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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/05/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n° 7366/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Eleonora RICCHIZZI - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Francesco CERTOMA', Rita
BATTIATO e Antonio ANDRIULLI - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E L. 104/92, ART. 3, CO. 3 - ART. 445-BIS C.P.C.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22 luglio 2024 la parte ricorrente – a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.
445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore dell'indennità di accompagnamento (inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 4 maggio 2023) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento nella CP_1 misura di legge dei ratei maturati e maturandi, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali. Chiedeva altresì il riconoscimento del proprio asserito stato di persona handicappata in
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Sentenza R.G. n° 7366/24 condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs. n°
62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 (pure inutilmente richiesto in sede amministrativa ed in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c.).
In particolare, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
L , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda.
Disposto l'espletamento di un supplemento peritale da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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In ordine alla questione relativa alla “legittimazione passiva” (rectius, attinente alla definizione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, alla individuazione del soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta), deve osservarsi che la presente controversia risulta instaurata dopo il 1° aprile 2007, ossia nella vigenza dell'art. 10 del D. L. n° 203 del 30 settembre 2005 (conv. con modif. dalla L. 2 dicembre 2005 n° 248) e del D.P.C.M. 30 MARZO 2007, disposizioni che hanno comportato il trasferimento delle “residue funzioni” dal CP_2 all' (con “subentro nei rapporti giuridici Controparte_3 CP_1 relativi alle funzioni .. trasferite”).
Si deve dunque opinare che solo l' possa essere individuato quale CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, quale soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta, avuto altresì riguardo
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Sentenza R.G. n° 7366/24 al disposto di cui all'art. 20 del D. L. 1° luglio 2009 n° 78 (conv. con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n° 102) apparendo, inoltre, vieppiù significativo il tenore dell'ultimo periodo del comma 6bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sì come inserito dal comma 5-bis dell'art. 20 testé citato), ai sensi del quale: “Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del
[...]
o del medesimo in solido con l' , all'onere Controparte_4 CP_1 delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l' ”. CP_1
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Deve ancora rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio 2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale comunque dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20 APRILE 2011 N° 9038), in quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
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Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da CASS. Pt_2
17 MARZO 2014 N° 6084 e da 9 APRILE 2019 N° 9876.
[...] Parte_3
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Sentenza R.G. n° 7366/24 Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè l'art. 149 disp. att. cpc. -
e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità. Sulla questione, si veda 26 Parte_3
NOVEMBRE 2019 N° 30860, secondo cui: «La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)».
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc. (occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
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Sentenza R.G. n° 7366/24 ****************************
Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc.) è comunque infondata
e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c., invero, è emerso che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., determinano nella predetta uno stato di invalidità comunque non tale da imporre l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, né lo stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs. n° 62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. 9 Pt_3
GENNAIO 2025 N° 529 e 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del Parte_3 quale: «Il Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico
d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo
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Sentenza R.G. n° 7366/24 dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma
4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese
(Cass. nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del 2019)».
Si veda, in particolare, il supplemento peritale espletato dal CTU (essendo appena il caso di rimarcare, peraltro, la possibilità per il giudice di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio nominato nella precedente fase, sulla base di un principio affermato dalla SUPREMA CORTE finanche con riferimento al potere del giudice di appello rispetto al consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado: cfr. CASS. LAV. 10 GIUGNO 1998 N° 5777 e succ. conf.), a fronte delle osservazioni critiche formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio e nel prosieguo, essendo stato ulteriormente precisato che: «Il quadro relativo alla presenza di aneurisma addominale sottoposto a trattamento chirurgico non ha determinato un peggioramento clinico e funzionale del signor
, anzi con il posizionamento di endoprotesi è stato grandemente ridotto Pt_1 il rischio di rottura dell'aneurisma. Le patologie di recente documentate, ipertrofia prostatica e diverticolosi del colon, hanno modesta incidenza funzionale. Infine, in relazione alla valutazione funzionale eseguita nel luglio
2024 non si concorda con quanto descritto in relazione alle ADL e IADL descritte deficitarie. Nel suo esame obiettivo nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, il CTU specificava che il ricorrente veniva condotto in sedia
a rotelle ma raggiungeva autonomamente la stazione eretta e deambulava con due stampelle per cui non si comprende come non sia grado di vestirsi in autonomia, né di andare in bagno senza assistenza, né di spostarsi senza assistenza dal letto a sedia. Al momento dalla valutazione della ulteriore
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Sentenza R.G. n° 7366/24 documentazione sanitaria prodotta non emergono elementi tali da modificare il giudizio medico legale già espresso nell'accertamento tecnici preventivo RG 10712/2023 al quale ci si riporta integralmente confermandone motivazioni e conclusioni …».
Risulta dunque essere stata garantita alle parti la possibilità di muovere critiche puntuali e dettagliate, così consentendo al giudice, in sede di trattazione della causa successiva al deposito della relazione definitiva, di disporre di un elaborato tecnico già frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente, non essendo peraltro state evidenziate contestazioni difensive diverse da quelle eventualmente già indirizzate al CTU e da questi già esaustivamente esaminate (cfr. CASS. SS.UU. 21 FEBBRAIO 2022 N° 5624).
Si osserva, dunque, che l'ausiliario ha accertato che le condizioni in cui si trova parte ricorrente, pur determinando una severa compromissione funzionale (tanto da comportare la totale inabilità), non sono tali da compromettere l'autonomia personale nel compimento degli atti della vita quotidiana, né da richiedere un'assistenza di carattere continuo: opina questo giudice che anche tali conclusioni del CTU siano condivisibili.
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In linea generale, infatti, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità statuisca una interpretazione della disciplina in tema di accompagnamento alquanto rigorosa che, peraltro, è coerente con la natura addizionale di tale prestazione e la mancanza di un limite di tipo reddituale: del resto, anche la definizione dell'indennità, finalizzata a sollevare l'assistito dal costo di un accompagnatore fisso, e il suo importo mensile, non trascurabile nel panorama delle prestazioni assistenziali, concorrono a rendere condivisibile l'opzione ermeneutica che risulta dominante.
In particolare, la CORTE REGOLATRICE ha formulato in materia arresti giurisprudenziali ormai costanti, così sintetizzabili (cfr. CASS. LAV. 9 MARZO 2023
N° 7032 e le molte altre ivi citate):
✓ l'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana non si configura come mera difficoltà ma, in termini più rigorosi, come impossibilità (cfr.
CASS. LAV., 28 LUGLIO 2015, N. 15882, 28 MAGGIO 2009, N. 12521 e 27 GIUGNO
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Sentenza R.G. n° 7366/24 2003, N. 10281; CASS., SEZ. VI-L, 23 DICEMBRE 2010, N. 26092);
✓ l'impossibilità, peraltro, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti della vita quotidiana poiché, in coerenza con i principi costituzionali, che presidiano «il pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, secondo comma, Cost.), in tutte le sue estrinsecazioni, l'impossibilità definita dalla legge dev'essere vagliata anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata, l'importanza, la necessità di tali atti, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
✓ quindi, l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (CASS. LAV., 19 AGOSTO 2022, N. 24980), sicché anche
l'incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera (CASS., SEZ. VI-L, 27 NOVEMBRE
2014, N. 25255);
✓ in base a tali coordinate ermeneutiche, deve pertanto essere valutata la perdita di complessiva autonomia del soggetto, con la precisazione, peraltro, che l'incapacità tipizzata dal legislatore sussiste solo quando l'impossibilità non si estrinseca in contesti episodici ma si manifesta con le caratteristiche di un'inerenza costante al soggetto (CASS. 30 Pt_3
MARZO 2011, N. 7273), poiché la quotidianità degli atti è il tratto distintivo dell'incapacità rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, mentre esulano dal novero degli atti in questione quelli esigui nel numero, quelli occasionali, quelli non necessari (CASS. LAV., 4
DICEMBRE 2001, N. 15303);
✓ conseguentemente, anche una pluralità di atti, quando siano privi di cadenza quotidiana, non implica in maniera indefettibile la non autosufficienza prevista dalla norma, laddove tale presupposto si può correlare anche a un solo atto, contraddistinto da una cadenza
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Sentenza R.G. n° 7366/24 quotidiana (CASS. LAV., 11 SETTEMBRE 2003, N. 13362), comprendendo anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata, ogniqualvolta il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto (CASS., SEZ. VI-L, 31 GENNAIO 2017, N. 2600);
✓ anche nell'eventualità di somministrazione di atti terapeutici, occorre dunque innanzitutto verificare se essi presentino cadenza quotidiana e se siano tali da configurare il requisito dell'inerenza costante al soggetto
(rappresentando cioè un presupposto necessario che consenta di compiere gli atti della vita quotidiana), ovvero se invece assumano le sembianze di atti episodici e contingenti, avulsi dalla quotidianità del soggetto che lo compie, poiché è necessario accertare la funzione imprescindibile per la tutela della vita e della salute della persona, rientrando così nel novero degli atti necessari, che scandiscono l'esistenza stessa della persona e ne caratterizzano e condizionano le giornate;
✓ una volta acclarata la qualificazione dell'atto in questione come quotidiano e fondamentale, il giudice deve poi procedere alla disamina dell'eventuale incapacità della persona di attendere a quest'attività giornaliera, incapacità che, comunque distinta dalla mera difficoltà, non si sostanzia solo nella mera idoneità a compiere un atto materiale, ma abbraccia anche la capacità di discernere il significato dell'atto e di apprezzarne l'autentica necessità in relazione ai singoli, imprevedibili, frangenti della vita di ogni giorno, alla luce dell'età della persona, delle sue condizioni psicofisiche, dell'educazione ricevuta, della diligenza ragionevolmente esigibile.
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Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, deve rilevarsi che il CTU ha condivisibilmente evidenziato – alla stregua di quanto sopra riportato - che non si configura la impossibilità di eseguire gli atti della vita quotidiana, anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata, l'importanza, la necessità di tali atti, ai fini altresì della salvaguardia della propria condizione psicofisica, ovviamente alla
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Sentenza R.G. n° 7366/24 luce dell'età della persona, delle sue condizioni psicofisiche, dell'educazione ricevuta e della diligenza ragionevolmente esigibile: non è dimostrato, dunque, che sussista una incapacità (non relativa a contesti episodici e contingenti, né eventuali, bensì) costantemente inerente al soggetto, in termini di essenzialità ed indispensabilità dell'aiuto. In definitiva, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, appare invero evidente la condivisibilità delle conclusioni del CTU, maxime nella parte in cui è stato sottolineato che le condizioni del ricorrente non sono tali da compromettere l'autonomia personale nel compimento degli atti della vita quotidiana, né da richiedere un'assistenza di carattere continuo.
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Né sarebbe condivisibile la tesi secondo la quale il riconoscimento
(eventualmente operato dalla stessa COMMISSIONE INVALIDITÀ CIVILE) del fatto che l'istante sia “soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ai sensi dell'art. 6 del D. L.
n° 509/88”, avrebbe dovuto ex se giustificare l'attribuzione della indennità di accompagnamento. Questo giudice, infatti, pur consapevole dell'esistenza di un orientamento contrario (cfr. CASS. nn° 9147/03, 4904/01, 4172/01), presta adesione alla opzione interpretativa espressa dalla nella Parte_4
SENTENZA N° 10281 del 27 GIUGNO 2003 e nelle molte altre successive conformi
28 MAGGIO 2004 N° 10365, 16 MAGGIO 2005 N° 10166, 12 MAGGIO Parte_3
2008 N° 11718 e 28 MAGGIO 2009 N° 12521), secondo cui le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988, n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza mentre, ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita
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Sentenza R.G. n° 7366/24 quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità: tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509
(che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa.
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Orbene, nell'acclarata carenza del requisito sanitario, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa.
Deve tuttavia prendersi atto che parte ricorrente non ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale eventualmente idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese, in merito al regolamento delle quali, dunque, è necessario pronunciarsi.
Ed allora, ritiene questo giudice che l'onere del pagamento sia delle già liquidate spese di CTU sia delle altre spese di lite debba essere posto, in via definitiva, a carico della parte ricorrente, in ragione della sua soccombenza ed in applicazione del principio di causalità (che risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario, ovvero del soggetto che abbia causato la lite: cfr. CASS. SEZ. III, 27 NOVEMBRE 2006 N°
25141). D'altronde, è appena il caso di rilevare la necessità di fare applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza
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Sentenza R.G. n° 7366/24 reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti: e, nella specie, attesa la inconfigurabilità di alcuna di tali ipotesi eccezionali, l'onere non può che ricadere sulla soccombente parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55.
Si precisa, ancora, che si è fatto riferimento all'esito di entrambe le fasi del giudizio, in applicazione analogica del principio di diritto secondo cui deve tenersi presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex plurimis, cfr. CASS. SEZ. VI-LAV., 18 MARZO 2014 N°
6259), considerando altresì che l' nella prima fase si è costituito per CP_1 mezzo di propri funzionari (dovendosi dunque fare riferimento, in parte qua, all'art. 152-bis disp. att. c.p.c., norma applicabile anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l' si avvalga della difesa diretta ex art. 10, CP_1 comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, inclusi i procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis
c.p.c.: cfr. CASS. LAV. 9 APRILE 2019 N° 9878 e 16 LUGLIO 2019 N° 19034, a cui adde . NN° 2588, 4300, 6967, 12601, 21630 e 27454 del 2020 Parte_5
e N° 2210 del 2021).
Non si rileva, peraltro, la sussistenza delle condizioni per l'eventuale condanna della parte soccombente anche al pagamento in favore della controparte, a titolo sanzionatorio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., di una ulteriore somma di denaro in misura forfetizzata e stabilita dal giudice in via equitativa.
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Essendo stati considerati nella motivazione dati relativi alla salute della parte ricorrente, va adottata al riguardo la statuizione specificata in dispositivo, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. «CODICE DELLA PRIVACY»), sub art.
52 (relativo ai: «Dati identificativi degli interessati»), nella stesura successiva alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, di adeguamento dell'ordinamento nazionale al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del
PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO, del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25
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Sentenza R.G. n° 7366/24 maggio 2018 (art. 99, comma 2, del regolamento).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. pone, in via definitiva, a carico della parte ricorrente l'onere del pagamento delle già liquidate spese di CTU;
3. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese CP_1 processuali, liquidate in complessivi €.2.200,oo ex D.M. n° 55/14, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri elementi identificativi della parte ricorrente, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.
Taranto, 26 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 7366/24
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona del dott. Cosimo MAGAZZINO, a seguito della sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc., pronuncia fuori udienza la seguente
Sentenza nella causa per controversia di assistenza sociale promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Eleonora RICCHIZZI - Ricorrente – contro
in persona del Controparte_1
legale rappres. pro tempore, rappr. e dif. dagli avv. Francesco CERTOMA', Rita
BATTIATO e Antonio ANDRIULLI - Convenuto -
OGGETTO: “INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E L. 104/92, ART. 3, CO. 3 - ART. 445-BIS C.P.C.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22 luglio 2024 la parte ricorrente – a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art.
445-bis c.p.c. - ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per l'attribuzione in suo favore dell'indennità di accompagnamento (inutilmente richiesta in sede amministrativa in data 4 maggio 2023) e, conseguentemente, condannare l' al pagamento nella CP_1 misura di legge dei ratei maturati e maturandi, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, oltre a rivalutazione ed interessi e rifusione delle spese legali. Chiedeva altresì il riconoscimento del proprio asserito stato di persona handicappata in
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Sentenza R.G. n° 7366/24 condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs. n°
62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92 (pure inutilmente richiesto in sede amministrativa ed in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c.).
In particolare, premesso di aver tempestivamente depositato dichiarazione di dissenso ai sensi del sesto comma dell'art. 445-bis cpc., contestava le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in sede di accertamento tecnico preventivo.
L , costituitosi, deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della CP_1 domanda.
Disposto l'espletamento di un supplemento peritale da parte del medesimo CTU già nominato, la causa è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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In ordine alla questione relativa alla “legittimazione passiva” (rectius, attinente alla definizione della effettiva titolarità dal lato passivo del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, alla individuazione del soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta), deve osservarsi che la presente controversia risulta instaurata dopo il 1° aprile 2007, ossia nella vigenza dell'art. 10 del D. L. n° 203 del 30 settembre 2005 (conv. con modif. dalla L. 2 dicembre 2005 n° 248) e del D.P.C.M. 30 MARZO 2007, disposizioni che hanno comportato il trasferimento delle “residue funzioni” dal CP_2 all' (con “subentro nei rapporti giuridici Controparte_3 CP_1 relativi alle funzioni .. trasferite”).
Si deve dunque opinare che solo l' possa essere individuato quale CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio e, quindi, quale soggetto eventualmente tenuto alla prestazione richiesta, avuto altresì riguardo
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Sentenza R.G. n° 7366/24 al disposto di cui all'art. 20 del D. L. 1° luglio 2009 n° 78 (conv. con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n° 102) apparendo, inoltre, vieppiù significativo il tenore dell'ultimo periodo del comma 6bis dell'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sì come inserito dal comma 5-bis dell'art. 20 testé citato), ai sensi del quale: “Nell'ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del
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o del medesimo in solido con l' , all'onere Controparte_4 CP_1 delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l' ”. CP_1
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Deve ancora rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa) nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445-bis cpc.), ed altresì che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3 del D. L. n° 269/03, conv. in L. n° 326/03 (applicabile solo nel caso in cui il provvedimento amministrativo sia stato comunicato successivamente al 1° gennaio 2005, a prescindere dalla data di presentazione della istanza, con decorrenza del termine semestrale comunque dalla data della comunicazione: cfr. CASS. LAV. 20 APRILE 2011 N° 9038), in quanto il ricorso ex art. 445-bis cpc. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo.
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Ancora in via preliminare, appare necessario rilevare che il presente giudizio può avere ad oggetto solo l'accertamento sanitario, non anche il riconoscimento del diritto (finale) alla prestazione (trattandosi, in questo secondo caso, di capo di domanda comunque inammissibile in questa sede): sul punto, basti in questa sede richiamare quanto rilevato da CASS. Pt_2
17 MARZO 2014 N° 6084 e da 9 APRILE 2019 N° 9876.
[...] Parte_3
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Sentenza R.G. n° 7366/24 Deve poi nondimeno ritenersi la compatibilità, nell'ambito del procedimento ex art. 445-bis cpc., fra la regola speciale di giudizio che ammette la valutazione delle sopravvenienze sanitarie - cioè l'art. 149 disp. att. cpc. -
e la scansione in fasi del nuovo rito delle invalidità. Sembra infatti che la perimetrazione ex lege della controversia, in particolare nel transito dalla prima fase alla fase di “opposizione”, postula che l'accertamento peritale sia contestabile e venga contestato “allo stato”, mediante l'atto di dissenso prima ed il ricorso con i motivi specifici poi, trattandosi di atti processuali in rapporto di necessaria continuità. Sulla questione, si veda 26 Parte_3
NOVEMBRE 2019 N° 30860, secondo cui: «La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP)».
Sicché, se le sopravvenienze sanitarie vengono fatte valere già con l'atto di dissenso, dovrà applicarsi il criterio della economia processuale e quello della tutela dell'interesse sostanziale, all'evidenza sottesi alla disposizione di favore di cui all'art. 149 disp. att. cpc.. E non sembra vi siano motivi per non applicare gli stessi criteri nell'ipotesi in cui le sopravvenienze sanitarie vengano fatte valere soltanto con il ricorso introduttivo del giudizio di contestazione dell'accertamento tecnico preventivo, di cui al comma 6 dell'art. 445-bis cpc. (occorrendo considerare la non necessaria motivazione dell'atto di dissenso), e dunque parimenti nel caso di insorgenza dell'aggravamento nel corso del giudizio.
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Sentenza R.G. n° 7366/24 ****************************
Superate, quindi, nei termini predetti, le questioni preliminari, deve rilevarsi che, nel merito, la domanda (da ritenersi ammissibile, in quanto sono stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione, giusta quanto prescritto dal penultimo comma dell'art. 445-bis cpc.) è comunque infondata
e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Alla stregua dell'indagine tecnica espletata in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445-bis c.p.c., invero, è emerso che la parte ricorrente risulta affetta da infermità che, a giudizio del C.T.U., determinano nella predetta uno stato di invalidità comunque non tale da imporre l'erogazione dell'indennità di accompagnamento, né lo stato di persona handicappata in condizione di gravità (id est «persona con disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato», giusta gli artt. 3 e 4, D. Lgs. n° 62/2024), ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92.
Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza: tanto, evidentemente, come nella specie, vieppiù ove manchino contrarie argomentazioni delle parti ovvero ove esse non siano specifiche né tali, se fondate, da condurre ad una decisione diversa da quella adottata.
Va infatti richiamato il consolidato principio di diritto (cfr. CASS. 9 Pt_3
GENNAIO 2025 N° 529 e 26 GENNAIO 2023 N° 2446) in forza del Parte_3 quale: «Il Giudice di merito può aderire al parere del consulente tecnico
d'ufficio, senza necessità di esporne in modo specifico le ragioni della manifestata condivisione;
l'accettazione del parere delinea, pur sempre, il percorso logico della decisione e ne costituisce un'adeguata motivazione, non suscettibile, in quanto tale, di censure in sede di legittimità. Il richiamo
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Sentenza R.G. n° 7366/24 dell'elaborato implica, infatti, una compiuta e positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente (Cass. nr. 15147 del 2018; in motivazione, Cass. nr. 800 del 2021). Peraltro, si è pure affermato (tra le più recenti, Cass. nr. 3126 del 2021) che al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di merito non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.
Il mancato esame di tesi difensive non integra il vizio di cui all'art. 132, comma
4, cod.proc.civ., dovendosi considerare le stesse implicitamente disattese
(Cass. nr. 27402 del 2018; Cass. nr. 26184 del 2019)».
Si veda, in particolare, il supplemento peritale espletato dal CTU (essendo appena il caso di rimarcare, peraltro, la possibilità per il giudice di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio nominato nella precedente fase, sulla base di un principio affermato dalla SUPREMA CORTE finanche con riferimento al potere del giudice di appello rispetto al consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado: cfr. CASS. LAV. 10 GIUGNO 1998 N° 5777 e succ. conf.), a fronte delle osservazioni critiche formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio e nel prosieguo, essendo stato ulteriormente precisato che: «Il quadro relativo alla presenza di aneurisma addominale sottoposto a trattamento chirurgico non ha determinato un peggioramento clinico e funzionale del signor
, anzi con il posizionamento di endoprotesi è stato grandemente ridotto Pt_1 il rischio di rottura dell'aneurisma. Le patologie di recente documentate, ipertrofia prostatica e diverticolosi del colon, hanno modesta incidenza funzionale. Infine, in relazione alla valutazione funzionale eseguita nel luglio
2024 non si concorda con quanto descritto in relazione alle ADL e IADL descritte deficitarie. Nel suo esame obiettivo nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, il CTU specificava che il ricorrente veniva condotto in sedia
a rotelle ma raggiungeva autonomamente la stazione eretta e deambulava con due stampelle per cui non si comprende come non sia grado di vestirsi in autonomia, né di andare in bagno senza assistenza, né di spostarsi senza assistenza dal letto a sedia. Al momento dalla valutazione della ulteriore
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Sentenza R.G. n° 7366/24 documentazione sanitaria prodotta non emergono elementi tali da modificare il giudizio medico legale già espresso nell'accertamento tecnici preventivo RG 10712/2023 al quale ci si riporta integralmente confermandone motivazioni e conclusioni …».
Risulta dunque essere stata garantita alle parti la possibilità di muovere critiche puntuali e dettagliate, così consentendo al giudice, in sede di trattazione della causa successiva al deposito della relazione definitiva, di disporre di un elaborato tecnico già frutto del contraddittorio tra le parti e il consulente, non essendo peraltro state evidenziate contestazioni difensive diverse da quelle eventualmente già indirizzate al CTU e da questi già esaustivamente esaminate (cfr. CASS. SS.UU. 21 FEBBRAIO 2022 N° 5624).
Si osserva, dunque, che l'ausiliario ha accertato che le condizioni in cui si trova parte ricorrente, pur determinando una severa compromissione funzionale (tanto da comportare la totale inabilità), non sono tali da compromettere l'autonomia personale nel compimento degli atti della vita quotidiana, né da richiedere un'assistenza di carattere continuo: opina questo giudice che anche tali conclusioni del CTU siano condivisibili.
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In linea generale, infatti, deve rilevarsi come la giurisprudenza di legittimità statuisca una interpretazione della disciplina in tema di accompagnamento alquanto rigorosa che, peraltro, è coerente con la natura addizionale di tale prestazione e la mancanza di un limite di tipo reddituale: del resto, anche la definizione dell'indennità, finalizzata a sollevare l'assistito dal costo di un accompagnatore fisso, e il suo importo mensile, non trascurabile nel panorama delle prestazioni assistenziali, concorrono a rendere condivisibile l'opzione ermeneutica che risulta dominante.
In particolare, la CORTE REGOLATRICE ha formulato in materia arresti giurisprudenziali ormai costanti, così sintetizzabili (cfr. CASS. LAV. 9 MARZO 2023
N° 7032 e le molte altre ivi citate):
✓ l'incapacità di compiere gli atti della vita quotidiana non si configura come mera difficoltà ma, in termini più rigorosi, come impossibilità (cfr.
CASS. LAV., 28 LUGLIO 2015, N. 15882, 28 MAGGIO 2009, N. 12521 e 27 GIUGNO
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Sentenza R.G. n° 7366/24 2003, N. 10281; CASS., SEZ. VI-L, 23 DICEMBRE 2010, N. 26092);
✓ l'impossibilità, peraltro, pur distinta dalla difficoltà pura e semplice, presenta una latitudine più ampia rispetto alla mera inidoneità a eseguire in senso materiale gli atti della vita quotidiana poiché, in coerenza con i principi costituzionali, che presidiano «il pieno sviluppo della persona umana» (art. 3, secondo comma, Cost.), in tutte le sue estrinsecazioni, l'impossibilità definita dalla legge dev'essere vagliata anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata, l'importanza, la necessità di tali atti, anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
✓ quindi, l'incapacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è commisurata al numero degli elementari atti giornalieri, ma alla loro incidenza sulla salute del malato e sulla sua dignità come persona (CASS. LAV., 19 AGOSTO 2022, N. 24980), sicché anche
l'incapacità di compiere un solo genere di atti può attestare, per la rilevanza di questi ultimi e l'imprevedibilità del loro accadimento, la necessità di un'effettiva assistenza giornaliera (CASS., SEZ. VI-L, 27 NOVEMBRE
2014, N. 25255);
✓ in base a tali coordinate ermeneutiche, deve pertanto essere valutata la perdita di complessiva autonomia del soggetto, con la precisazione, peraltro, che l'incapacità tipizzata dal legislatore sussiste solo quando l'impossibilità non si estrinseca in contesti episodici ma si manifesta con le caratteristiche di un'inerenza costante al soggetto (CASS. 30 Pt_3
MARZO 2011, N. 7273), poiché la quotidianità degli atti è il tratto distintivo dell'incapacità rilevante ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento, mentre esulano dal novero degli atti in questione quelli esigui nel numero, quelli occasionali, quelli non necessari (CASS. LAV., 4
DICEMBRE 2001, N. 15303);
✓ conseguentemente, anche una pluralità di atti, quando siano privi di cadenza quotidiana, non implica in maniera indefettibile la non autosufficienza prevista dalla norma, laddove tale presupposto si può correlare anche a un solo atto, contraddistinto da una cadenza
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Sentenza R.G. n° 7366/24 quotidiana (CASS. LAV., 11 SETTEMBRE 2003, N. 13362), comprendendo anche le ipotesi in cui la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi si manifesta nel corso della giornata, ogniqualvolta il soggetto deve compiere una determinata attività della vita quotidiana che rende indispensabile tale aiuto (CASS., SEZ. VI-L, 31 GENNAIO 2017, N. 2600);
✓ anche nell'eventualità di somministrazione di atti terapeutici, occorre dunque innanzitutto verificare se essi presentino cadenza quotidiana e se siano tali da configurare il requisito dell'inerenza costante al soggetto
(rappresentando cioè un presupposto necessario che consenta di compiere gli atti della vita quotidiana), ovvero se invece assumano le sembianze di atti episodici e contingenti, avulsi dalla quotidianità del soggetto che lo compie, poiché è necessario accertare la funzione imprescindibile per la tutela della vita e della salute della persona, rientrando così nel novero degli atti necessari, che scandiscono l'esistenza stessa della persona e ne caratterizzano e condizionano le giornate;
✓ una volta acclarata la qualificazione dell'atto in questione come quotidiano e fondamentale, il giudice deve poi procedere alla disamina dell'eventuale incapacità della persona di attendere a quest'attività giornaliera, incapacità che, comunque distinta dalla mera difficoltà, non si sostanzia solo nella mera idoneità a compiere un atto materiale, ma abbraccia anche la capacità di discernere il significato dell'atto e di apprezzarne l'autentica necessità in relazione ai singoli, imprevedibili, frangenti della vita di ogni giorno, alla luce dell'età della persona, delle sue condizioni psicofisiche, dell'educazione ricevuta, della diligenza ragionevolmente esigibile.
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Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, deve rilevarsi che il CTU ha condivisibilmente evidenziato – alla stregua di quanto sopra riportato - che non si configura la impossibilità di eseguire gli atti della vita quotidiana, anche alla stregua della capacità del soggetto di cogliere il significato, la portata, l'importanza, la necessità di tali atti, ai fini altresì della salvaguardia della propria condizione psicofisica, ovviamente alla
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Sentenza R.G. n° 7366/24 luce dell'età della persona, delle sue condizioni psicofisiche, dell'educazione ricevuta e della diligenza ragionevolmente esigibile: non è dimostrato, dunque, che sussista una incapacità (non relativa a contesti episodici e contingenti, né eventuali, bensì) costantemente inerente al soggetto, in termini di essenzialità ed indispensabilità dell'aiuto. In definitiva, facendo applicazione al caso di specie dei sopra esposti principî di diritto, appare invero evidente la condivisibilità delle conclusioni del CTU, maxime nella parte in cui è stato sottolineato che le condizioni del ricorrente non sono tali da compromettere l'autonomia personale nel compimento degli atti della vita quotidiana, né da richiedere un'assistenza di carattere continuo.
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Né sarebbe condivisibile la tesi secondo la quale il riconoscimento
(eventualmente operato dalla stessa COMMISSIONE INVALIDITÀ CIVILE) del fatto che l'istante sia “soggetto ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età ai sensi dell'art. 6 del D. L.
n° 509/88”, avrebbe dovuto ex se giustificare l'attribuzione della indennità di accompagnamento. Questo giudice, infatti, pur consapevole dell'esistenza di un orientamento contrario (cfr. CASS. nn° 9147/03, 4904/01, 4172/01), presta adesione alla opzione interpretativa espressa dalla nella Parte_4
SENTENZA N° 10281 del 27 GIUGNO 2003 e nelle molte altre successive conformi
28 MAGGIO 2004 N° 10365, 16 MAGGIO 2005 N° 10166, 12 MAGGIO Parte_3
2008 N° 11718 e 28 MAGGIO 2009 N° 12521), secondo cui le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre 1988, n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza mentre, ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita
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Sentenza R.G. n° 7366/24 quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità: tali requisiti sono richiesti anche per gli ultrasessantacinquenni, poiché l'art. 6 del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509
(che ha aggiunto il terzo comma all'art. 2, della legge 30 marzo 1971, n. 118), lungi dal configurare un'autonoma ipotesi di attribuzione dell'indennità, pone solo le condizioni perché detti soggetti siano considerati mutilati o invalidi - in analogia a quanto disposto per i minori di anni diciotto dall'art. 2, comma secondo, della legge n. 118 del 1971 nel testo originario - non potendosi, per entrambe le categorie, far riferimento alla riduzione della capacità lavorativa.
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Orbene, nell'acclarata carenza del requisito sanitario, il ricorso deve essere rigettato.
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L.
24/11/2003 n° 326), trattandosi di giudizio instaurato successivamente alla modifica legislativa.
Deve tuttavia prendersi atto che parte ricorrente non ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale eventualmente idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese, in merito al regolamento delle quali, dunque, è necessario pronunciarsi.
Ed allora, ritiene questo giudice che l'onere del pagamento sia delle già liquidate spese di CTU sia delle altre spese di lite debba essere posto, in via definitiva, a carico della parte ricorrente, in ragione della sua soccombenza ed in applicazione del principio di causalità (che risponde all'esigenza di ristorare la parte vittoriosa dagli oneri inerenti al dispendio di attività processuale cui è stata costretta dall'iniziativa dell'avversario, ovvero del soggetto che abbia causato la lite: cfr. CASS. SEZ. III, 27 NOVEMBRE 2006 N°
25141). D'altronde, è appena il caso di rilevare la necessità di fare applicazione dell'attuale testo dell'art. 92 cpc., secondo cui il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza
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Sentenza R.G. n° 7366/24 reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti: e, nella specie, attesa la inconfigurabilità di alcuna di tali ipotesi eccezionali, l'onere non può che ricadere sulla soccombente parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo 2014 n° 55.
Si precisa, ancora, che si è fatto riferimento all'esito di entrambe le fasi del giudizio, in applicazione analogica del principio di diritto secondo cui deve tenersi presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (ex plurimis, cfr. CASS. SEZ. VI-LAV., 18 MARZO 2014 N°
6259), considerando altresì che l' nella prima fase si è costituito per CP_1 mezzo di propri funzionari (dovendosi dunque fare riferimento, in parte qua, all'art. 152-bis disp. att. c.p.c., norma applicabile anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l' si avvalga della difesa diretta ex art. 10, CP_1 comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, inclusi i procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis
c.p.c.: cfr. CASS. LAV. 9 APRILE 2019 N° 9878 e 16 LUGLIO 2019 N° 19034, a cui adde . NN° 2588, 4300, 6967, 12601, 21630 e 27454 del 2020 Parte_5
e N° 2210 del 2021).
Non si rileva, peraltro, la sussistenza delle condizioni per l'eventuale condanna della parte soccombente anche al pagamento in favore della controparte, a titolo sanzionatorio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., di una ulteriore somma di denaro in misura forfetizzata e stabilita dal giudice in via equitativa.
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Essendo stati considerati nella motivazione dati relativi alla salute della parte ricorrente, va adottata al riguardo la statuizione specificata in dispositivo, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (c.d. «CODICE DELLA PRIVACY»), sub art.
52 (relativo ai: «Dati identificativi degli interessati»), nella stesura successiva alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, di adeguamento dell'ordinamento nazionale al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del
PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO, del 27 aprile 2016, entrato in vigore il 25
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Sentenza R.G. n° 7366/24 maggio 2018 (art. 99, comma 2, del regolamento).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. pone, in via definitiva, a carico della parte ricorrente l'onere del pagamento delle già liquidate spese di CTU;
3. condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese CP_1 processuali, liquidate in complessivi €.2.200,oo ex D.M. n° 55/14, oltre rimborso spese forfetarie, IVA e CPA;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi le generalità e gli altri elementi identificativi della parte ricorrente, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003.
Taranto, 26 maggio 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO (dott. Cosimo MAGAZZINO)
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Sentenza R.G. n° 7366/24