Provvedimento: […] Tra i modi di acquisto della proprietà stabiliti dalla legge, cui si riferisce l'art. 922 c.c., è ovviamente compresa (anche) la “espropriazione” per pubblico interesse (art. 834 c.c.); e l'espropriazione “legalmente dichiarata”, secondo le norme determinate da “leggi speciali”, è appunto idonea a sottrarre al privato beni di sua proprietà (vd., art. 834 c.c.) […] Deve pertanto concludersi come il provvedimento conclusivo del procedimento espropriativo sia sempre e solo il “Decreto del Prefetto che pronuncia la espropriazione” e che solo questo provvedimento ha effetti ablativi (artt. (art. 50 L. n. 2359/1865 e artt. 922 e 834 c.c.)
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