Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/1999, n. 4747
CASS
Sentenza 13 maggio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Nel caso di preliminare di vendita di un bene oggetto di comproprietà indivisa, dovendosi presumere - in difetto di elementi, desunti dal tenore del contratto, che siano idonei a far ritenere che con esso siano state assunte (anche contestualmente) dai comproprietari promittenti distinte autonome obbligazioni aventi ad oggetto il trasferimento delle rispettive quote di comproprietà - che il bene sia stato considerato dalle parti come un "unicum" giuridico inscindibile, si deve ritenere che i promittenti venditori si pongano congiuntamente come un'unica parte contrattuale complessa e che, dunque, le singole manifestazioni di volontà provenienti da ciascuno di essi siano prive di una specifica autonomia e destinate invece a fondersi in un'unica manifestazione negoziale, con la conseguenza che, qualora una di dette manifestazioni manchi, o risulti viziata da invalidità originaria, o venga caducata per una qualsiasi causa sopravvenuta, si determina una situazione che impedisce non soltanto la prestazione del consenso negoziale della parte complessa alla stipulazione del contratto definitivo, ma anche la possibilità che quella prestazione possa essere sostituita dalla pronuncia giudiziale ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., restando, pertanto, escluso che il promissario acquirente possa conseguire la sentenza ai sensi di detta norma nei confronti di quello (o di quelli) tra i comproprietari promittenti, dei quali esista e persista l'efficacia della relativa manifestazione negoziale preliminare.

Con riferimento alla norma dell'art. 72 della legge fallimentare, l'esecuzione del contratto preliminare di compravendita, idonea ad impedire l'esercizio della facoltà di scioglimento unilaterale del contratto conferita al curatore, si deve identificare o in quella che deriva dalla volontaria stipulazione del contratto definitivo, o nella statuizione giudiziale passata in cosa giudicata che tenga luogo di quella stipulazione, poiché soltanto in uno di tali modi si può verificare l'effetto traslativo della proprietà della cosa e l'esaurimento della situazione giuridica obbligatoria scaturente dal contratto preliminare, nella pendenza della quale può, invece, legittimamente inserirsi l'iniziativa di scioglimento dal vincolo del curatore. Tale iniziativa, in conseguenza, non può trovare ostacolo ne' nella circostanza che sia già avvenuto il pagamento del prezzo e l'immissione del promissario acquirente nel possesso del bene, trattandosi di effetti soltanto prodromici ed anticipatori dell'assetto di interessi che, con riferimento all'effetto del passaggio di proprietà al compratore, può trovare attuazione soltanto nel contratto definitivo o nella sentenza che di essa tenga luogo, ne' nella circostanza che, anteriormente alla dichiarazione di fallimento, la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo a contrarre del promissario acquirente sia stata trascritta ai sensi dell'art. 2652 n. 2 c.c., poiché l'adempimento di tale formalità non incide sulla facoltà del curatore di recedere ex art. 72 citato, ma determina soltanto - ai sensi dell'art. 45 della legge fallimentare - l'opponibilità alla massa dei creditori della domanda stessa e della eventuale sentenza di accoglimento, sempre che il curatore abbia scelto l'esecuzione del contratto, invece che il suo scioglimento, configurandosi in questo secondo caso la scelta del curatore come elemento ostativo all'accoglimento di quella domanda (nella specie la Suprema Corte ha anche precisato che l'esclusione di qualsiasi valenza ostativa alla scelta del curatore della trascrizione della domanda ex art. 2932 cod. civ., trova ora conferma anche nella disciplina del nuovo ultimo comma dell'art. 72 - aggiunto dal D.L. n. 669 del 1996 convertito nella legge n. 30 del 1997 - con riguardo alla trascrizione dello stesso contratto preliminare ai sensi del nuovo art. 2645 - bis codice civile, posto che il suddetto ultimo comma disciplina proprio le conseguenze per il promissario acquirente della scelta del curatore a favore dello scioglimento del contratto).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/1999, n. 4747
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4747
    Data del deposito : 13 maggio 1999

    Testo completo