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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/05/2025, n. 3252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3252 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai sigg.
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno - Presidente relatore est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori - Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi - Consigliere
In seguito a trattazione “cartolare” ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 1188/2024 tra
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Paola Martino (c.f. ) del Foro di C.F._2
Roma, per delega in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazza Cavour n. 3
APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATA
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ), CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'Avv. Ludovica De Falco (C.F. ), CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via G.G. Belli, 39, giusta procura allegata alla memoria di costituzione
APPELLATO -APPELLANTE INCIDENTALE nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENUTO
Avente a oggetto: appello avverso la sentenza n. 144/2024 emessa il 6 febbraio 2024 dal
Tribunale di Tivoli, nel giudizio di separazione personale tra ed Parte_1 CP_1
iscritto al n. RG 3990/23
[...]
CONCLUSIONI: per l'appellante principale:
1 “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa: in accoglimento dell'appello principale, disporre che il sig. corrisponda per CP_1 il mantenimento del figlio la somma di € 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo di intesa del Tribunale di Tivoli, entro il giorno 5 di ciascun mese, o quella maggiore o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia;
confermando per le altre parti la sentenza di primo grado;
circa l'appello incidentale, dichiarare inammissibile, o, in subordine, rigettare l'avverso appello incidentale, siccome infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi indicati nel presente atto e per ogni atto rilevabile d'ufficio: Con il favore delle spese di lite”.
Per l'appellato-appellante incidentale: “Voglia l'Ecc. ma Corte di Appello adita, per i motivi tutti esposti in narrativa, rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1
in quanto infondato e, in via incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, fermo l'affidamento condiviso tra i genitori del figlio minore e la sua collocazione Per_1 presso l'abitazione materna, disporre che il Sig. possa tenere con sé il figlio: a) Fino CP_1
ad aprile 2025: - due pomeriggi infrasettimanali (indicativamente martedì e giovedì); - fine settimana alternati dal sabato mattina ore 10.00 sino alla domenica sera ore 19.00 (con introduzione graduale pernotto); b) Da maggio 2025 e sino al compimento dei 4 anni: - fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio (uscita di scuola o alle ore 15.00) sino alla domenica sera ore 19.00; - nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza materna il padre terrà con sé il figlio due pomeriggi infrasettimanali;
nelle settimane in cui, invece, il fine settimana è di competenza paterna, lo terrà con sé per un pomeriggio infrasettimanale. c) A partire dai 4 anni: - fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio sino al lunedì mattina;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza materna il
Sig. avrà diritto ad avere con sé il figlio per due pomeriggi di cui uno sarà con CP_1
pernotto e riaccompagno il mattino successivo;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza paterna, il Sig. potrà tenere con sé il figlio per un pomeriggio CP_1 infrasettimanale. d) Durante il periodo estivo: per l'estate 2025 il Sig. avrà diritto CP_1
di trascorrere con il figlio una settimana consecutiva con il figlio;
successivamente, a partire dall'estate 2026, trascorrerà con il padre tre settimane, di cui due consecutive, a Per_1
seconda del calendario ferie FE (da concordare entro il 15 maggio di ogni anno); e)
Vacanze natalizie: il figlio minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, il 24 dicembre (dalle ore 10.00 sino alle ore 10.00 del giorno successivo) ed il 25 dicembre, e poi un periodo con ciascun genitore che va dal 26/31 dicembre ore 12.00 e dal 31 dicembre al
6 gennaio ore 19.00, ad anni alterni;
f) Vacanze Pasquali: il minore trascorrerà ad anni
2 alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua e di Pasquetta. g) Altre festività: tutte le festività le trascorrerà alternativamente con ciascun genitore;
i genitori, inoltre, a Per_1
prescindere dall'ordinaria calendarizzazione avranno diritto ad avere con sé il figlio nel giorno del proprio compleanno e per la Festa della Mamma e del Papà; h) disporre che il
Sig. potrà effettuare videochiamate con il figlio minore tre volte a settimana in orario CP_1
consono alle esigenze del minore e compatibile con gli impegni lavorativi delle parti. Con condanna al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio.”.
Il P.G. in data 2 maggio 2025 ha formulato parere contrario all'accoglimento dell'appello.
SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con ricorso depositato il 2 marzo 2024 ha impugnato la sentenza in Parte_1
epigrafe, con la quale il Tribunale di Roma aveva così pronunciato:
“• dichiara la separazione personale tra e , i quali hanno CP_1 Parte_1
contratto matrimonio in Fonte Nuova, in data 11.12.2021;
• dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
[...]
(Atto n. 13, Parte II, Serie A, Anno 2021); Parte_2
• rigetta le domande di addebito reciprocamente articolate dalle parti;
• affida il figlio minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Per_1
responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per il minore, riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé del minore;
dispone il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre, nella casa coniugale;
• assegna alla madre la casa coniugale, sita in Fonte Nuova, Via Santa Lucia, n. 54; - dispone che il padre veda e tenga con sé il figlio minore, secondo le modalità indicate in parte motiva;
• determina il contributo del padre al mantenimento del figlio nell'importo mensile Per_1
di Euro 150,00, da corrispondere alla madre entro il giorno 05 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici Istat, con decorrenza dal momento della domanda;
• dispone che entrambi i genitori contribuiscano alle spese straordinarie per il figlio
, secondo quanto indicato in parte motiva, nella misura del 50%; Per_1
• dichiara inammissibili le ulteriori domande articolate dal ricorrente, come indicate in parte motiva;
3 • dichiara interamente compensate le spese di lite.”.
L'appellante ha impugnato i capi della sentenza relativi alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio (capo 5) e alla frequentazione padre figlio (capo 3), deducendo, quanto al primo punto, che: la quantificazione del contributo paterno per il mantenimento del figlio operata dal
Tribunale non era congrua rispetto alle spese necessarie a soddisfare le ordinarie esigenze del bambino né rispetto alla situazione reddituale delle parti;
le sole spese mediche per il piccolo superavano abbondantemente € 100,00 Per_1
mensili; nel mese di febbraio del 2024, nonostante il rigetto della domanda da parte del Tribunale, il aveva chiesto la corresponsione del 50% dell'assegno unico;
CP_1
Il viveva presso la casa dei suoi genitori, in Roma, Via Degas n. 108, e non CP_1
sopportava spese relative all'abitazione; il non aveva mensilmente alcuna spesa fissa, ad eccezione della rata di mutuo, e CP_1
godeva di una disponibilità di circa € 1.000,00 netti al mese per far fronte alle proprie esigenze, mentre con lo stesso importo la doveva provvedere a mantenere Pt_1
quotidianamente se stessa e il figlio . Per_1
Relativamente ai tempi stabiliti dal primo giudice per la frequentazione padre-figlio, la appellante ha poi rilevato che: il aveva ritenuto di dover eseguire alla lettera il provvedimento, senza tener conto CP_1
delle esigenze della e del figlio, tanto che in occasione di un incontro padre- Pt_1 figlio aveva fatto intervenire le Forze dell'Ordine per ottenere che la , Pt_1
nonostante ammalata, si recasse con il figlioletto presso l'abitazione del genitore;
il aveva trasferito il suo domicilio da Pomezia, Via Forlì n. 85, in Roma, Via CP_1
Degas n. 108, presso l'abitazione della madre, la quale nell'estate precedente aveva aggredito la;
Pt_1
il periodo di soli tre mesi stabilito in sentenza per la fase iniziale degli incontri risultava assolutamente insufficiente, per il padre, a comprendere le esigenze primarie del minore, sicché si rendeva necessario aumentare ad almeno dodici mesi dalla pronuncia di primo grado il periodo per il quale era stata prevista la presenza della madre in occasione degli incontri padre-figlio, con conseguenziale slittamento delle successive fasi scandite dal primo giudice.
L'appellante ha quindi concluso chiedendo l'aumento del contributo paterno da €
150,00 a € 450,00 al mese e la modifica del calendario delle frequentazioni padre-figlio.
4 Con decreto del 26 marzo 2024 il Presidente di questa Sezione ha fissato per la comparizione delle parti in camera di consiglio l'udienza del 20 febbraio 2025, successivamente rinviata di ufficio al 15 maggio 2025.
Con memoria depositata telematicamente il 21 gennaio 2025 si è costituito in giudizio l'appellato, il quale ha contestato punto per punto l'atto di gravame, chiedendone il rigetto.
In particolare, relativamente ai singoli motivi di appello principale, il ha dedotto CP_1
che:
l'importo di € 150,00 mensili determinato dal Tribunale quale contributo del padre per il mantenimento del figlio era del tutto congruo, in relazione alle esigenze del bambino e alla situazione economico-patrimoniale delle parti;
il , quale dipendente del Ministero dell'Interno (Sovrintendente Capo della Polizia di CP_1
Stato) percepiva uno stipendio netto mensile di € 1.600,00, era gravato da un mutuo con rata mensile di € 620,00, da lui contratto per l'acquisto della casa di proprietà dei genitori della
, sottoposta a pignoramento immobiliare e poi destinata ad abitazione coniugale Pt_1
della coppia, presso la quale erano rimasti a vivere anche i genitori della . Egli aveva Pt_1 inoltre una rata di finanziamento di € 136,00 al mese, nonché una trattenuta sullo stipendio di € 350,00 mensili fino al 2033 per cessione del quinto, e sosteneva costi alloggiativi di €
300,00 al mese, essendo ospite presso la casa dei genitori, ai quali corrispondeva la metà della rata del mutuo da loro contratto per l'acquisto dell'immobile, sicché gli residuava una disponibilità mensile di appena € 540,00, con la quale avrebbe dovuto far fronte a tutte le sue esigenze;
la era impiegata presso un call-center e percepiva una retribuzione mensile pari ad Pt_1
€ 1.100,00, oltre ad € 125,00 quale quota parte dell'assegno unico ed € 150,00 quale assegno di mantenimento per il figlio, non aveva spese di abitazione e aveva risparmi per circa €
60.000,00 su un conto cointestato con la madre che utilizzava per esigenze proprie;
il motivo formulato dall'appellante in ordine alla regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio era privo di una reale motivazione, se non quella di esercitare un controllo sulla vita del minore, si poneva in palese contrasto con le più basilari norme in tema di affidamento condiviso e di fatto comprimeva il diritto del figlio ad avere un rapporto costante e continuativo con il padre.
L'appellato ha poi sottolineato che anche successivamente alla separazione, la Pt_1
aveva continuato a porre in essere comportamenti gravemente limitativi del ruolo paterno, frapponendo ingiustificati ostacoli a un puntuale e corretto esercizio del diritto di visita
5 paterno, tanto che il era stato costretto a presentare querela nei confronti della CP_1
genitrice, per il reato di cui all'articolo 388 c.p..
Ha quindi dedotto che in considerazione del palese comportamento ostativo della , Pt_1
si rendeva necessario ampliare, seppure gradualmente, il calendario di frequentazione tra padre e figlio, al fine di assicurare a quest'ultimo la stabilità del rapporto con il genitore.
Ha aggiunto l'appellato di avere a disposizione una casa perfettamente idonea ad ospitare il bambino e di poter contare, per la cura e l'assistenza del minore, su una solida rete familiare che amava profondamente il piccolo . In parziale modifica della sentenza di primo Per_1
grado, ha quindi proposto appello incidentale avverso il capo della sentenza relativo alla disciplina del diritto di visita paterno, chiedendone l'ampliamento secondo uno schema specificamente articolato nella memoria di costituzione.
Ha concluso come in epigrafe.
Con decreto del 16 aprile 2025 il Presidente di questa Sezione ha disposto la sostituzione dell'udienza del 15 maggio 2025 con il deposito di note scritte fino al giorno prima di detta data, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. introdotto dal d. lgs. n. 149/2022.
Con note scritte depositate il 9 maggio 2025 l'appellante principale ha modificato le proprie originarie conclusioni, insistendo unicamente nella domanda di aumento del contributo paterno per il mantenimento del minore e chiedendo di dichiarare inammissibile, o, in subordine, di rigettare l'appello incidentale. Ha poi chiesto termine per il deposito di note difensive finali, ai sensi dell'articolo 473bis.34 c.p.c. .
Con note scritte depositate il 14 maggio 2025 l'appellato ha insistito nella richiesta di ampliamento dei tempi di frequentazione padre-figlio, chiedendo il rigetto dell'appello principale.
Il P.G. in data 2 maggio 2025 ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
All'esito della scadenza dei termini per il deposito delle note di trattazione scritta, questa
Corte ha riservato la decisione in camera in consiglio, senza assegnazione del termine di cui all'articolo 473bis.34 c.p.c. richiesto dall'appellante, trattandosi di un termine discrezionale e avendo entrambe le parti ormai ampiamente concluso e argomentato in ordine a tutti i punti della controversia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva, preliminarmente, questa Corte che con le note scritte depositate il 9 maggio 2025
l'appellante principale non ha insistito nel motivo concernente la regolamentazione della frequentazione padre-figlio, reiterando unicamente la domanda di aumento a € 450,00 del contributo paterno stabilito dal primo giudice in € 150,00.
6 L'oggetto della presente decisione dovrà pertanto essere limitato esclusivamente alla misura dell'assegno posto a carico del padre per il mantenimento del minore, quale unico residuo motivo di appello principale, nonché ai tempi di frequentazione padre-figlio, di cui al gravame incidentale formulato dal CP_1
Con il motivo di appello che residua all'attenzione di questa Corte, l'appellante censura la pronuncia del primo giudice, nella parte in cui è stato stabilito l'obbligo del FE di contribuire al mantenimento del figlio nella misura di € 150,00, ritenuta dalla del Pt_1
tutto insufficiente in relazione alle esigenze del minore, nonché incongrua rispetto alle condizioni economico-reddituali delle parti. A tal fine, l'appellante rileva che, come emerso dalle risultanze istruttorie di primo grado, a fronte di un suo reddito annuale netto dichiarato in € 14.311,00 nel 2022, in € 14.189,00 nel 2021 e in € 9.960,00 nel 2020, il aveva CP_1
invece percepito un reddito lordo annuale di € 36.882,00 nel 2022, di € 35.286,00 nel 2021
e di € 35.786,00 nel 2020. Inoltre, la non era proprietaria di beni immobili, mentre Pt_1
il era esclusivo proprietario della casa coniugale. La stessa appellante deduce, inoltre, CP_1
che ai fini della determinazione dell'importo del contributo paterno non si sarebbe tenuto conto delle continue visite mediche delle quali necessitava il minore, con conseguente aggravio di spese superiore a € 100,00 al mese, né del fatto che il non sopportava CP_1 costi per l'abitazione, essendo egli andato a vivere presso i suoi genitori.
L'appellato, da parte sua, evidenzia che mensilmente egli è gravato dalla rata del mutuo per l'acquisto della casa coniugale, assegnata alla moglie che la occupa con i suoi genitori, per un importo di € 620,00, nonché dalla rata di un finanziamento contratto per il depuratore dell'acqua di detta abitazione (€ 136,00), da una trattenuta sullo stipendio di € 350,00 al mese. Oltre che dal contributo per il pagamento della rata di mutuo dei suoi genitori, di €
300,00 al mese.
Dalla documentazione prodotta nel presente grado dalla odierna appellante emerge che la
, centralinista, percepisce un reddito medio netto mensile pari a circa € 1.000,00 su Pt_1
dodici mesi (reddito annuo netto di € 12.180,00 per l'anno 2022, di € 13.162 per l'anno 2023
e di € 12.694,00 per il 2024). La stessa convive con i suoi genitori nella casa coniugale a lei assegnata e versa mensilmente una rata di € 206,00 per un finanziamento contratto nel febbraio 2023 per 54 rate, una rata di € 48,89 con decorrenza dal 2024 per 24 rate per l'acquisto della caldaia, una rata di € 39,10 dal 2024 per acquisto asciugatrice. Dalla documentazione bancaria emerge che sul conto cointestato alla e alla madre vi è Pt_1 una giacenza di circa € 60.000,00.
7 Il , Assistente Capo della Polizia di Stato, ha dichiarato un reddito netto annuo di € CP_1
28.247,00 per il 2021, di € 29.535,00 per il 2022 e di € 30.000,00 per il 2023, per una media netta mensile, su dodici mensilità, di € 2.438,38. Egli è proprietario dell'appartamento in
Fonte Nuova, Via Santa Lucia n. 54, assegnato alla moglie che lo abita con il figlioletto e con i suoi genitori, per il qaule versa mensilmente una rata di mutuo di € 620,00. Sopporta mensilmente una trattenuta di € 350,00 per cessione del quinto sullo stipendio e sostiene il pagamento di una rata di € 136,00 per un finanziamento contratto per il depuratore dell'acqua a servizio della casa coniugale. Non è documentato il versamento mensile di € 300,00, che il sostiene di effettuare per partecipare alle spese per il mutuo relativo CP_1 all'appartamento ove egli attualmente abita, di proprietà dei suoi genitori.
Ritiene questa Corte che in considerazione delle illustrate condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, e tenuto conto del fatto che la casa coniugale, assegnata alla Pt_1
che la abita con i suoi genitori, è di esclusiva proprietà del , il quale continua a versare CP_1
per intero le relative rate di mutuo, dell'età delle esigenze dell'unico figlio della coppia, attualmente di appena due anni e mezzo, dei tempi di permanenza del bambino presso ciascun genitore (che in questa sede saranno intensificati in favore del ), vada in questa CP_1
riconosciuto a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del minore nella misura di € 200,00 al mese, con decorrenza dalla domanda.
Non può essere riconosciuto il più elevato importo richiesto dall'appellante principale (€
450,00 al mese), in considerazione del fatto che la non sopporta spese di abitazione, Pt_1
essendole stata assegnata la casa coniugale, ove ella vive con i suoi genitori, che verosimilmente partecipano ai relativi costi di gestione, il sopporta per intero le rate CP_1 di mutuo per l'abitazione coniugale, il bambino ha appena due anni e mezzo e non sono documentate spese ordinarie di importo così consistente da poter giustificare un contributo paterno di importo del tutto sproporzionato rispetto a quanto necessario a un bimbo di così tenera età, le eventuali cure mediche per il minore rientrano nelle spese straordinarie, alle quali il padre partecipa già nella misura del 50%, in questa sede saranno intensificati i tempi di permanenza del minore presso il genitore.
L'appello principale deve essere pertanto accolto solo parzialmente, con il riconoscimento dell'aumento del contributo paterno nella suddetta misura, con conferma dei tempi e delle modalità di versamento stabiliti dal primo giudice.
Quanto all'appello incidentale, osserva questa Corte che il primo giudice, nello stabilire tempi di frequentazione padre-figlio gradualmente intensificati in relazione all'età del minore, ha previsto un calendario di incontri, a partire dal compimento del terzo anno di età
8 del minore ((15 novembre 2025), che certamente non soddisfa l'esigenza di assicurare il pieno rispetto del diritto del piccolo a mantenere nel futuro un rapporto costante ed Per_1
equilibrato con entrambi i genitori, essendo i tempi di permanenza con il padre stabiliti dal
Tribunale di Tivoli estremamente sbilanciati in favore della madre, soprattutto in considerazione del fatto che con l'aumentare dell'età, il bambino avvertirà sempre più
l'esigenza di intrattenersi per periodi più lunghi con la figura genitoriale maschile, costituente un punto di riferimento imprescindibile per una sana ed equilibrata crescita dell'individuo.
L'appello incidentale va pertanto accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata, nella parte in cui disciplina le frequentazioni padre-figlio successivamente al compimento dei tre anni di età del minore, con la graduale intensificazione, sin da ora, del calendario degli incontri e con la introduzione graduale dei pernottamenti, secondo il seguente schema:
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al compimento dei 4 anni di
: Per_1
- a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alle ore 15.00 sino alla domenica sera alle ore 19.30;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza materna, il padre terrà con sé il figlio due pomeriggi infrasettimanali, il martedì e il giovedì, dalle ore 15,00 alle ore 19,30; nelle settimane in cui, invece, il fine settimana è di competenza paterna, lo terrà con sé per un pomeriggio infrasettimanale, il martedì, dalle ore 15,00 alle ore 19,30.
A partire dal compimento dei 4 anni di : Per_1
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola o dalle ore 15,00, in caso di chiusura della scuola, sino al lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola o fino alle ore 8,30, in caso di chiusura della scuola;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza materna, il padre terrà con sé il figlio per due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, di cui uno dalle ore 15,00 alle ore 19,30 e uno dalle ore 15,00 con pernotto e riaccompagno a scuola il mattino successivo;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza paterna, il padre potrà tenere con sé il figlio per un pomeriggio infrasettimanale, il martedì, dalle 15,00 alle 19,30.
Durante il periodo estivo:
- per l'estate 2025 il padre trascorrerà con il figlio una settimana consecutiva, a luglio o ad agosto, nel periodo da comunicare alla madre entro il 30 giugno 2025;
9 - a partire dall'estate 2026, trascorrerà con il padre complessivamente tre settimane, Per_1
tra il 15 giugno e il 15 settembre, di cui due consecutive, da comunicare entro il 15 maggio di ogni anno;
Vacanze natalizie:
- il minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, un periodo dalle ore 12,00 del
24 dicembre alle ore 12,00 del 31 dicembre e un periodo dalle ore 12.00 del 31 dicembre alle ore 19.30 del 6 gennaio, iniziando dal 2025 con il primo turno presso il padre;
Vacanze Pasquali:
- il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua e di
Pasquetta, iniziando per il 2026 con la madre.
Altre festività:
- per le festività infrasettimanali, secondo il calendario degli incontri ordinari;
- il giorno del compleanno di , ad anni alterni con ciascun genitore, iniziando Per_1 quest'anno con il padre;
- con il genitore interessato, il giorno del rispettivo compleanno e per la Festa della Mamma
e del Papà.
Il padre potrà effettuare videochiamate con il figlio tre volte a settimana per la durata massima di mezz'ora, in orario compatibile con le esigenze del minore e con gli impegni lavorativi delle parti.
Le spese del presente grado, in ragione dell'accoglimento sia dell'appello principale che di quello incidentale, devono essere compensate per intero tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello principale proposto da con ricorso depositato il Parte_1
2 marzo 2024, nonché sull'appello incidentale proposto da con memoria di CP_1
costituzione depositata il 21 gennaio 2025 avverso la sentenza n. 155/2024 emessa il 30 gennaio 2024 e pubblicata il 6 febbraio 2024 dal Tribunale di Tivoli, nel procedimento di separazione personale dei coniugi e iscritto al n. R.G. CP_1 Parte_1
3990/2023, acquisito il parere del P.G., così dispone:
1) Accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata
(ottavo capo), determina in € 200,00 al mese il contributo a carico del per il CP_1
mantenimento del figlio, da corrispondere con decorrenza dalla domanda, con le modalità e secondo le scadenze stabilite dal primo giudice;
10 2) Accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata
(capo settimo), disciplina nel seguente modo gli incontri padre-figlio:
Dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino al compimento dei 4 anni di
: Per_1
- a fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alle ore 15.00 sino alla domenica sera alle ore 19.30;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza materna, il padre terrà con sé il figlio due pomeriggi infrasettimanali, il martedì e il giovedì, dalle ore 15,00 alle ore
19,30; nelle settimane in cui, invece, il fine settimana è di competenza paterna, lo terrà con sé per un pomeriggio infrasettimanale, il martedì, dalle ore 15,00 alle ore 19,30.
A partire dal compimento dei 4 anni di : Per_1
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola o dalle ore 15,00, in caso di chiusura della scuola, sino al lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola o fino alle ore 8,30, in caso di chiusura della scuola;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza materna, il padre terrà con sé il figlio per due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, di cui uno dalle ore 15,00 alle ore 19,30 e uno dalle ore 15,00 con pernotto e riaccompagno a scuola il mattino successivo;
- nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza paterna, il padre potrà tenere con sé il figlio per un pomeriggio infrasettimanale, il martedì, dalle 15,00 alle 19,30.
Durante il periodo estivo:
- per l'estate 2025 il padre trascorrerà con il figlio una settimana consecutiva, a luglio o ad agosto, nel periodo da comunicare alla madre entro il 30 giugno 2025;
- a partire dall'estate 2026, trascorrerà con il padre complessivamente tre settimane, Per_1
tra il 15 giugno e il 15 settembre, di cui due consecutive, da comunicare entro il 15 maggio di ogni anno;
Vacanze natalizie:
- il minore trascorrerà con ciascun genitore, ad anni alterni, un periodo dalle ore 12,00 del
24 dicembre alle ore 12,00 del 31 dicembre e un periodo dalle ore 12.00 del 31 dicembre alle ore 19.30 del 6 gennaio, iniziando dal 2025 con il primo turno presso il padre;
Vacanze Pasquali:
- il minore trascorrerà ad anni alterni con ciascun genitore il giorno di Pasqua e di
Pasquetta, iniziando per il 2026 con la madre.
Altre festività:
11 - per le festività infrasettimanali, secondo il calendario degli incontri ordinari;
- il giorno del compleanno di , ad anni alterni con ciascun genitore, iniziando Per_1 quest'anno con il padre;
- con il genitore interessato, il giorno del rispettivo compleanno e per la Festa della
Mamma e del Papà.
Il padre potrà effettuare videochiamate con il figlio tre volte a settimana per la durata massima di mezz'ora, in orario compatibile con le esigenze del minore e con gli impegni lavorativi delle parti;
3) Compensa per intero tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2025
IL PRESIDENTE rel. est. (dott.ssa Sofia Rotunno)
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