Articolo 10 del Codice di giustizia contabile
Articolo 9Articolo 11
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7 ottobre 2016
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31 ottobre 2019

Art. 10

(Sezioni giurisdizionali di appello)


1. Sono organi di giurisdizione contabile di secondo grado le sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con competenza estesa al territorio nazionale e la sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, con sede a Palermo, con competenza estesa al territorio regionale. Le sezioni giurisdizionali di appello decidono con l'intervento di cinque magistrati compreso un presidente. ((Il collegio e' presieduto dal presidente o dal presidente aggiunto, o, in caso di loro assenza o impedimento, dal magistrato con maggiore anzianita' nel ruolo.))


2. All'inizio di ogni anno, il Presidente della Corte dei conti, con proprio decreto, fissa i criteri di distribuzione dei giudizi ((tra le sezioni giurisdizionali centrali di appello)) nel rispetto del principio di rotazione.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2019
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