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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere all'udienza cartolare dell'8/7/25 in esito alla successiva camera di consiglio , ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 255/2023 R.G.L. e vertente
TRA
nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
Marco Centola n°18, rappresentato e difeso dall'Avv. Annabella Mafrici ;
-appellante –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Grandizio, giusta procura in atti;
CP_1
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante premetteva che:
-con ricorso per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., depositato in data 24/06/2020 davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio
Calabria, aveva chiesto l'accertamento del suo stato di invalidità nella misura del 100%, con necessità dell'indennità di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18/80, nonché dell'handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 L. 104/1992;
- era stata espletata la c.t.u.
- con decreto di omologa del 08/08/2022 il Tribunale di Reggio Calabria definiva la causa iscritta al n. 2552/2020 del R.G. nei seguenti termini:
- “Prestazione di riferimento: Indennità di Accompagnamento art. 3, comma 3, L 104/92.”
“Accertamento del requisito sanitario: Non sussistono”.
- avverso detto decreto di omologa aveva proposto istanza di correzione dell'errore materiale rilevando che non era stata accertata, per una svista, l'esistenza dell'invalidità civile al 100% anche chiesta con il ricorso per ATP c.p.c.
- il giudice aveva rigettato l'istanza di correzione sulla base della seguente motivazione: <vista l'istanza di correzione materiale avanzata dal ricorrente;
visto il ricorso e gli atti successivi, ivi compresa la consulenza tecnica di ufficio;
ritenuto che
il signor ha richiesto con il ricorso de quo l'accertamento dei requisiti per la concessione della Pt_2 indennita' di accompagnamento e che per tale prestazione e' stato conferito l'incarico al ctu;
ritenuto che
, pertanto, il decreto di omologa ha disposto in ordine al mancato riconoscimento della predetta prestazione, essendo la sola richiesta>>ritenendo pertanto che non vi era stato alcun errore materiale da emendare;
Impugnava con il presente appello l'ordinanza di rigetto dell'istanza di correzione materiale, insistendo sulla modifica del decreto di omologa per l'omesso accertamento del requisito sanitario concernente l'invalidità al 100%.
Si costituiva in appello l' eccependo l'inammissibilità del ricorso in appello avverso il CP_1
decreto di omologa e la successiva ordinanza di correzione dell'errore materiale.
Nel termine assegnato, le parti depositavano note di trattazione scritta.
All'esito della camera di consiglio la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile .
Con riferimento all'appellabilità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di correzione dell'errore materiale giova rilevare quanto segue: <In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude
l'impugnabilità per altra via del provvedimento in base al disposto dell'art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Pertanto, il principio di assoluta non impugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza all'esito del procedimento regolato dall'art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione;
per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi. Cass., 5733/2019.
A ciò si aggiunga che il decreto di decreto di omologa non è impugnabile con l'appello e che le sentenze pronunciate in esito ad opposizione ad accertamento tecnico preventivo sono inappellabili ai sensi dell'art. 445 bis ultimo comma c.p.c. come indicato dalla norma e sancito da copiosa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 12332/15; 3670/19).
Inoltre nel caso in esame il Tribunale, con l'ordinanza appellata, ha espressamente escluso che si tratti di un errore materiale rilevando che l'accertamento dell'invalidità civile non era stato chiesto dal ricorrente e, pertanto, non era stato oggetto- per una scelta consapevole del Giudice- del quesito e del successivo accertamento peritale.
Ciò basta ad escludere lo strumento della correzione dell'errore materiale per emendare l'asserito errore.
La suprema Corte ha rilevato che <In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice, nel qual caso - assumendo il provvedimento giudiziale, esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, natura decisoria e, quindi, di sentenza - è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa
- altrimenti precluso per mancanza di rimedi endoprocedimentali - della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all'atto dell'emissione del decreto>>(Cass.,
29096/2019) A ciò si aggiunga che, come affermato dalla Cassazione: <Il regime espresso di non impugnabilità del decreto di omologa emesso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. ne impedisce la revoca e ciò sia in applicazione del principio processuale generale di cui all'art. 177, comma 3, c.p.c., che in ragione del suo carattere meramente certificativo dell'accordo delle parti sulle conclusioni formulate dal c.t.u.; deve, pertanto, ritenersi affetto da nullità il provvedimento di revoca del suddetto decreto, con conseguente estensione del vizio al procedimento intrapreso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6,
c.p.c. ed alla sentenza emessa a conclusione del medesimo>> (Cass., 4731/22)
Orbene l'appello non può che essere dichiarato inammissibile.
Non vi è in atti la dichiarazione di esenzione a ciò non bastando quanto dichiarato nelle conclusioni dell'atto introduttivo dal legale dall'appellante in assenza di sottoscrizione della parte.
Le spese seguono, dunque, la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. 147/22 ( terzo scaglione , valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia)
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 27 maggio 2023 da Parte_1
contro avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di correzione dell'errore materiale CP_1
su decreto di omologa ex art 445 bis c.p.c. del Giudice del lavoro di Reggio Calabria pubblicata in data 11 giugno 2019, dichiara inammissibile l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 1.888,50, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto.
Reggio Calabria, 9/07/2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Ginevra Chinè) Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere all'udienza cartolare dell'8/7/25 in esito alla successiva camera di consiglio , ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 255/2023 R.G.L. e vertente
TRA
nato a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
Marco Centola n°18, rappresentato e difeso dall'Avv. Annabella Mafrici ;
-appellante –
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'Avv. Valeria Grandizio, giusta procura in atti;
CP_1
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'appellante premetteva che:
-con ricorso per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., depositato in data 24/06/2020 davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Reggio
Calabria, aveva chiesto l'accertamento del suo stato di invalidità nella misura del 100%, con necessità dell'indennità di accompagnamento ex art. 1, legge n. 18/80, nonché dell'handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 L. 104/1992;
- era stata espletata la c.t.u.
- con decreto di omologa del 08/08/2022 il Tribunale di Reggio Calabria definiva la causa iscritta al n. 2552/2020 del R.G. nei seguenti termini:
- “Prestazione di riferimento: Indennità di Accompagnamento art. 3, comma 3, L 104/92.”
“Accertamento del requisito sanitario: Non sussistono”.
- avverso detto decreto di omologa aveva proposto istanza di correzione dell'errore materiale rilevando che non era stata accertata, per una svista, l'esistenza dell'invalidità civile al 100% anche chiesta con il ricorso per ATP c.p.c.
- il giudice aveva rigettato l'istanza di correzione sulla base della seguente motivazione: <vista l'istanza di correzione materiale avanzata dal ricorrente;
visto il ricorso e gli atti successivi, ivi compresa la consulenza tecnica di ufficio;
ritenuto che
il signor ha richiesto con il ricorso de quo l'accertamento dei requisiti per la concessione della Pt_2 indennita' di accompagnamento e che per tale prestazione e' stato conferito l'incarico al ctu;
ritenuto che
, pertanto, il decreto di omologa ha disposto in ordine al mancato riconoscimento della predetta prestazione, essendo la sola richiesta>>ritenendo pertanto che non vi era stato alcun errore materiale da emendare;
Impugnava con il presente appello l'ordinanza di rigetto dell'istanza di correzione materiale, insistendo sulla modifica del decreto di omologa per l'omesso accertamento del requisito sanitario concernente l'invalidità al 100%.
Si costituiva in appello l' eccependo l'inammissibilità del ricorso in appello avverso il CP_1
decreto di omologa e la successiva ordinanza di correzione dell'errore materiale.
Nel termine assegnato, le parti depositavano note di trattazione scritta.
All'esito della camera di consiglio la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile .
Con riferimento all'appellabilità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di correzione dell'errore materiale giova rilevare quanto segue: <In tema di procedimento di correzione di errori materiali, l'art. 288 c.p.c., nel disporre che le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l'ordinanza di correzione, appresta uno specifico mezzo di impugnazione, che esclude
l'impugnabilità per altra via del provvedimento in base al disposto dell'art. 177, comma 3, n. 3, c.p.c., a tenore del quale non sono modificabili né revocabili le ordinanze per le quali la legge prevede uno speciale mezzo di reclamo. Pertanto, il principio di assoluta non impugnabilità di tale ordinanza, neppure col ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., vale anche per quella di rigetto, in quanto il provvedimento comunque reso sull'istanza di correzione di una sentenza all'esito del procedimento regolato dall'art. 288 c.p.c. è sempre privo di natura decisoria, costituendo mera determinazione di natura amministrativa non incidente sui diritti sostanziali e processuali delle parti, poiché funzionale all'eventuale eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo che non può toccare il contenuto concettuale della decisione;
per questa ragione resta impugnabile, con lo specifico mezzo di volta in volta previsto, solo la sentenza corretta, proprio al fine di verificare se, tramite il surrettizio ricorso al procedimento in esame per incidere, inammissibilmente, su errori di giudizio, sia stato violato il giudicato ormai formatosi. Cass., 5733/2019.
A ciò si aggiunga che il decreto di decreto di omologa non è impugnabile con l'appello e che le sentenze pronunciate in esito ad opposizione ad accertamento tecnico preventivo sono inappellabili ai sensi dell'art. 445 bis ultimo comma c.p.c. come indicato dalla norma e sancito da copiosa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 12332/15; 3670/19).
Inoltre nel caso in esame il Tribunale, con l'ordinanza appellata, ha espressamente escluso che si tratti di un errore materiale rilevando che l'accertamento dell'invalidità civile non era stato chiesto dal ricorrente e, pertanto, non era stato oggetto- per una scelta consapevole del Giudice- del quesito e del successivo accertamento peritale.
Ciò basta ad escludere lo strumento della correzione dell'errore materiale per emendare l'asserito errore.
La suprema Corte ha rilevato che <In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice, nel qual caso - assumendo il provvedimento giudiziale, esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, natura decisoria e, quindi, di sentenza - è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa
- altrimenti precluso per mancanza di rimedi endoprocedimentali - della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all'atto dell'emissione del decreto>>(Cass.,
29096/2019) A ciò si aggiunga che, come affermato dalla Cassazione: <Il regime espresso di non impugnabilità del decreto di omologa emesso ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. ne impedisce la revoca e ciò sia in applicazione del principio processuale generale di cui all'art. 177, comma 3, c.p.c., che in ragione del suo carattere meramente certificativo dell'accordo delle parti sulle conclusioni formulate dal c.t.u.; deve, pertanto, ritenersi affetto da nullità il provvedimento di revoca del suddetto decreto, con conseguente estensione del vizio al procedimento intrapreso ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6,
c.p.c. ed alla sentenza emessa a conclusione del medesimo>> (Cass., 4731/22)
Orbene l'appello non può che essere dichiarato inammissibile.
Non vi è in atti la dichiarazione di esenzione a ciò non bastando quanto dichiarato nelle conclusioni dell'atto introduttivo dal legale dall'appellante in assenza di sottoscrizione della parte.
Le spese seguono, dunque, la soccombenza e sono poste a carico di parte appellante nella misura liquidata in dispositivo sulla base del D.M. 147/22 ( terzo scaglione , valori medi dimidiati, vista la semplicità della controversia)
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 27 maggio 2023 da Parte_1
contro avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di correzione dell'errore materiale CP_1
su decreto di omologa ex art 445 bis c.p.c. del Giudice del lavoro di Reggio Calabria pubblicata in data 11 giugno 2019, dichiara inammissibile l'appello.
Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite, che liquida in € 1.888,50, oltre accessori di legge.
Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto.
Reggio Calabria, 9/07/2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Ginevra Chinè) Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)