordinarie, essendo il figlio divenuto maggiorenne ed economicamente autonomo. Stante la natura della causa e la proposizione congiunta del ricorso, nulla deve disporsi in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie la domanda congiunta e, per l'effetto, a modifica di quanto statuito nella sentenza n.
942/2011 del Tribunale di Torre Annunziata, depositata in data 08.11.2011, revoca, con decorrenza dal 01.04.2025 (data di deposito del ricorso) l'obbligo a carico di Parte_1 di versare l'assegno di mantenimento per il figlio e di partecipare al 50% delle spese Per_1 straordinarie e di rimborso delle spese mediche;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 03.06.2025
Il Presidente relatore
dott.ssa Mariarosaria Barbato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente rel. dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice dott.ssa Anna Coletti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 681/2025 R.G.V.G, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
TRA
(c.f. ), nato a [...], l'[...], Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Torre Annunziata (NA), alla via Maresca n. 12/B, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Imparato, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
E
(c.f. ), nata a [...], il [...], elettivamente CP_1 CodiceFiscale_2 domiciliata in Vallo della Lucania (SA), alla via Famiglia De Mattia n. 41, presso lo studio dell'Avv.
Iolanda Molinaro, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Oggetto: modifica condizioni divorzio.
Conclusioni:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. depositato in data 01.04.2025, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 942/2011 pubblicata in data 08.11.2011 la quale, a definizione del divorzio congiunto richiesto dalle parti: A) ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Cetara il 27.06.2003, dai Sig.ri e ordinando i connessi Parte_1 CP_1 adempimenti di legge;
B) ha disposto a carico del Sig. un assegno mensile di € Parte_1
315,00 – da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT - a titolo di concorso per il mantenimento del figlio a quella data minore, oltre al 50% delle spese straordinarie e al Per_1
rimborso delle spese mediche sostenute per il predetto figlio.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno allegato che il figlio ormai maggiorenne, ha Per_1
raggiunto l'autosufficienza economica dal mese di agosto del 2023, essendo stato assunto stabilmente in data 17.08.2023 presso Fincantieri Castellammare di Stabia, con qualifica di Operaio livello F e mansione di Sorvegliante.
Pertanto, alla stregua della mutata situazione del figlio hanno chiesto, a modifica delle Per_1
statuizioni contenute nella sentenza suindicata, di disporre la cessazione dell'obbligo di Parte_1
di corrispondere a l'assegno di mantenimento in favore del figlio
[...] CP_1 Per_1
nonché la cessazione dell'obbligo di partecipare al 50% delle spese straordinarie e di rimborsare le spese mediche.
Preliminarmente, il Collegio evidenzia che trattandosi di ricorso a domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis 51, ultimo comma, c.p.c., non occorre fissare la comparizione delle parti se non vi è richiesta in tal senso e non occorre richiedere alle stesse chiarimenti.
Indi si osserva che ai fini della modifica delle condizioni previste in sede di divorzio, è necessario che ricorrano sopravvenuti motivi che abbiano comportato una significativa modifica della situazione patrimoniale, con carattere oggettivo e stabile, tale da giustificare una nuova valutazione delle rinnovate condizioni economiche, al fine di accertare se il nuovo assetto patrimoniale sia in grado di portare ad un sostanziale mutamento dei rapporti patrimoniali tra le parti.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno rappresentato che il figlio maggiorenne ha, nelle more, Per_1 raggiunto l'indipendenza economica e, pertanto, la somma dovuta dal padre, quale concorso nel mantenimento dello stesso, non trova, per la nuova situazione di costui, più alcun titolo giustificativo, in relazione alle mutate esigenze di vita.
La domanda va, pertanto, accolta ed a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza n.
942/2011 del Tribunale di Torre Annunziata, si revoca, con decorrenza dal 01.04.2025 (data di deposito del ricorso) l'assegno di euro 315,00 posto a carico di in favore di Parte_1 CP_1 quale concorso al mantenimento del figlio nonché l'obbligo di partecipare alle spese
[...] Per_1
straordinarie, essendo il figlio divenuto maggiorenne ed economicamente autonomo. Stante la natura della causa e la proposizione congiunta del ricorso, nulla deve disporsi in ordine alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) accoglie la domanda congiunta e, per l'effetto, a modifica di quanto statuito nella sentenza n.
942/2011 del Tribunale di Torre Annunziata, depositata in data 08.11.2011, revoca, con decorrenza dal 01.04.2025 (data di deposito del ricorso) l'obbligo a carico di Parte_1 di versare l'assegno di mantenimento per il figlio e di partecipare al 50% delle spese Per_1 straordinarie e di rimborso delle spese mediche;
2) nulla per le spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 03.06.2025
Il Presidente relatore
dott.ssa Mariarosaria Barbato