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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/02/2025, n. 1387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1387 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01387/2025REG.PROV.COLL.
N. 07879/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7879 del 2023, proposto da
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
GI DD, rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Carla Moscattini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 351/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di GI DD;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Thomas Mathà e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Lorenza Vignato e l’avvocato Silvia Cinquemani per delega dell’avvocato Gian Carla Moscattini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso del 2021 (n.r.g. 999/2021) GI DD aveva impugnato dinanzi al T.A.R. per l’Emilia Romagna, domandandone l’annullamento, l’intimazione di pagamento n. 07020219000467169000 intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, del 7 ottobre 2021, chiedendo il pagamento della somma di Euro 516.131,75 per prelievi supplementari di latte (delle campagne lattiere 1999, 2000, 2003, 2004, 2006 e 2007), interessi, anche di mora, e oneri di riscossione in riferimento alla cartella di pagamento AG n. n.30020150000007876000 del 2015, ed ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente.
2. A sostegno del ricorso di primo grado ha dedotto sette motivi di censura:
a) illegittimità dell’atto impugnato, in quanto AG chiederebbe il pagamento del suddetto importo a titolo di prelievo supplementare, sulla base di un precedente atto del 2020 mai notificato alla ricorrente e sulla base di una ancor più risalente cartella esattoriale notificata all’azienda agricola il 16/3/2015 (impugnato dinanzi al medesimo TAR con ricorso R.G. 934/2015, che con sentenza n. 662 del 2021 ha annullato la suddetta cartella esattoriale);
b) l’illegittimità dell’atto per violazione della normativa europea di riferimento, dato che i prelievi supplementari di latte oggetto della gravata intimazione di pagamento per le campagne lattiere dal 1995/96 al 2008/09 sarebbero frutto di operazioni di compensazione effettuate in accertata violazione del diritto comunitario, sia in relazione alla mancata verifica delle produzioni dichiarate dagli acquirenti da parte dell’amministrazione italiana, sia per avere errato nella quantificazione del prelievo dovuto dai singoli produttori, che è stata effettuata in contrasto con i regolamenti comunitari in materia;
c) l’illegittimità dell’atto impugnato, in quanto AG non avrebbe mai provveduto a notificare al produttore di latte ciascuno degli atti di accertamento di debito per prelievo supplementare che sono stati poi riportati nel gravato atto di intimazione di pagamento;
d) errata quantificazione sia della sorte capitale dei prelievi supplementari posti a carico dell’Azienda agricola individuale sia il quantum degli interessi maturati sugli importi relativi a prelievo supplementare, in quanto detto calcolo non avrebbe tenuto conto della sanatoria prevista in favore dei produttori di latte dall’art. 10, c. 34 d.l. n. 49 del 2003;
e) violazione del Trattato UE e dei Regolamenti (CE) n. 3950 del 1992, n. 536 del 1993, n. 1391 del 2001, n. 1788 del 2003 n. 595 del 2004 e n. 1234 del 1995. L’intimazione di pagamento non sarebbe stata effettuata sulla base del criterio previsto dalla normativa europea, ma sulla base del superamento di una quota individuale imputata a ciascun produttore;
f) prescrizione dei relativi crediti per prelievi supplementari come calcolati da AG in quanto AG nell’intimazione di pagamento non avrebbe indicato né l’atto presupposto di accertamento del prelievo dovuto dal produttore né la data di notifica dello stesso, il tutto ad ulteriore prova che AG non avrebbe mai notificato al produttore l’atto di accertamento del prelievo a suo carico, avendo sempre comunicato detto prelievo supplementare ai soli acquirenti del latte, in quanto ritenuti direttamente responsabili del versamento, con la conseguenza che, in caso di mancato pagamento da parte degli acquirenti, la notifica del prelievo a questi ultimi non potrebbe valere quale atto interruttivo della prescrizione del credito il cui pagamento è stato chiesto al produttore;
g) illegittima duplicazione del ruolo in violazione dell’art. 8-ter della l. n. 33/2009.
3. Ad esito del relativo giudizio, con la sentenza indicata in epigrafe, l’adito TAR ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato l’intimazione di pagamento impugnata.
4. In particolare, il giudice di prime cure ha rilevato “ l’illegittimità dell’atto di intimazione di pagamento impugnato, emesso da AG nei confronti della azienda agricola ricorrente, per mancato adempimento, da parte dell’Agenzia, alle statuizioni contenute in n. 2 sentenze di questo T.A.R. Con le suddette decisioni (rispettivamente, sentenze n. 386 del 3/6/2020 e n. 662 del 30/6/2021) questa Sezione ha annullato sia l’atto di accertamento del “super prelievo” per quote latte emesso da AG a carico dell’Azienda agricola di cui il sig. DD è titolare per le stesse campagne lattiere oggetto della intimazione di pagamento gravata in questa sede emesso da AG il 17/5/2013, sia la successiva cartella di pagamento emessa da AG e notificata all’azienda ricorrente il 16/3/2015 riguardante gli stessi prelievi supplementari per le medesime campagne lattiere. Le citate pronunce risultano, pertanto, del tutto ostative alla possibilità per AG di inviare all’azienda ricorrente ulteriori atti contenenti intimazioni di pagamento per prelievi supplementari quote latte relative agli anni dal 1999 al 2007. Di qui, conclusivamente, la palese illegittimità dell’atto impugnato, con cui AG – nonostante il chiaro e non contestato dettato delle suddette decisioni – ha inviato all’Azienda agricola ricorrente nuova indebita intimazione sempre concernente il pagamento del prelievo quote latte riferito alle campagne lattiere in oggetto indicate. Ulteriore motivo di accoglimento del ricorso, che è parzialmente connesso a quello sopra evidenziato, risiede nel mezzo d’impugnazione rilevante che la presupposta cartella di pagamento n. 07020207150057615000 del 2020 emessa a carico della stessa per prelievo supplementare quote latte riferito alle stesse campagne lattiere indicate in oggetto (documento espressamente citato nell’atto qui impugnato), non risulta essere stata notificata all’Azienda agricola produttrice di latte odierna ricorrente, come invece AG era tenuta a fare ai sensi della specifica normativa settoriale all’epoca vigente. Nulla riguardo all’esistenza di detta notificazione risulta invece dagli atti di causa e nulla è stato comunicato o tanto meno depositato da AG a seguito dell’inoltro di ben n. 2 formali richieste istruttorie di chiarimenti da parte di questa Sezione (v, ordinanze collegiali II^ Sezione n. 16 del 11/1/2022 e n. 151 del 16/3/2022, rimaste ambedue totalmente inevase. ”
5. Con ricorso notificato il 25 settembre 2023 e depositato il 2 ottobre 2023 l’Agenzia della Entrate Riscossione e A.G.E.A. hanno proposto appello avverso la suddetta decisione chiedendone la riforma.
6. A sostegno del gravame hanno dedotto il seguente motivo così rubricato:
1) istanza di ammissione di prove documentali nuove assolutamente indispensabili ai fini della decisione della causa – art. 104 c.p.a. – per l’effetto, erroneità della sentenza, in fatto e in diritto, per avere ritenuto assolutamente precluso all’AG di emettere nuovi atti con i quali si richiede al ricorrente il credito di cui è causa per l’intero periodo 1999-2007; e, pertanto, erroneità della sentenza per non essersi limitata a ordinare ad annullare l’atto oggetto del presente processo, tuttavia confermando almeno in parte il credito della p.a., ma per avere ritenuto in modo assoluto insussistente il credito dell’AG.
7. In data 13 ottobre 2023 si è costituito in giudizio GI DD, chiedendo la reiezione del gravame in quanto inammissibile ed infondato.
8. Alla camera di consiglio del 19.10.2023 per trattare l’incidentale domanda cautelare di sospensione della sentenza di primo grado, su concorde domanda delle parti, è stato disposto il rinvio della causa al merito.
9. In vista dell’udienza pubblica, la parti hanno depositato memorie conclusionali e di replica.
10. All’udienza pubblica del 6 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. L’appello non è fondato.
11. Con l’unico motivo di appello, e senza nulla osservare quanto all’applicazione da parte del TAR dell’art. 64, comma 4, c.p.a., si deduce che:
- i giudicati richiamati dal TAR non avrebbero mai sancito in punto di an che l’AG non avrebbe diritto a richiedere i danari per cui è causa in relazione a tutte le annualità dal 1999 al 2007;
- contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza gravata, ci sarebbero giudicati e provvedimenti inoppugnabili che confermerebbero la legittimità della pretesa pubblica:
a) la sentenza del TAR Lazio n. 2269/2014 (non appellata);
b) il decreto di perenzione del TAR Lazio n. 1355/2012 (non opposto);
c) la sentenza del TAR Lazio n. 511/2015 (non appellata);
d) per le campagne lattiere 2000/01, 2004/05, 2006/07 e 2007/08, il produttore non avrebbe impugnato le comunicazioni di prelievo supplementare regolarmente notificate a lui e al primo acquirente (campagna 2000/01; raccomandata n. 600404907592 del 23/07/2001; campagna 2004/05: raccomandata n. 129331151820 del 26/07/2005; campagna 2006/07: raccomandata n. 133592790559 del 19/07/2007; campagna 2007/08: raccomandata n. 135659246715 del 31/07/2008);
- i provvedimenti non sarebbero stati tempestivamente impugnati e quindi ormai consolidati, pertanto anche il credito che essi veicolano non sarebbe contestabile;
- su tale premessa gli appellanti chiedono la riforma della sentenza nella parte in cui avrebbe ritenuto, in punto di an, che sarebbe precluso alla P.A. di richiedere i crediti per cui è causa per tutte la annualità dal 1999 al 2007.
14. Il motivo non è fondato.
15. L’intimazione impugnata gravata in prime cure richiamava debiti per prelievi supplementari del latte riferiti ad una cartella di pagamento del 2013 annullata dal TAR dell’Emilia Romagna con la sentenza n. 386 del 2020 ed una successiva cartella di pagamento del 2015 (identica nei contenuti) annullata con la sentenza n. 662 del 2021.
16. Dall’esame di questi giudicati emerge che con la sentenza n. 386/2020 (riguardante la cartella del 2013) il TAR aveva accolto parzialmente il ricorso dell’azienda agricola del signor DD in quanto AG aveva ignorato la pronuncia del Tribunale Ordinario di Modena e ha quindi annullato la cartella per difetto di istruttoria.
17. Più in particolare, il TAR aveva accertato che “ merita apprezzamento la doglianza avanzata dalla parte ricorrente, in quanto è pacifico che AG non ha in alcun modo tenuto conto di una sentenza di merito di accoglimento (n. 479/2004 del Tribunale di Modena), che ha precluso ad AG di recuperare somme trattenute a titolo di super-prelievo. Anche se non è chiaro il periodo preso a riferimento dalla pronuncia, affiora un evidente difetto di istruttoria, in quanto l’autorità deve comunque uniformarsi al comando giurisdizionale e rettificare eventualmente le proprie pretese, adeguando gli atti assunti “a valle” compreso quello impugnato in questa sede. 5.6 Il motivo dunque merita parzialmente accoglimento, sotto il profilo dell’omessa valorizzazione della pronuncia del giudice ordinario ” (punti 5.5 e 5.6 della sentenza n. 386/2020).
17. La successiva sentenza n. 662/2021 ha reiterato la medesima motivazione per la successiva cartella formata da AG nel 2015.
18. Orbene, queste sentenze non sono state appellate da AG ed ER e sono quindi passate in giudicato. A nulla valgono i richiami degli ulteriori giudicati o provvedimenti menzionati o prodotti in appello, non emergendo che AG avesse mai effettuato il ricalcolo alla luce del giudicato che aveva rilevato il difetto d’istruttoria. Né risulta errata la decisione del TAR in merito alla nuova cartella del 2020 (che è identica a quella del 2015 negli importi) rispetto alla quale non solo nel giudizio di primo grado – non dando corso a ben due richieste istruttorie – ma neanche in sede di appello è stata provata la notifica all’azienda agricola.
18.1. Come si è già osservato, nulla si dice nell’appello in ordine alle ragioni che hanno impedito ad AG di dare corso alle richieste istruttorie rivolte nei suoi confronti nel giudizio di primo grado. Tale mancanza, siccome rimasta ingiustificata anche in questa sede, preclude di invocare in appello l’art. 104, come questa Sezione ha già rilevato in varie occasioni.
19. L’annullamento dell’atto accertativo del debito travolge anche gli atti successivi che quello presuppongono. Le pretese creditorie per le quali AG ed ER chiedono l’accertamento non trovano dunque i presupposti per il loro riconoscimento.
20. A fronte di tale incontroverso dato di fatto non può che rilevarsi la correttezza della sentenza del T.A.R. e l’infondatezza della censura proposta dagli odierni appellanti.
21. Per le ragioni sopra esposte l’appello va respinto.
22. La soccombenza determina la decisione sulle spese di lite che saranno liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna in solido le autorità appellanti alla rifusione delle spese di lite in favore del signor DD, che vengono liquidate in 5.000 Euro (cinquemila/00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Thomas Mathà | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO