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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VII, sentenza 10/02/2026, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 690/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, RE
MUSIO ANTONIO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2627/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N. 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259000937683000 IRPEF-ALTRO 2015 contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9020906893 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010906896 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9020906935 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010906938 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010900107 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5698/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle delle deduzioni depositate il 17 luglio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 21 maggio 2025 all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia), nonché depositato presso questa Corte quello stesso giorno, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n° 100 2025 90009376 83/000, notificatagli il 19 di quello stesso mese e scaturita da cinque avvisi di accertamento in materia di IRPEF ed IVA, tutti asseritamente riferiti all'annualità 2010. A detrimento di tale intimazione, recante un ammontare dovuto di 329.038 euro, l'odierno ricorrente ha lamentato che nessuno di quegli accertamenti gli era mai stato notificato;
ed altresì ha eccepito la violazione del termine di cui all'art. 25 del D.P.R. n° 602/1973 e l'assenza di un previo avviso bonario, rispetto a quei medesimi avvisi di accertamento, nonché la prescrizione dei crediti da essi recati.
Perciò il Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento dell'intimazione impugnata.
2. Con deduzioni depositate il 17 luglio 2025 si è costituita l'Agenzia, evidenziando che tra la fine del 2015
e l'inizio del 2016 erano stati validamente notificati tutti e cinque gli avvisi di accertamento sottesi all'intimazione impugnata;
nonché sottolineando che era decennale il termine di prescrizione in materia di imposte dirette.
3. All'udienza del 10 novembre 2025 la causa è stata discussa esclusivamente dall'Agenzia, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va osservato che, dei cinque avvisi di accertamento sottesi all'intimazione impugnata, tutti versati in atti dall'Agenzia: quelli contraddistinti dai nn° TF9010906938, TF9010906896 e TF9010900107 hanno ad oggetto l'IRPEF dovuta personalmente dal Ricorrente_1, rispettivamente per le annualità 2009, 2010 e 2011; mentre gli avvisi n° TF9020906935 e TF9020906893 riguardano l'IRES, l'IRAP e l'IVA dovute dalla Società_1 s.a.s., di cui il Ricorrente_1 era socio, rispettivamente per le annualità 2009 e 2010.
5. Orbene tutti e cinque quegli avvisi di accertamento risultano notificati tramite messo speciale a Sant'Egidio del Monte Albino (SA) in Indirizzo_1, nelle mani della madre del Ricorrente_1, dichiaratasi capace e convivente con lui: in quattro casi il 14 dicembre 2015; e, il n° TF9010900107, il 22 febbraio 2016. Tuttavia,
a dispetto di quanto già allora sancito dalla lettera b-bis del primo comma dell'art. 60 del D.P.R. n° 600/1973, nelle rispettive relate di notificazione non sono neppure indicati gli estremi della raccomandata tramite la quale il messo speciale abbia dato “… notizia dell'avvenuta notificazione ... dell'avviso …” in questione;
e, men che meno, è dimostrato dall'Agenzia l'invio di tali raccomandate informative.
Tuttavia, nello specifica eventualità in cui la notificazione di un atto impositivo sia stata demandata ad un messo speciale, la lettera b-bis del primo comma dell'art. 60 del D.P.R. n° 600/1973 gli impone, ove abbia consegnato l'atto stesso a persona diversa dal destinatario, di darne notizia a quest'ultimo "... a mezzo di lettera raccomandata". E, in tale peculiare ipotesi, quell'invio costituisce un adempimento essenziale, anche qualora l'atto in questione sia stato consegnato nelle mani di persona di famiglia (in tal senso: Cass. n°
30821/2024).
Perciò per nessuno di quei cinque avvisi di accertamento può reputarsi dimostrata la validità della rispettiva notificazione.
6. Il conseguente annullamento dell'intimazione impugnata trae con sé la condanna dell'Agenzia a pagare al Ricorrente_1 le spese di lite: le quali, alla luce dell'assai rilevante ammontare dell'intimazione stessa, vanno liquidate in 3.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.
Infine di tali spese va disposta la distrazione in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n° 100 2025 90009376 83/000;
- condanna l'Agenzia delle Entrate a pagare al Ricorrente_1 le spese di lite, liquidate in 3.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- distrae le suddette spese di lite in favore dell'avv. Difensore_1.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
il giudice estensore il presidente
(UG SU) (ES GA)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 7, riunita in udienza il 10/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GARGANO ERNESTO, Presidente
MUSUMECI EUGENIO, RE
MUSIO ANTONIO, Giudice
in data 10/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2627/2025 depositato il 21/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari N. 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020259000937683000 IRPEF-ALTRO 2015 contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9020906893 IVA-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010906896 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9020906935 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010906938 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF9010900107 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5698/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: conformi a quelle del ricorso introduttivo.
Resistente: conformi a quelle delle deduzioni depositate il 17 luglio 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 21 maggio 2025 all'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi: l'Agenzia), nonché depositato presso questa Corte quello stesso giorno, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n° 100 2025 90009376 83/000, notificatagli il 19 di quello stesso mese e scaturita da cinque avvisi di accertamento in materia di IRPEF ed IVA, tutti asseritamente riferiti all'annualità 2010. A detrimento di tale intimazione, recante un ammontare dovuto di 329.038 euro, l'odierno ricorrente ha lamentato che nessuno di quegli accertamenti gli era mai stato notificato;
ed altresì ha eccepito la violazione del termine di cui all'art. 25 del D.P.R. n° 602/1973 e l'assenza di un previo avviso bonario, rispetto a quei medesimi avvisi di accertamento, nonché la prescrizione dei crediti da essi recati.
Perciò il Ricorrente_1 ha domandato l'annullamento dell'intimazione impugnata.
2. Con deduzioni depositate il 17 luglio 2025 si è costituita l'Agenzia, evidenziando che tra la fine del 2015
e l'inizio del 2016 erano stati validamente notificati tutti e cinque gli avvisi di accertamento sottesi all'intimazione impugnata;
nonché sottolineando che era decennale il termine di prescrizione in materia di imposte dirette.
3. All'udienza del 10 novembre 2025 la causa è stata discussa esclusivamente dall'Agenzia, venendo quindi trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Preliminarmente va osservato che, dei cinque avvisi di accertamento sottesi all'intimazione impugnata, tutti versati in atti dall'Agenzia: quelli contraddistinti dai nn° TF9010906938, TF9010906896 e TF9010900107 hanno ad oggetto l'IRPEF dovuta personalmente dal Ricorrente_1, rispettivamente per le annualità 2009, 2010 e 2011; mentre gli avvisi n° TF9020906935 e TF9020906893 riguardano l'IRES, l'IRAP e l'IVA dovute dalla Società_1 s.a.s., di cui il Ricorrente_1 era socio, rispettivamente per le annualità 2009 e 2010.
5. Orbene tutti e cinque quegli avvisi di accertamento risultano notificati tramite messo speciale a Sant'Egidio del Monte Albino (SA) in Indirizzo_1, nelle mani della madre del Ricorrente_1, dichiaratasi capace e convivente con lui: in quattro casi il 14 dicembre 2015; e, il n° TF9010900107, il 22 febbraio 2016. Tuttavia,
a dispetto di quanto già allora sancito dalla lettera b-bis del primo comma dell'art. 60 del D.P.R. n° 600/1973, nelle rispettive relate di notificazione non sono neppure indicati gli estremi della raccomandata tramite la quale il messo speciale abbia dato “… notizia dell'avvenuta notificazione ... dell'avviso …” in questione;
e, men che meno, è dimostrato dall'Agenzia l'invio di tali raccomandate informative.
Tuttavia, nello specifica eventualità in cui la notificazione di un atto impositivo sia stata demandata ad un messo speciale, la lettera b-bis del primo comma dell'art. 60 del D.P.R. n° 600/1973 gli impone, ove abbia consegnato l'atto stesso a persona diversa dal destinatario, di darne notizia a quest'ultimo "... a mezzo di lettera raccomandata". E, in tale peculiare ipotesi, quell'invio costituisce un adempimento essenziale, anche qualora l'atto in questione sia stato consegnato nelle mani di persona di famiglia (in tal senso: Cass. n°
30821/2024).
Perciò per nessuno di quei cinque avvisi di accertamento può reputarsi dimostrata la validità della rispettiva notificazione.
6. Il conseguente annullamento dell'intimazione impugnata trae con sé la condanna dell'Agenzia a pagare al Ricorrente_1 le spese di lite: le quali, alla luce dell'assai rilevante ammontare dell'intimazione stessa, vanno liquidate in 3.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA.
Infine di tali spese va disposta la distrazione in favore dell'avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario nel ricorso introduttivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe:
- accoglie il ricorso proposto da Ricorrente_1 e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n° 100 2025 90009376 83/000;
- condanna l'Agenzia delle Entrate a pagare al Ricorrente_1 le spese di lite, liquidate in 3.000 euro, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15%, al contributo previdenziale forense e all'IVA;
- distrae le suddette spese di lite in favore dell'avv. Difensore_1.
Così deciso a Salerno nella camera di consiglio del 10 novembre 2025.
il giudice estensore il presidente
(UG SU) (ES GA)