Articolo 834 del Codice civile
Articolo 833Articolo 835
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19 aprile 1942
Art. 834.

(Espropriazione per pubblico interesse).

Nessuno puo' essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprieta', se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennita'.

Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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