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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/06/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del 11 giugno 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 573/2019 R.G. promossa da:
(C.F.: ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bianco, alla Via Magna Grecia n. 2, presso lo studio degli avv.ti Elisabetta STRANGIO e
Teresa NIRTA, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti, pec:
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RICORRENTE
C O N T R O
(P.I.: , in persona del l.r.p.t. elettivamente Controparte_1 P.IVA_1
domiciliata in Catanzaro, alla Via Lucrezia della Valle 34;
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Riammissione in servizio
ESPOSIZIONE DEI FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20 febbraio 2019, ha esposto che ha Parte_1
prestato attività lavorativa a tempo determinato e, dal 7/01/2004, a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio idraulico-forestale, presso l' che in data 16.12.2013 egli ha reso CP_2
adotta l'Afor dell'impossibilità del lavoratore di adempiere la prestazione lavorativa a causa del sopraggiunto stato di detenzione;
che pertanto l' comunicava la sospensione del CP_2
rapporto di lavoro a far data dal 12.12.2013, ed in via cautelativa;
che egli è stato detenuto in forza di sentenza di condanna per un fatto di reato non riconducibile all'attività lavorativa,
Pag. 1 a 7 né per fatto commesso contro l'odierno resistente;
che è stato rimesso in libertà il 21.02.2018 ed ha prontamente richiesto la riassunzione o reintegrazione nel posto di lavoro;
che le istanze formulate a tal fine, anche per mezzo dei legali nominati, non hanno avuto esito, neppure a seguito della richiesta del 12.11.2018 formulata dalla resistente di documentazione attestante il sopraggiunto status libertatis, prontamente riscontrata il 13.12.2018. In diritto ha argomentato sull'impossibilità del licenziamento a causa della carcerazione intercorsa per il lavoratore;
ha invocato l'art. 1464 c.c. ed ha illustrato la propria legittima aspettativa ad essere riammesso;
ha dedotto che l'interesse datoriale contrario alla ricezione della prestazione lavorativa dedotta deve essere esplicito ed univoco, e che il rifiuto dovrebbe essere dichiarato e documentato;
ed ha invocato la sussistenza dei danni patrimoniali, derivanti dalla mancata retribuzione, e non patrimoniali, sussistenti nella dignità ed integrità psicofica lesa, derivanti dalla mancata reintegra. Ha pertanto così concluso: “1) Accertare e dichiarare, con qualsiasi statuizione, il diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere la riammissione nelle funzioni e nel posto di appartenenza con conseguente riassegnazione nei compiti e nelle mansioni precedentemente svolte in esercitate in concreto e con relativo inquadramento anche economico operaio a tempo indeterminato;
2) conseguentemente ordinare con qualsiasi istituzione all'azienda in persona del legale rappresentante pro tempore la CP_1
riammissione dell'odierno ricorrente nel posto di lavoro con la medesima posizione e qualifica a far data dal 21.02.2018; 3) condannare la resistente a corrispondere all'odierno ricorrente gli arretrati stipendiali di relativi accessori a far data al 21 Febbraio 2018, momento in cui parte istante ha chiesto di essere riammesso e ho riavviato al lavoro, oltre a interessi a rivalutazione monetaria come per legge;
4) condannare parte resistente al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa dall'onorevole giudice;
5) condannare la resistente impersona dei propri legali rappresentanti pro tempore al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, la distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari ex articolo 93 c.p.c.”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'Azienda convenuta non si è costituita, e pertanto all'udienza del 17 settembre 2019 è stata dichiarata contumace dal Giudice, precedente assegnatario del fascicolo, dott.ssa Antonella Crea.
A seguito di successivi mutamenti del Giudice titolare del procedimento, il fascicolo è pervenuto allo scrivente, che, con ordinanza del 26 novembre 2021, ritenuta la causa di natura
Pag. 2 a 7 documentale, ha respinto le istanze istruttorie dell'interrogatorio formale e della prova per testi.
All'esito dell'odierna udienza, ascoltata la discussione orale delle parti, la causa è stata decisa.
RAGIONI DELLE DECISIONI
La parte ricorrente si duole della propria mancata riammissione in servizio a seguito dell'estinzione della pena carceraria e lamenta la violazione del proprio diritto all'esecuzione della prestazione lavorativa.
La domanda è infondata e, come tale, non merita accoglimento.
Dapprima occorre chiarire che la parte erra nel ritenersi pacificamente posta alle dipendenze di . Controparte_1
In tal senso, va premesso che il lavoratore, per come allegato, ha lavorato per l' , CP_2
con mansioni di operaio idraulico forestale, con contratto a tempo indeterminato dal
7.01.2004.
Tuttavia, va ricordato che con la legge regionale n. 9 dell'11 maggio del 2007, all'art. 4, è stata disposta la soppressione dell'Azienda Forestale della Calabria, e, con successiva legge regionale 16 maggio 2013, n. 25, è stata istituita . Controparte_1
Non è forse inutile considerare che tale ultima legge regionale all'articolo 4, punto 1 lettera a), con riferimento alla funzione e agli organi della nuova Controparte_1 stabilisce che la stessa esercita le funzioni dell'azienda Forestale della Regione Calabria
(Afor), non connesse alla procedura di liquidazione in corso, ed ha affermato, dunque l'assoluta distinzione, autonomia ed indipendenza dei due enti.
Non vi è dunque alcun passaggio o trasferimento automatico dall'una all'altra Azienda,
e ciò vale anche per i lavoratori.
Né, del resto, ciò è smentito dall'art. 11 della l. 25/2013, rubricato “Personale”, per il quale: “
1. La pianta organica dell' è coperta mediante il personale: Controparte_1
a) transitato dall' in liquidazione: personale di cantiere con CCNL UNCEM – Parte CP_2
Operai - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria;
personale impiegatizio di cui alla delibera della Giunta regionale n. 281/2004 con CCNL
UNCEM - Parte Impiegati - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria;
personale impiegatizio con CCNL del comparto regioni ed autonomie locali;
b) transitato dalle Comunità montane soppresse;
c) trasferito o comandato dalla
Pag. 3 a 7 Regione Calabria, su domanda o d'ufficio; d) transitato dall' in liquidazione: CP_2
personale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31 «Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici») ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 comma d) della presente legge”. Ed infatti, il successivo art. 13, al comma 6 lett. a), al fine di specificare il trasferimento dei lavoratori, specifica che “Il commissario liquidatore dell' a) entro trenta giorni dalla nomina di CP_2
cui al comma 4, predispone il piano di trasferimento, in favore dell , Controparte_1
delle funzioni, delle risorse patrimoniali, strumentali e finanziarie e del personale ancora in forza alla data del 31.12.2013 che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2012. Tale trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria dell'Afor ed ha la decorrenza dì cui al comma 3 di detto articolo, ovvero dal 3.
Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono esercitate dall'
[...]
a decorrere dall'1aprile 2014, data a partire dalla quale l' CP_1 Controparte_1 acquisisce di diritto la piena operatività gestionale”.
[...]
Non vi è dunque alcun trasferimento in blocco o automatico di tutti i lavoratori, posto che la loro individuazione, fermo quanto previsto dall'art. 11 comma 1, è ulteriormente precisata dall'art. 13, che espressamente fa riferimento esclusivamente e solo al “personale ancora in forza alla data del 31.12.2013”. Tale determinazione risulta del resto confermata, né, invero, avrebbe potuto essere diversamente, nella deliberazione n. 06 del Direttore generale dell' del 31.03.2014 ed anche nell'Atto Aziendale definitivo Controparte_1
di . Controparte_1
Chiarito il quadro di riferimento, l'odierno ricorrente, secondo quanto riferito nel ricorso introduttivo, ha lavorato alle dipendenze dell' fino a quando, con lettera CP_2
del16/12/2013, ha comunicato l'impossibilità di eseguire la propria prestazione in quanto detenuto a seguito di sentenza di condanna, e che il suo rapporto di lavoro è stato sospeso dall' con decorrenza dal 12.12.2013. Ne consegue che egli, alla data del 31.12.2013, non CP_2 poteva essere considerato ancora “in forza” dell' in quanto non in servizio, e dunque deve CP_2
escludersi, in assenza di un formale atto ricognitivo, che egli sia transitato de plano tra il personale dipendente della neocostituita . Controparte_1
Pag. 4 a 7 Né, del resto, tale approdo può dirsi inficiato dalla documentazione ammessa ed autorizzata da questo giudicante con ordinanza del 26 novembre 2021, con la quale la parte ricorrente ha dimostrato di essere stata posta in quiescenza e di aver ricevuto la propria liquidazione a titolo di TFR con comunicazione dell del 18.10.2021. Controparte_1
Ed infatti, tale documentazione non può certo supplire, né porsi in contrasto, con le richiamate prescrizioni di legge, di talchè la stessa non può leggersi quale ricognizione di debito, ex art. 1987 c.c., quanto ben potrebbe intendersi quale atto di gestione per affari altrui, in tal caso di nella sua procedura liquidatoria. CP_2
Posto quanto sopra, devono dirsi infondate anche le censure sollevate dalla parte ricorrente in ordine all'asserita legittima aspettativa del lavoratore ad essere riammesso al lavoro, formulate sulla scorta dell'articolo 1464 codice civile.
Ebbene, il richiamo all'articolo 1464 non esaurisce la cornice di riferimento, ed è, in ultimo, da ritenersi improprio. Tale norma infatti disciplina l'impossibilità sopravvenuta in materia contrattuale quale titolo per la risoluzione del vincolo, e se è certo che essa è applicabile anche alla materia lavoristica, è altrettanto vero che rispetto ad essa precede la norma generale, dettata in materia di obbligazioni, di cui all'articolo 1256.
In tal senso, l'articolo 1256, destinato a disciplinare l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore, specifica il comma due, che l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla natura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
Nel caso di specie, certamente lo stato detentivo rappresenta un'impossibilità sopravvenuta tale da assurgere a situazione impeditiva dell'adempimento, non prevedibile al sorgere del vincolo contrattuale, e certamente declinabile come avente natura al contempo giuridica ed assoluta, caratteristiche che l'hanno resa insuperabile.
Allo stesso tempo, per integrare gli estremi della non imputabilità della sopravvenienza, è solo necessario che tale situazione si sia verificata per una causa che il debitore non era tenuto ad evitare nei confronti del creditore. Il Tribunale, a tal riguardo, rileva che la parte ricorrente non ha prodotto la sentenza di condanna, né i documenti riguardanti i fatti intercorsi nella fase dell'esecuzione penale, e si è limitato a constatare, per quanto
Pag. 5 a 7 dedotto, che lo stato detentivo si è protratto per un lungo dal lasso di tempo, ovvero dalla fine del 2013 alla fine del 2018.
Ebbene, nel caso in esame va dato atto che il contratto di lavoro, quale contratto a prestazioni corrispettive, nel quale, cioè, le parti assumono vicendevolmente le vesti di creditore della prestazione e debitore del suo valore, deve sempre corrispondere ad un interesse anche non patrimoniale del creditore, interesse che deve essere permanente nei contratti di durata, qual è appunto è un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
L'impossibilità ad ottenere la prestazione lavorativa si è rilevata nei confronti dell'Azienda creditrice come totale, in quanto ciò ha precluso integralmente il suo interesse, ed inoltre si è manifestata con una durata non nota.
La parte ricorrente non ha infatti neppure allegato di aver comunicato all'Azienda datrice la sentenza di condanna, di tal che si desume che essa non abbia avuto conoscenza della durata della pena detentiva inflitta al lavoratore.
Tale stato di ignoranza assume una duplice rilevanza.
Da un lato, infatti, ciò ha precluso all'azienda datrice di conoscere la durata dell'impossibilità ad ottenere la prestazione, con la conseguenza di non poter escludere che essa, in ragione della legislazione vigente in tema di quiescenza e pensionamento, fosse definitiva.
Inoltre, ciò ha evidentemente inciso sull'organizzazione dell'attività d'impresa. In altre parole, lo stato detentivo del lavoratore si è manifestato quale fatto oggettivo che ha interessato l'organizzazione aziendale, comportando di per sé una modificazione dello stesso, acuita tanto maggiormente quanto più duratura è stata la pena carceraria. Come già accennato, ciò si è protratto per circa 5 anni, di tal che è ben configurabile la mancanza di interesse del creditore a ricevere la prestazione dopo un lasso di tempo così lungo.
L'offerta della prestazione lavorativa, infatti, non si atteggia a diritto assoluto o ad una potestà, rispetto alle quali al datore non residua che una posizione di soggezione, ma diversamente, è da inquadrarsi nei diritti relativi, la cui soddisfazione necessita dell'accettazione della controparte.
Nel caso in esame, come visto, ciò non si è verificato in ragione della carenza di interesse datoriale al ricevimento della prestazione lavorativa, con la conseguenza che
Pag. 6 a 7 l'obbligazione lavorativa si è estinta secondo legge per un modo diverso dall'adempimento, ovvero per la sopravvenuta impossibilità all'esecuzione della prestazione.
Né, in ultimo, può trovare accoglimento la doglianza attorea in merito alla necessaria assunzione ed esplicazione di un atto formale ed esplicito da parte del datore di lavoro per attestare il suo sopravvenuto di disinteresse alla prestazione del lavoratore, posto che ciò non
è espressamente richiesto da alcuna norma di legge, e ben potendo dunque esso diniego manifestarsi, come avvenuto nella vicenda che occupa, per mezzo di un comportamento concludente.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
La contumacia dell' convenuta preclude la regolazione delle spese di lite CP_1
secondo la regola della soccombenza. In tal senso occorre dare seguito all'insegnamento per il quale “La condanna alle spese processuali non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (cfr., Cass, sez. VI, ord. n. 24750/13).
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
- nulla per le spese.
Locri, 11 giugno 2025
Il Giudice
Salvatore La Valle
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