Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/06/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7007 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Piroddi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco Piroddi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 09/06/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Villasor.
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 09/06/2018 tra Pt_1
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
[...] Parte_2
Villasor, anno 2018, numero 2, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Le figlie e restano affidate ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e SInificativi rapporti con entrambe le linee parentali.
2. Le figlie e saranno collocate secondo le Persona_2 Persona_1 seguenti modalità:
a) presso uno dei genitori dalle 16 del lunedì per tutta la settimana e sino alle
16 del lunedì successivo, seguendo quindi il criterio dell'alternanza settimanale nella predetta ripartizione del tempo tra i due genitori, così da permettere alle figlie di trascorrere con ciascun genitore tutta una settimana e la settimana successiva con l'altro genitore;
b) la giornata del Natale con un genitore, mentre quella del Santo Stefano con l'altro; la giornata del 31 dicembre con un genitore e quella del 1° gennaio con l'altro; la giornata della Pasqua con un genitore e quella del lunedì di Pasquetta con l'altro;
Pag. 2 di 3 c) nel periodo estivo (da intendersi come periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e l'inizio delle stesse), le figlie trascorreranno un congruo periodo di vacanza continuato della durata di 15 giorni consecutivi presso ciascun genitore, da stabilire su accordo degli stessi genitori.
3. Quanto all'aspetto economico relativo al mantenimento delle figlie, il SI.
verserà alla SI.ra , tramite accredito in c/c, entro Parte_2 Parte_1
e non oltre il giorno cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per le figlie pari ad € 400,00 per ciascuna figlia e così nel complesso € 800,00, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
4. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50% così come di seguito specificate:
a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal SSN e quelle dentistiche urgenti che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'Università, per quelle ludiche, ricreative e per vacanze, per le visite specialistiche non coperte dal SSN e quelle dentistiche non caratterizzate da urgenza (ad esempio apposizione di impianti), invece, previo consenso dell'altro genitore.
5. I coniugi non avanzano alcuna pretesa reciproca legata al mantenimento proprio.
6. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato i nomi delle figlie ai fini della validità dell'espatrio.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 19/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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