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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. N. 1912 / 2021
Il Tribunale in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice relatore
Dr.ssa Micol Menconi Giudice riunito nella camera di consiglio telematica del 3/3/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PIGOZZI GAVINO e dall'Avv. DORO PAOLA
-parte ricorrente-
E
( ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. PRANDELLI GIORGIO e dall'Avv. CARUSO FILIPPO
-parte resistente-
E con l'intervento del P.M. in sede
-interventore ex lege -
OGGETTO: separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI: come nei rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/12/2021, ha chiesto pronunciarsi, Parte_1
tra l'altro, la separazione dal coniuge . Controparte_1
Si è costituito in giudizio , il quale, a sua volta e tra Controparte_1
l'altro, ha chiesto pronunciarsi la separazione dalla coniuge.
Dall'esame della documentazione versata in atti emerge che i coniugi hanno contratto matrimonio in Venezia in data 2.9.2017, registrato preso l'Ufficio di Stato Civile di Venezia, atto n. 336, parte
2, serie C.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
All'udienza del 19/2/2025 la parte ricorrente ha insistito per la pronuncia sullo status, con prosecuzione della causa sulle restanti domande, non istando per la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. La parte resistente non si è opposta.
Con ordinanza del 3/3/2025 il Giudice istruttore ha rimesso la decisione sul solo status al Collegio.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco anche di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale ( Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21/01/2014).
Nella fattispecie, le posizioni delle parti rendono evidente la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 cod. civ. per la separazione tra i coniugi. La situazione appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca “affectio” che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 6970 dell'8/05/2003).
Trattandosi di sentenza non definitiva non deve essere emessa pronuncia sulle spese.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando nella presente controversia, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
( ) e C.F._1 Controparte_1
( ), uniti in matrimonio in Venezia il 2.9.2017, registrato preso l'Ufficio di C.F._2
Stato Civile di Venezia, atto n. 336, parte 2, serie C.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
SPESE al definitivo.
RIMETTE la causa in istruttoria e DISPONE, ai fini della trattazione e decisione delle ulteriori domande formulate dalle parti, la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'udienza del 5/11/2025, ore 9.00, in presenza innanzi al Giudice istruttore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 3/3/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
3
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. N. 1912 / 2021
Il Tribunale in composizione collegiale composto dai seguenti magistrati:
Dr. Alessandro Di Giacomo Presidente
Dr. Claudio Cozzella Giudice relatore
Dr.ssa Micol Menconi Giudice riunito nella camera di consiglio telematica del 3/3/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile vertente
TRA
( ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
PIGOZZI GAVINO e dall'Avv. DORO PAOLA
-parte ricorrente-
E
( ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. PRANDELLI GIORGIO e dall'Avv. CARUSO FILIPPO
-parte resistente-
E con l'intervento del P.M. in sede
-interventore ex lege -
OGGETTO: separazione giudiziale
1 CONCLUSIONI: come nei rispettivi atti introduttivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/12/2021, ha chiesto pronunciarsi, Parte_1
tra l'altro, la separazione dal coniuge . Controparte_1
Si è costituito in giudizio , il quale, a sua volta e tra Controparte_1
l'altro, ha chiesto pronunciarsi la separazione dalla coniuge.
Dall'esame della documentazione versata in atti emerge che i coniugi hanno contratto matrimonio in Venezia in data 2.9.2017, registrato preso l'Ufficio di Stato Civile di Venezia, atto n. 336, parte
2, serie C.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
All'udienza del 19/2/2025 la parte ricorrente ha insistito per la pronuncia sullo status, con prosecuzione della causa sulle restanti domande, non istando per la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. La parte resistente non si è opposta.
Con ordinanza del 3/3/2025 il Giudice istruttore ha rimesso la decisione sul solo status al Collegio.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco anche di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale ( Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 1164 del 21/01/2014).
Nella fattispecie, le posizioni delle parti rendono evidente la sussistenza del presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza previsto dall'art. 151 cod. civ. per la separazione tra i coniugi. La situazione appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca “affectio” che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 6970 dell'8/05/2003).
Trattandosi di sentenza non definitiva non deve essere emessa pronuncia sulle spese.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando nella presente controversia, così provvede:
DICHIARA la separazione personale tra i coniugi Parte_1
( ) e C.F._1 Controparte_1
( ), uniti in matrimonio in Venezia il 2.9.2017, registrato preso l'Ufficio di C.F._2
Stato Civile di Venezia, atto n. 336, parte 2, serie C.
ORDINA all'ufficiale di stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza nei registri.
SPESE al definitivo.
RIMETTE la causa in istruttoria e DISPONE, ai fini della trattazione e decisione delle ulteriori domande formulate dalle parti, la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza, per l'udienza del 5/11/2025, ore 9.00, in presenza innanzi al Giudice istruttore.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Tempio Pausania, così deciso nella Camera di Consiglio telematica del 3/3/2025.
Il Presidente Il Giudice relatore
Dr. Alessandro Di Giacomo Dr. Claudio Cozzella
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