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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/06/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29403/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 29403/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PANSINI MICHELE, che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. LUTTATI CLAUDIA, che lo rappresenta e difende CP_1 in virtù di procura in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e non Parte_1 CP_1
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. CP_2
Con ricorso congiuntamente depositato il 16/12/2024 Parte_1 CP_1 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore della coppia nata a [...] il [...], venga Persona_1 affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e fissazione della residenza anagrafica presso il domicilio materno. I genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni attinenti all'ordinaria amministrazione;
DÀ ATTO che la NO , previo accordo con il sig. si è allontanata dalla casa Pt_2 Per_1 familiare, di esclusiva proprietà del sig. sita in Nichelino (TO), via della Solidarietà n. 11, Per_1 portando con sé la bambina, per stabilirsi nell'appartamento da lei condotto in locazione sito in Trofarello (TO), via Torino n. 65/B; Per_ DISPONE che Ii padre possa vedere la figlia salvo diverso accordo fra le Parte_1 parti, secondo le seguenti modalità:
- fino al compimento del secondo anno di età della bambina, il padre terrà con sé la minore dalle ore 16.30/17 e la riporterà a casa dalla madre alle ore 20.30 per tre volte alla settimana;
durante le vacanze natalizie le parti si impegnano a garantite che la piccola trascorra momenti di festa anche con il padre. Medesimo discorso valga per le vacanze estive e quelle pasquali;
- Gli orari e i giorni di spettanza paterna dovranno essere concordati tra le parti entro il 20 del mese precedente;
in caso di disaccordo, il padre terrà con sé la minore il martedì e il giovedì;
- Dal secondo anno di età della bambina verranno introdotti i pernottamenti presso l'abitazione paterna. I genitori, dunque, terranno con sé la bambina accordandosi di settimana in settimana in base al loro calendario turni lavorativo, impegnandosi a garantire almeno due pernottamenti settimanali e due week end al mese presso ciascun genitore;
- Sempre dal secondo anno di età della bimba, in caso di disaccordo, il padre potrà vedere e Per_ tenere con sé la figlia con il seguente calendario: due week end al mese (quelli di riposo per turno lavorativo) dal venerdì pomeriggio all'uscita dall'asilo/scuola fino alla domenica sera;
nelle settimane in cui il papà avrà il turno del mattino al lavoro, indipendentemente dal Per_ week end di spettanza di uno o dell'altro genitore, egli terrà con sé il pomeriggio nei Per_ giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle 17 alle 20. Il padre preleverà all'uscita dell'asilo/scuola e la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre nell'orario concordato;
nella settimana in cui il week end è di spettanza della mamma, il padre, compatibilmente con il turno di lavoro, trascorrerà con la figlia due giorni infrasettimanali (in caso di disaccordo mercoledì e giovedì) dalle ore 17,00 fino alla mattina del giorno successivo quando riporterà la bambina all'asilo/scuola. Se in tale settimana avrà il turno del pomeriggio, le parti concorderanno di volta in volta i giorni e gli orari in cui egli potrà vedere e tenere con sé la
Per_ figlia durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31
Per_ dicembre al 6 gennaio (il primo anno di decorrenza, la madre trascorrerà con il primo
Per_ periodo); ad anni alterni trascorrerà Pasqua con un genitore e UE con l'altro
Per_ genitore (il primo anno di decorrenza, il padre trascorrerà con il giorno di Pasqua); durante le vacanze scolastiche estive, la minore trascorrerà due settimane consecutive con il papà e due settimane consecutive con la mamma. I genitori si impegnano ad individuare le settimane di pertinenza di ciascuno entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, la minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente il luogo di permanenza della figlia durante le vacanze, siano esse di breve o di lunga durata;
DISPONE che il signor versi alla NO a titolo di contributo per Parte_1 Parte_3 Per_ il mantenimento della figlia la somma mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche non coperte da S.S.N., scolastiche (ivi inclusa la retta per l'asilo nido, la mensa, il trasporto scolastico), sportive, ricreative e ludiche sostenute a favore della minore verranno, sin dal deposito del presente atto, suddivise al 50% fra le parti che dichiarano di aderire, per l'individuazione dei criteri di ripartizione, a quanto previsto dal Protocollo tra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino, sottoscritto il 15/03/2016 in Torino. Le parti convengono sin d'ora che suddivideranno al 50% fra loro le spese per la baby-sitter e per i centri estivi;
DÀ ATTO che le parti convengono che l'Assegno Unico Universale venga interamente percepito dalla sig.ra . Pt_2
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
13/06/2025
Il Presidente Rel.
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 29403/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. PANSINI MICHELE, che lo rappresenta e Parte_1 difende in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. LUTTATI CLAUDIA, che lo rappresenta e difende CP_1 in virtù di procura in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo alla minore: nata a [...] il [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La minore è nata dalla relazione tra e non Parte_1 CP_1
i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. CP_2
Con ricorso congiuntamente depositato il 16/12/2024 Parte_1 CP_1 anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg.
[...] c.c. quanto all'affidamento della figlia minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della figlia, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che la figlia minore della coppia nata a [...] il [...], venga Persona_1 affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e fissazione della residenza anagrafica presso il domicilio materno. I genitori potranno esercitare separatamente la responsabilità genitoriale sulle questioni attinenti all'ordinaria amministrazione;
DÀ ATTO che la NO , previo accordo con il sig. si è allontanata dalla casa Pt_2 Per_1 familiare, di esclusiva proprietà del sig. sita in Nichelino (TO), via della Solidarietà n. 11, Per_1 portando con sé la bambina, per stabilirsi nell'appartamento da lei condotto in locazione sito in Trofarello (TO), via Torino n. 65/B; Per_ DISPONE che Ii padre possa vedere la figlia salvo diverso accordo fra le Parte_1 parti, secondo le seguenti modalità:
- fino al compimento del secondo anno di età della bambina, il padre terrà con sé la minore dalle ore 16.30/17 e la riporterà a casa dalla madre alle ore 20.30 per tre volte alla settimana;
durante le vacanze natalizie le parti si impegnano a garantite che la piccola trascorra momenti di festa anche con il padre. Medesimo discorso valga per le vacanze estive e quelle pasquali;
- Gli orari e i giorni di spettanza paterna dovranno essere concordati tra le parti entro il 20 del mese precedente;
in caso di disaccordo, il padre terrà con sé la minore il martedì e il giovedì;
- Dal secondo anno di età della bambina verranno introdotti i pernottamenti presso l'abitazione paterna. I genitori, dunque, terranno con sé la bambina accordandosi di settimana in settimana in base al loro calendario turni lavorativo, impegnandosi a garantire almeno due pernottamenti settimanali e due week end al mese presso ciascun genitore;
- Sempre dal secondo anno di età della bimba, in caso di disaccordo, il padre potrà vedere e Per_ tenere con sé la figlia con il seguente calendario: due week end al mese (quelli di riposo per turno lavorativo) dal venerdì pomeriggio all'uscita dall'asilo/scuola fino alla domenica sera;
nelle settimane in cui il papà avrà il turno del mattino al lavoro, indipendentemente dal Per_ week end di spettanza di uno o dell'altro genitore, egli terrà con sé il pomeriggio nei Per_ giorni di lunedì, martedì e mercoledì dalle 17 alle 20. Il padre preleverà all'uscita dell'asilo/scuola e la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre nell'orario concordato;
nella settimana in cui il week end è di spettanza della mamma, il padre, compatibilmente con il turno di lavoro, trascorrerà con la figlia due giorni infrasettimanali (in caso di disaccordo mercoledì e giovedì) dalle ore 17,00 fino alla mattina del giorno successivo quando riporterà la bambina all'asilo/scuola. Se in tale settimana avrà il turno del pomeriggio, le parti concorderanno di volta in volta i giorni e gli orari in cui egli potrà vedere e tenere con sé la
Per_ figlia durante le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 24 al 30 dicembre o dal 31
Per_ dicembre al 6 gennaio (il primo anno di decorrenza, la madre trascorrerà con il primo
Per_ periodo); ad anni alterni trascorrerà Pasqua con un genitore e UE con l'altro
Per_ genitore (il primo anno di decorrenza, il padre trascorrerà con il giorno di Pasqua); durante le vacanze scolastiche estive, la minore trascorrerà due settimane consecutive con il papà e due settimane consecutive con la mamma. I genitori si impegnano ad individuare le settimane di pertinenza di ciascuno entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno. In caso di disaccordo, la minore trascorrerà con il padre le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
DÀ ATTO che i genitori si impegnano a comunicare reciprocamente il luogo di permanenza della figlia durante le vacanze, siano esse di breve o di lunga durata;
DISPONE che il signor versi alla NO a titolo di contributo per Parte_1 Parte_3 Per_ il mantenimento della figlia la somma mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat. Le spese mediche non coperte da S.S.N., scolastiche (ivi inclusa la retta per l'asilo nido, la mensa, il trasporto scolastico), sportive, ricreative e ludiche sostenute a favore della minore verranno, sin dal deposito del presente atto, suddivise al 50% fra le parti che dichiarano di aderire, per l'individuazione dei criteri di ripartizione, a quanto previsto dal Protocollo tra magistrati e avvocati del Tribunale di Torino, sottoscritto il 15/03/2016 in Torino. Le parti convengono sin d'ora che suddivideranno al 50% fra loro le spese per la baby-sitter e per i centri estivi;
DÀ ATTO che le parti convengono che l'Assegno Unico Universale venga interamente percepito dalla sig.ra . Pt_2
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
13/06/2025
Il Presidente Rel.
Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.