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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De Bonis, all'udienza del 27 marzo 2025, ha depositato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 328/2024 R.G. e vertente
fra
(C.F.: Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Cristiano Ceriello ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Polla, alla via Della Noce n. 05, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Gianfranco Vittori, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Persona_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 02.02.2024 e ritualmente notificato, la società indicata in epigrafe, in persona del legale rappresentante p.t., proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 392 2023 00012285 15 000, notificato il 24.12.2023, avente ad oggetto il pagamento della somma
(comprensiva di sanzioni, interessi e maggiorazioni) di euro 37.594,26 e relativo a contributi DM 10 riferiti all'anno 2023, deducendo la assoluta nullità della notifica effettuata a mezzo PEC in mero file pdf e, quindi, privo della sottoscrizione in “. p7m”; la irritualità delle notifiche di alcun eventuale atto prodromico necessario per l'emanazione del ruolo;
la nullità di tutti i precedenti atti esattoriali (nonché eventuali avvisi bonari) per mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento, in violazione dell´art. 3 dell´art. 97 della
Costituzione, della L. 212/2000 e della L. 241/90; la maturata prescrizione del diritto ultraquinquennale, trattandosi di ruoli del 2017; la genericità della cartella per mancata indicazione degli indici di calcolo di ruolo ed interessi;
la infondatezza e i palesi errori nel calcolo delle somme elevate e, soprattutto, degli interessi intimati.
Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'annullamento dell'avviso di addebito n. 392 2023
00012285 15 000, relativi a Contributi DM 10 riferiti all'anno 2023, per intervenuta decadenza, illegittimità, infondatezza e nullità; di dichiarare palesemente illegittimi i comportamenti procedurali delle controparti, da considerarsi vera e propria lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., e domandava di CP_1
rigettare la domanda poiché inammissibile e per infondatezza con conferma dell'avviso di addebito e della pretesa contributiva ivi contenuta, con la condanna dell'opponente al pagamento delle somme ivi indicate per contributi e sanzioni, oltre alle ulteriori somme aggiuntive ed accessori maturati e maturandi;
con vittoria di spese.
2 La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, in data 27 marzo 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso non merita accoglimento.
Sul piano normativo, il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 46/1999, ovvero nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (prescrizione del diritto, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2, e art. 618 bis c.p.c.) e non soggiace a termini perentori;
c) proposizione di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. “nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” per vizi formali del titolo esecutivo (quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, davanti al giudice dell'esecuzione o davanti al giudice del lavoro a seconda che l'esecuzione sia iniziata (art. 617, comma 2, c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1, c.p.c.).
Rispetto alle prime due tipologie di opposizione, legittimato passivo è l'Ente impositore, il concessionario del servizio di riscossione deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove viene contestata la regolarità degli atti esecutivi, del titolo o del precetto.
La conferma che avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette
3 forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. 46/99 (a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli artt. 442
e seguenti del codice di procedura civile”) sia nella formulazione dell'art. 29, comma 2 del medesimo decreto legislativo (“Alle entrate indicate nel comma 1- anche quelle non tributarie- non si applica la disposizione del comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”).
Ne consegue, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, che il debitore, il quale intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella di pagamento (che altro non è se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., entro il citato termine perentorio di venti giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella di pagamento, dalla notificazione della stessa, mentre, laddove intenda contestare il merito della pretesa contributiva, dovrà impugnare l'atto ex art. 24, comma 5, del D. Lgs.
46/1999, ovvero nel termine di quaranta giorni dalla notifica della stessa.
Tanto premesso, sul piano normativo e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente impugna l'avviso di addebito n. 392 2023 00012285 15 000, eccependo vizi procedurali e, in particolare, vizi conseguenti alla dedotta nullità della notifica effettuata a mezzo PEC in mero file pdf e, quindi, senza sottoscrizione in “. p7m”; alla dedotta irritualità delle notifiche degli atti prodromici;
alla dedotta nullità di tutti i precedenti atti esattoriali (nonché eventuali avvisi bonari) per mancanza dell'indicazione del responsabile del procedimento.
Il ricorso, in parte qua, da sussumere nella fattispecie dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. e ritualmente proposto nei confronti dell' CP_1
deve ritenersi inammissibile per tardività atteso che risulta depositato in data
4 02.02.20204 e quindi ben oltre i venti giorni decorrenti dalla notifica dell'atto opposto (24 dicembre 2023).
Quanto all'eccepita prescrizione del credito, il ricorso, da qualificarsi come opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto avente ad oggetto questioni attinenti fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quale è la prescrizione del diritto), va disattesa per quanto di seguito esposto.
Sul piano normativo giova richiamare la disciplina in materia di obblighi contributivi di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995 n. 335 il quale al comma 9 dispone: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto- legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno
1991, n. 166, ed esclusa ogni altra aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
2) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria”, e al comma 10 prevede che “I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto- legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Dalla portata letterale delle suddette norme emerge come la prescrizione in materia di contributi previdenziali, oltre ad essere finalizzata a garantire la certezza delle situazioni giuridiche, sia retta, in virtù della rilevanza pubblicistica ed indisponibile dell'obbligazione contributiva, da regole speciali, quali: la
5 impossibilità da parte dell'ente previdenziale di recuperare la contribuzione prescritta;
la irricevibilità di atti di pagamento spontaneo da parte del debitore;
la indisponibilità; la rilevabilità d'ufficio in sede processuale;
il meccanismo dell'automatismo.
Da ultimo, relativamente alla fase di riscossione, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione si sono occupate del regime prescrizionale applicabile relativamente all'ipotesi di irretrattabilità del titolo stragiudiziale, statuendo i seguenti principi di diritto: “1) “La scadenza del termine-pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della
“conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per
l'avviso di addebito dell' che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella CP_1
di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto (art. 30 del d.l.
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)”; 2) “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d.
“conversione” del termine prescrizionale breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti- comunque denominati- di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di
6 norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre
l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Corte di Cassazione,
Sezioni Unite, del 17 novembre 2016 n. 23397).
Da tali principi consegue, pertanto, la non recuperabilità dei crediti previdenziali per i quali, nonostante la mancata impugnazione dell'atto stragiudiziale, non siano stati compiuti atti interruttivi o iniziate procedure esecutive di riscossione nel termine prescrizionale di cinque anni dal momento in cui tale titolo sia divenuto definitivo.
Tanto premesso, sul piano normativo e giurisprudenziale e passando all'esame del caso di specie, parte ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito n. 392 2023 00012285 15 000, notificato il 24.12.2023 avente ad oggetto la richiesta di pagamento del complessivo importo di € 37.594,26, riferito al recupero delle somme dovute a titolo di Modello DM 10 nei periodi
05/2023, 08/2023 e 09/2023.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che: 1) l'avviso di addebito opposto sia stato ritualmente notificato;
2) siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione, come evincibile dalla documentazione prodotta dall'
[...]
. CP_2
Per le ragioni esposte, stante la legittimità dell'atto opposto anche in relazione alla determinazione delle somme e degli interessi, peraltro solo genericamente contestati, consegue il rigetto del ricorso.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società
[...]
[..
[...] [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., con Parte_2
ricorso depositato il 02.02.2024, ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 27 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rosalba De Bonis
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