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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/03/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 27 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 7255/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da avv. Fabio Lofrese
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1
rappr. e dif. da avv. Anna Lorusso
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Parte ricorrente, alle dipendenze della società resistente dal 2009, dapprima come “portalettere in entrata” e dal 2011 come “ALI” (Addetta alla
Lavorazione Interna), inquadrata al livello “D” del vigente CCNL, argomenta che le ha addebitato assenze ingiustificate durante il Controparte_1 periodo in cui avrebbe dovuto lavorare in modalità agile, di non essere nella disponibilità di una connessione ADSL che il datore di lavoro era tenuto a fornire;
1 sostiene la violazione dell'art. 27, co. VII, lett. C del vigente CCNL
e dell'art. 55 atteso che il datore di lavoro non può sospendere la retribuzione senza aver previamente avviato un procedimento disciplinare;
che le mansioni effettivamente svolte nel periodo in questione sono riconducibili a un livello superiore rispetto a quello di inquadramento
(livello D).
Pertanto, chiede: Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare che nessuna assenza ingiustificata si possa imputare alla ricorrente;
- per l'effetto, condannare la resistente:
- ad annullare ogni atto e/o provvedimento che qualifichi come
“ingiustificata” l'assenza di cui in narrativa, nonché ogni ulteriore, successivo o correlato anche ad oggi non noto alla lavoratrice;
- a versare, in favore della lavoratrice, gli emolumenti trattenuti o comunque non versati per il periodo corrispondente, oltre accessori di legge
e contributi, nonché oltre interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo;
- accertare e dichiarare il corretto inquadramento stipendiale della ricorrente secondo le prospettazioni di parte, quindi a far data dal novembre
2020 e sino a tutt'oggi al livello “C” di cui all'art. 20 del CCNL di comparto;
- per l'effetto condannare la resistente: a corrispondere in favore della ricorrente le differenze retributive maturate, come da elaborato peritale prodotto dalla parte, ovvero in quella diversa, maggiore o minor somma che, rinverrà all'esito dell'istruttoria;
- a risarcire la ricorrente per l'illegittimo demansionamento patito in costanza del rapporto di lavoro, nella misura che l'Ill.mo Giudice riterrà equa, nei limiti di valore della controversia;
- condannare la resistente parte datoriale al collocamento della lavoratrice in posizione idonea alle proprie condizioni di salute, come emerse per tabulas dalle allegazioni mediche di parte”.
2 costituitasi in giudizio, al contrario, sostiene Controparte_1 che “nelle strumentazioni e/o apparecchiature per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile, sia in virtù di quanto statuito dall'art.27, co.VII, lett c) sia dall'Accordo sul lavoro Agile sottoscritto tra le parti, non rientra certamente la connessione ADSL che resta a carico del/della dipendente così come concordato tra e le diverse CP_1
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori”;
che “La decisione unilaterale da parte della sig.ra di non Pt_1 mantenere più attiva la connessione ADSL al fine di rendere la prestazione lavorativa in modalità lavoro agile e di non renderla neanche in presenza presso la struttura cui era stata assegnata, in seguito a giudizio di idoneità da parte del Medico Competente, e che le era stata comunicata, si configura come un rifiuto da parte della stessa dipendente di rendere la prestazione lavorativa.
Nel merito della questione, su sua richiesta, è stata Parte_1 sottoposta a visita dal MCT che l'ha riconosciuta idonea all'esposizione ad attrezzature munite di video terminale (all. 10 parte resistente) e, in considerazione di tale idoneità, le è stato notificato il provvedimento di rientro presso la struttura DTO per svolgere le mansioni precedentemente svolte, sempre in regime di lavoro agile (all. 11 parte resistente);
non essendo in possesso di connessione internet, la ricorrente non poteva svolgere l'attività di lavoro agile, pur sapendo di dovere svolgere l'attività di lavoro in tale modalità.
Dalle risultanze testimoniali è emerso che in data 21/10/2022, la ricorrente è stata informata telefonicamente dalla dipendente Parte_2
, applicata presso la Gestione PCL/DTO, della necessità di
[...] ripristinare la connessione internet, che unilateralmente la stessa dipendente aveva deciso di non mantenere più attiva, al fine di poter svolgere l'attività da remoto, diversamente avrebbe dovuto rendere la prestazione lavorativa in presenza;
3 che veniva interessata la funzione di Immobiliare, al fine di predisporre una postazione di lavoro idonea all'attività svolta dalla sig.ra e difatti, veniva individuata una collocazione presso il Parte_1
Centro Servizi Trasversali Bari 1.
Tali circostanze sono state confermate dalla teste . Parte_2
Sta di fatto che la ricorrente non ha reso la prestazione lavorativa da remoto né si è presentata in servizio in presenza, nel periodo tra il
20.10.2022 e il 03.11.2022, attesa la conferma delle diverse testimonianze in giudizio.
Dunque, il tempo di assenza dal servizio non può essere addebitato al datore di lavoro che ha fornito prova delle diverse soluzioni prospettate per mettere la ricorrente nelle condizioni di potere svolgere la propria attività lavorativa.
In ogni caso, la ricorrente si è difatti resa indisponibile a svolgere l'attività in tutte le maniere prospettate dalla società resistente.
Di conseguenza, la stessa è stata considerata assente ingiustificata da , con relativa applicazione di trattenuta in busta paga per tale CP_1 periodo.
Infine, per quanto riguarda l'ulteriore domanda di inquadramento superiore prospettata, la stessa deve essere rigettata atteso anche l'esito della prova testimoniale, che nulla prova in tal senso.
Resta assorbita ogni altra questione.
4 Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1 da che liquida in complessivi € 1.800, oltre rimborso Controparte_1 per spese forfetarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Bari, 27 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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TRIBUNALE DI BARI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 27 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 7255/2023 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. da avv. Fabio Lofrese
-Ricorrente-
Contro
Controparte_1
rappr. e dif. da avv. Anna Lorusso
-Resistente-
Fatto e diritto
Si premette che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c. e tratterà le sole questioni giuridiche e fattuali ritenute rilevanti ai fini della decisione, in quanto idonee a definire il giudizio, in applicazione del principio c.d. della "ragione più liquida".
Parte ricorrente, alle dipendenze della società resistente dal 2009, dapprima come “portalettere in entrata” e dal 2011 come “ALI” (Addetta alla
Lavorazione Interna), inquadrata al livello “D” del vigente CCNL, argomenta che le ha addebitato assenze ingiustificate durante il Controparte_1 periodo in cui avrebbe dovuto lavorare in modalità agile, di non essere nella disponibilità di una connessione ADSL che il datore di lavoro era tenuto a fornire;
1 sostiene la violazione dell'art. 27, co. VII, lett. C del vigente CCNL
e dell'art. 55 atteso che il datore di lavoro non può sospendere la retribuzione senza aver previamente avviato un procedimento disciplinare;
che le mansioni effettivamente svolte nel periodo in questione sono riconducibili a un livello superiore rispetto a quello di inquadramento
(livello D).
Pertanto, chiede: Parte_1
“IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare che nessuna assenza ingiustificata si possa imputare alla ricorrente;
- per l'effetto, condannare la resistente:
- ad annullare ogni atto e/o provvedimento che qualifichi come
“ingiustificata” l'assenza di cui in narrativa, nonché ogni ulteriore, successivo o correlato anche ad oggi non noto alla lavoratrice;
- a versare, in favore della lavoratrice, gli emolumenti trattenuti o comunque non versati per il periodo corrispondente, oltre accessori di legge
e contributi, nonché oltre interessi al saggio legale dalla domanda al soddisfo;
- accertare e dichiarare il corretto inquadramento stipendiale della ricorrente secondo le prospettazioni di parte, quindi a far data dal novembre
2020 e sino a tutt'oggi al livello “C” di cui all'art. 20 del CCNL di comparto;
- per l'effetto condannare la resistente: a corrispondere in favore della ricorrente le differenze retributive maturate, come da elaborato peritale prodotto dalla parte, ovvero in quella diversa, maggiore o minor somma che, rinverrà all'esito dell'istruttoria;
- a risarcire la ricorrente per l'illegittimo demansionamento patito in costanza del rapporto di lavoro, nella misura che l'Ill.mo Giudice riterrà equa, nei limiti di valore della controversia;
- condannare la resistente parte datoriale al collocamento della lavoratrice in posizione idonea alle proprie condizioni di salute, come emerse per tabulas dalle allegazioni mediche di parte”.
2 costituitasi in giudizio, al contrario, sostiene Controparte_1 che “nelle strumentazioni e/o apparecchiature per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità Agile, sia in virtù di quanto statuito dall'art.27, co.VII, lett c) sia dall'Accordo sul lavoro Agile sottoscritto tra le parti, non rientra certamente la connessione ADSL che resta a carico del/della dipendente così come concordato tra e le diverse CP_1
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori”;
che “La decisione unilaterale da parte della sig.ra di non Pt_1 mantenere più attiva la connessione ADSL al fine di rendere la prestazione lavorativa in modalità lavoro agile e di non renderla neanche in presenza presso la struttura cui era stata assegnata, in seguito a giudizio di idoneità da parte del Medico Competente, e che le era stata comunicata, si configura come un rifiuto da parte della stessa dipendente di rendere la prestazione lavorativa.
Nel merito della questione, su sua richiesta, è stata Parte_1 sottoposta a visita dal MCT che l'ha riconosciuta idonea all'esposizione ad attrezzature munite di video terminale (all. 10 parte resistente) e, in considerazione di tale idoneità, le è stato notificato il provvedimento di rientro presso la struttura DTO per svolgere le mansioni precedentemente svolte, sempre in regime di lavoro agile (all. 11 parte resistente);
non essendo in possesso di connessione internet, la ricorrente non poteva svolgere l'attività di lavoro agile, pur sapendo di dovere svolgere l'attività di lavoro in tale modalità.
Dalle risultanze testimoniali è emerso che in data 21/10/2022, la ricorrente è stata informata telefonicamente dalla dipendente Parte_2
, applicata presso la Gestione PCL/DTO, della necessità di
[...] ripristinare la connessione internet, che unilateralmente la stessa dipendente aveva deciso di non mantenere più attiva, al fine di poter svolgere l'attività da remoto, diversamente avrebbe dovuto rendere la prestazione lavorativa in presenza;
3 che veniva interessata la funzione di Immobiliare, al fine di predisporre una postazione di lavoro idonea all'attività svolta dalla sig.ra e difatti, veniva individuata una collocazione presso il Parte_1
Centro Servizi Trasversali Bari 1.
Tali circostanze sono state confermate dalla teste . Parte_2
Sta di fatto che la ricorrente non ha reso la prestazione lavorativa da remoto né si è presentata in servizio in presenza, nel periodo tra il
20.10.2022 e il 03.11.2022, attesa la conferma delle diverse testimonianze in giudizio.
Dunque, il tempo di assenza dal servizio non può essere addebitato al datore di lavoro che ha fornito prova delle diverse soluzioni prospettate per mettere la ricorrente nelle condizioni di potere svolgere la propria attività lavorativa.
In ogni caso, la ricorrente si è difatti resa indisponibile a svolgere l'attività in tutte le maniere prospettate dalla società resistente.
Di conseguenza, la stessa è stata considerata assente ingiustificata da , con relativa applicazione di trattenuta in busta paga per tale CP_1 periodo.
Infine, per quanto riguarda l'ulteriore domanda di inquadramento superiore prospettata, la stessa deve essere rigettata atteso anche l'esito della prova testimoniale, che nulla prova in tal senso.
Resta assorbita ogni altra questione.
4 Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese processuali sostenute Parte_1 da che liquida in complessivi € 1.800, oltre rimborso Controparte_1 per spese forfetarie nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
Bari, 27 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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