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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/12/2025, n. 2331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2331 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data 15/12/2025 – all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.- ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3343/2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F.: , nata il Parte_1 CodiceFiscale_1
15.8.1966 a AR (ME) ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in Sant'Agata Militello, alla Via Medici
n. 252, rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Notaro come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Foti giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina
CP_ presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
RESISTENTE
OGGETTO: Pensione di vecchiaia anticipata
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 07.11.2024 parte ricorrente esponeva di aver presentato, in data 20.10.2022, domanda di pensione di vecchiaia anticipata in quanto affetta da una serie di infermità in grado di compromettere la capacità lavorativa;
di aver ricevuto, in data 12.12.2022, provvedimento con cui l' aveva respinto la CP_1
domanda non riconoscendo la ricorrente invalida in misura pari o superiore all'80%; di aver proposto ricorso al Comitato Provinciale dell' in data 26.06.2024, che veniva respinto in data CP_1
29.08.2024. Affermava che le infermità da cui era affetta determinavano una invalidità pari o superiore all'80%, con diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata.
Chiedeva, pertanto, che venisse ritenuto e dichiarato che in conseguenza delle infermità da cui era affetta, ella presentava una invalidità pari o superiore all'80% e, pertanto, si trovava nelle condizioni previste per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata, dal compimento dei 55 anni di età e/o dalla diversa data da accertarsi, senza soluzione di continuità ed in via definitiva e che, pertanto, aveva diritto ad usufruire del requisito ridotto di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata dal riconoscimento della percentuale di invalidità all'80%
e/o dalla diversa data da accertarsi, senza soluzione di continuità ed in via definitiva, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dei propri difensori. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' si costituiva con memoria depositata in data 10.03.2025 CP_1
eccependo il difetto del requisito sanitario e chiedendo il rigetto del ricorso. In caso di riconoscimento del requisito sanitario, chiedeva che venisse applicata la decorrenza prevista dalla legge. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
2 La causa veniva istruita documentalmente e tramite la nomina di
C.T.U.
In data odierna, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante la presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Va rilevato che ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 503/1992 “1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata.
2. Il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 6, L. 29 dicembre 1990, n. 407, è elevato fino al compimento del 65° anno;
gli assicurati che alla data di entrata in vigore del presente decreto prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, sono esonerati dall'obbligo della comunicazione di cui al richiamato articolo 6, comma 2; sono altresì esonerati dall'anzidetto obbligo gli assicurati che maturino i requisiti previsti entro sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo restando l'obbligo per gli assicurati stessi di effettuare la comunicazione sopra considerata non oltre la data in cui i predetti requisiti sono maturati ...8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento”.
Il consulente tecnico, nominato nel corso del giudizio, ha accertato che è affetta da patologie, analiticamente descritte Parte_1
nella relazione, che comportano una invalidità in misura pari all'82% e pertanto sufficienti, a norma di legge, a garantire il conseguimento della provvidenza invocata, a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, 22 Ottobre 2022.
3 Il CTU ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica e le conclusioni cui giunge sono coerenti con l'esame obiettivo da egli condotto e con la documentazione medica esaminata.
Nel caso di specie, risultano sussistenti in capo alla ricorrente, in base agli atti, il requisito contributivo e quello anagrafico.
Sulla base delle considerazioni che precedono va, pertanto, riconosciuto la sussistenza dello status sanitario legittimante la richiesta della ricorrente a decorrere dal 22 Ottobre 2022.
In ordine alla liquidazione della pensione di vecchiaia anticipata si richiamano le argomentazioni della Corte di Cassazione, condivise da questo decidente, secondo cui “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del
2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (Cass. civ., sez. lav., 13 novembre 2018 n.
29191).
Pertanto, nel caso di specie, la pensione di vecchiaia anticipata va liquidata a decorrere dall'Ottobre 2023.
Competono sui singoli ratei la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, in base a quanto stabilito per i crediti previdenziali dalla sentenza n. 156/1991 della Corte costituzionale (v. Corte
Cost. n. 196 del 19.4.1993). Va ovviamente fatta salva
4 l'applicabilità dell'art. 16 L. 30.12.1991 n. 412, che detta nuovi criteri per il risarcimento dei danni consequenziali a ritardato pagamento di prestazioni pecuniarie di natura previdenziale, che è comunque da escludere in caso di mora precedente la data di entrata in vigore della legge (Corte Cost. n. 394 del 7.10.1992).
Il ricorso merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico dell' come da dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n. CP_1
55, applicando i minimi previsti, tenuto conto della semplicità della controversia, con distrazione in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., separatamente liquidati, si pongono in via definitiva a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso depositato in data 07.11.2024 nei Parte_1 confronti dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che ha maturato i requisiti per il Parte_1
conseguimento della pensione di vecchia anticipata a decorrere dal
22.10.2022 e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere i CP_1
relativi ratei a decorrere da Ottobre 2023, oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo;
- Condanna l' al pagamento delle spese giudiziali nella misura CP_1 di € 2697,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla CP_1
consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
5 Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 15.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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