Articolo 5 della Legge 15 maggio 1954, n. 327
Articolo 4
Versione
11 luglio 1954
Art. 5.
Ai rimborsi di cui all'art. 1 l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvedera' per lire 152.113.180 con le disponibilita' della gestione stralcio del Monopolio carboni e per lire 20 milioni con un'assegnazione da parte del Ministero del tesoro, cui si fara' fronte con parte delle maggiori entrate di cui al terzo provvedimento legislativo di variazione al bilancio 1951-52.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre le occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Entrata in vigore il 11 luglio 1954