Articolo 44 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Articolo 43Articolo 45
Versione
1 gennaio 1993
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Versione
19 dicembre 1996
Art. 44.
(Accessi in generale)
1. Ai fini dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi:
a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.
2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui ((all'articolo 3)) del codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1996
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