Sentenza 28 maggio 2025
Rigetto
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 28/05/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 00401/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00326/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 326 del 2024, proposto da
AN RE, SC RE, IC RE e NN RI BI, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Galanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mondolfo;
nei confronti
OR LO Iacono, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaia Brusciotti e Ida Cantarini, con domicilio eletto presso lo studio della seconda, in Mondavio, via Cesare Beccaria n. 2;
per l'annullamento
- dell’autorizzazione n. 666/2023 rilasciata dal Comune di Mondolfo, avente ad oggetto la concessione di passo carrabile su via ID D’EZ n. 9 (fronte civico 16) per un’ampiezza di metri 5,40, in favore della Sig.ra LO Iacono OR;
- dell’autorizzazione n. 681/2024 rilasciata dal Comune di Mondolfo, avente ad oggetto la realizzazione di idonea segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l’area di manovra di entrata/uscita dal passo carrabile n. 666/2023 per l’ampiezza di m 5,40 x 2,00 sul lato opposto della strada.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di OR LO Iacono;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti allegano di essere proprietari di un edificio residenziale in Comune di Mondolfo, via ID D’EZ nn. 14 e 16.
Sul lato opposto della strada (al civico 9), la controinteressata chiedeva ed otteneva l’autorizzazione ad aprire un passo carraio che, di fatto, fronteggia l’ingresso al cortile dei ricorrenti.
Nonostante ciò la controinteressata si era lamentata, presso il Comune, di non poter comunque accedere alla sua proprietà per effetto delle auto in sosta sul lato opposto della strada che ostacolavano le manovre.
Dagli atti risulta effettivamente che via ID D’EZ è molto stretta (nel complesso circa 5 metri): ciò determina sensibile riduzione dello spazio di transito e di manovra quando ci sono auto in sosta.
La controinteressata otteneva così ulteriore autorizzazione per realizzare una segnaletica orizzontale (divieto di sosta sullo spazio delimitato di ml 5,40 x 2,00) sul lato opposto del passo carraio e a confine con il muro di recinzione dei ricorrenti.
Questi hanno impugnato i predetti atti autorizzativi sul rilievo che via ID D’EZ non sia di proprietà comunale ma di proprietà privata e, in particolare, dei ricorrenti con riguardo allo spazio su cui la controinteressata ha ottenuto la seconda autorizzazione per delimitare, attraverso strisce orizzontali sulla carreggiata, uno spazio con divieto di sosta.
Si è costituita, per resistere al gravame, la sola controinteressata signora OR LO Iacono.
2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione, dedotta dalla controparte resistente, sul rilievo che con l’odierna iniziativa giudiziaria viene dedotta la totale carenza di potere, del Comune, nel disciplinare il traffico e la sosta su un'area completamente privata come via ID D’EZ.
L’eccezione va disattesa.
Il Collegio prende atto che scopo dell’odierna iniziativa giudiziaria non è quello di chiedere accertamenti sulla proprietà di via ID D’EZ come hanno precisato i ricorrenti con memoria ultima depositata il 18/4/2025 che, peraltro, dichiarano di essere proprietari solo di una piccola porzione della strada, ovvero la fascia entro un metro dalla loro recinzione a confine con la carreggiata (nella relazione del CTP si parla invece di circa 70 cm rispetto alla dividente catastale – cfr. doc. Allegato 001 deposito ricorrenti del 30/8/2024), quindi uno spazio comunque insufficiente per parcheggiare anche un’auto di piccole dimensioni (notoriamente più larga di un metro cui aggiungere gli specchietti retrovisori laterali e lo spazio minimo necessario per distanziare l’auto dal muro).
Dalla documentazione versata in giudizio, incluse le fotografie, risulta comunque evidente che via ID D’EZ (di impianto preesistente all’edificio dei ricorrenti realizzato tra gli anni 2002 e 2005) risulti essere aperta indistintamente al pubblico transito con diverse auto parcheggiate sul lato dove i ricorrenti dichiarano di avere la proprietà. Sul lato opposto della strada si vede anche un cartello di divieto di sosta 0-24 con le frecce (una rivolta in alto e l’altra in basso) che indicano la validità del divieto sia prima che dopo il cartello (cfr. prima foto del fascicolo documentale Allegato 005 - deposito ricorrenti del 16/7/2024).
Via ID D’EZ compare anche nello stradario comunale (cfr. doc. Allegato 005 - deposito controinteressata del 30/8/2024) che la delimita da via della Palazzina a via Monte Coco. Gli edifici che ivi si affacciano hanno la numerazione civica progressiva.
Se, in base agli atti depositati in giudizio, non si può affermare che via ID D’EZ sia interamente di proprietà comunale, non si può tuttavia neanche escludere che essa sia utilizzata per il pubblico transito senza limitazioni e con regolamentazione della sosta già in essere come ricordato in precedenza.
L’art. 44 del DPR n. 495/1992 (Regolamento di attuazione del codice della strada), nel fornire la definizione degli accessi in generale (che includono quindi anche i passi carrai), si esprime come segue: “Ai fini dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi: b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico”.
La disciplina del Codice della strada non riguarda pertanto solo gli spazi di proprietà pubblica ma anche spazi e strade sui quali esiste un pubblico utilizzo, con conseguente potere dell’amministrazione locale (in difetto di prescrizioni che demandano alla competenza ad altri enti) di disciplinare i relativi aspetti ai fini di un corretto utilizzo da parte della collettività indistinta, anche per garantire la sicurezza della circolazione.
Non si può quindi sostenere, al fine di escludere la giurisdizione amministrativa, che il Comune di Mondolfo abbia agito in totale assenza di potere.
3. Riguardo alle altre eccezioni il Collegio ritiene di poter soprassedere dalla loro trattazione “funditus” (quindi salvo quanto si accennerà sinteticamente di seguito), poiché il ricorso è comunque da respingere nel merito.
4. Con il primo motivo viene dedotta violazione degli artt. 22, 26 e 27 del D.Lgs. n. 285/1992, degli artt. 45 e 46 del DPR n. 495/1992, degli artt. 832 e 834 del Cod. Civ., dell’art. 46 comma 5 del Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione del Comune di Mondolfo, nonché eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene dedotto che il Comune non è proprietario della strada quindi non poteva autorizzare l’apertura di passi carrai su via ID D’EZ e, tantomeno, poteva autorizzare l’apposizione di segnaletica orizzontale su una proprietà privata che deriva dallo spontaneo arretramento del muro di recinzione al fine di garantire un’area di servizio e per consentire un più facile accesso alla proprietà dei ricorrenti. Il Comune ha quindi agito arbitrariamente e immotivatamente per avvantaggiare una proprietà privata (quella della controinteressata) a discapito di un’altra proprietà privata (quella dei ricorrenti).
Le censure non possono trovare condivisione.
Come già visto in precedenza, non si può affermare che il Comune abbia agito in totale assenza di potere (nel qual caso sarebbe stata fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione che invece i ricorrenti hanno contestato precisando meglio quale sia l’oggetto del contendere).
A ben guardare, va poi osservato che le doglianze dei ricorrenti non sono direttamente rivolte contro l’autorizzazione n. 666 del 13/2/2023 all’apertura del passo carraio (rilasciata, pacificamente, fuori dalla loro allegata proprietà limitata alla sola particella catastale n. 1347) e in relazione alla quale il ricorso sarebbe effettivamente tardivo come eccepito dalla controinteressata, ma contro l’autorizzazione successiva n. 681 del 5/3/2024 volta a delimitare un divieto di sosta attraverso strisce orizzontali disegnate sulla carreggiata (in parte sulla particella 1347 e in parte sulla particella 894 catastalmente intestata a terzi estranei all’odierno giudizio).
Questa seconda autorizzazione, a giudizio del Collegio, non sarebbe stata tuttavia necessaria poiché meramente esplicativa del divieto di sosta “ex lege” di cui all’art. 158, comma 2, lett. a), del Codice della strada che, appunto, vieta di parcheggiare autoveicoli “allo sbocco dei passi carrabili”. Stante la scarsa larghezza di via ID D’EZ, anche un’auto parcheggiata sul lato opposto provoca il medesimo effetto, ovvero impedire o comunque ostacolare le manovre di entrata e uscita dalla proprietà antistante, ovvero ciò di cui si lamentava la controinteressata nel segnalare, al Comune, la presenza di auto (ma anche furgoni) parcheggiate proprio in tale spazio.
Detta autorizzazione è quindi rivolta a chiarire aspetti controversi dovuti alla conflittualità tra i ricorrenti e la controinteressata.
Se poi è vero che i ricorrenti hanno spontaneamente arretrato la recinzione di 70 cm o anche di un metro, per favorire l’accesso alla loro proprietà, il divieto di sosta, che oggi contestano, in realtà gioca anche a loro favore come pare essere evidente dalla documentazione fotografica versata in atti, dove si vedono i relativi accessi (tra cui un passo carraio) proprio nelle immediate vicinanze.
Peraltro verso, come già visto in precedenza, l’arretramento della recinzione di 70 cm o anche di un metro, non può considerarsi essere sufficiente per ricavare dei parcheggi, poiché le auto ivi allocate invaderebbero comunque la proprietà altrui (particella 894), rendendo così irregolare la sosta anche sotto il solo profilo civilistico.
Esaminando invece la questione sotto il profilo amministrativo di bilanciamento di interessi contrapposti (pubblico/privato e privato/privato), va osservato che il Comune ha dato priorità all’interesse pubblico volto a garantire fluidità e sicurezza del traffico lungo la (stretta) via ID D’EZ, inducendo i residenti a parcheggiare le auto nei loro cortili anziché lasciarle sulla strada che risulta essere addirittura a doppio senso di marcia.
5. Con il secondo e ultimo motivo viene dedotta violazione degli artt. 7 e 10 della Legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento anche ai ricorrenti che quindi non sono stati coinvolti.
Anche quest’ultima censura va disattesa.
Al riguardo va osservato che questa doglianza viene dedotta in termini essenzialmente formali poiché i ricorrenti non spiegano quale utile contributo o quale informazione supplementare avrebbero potuto fornire all’amministrazione affinché si determinasse in modo diverso.
La seconda autorizzazione, quella che poi ha dato impulso all’odierno gravame, è stata preceduta da un sopralluogo della Polizia Municipale (12/2/2024) che ha confermato la situazione di fatto denunciata dalla controinteressata, ovvero la materiale difficoltà ad eseguire le manovre di entrata ed uscita a causa delle auto parcheggiate (cfr. doc. Allegato 011 - deposito ricorrenti 16/7/2024).
Non emergono poi elementi per ritenere che il Comune abbia ignorato il fatto che la via ID D’EZ potrebbe essere, quantomeno in parte, ancora di proprietà privata.
6. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Morri | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO